Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicola Saracino Presidente dott. ssa Elena Gelato Consigliere rel. dott. ssa Maria Aversano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1688/2023, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Parte_1 CodiceFiscale_1
Paoli giusta procura in atti ricorrente
E
(cod. fisc. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e (cod. fisc,. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato resistenti
E
Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di e (c.f. ), CP_1 CP_3 CP_4 P.IVA_3 contumace reclamato
Con la partecipazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di
Roma
Oggetto: impugnazione sanzione disciplinare.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Roma: - in via preliminare, disporre
l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento disciplinare n. 192/2022 della
[...]
Disciplina del Lazio meglio descritta in epigrafe e, per l'effetto, dichiarare che il IO Parte_1 non è colpevole delle infrazioni ascrittegli, prosciogliendolo da ogni addebito per i fatti contestati nel procedimento
n. 192/2022. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA”;
Per l'Archivio Notarile ed il Ministero : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis Controparte_2 rejectis - dichiarare il difetto di legittimazione passiva del alla luce delle ragioni esposte Controparte_2 in narrativa;
- rigettare il reclamo e, per l'effetto, confermare la decisione della Commissione Regionale di
Disciplina del Lazio VI Collegio depositata il 17 febbraio 2023, resa sul procedimento iscritto al n.r.g.
192/2022, riconoscendo il IO colpevole di entrambe le violazioni contestategli in applicazione degli artt. 28
e 138 bis LN con conferma della sanzione irrogata;
- Con vittoria di spese”;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il IO dr. ha impugnato la decisione della Commissione Amministrativa Parte_1
Regionale di Disciplina del Lazio (di seguito, DI) emessa il 15 dicembre 2022, con la quale gli era stata irrogata la sanzione pecuniaria di complessivi euro 11.000,00 a fronte della ritenuta commissione dei seguenti illeciti disciplinari:
1) violazione dell'art. 28 della Legge Notarile in relazione all'art. 2463 bis c.c. con riguardo all'atto
Rep. n. 14732/8619 avente ad oggetto la costituzione di una società a responsabilità semplificata, risultando l'atto costitutivo difforme dal modello standard inderogabile tipizzato con D.M. n.
138/2012 in quanto l'amministrazione veniva affidata a due amministratori con firma disgiunta;
2) violazione dell'art. 28 della Legge Notarile in relazione all'art. 1423 c.c. con riguardo all'atto
Rep. n. 14762/8639 avente ad oggetto la rettifica di costituzione di società a responsabilità limitata semplificata con clausola difforme al modello standard, in tal modo violando l'inammissibilità di convalida di atto nullo in mancanza di un'espressa previsione normativa che la consentisse.
Il reclamante ha lamentato:
I.l'illegittima ed errata applicazione degli artt. 28, primo comma, e 138 bis della legge notarile e dell'art. 2643 bis, secondo comma, n. 4 e terzo comma c.c. in relazione al D.M. 138/2012 con riferimento al primo addebito;
II. l'illegittima ed errata applicazione degli artt. 28, primo comma, e 138 bis L.N. anche in rapporto all'art. 47, primo comma, del DPR 380/2001, sempre con riguardo al primo addebito;
III. l'illegittima ed errata applicazione degli artt. 28, primo comma, e 138 bis L.N. nonché dell'art. 2332, quinto comma, c.c. e l'illogicità e la contraddittorietà manifesta della motivazione con riguardo al secondo addebito. Su tali presupposti ha richiesto l'integrale annullamento della decisione della DI e il suo proscioglimento da ogni addebito connesso ai fatti contestati.
Si sono costituiti nel presente giudizio l' ed il Controparte_1 [...]
. Controparte_2
Il ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre l'Archivio Notarile CP_2 ha resistito al reclamo, di cui ha chiesto il rigetto.
Il Consiglio Notarile di e seppure ritualmente evocato in giudizio, CP_1 CP_4 CP_3 non si è costituito e deve dunque essere dichiarato contumace.
La Procura Generale non si è opposta all'accoglimento del reclamo proposto dal IO
. Parte_1
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.
Preliminarmente, avuto riguardo all'eccezione formulata dal , si rileva Controparte_2 come il suddetto Dicastero non sia stato destinatario della notifica del reclamo, inoltrata dal al solo Archivio Notarile. Parte_1
Il si è dunque costituito spontaneamente in un giudizio al quale era effettivamente CP_2 estraneo e nel quale non era stato evocato dalla controparte.
