Sentenza 14 dicembre 1963
Massime • 2
L'autorita del giudicato e limitata a cio che ha formato l'oggetto e la causa giuridica del giudizio e copre esclusivamente la decisione finale in cui si concreta la volonta di legge di attuare, nei limiti percio degli elementi costitutivi dell'Azione, cioe nell'identita dei soggetti, del petitum e della causa petendì solo quando detti elementi siano identici a quelli gia dedotti in un precedente giudizio e coperti dal giudicato, e vietato, in un successivo giudizio, il riesame della controversia gia irretrattabilmente decisa dal giudice. ( Conf 512'63' 1200'62).*
Non e censurabile in Cassazione l'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza e l'efficacia delle manifestazioni esteriori atte a provare l'esistenza della societa di fatto, di fronte ai terzi, e la riferibilita ad essa dell'operazione conclusa dal socio operante, rispetto alla gestione sociale, cosi da fare sorgere, nei terzi medesimi, il ragionevole convincimento di trovarsi di fronte ad una operazione in conto sociale e di potere, percio, fare affidamento sulla responsabilita solidale della societa e dei soci, oltre che su quella personale del socio operante, quando tale apprezzamento sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici. ( Conf 2582'62' 1186'61' 458'58).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/12/1963, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1963 |
Testo completo
L'autorita del giudicato e limitata a cio che ha formato l'oggetto e la causa giuridica del giudizio e copre esclusivamente la decisione finale in cui si concreta la volonta di legge di attuare, nei limiti percio degli elementi costitutivi dell'Azione, cioe nell'identita dei soggetti, del petitum e della causa petendì solo quando detti elementi siano identici a quelli gia dedotti in un precedente giudizio e coperti dal giudicato, e vietato, in un successivo giudizio, il riesame della controversia gia irretrattabilmente decisa dal giudice. ( Conf 512'63' 1200'62).*