§1. Con il primo ed il secondo motivo di reclamo, che possono essere congiuntamente esaminati, il notaio ha censurato il primo addebito mosso in suo danno, con il quale gli è stata Parte_1
come detto contestata la violazione degli artt. 28, primo comma, e 138 bis, secondo comma, della legge notarile, per avere ricevuto (e poi chiesto l'iscrizione nel registro delle imprese di) un atto costitutivo di una società a responsabilità semplificata che risultava difforme dal modello inderogabile tipizzato con il D.M. n. 138/2012, in quanto l'amministrazione veniva affidata a due amministratori con firma disgiunta.
Il reclamante ha addotto, in primo luogo, l'erroneità della conclusione assunta dalla DI in ordine alla contrarietà rispetto al modello standard dell'atto costitutivo di s.r.l.s. oggetto dell'incolpazione.
A tal fine ha evidenziato come, a fronte della genericità del modello tipizzato di atto costitutivo di s.r.l.s. e del generale richiamo ivi contenuto alla disciplina applicabile alle ordinarie società a responsabilità limitata, quale clausola di chiusura, dovesse ritenersi possibile l'inserimento nell'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata semplificata di clausole non incompatibili con il modello standard. Ad avviso del reclamante, infatti, l'art. 2463 bis, comma 2, c.c., nello stabilire che “L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con Decreto del Ministero della giustizia… e deve indicare… i requisiti previsti dai numeri … 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463”, ovvero per quanto di interesse le norme concernenti l'amministrazione e l'indicazione delle persone cui la stessa è affidata, sarebbe da leggere in combinato disposto con il D.M. Giustizia del 23 giugno 2012 n. 138, recante appunto il modello tipizzato, il cui art. 1, comma 2, prevede che “Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti”.
Il contenuto minimo necessario dell'atto costitutivo della s.r.l.s., dunque, sarebbe suscettibile di eterointegrazione in ragione del rinvio alle previsioni codicistiche dettate per la s.r.l. ordinaria, norme di rango primario e come tali destinate a prevalere sul modello ministeriale, le quali prevedono espressamente, tra gli altri, anche il modello di rappresentanza (congiuntiva o disgiuntiva) affidata a più soggetti, non operanti in forma collegiale.
La conclusione sarebbe a fortiori sostenibile in ragione del fatto che mentre il requisito di cui al n. 8) dell'art. 2463 c.c. (concernente l'indicazione delle persone cui è affidata l'amministrazione)
è parzialmente soddisfatto dall'art. 6 del modello standard, il n. 7) del medesimo articolo, a tenore del quale devono essere indicate “le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione”, non risulta di contro adeguatamente implementato dalle clausole del modello standard, le quali non presentano alcuna disposizione relativa al sistema di amministrazione della società, fatta eccezione per l'art. 5 il quale, tuttavia, oltre a presentare una formulazione equivoca (“L'amministrazione è affidata ad uno o più soci scelti con decisione dei soci”) è stato soppresso.
Né a tal fine poteva soccorre l'art. 8 del modello ministeriale, erroneamente richiamato dalla
DI in quanto riferibile al funzionamento dell'assemblea.
In assenza di specifica previsione sul punto nel modello tipizzato, lo stesso sarebbe suscettibile di integrazione per quanto in esso non specificamente previsto, a ciò non ostando la prevista inderogabilità delle clausole dello statuto standard (esse sole definite inderogabili, e non già il modello nel suo complesso), trattandosi appunto di intervento additivo e non modificativo.
Alla luce di tali considerazioni il reclamante ha sostenuto la legittimità della previsione di un'amministrazione pluripersonale disgiuntiva, ciò che del resto era stato sostenuto da alcune massime rese da Consigli Notarili e da autorevoli opinioni dottrinali. Sotto altro profilo, con il secondo motivo di reclamo, il IO ha sostenuto in ogni caso la non configurabilità della violazione allo stesso ascritta e ciò in ragione del fatto che la questione relativa alla tipologia dell'organo amministrativo nell'ambito delle s.r.l.s. non poteva ritenersi affatto pacifica, esistendo al contrario un ampio dibattito sull'argomento, di modo che non era sostenibile che l'atto ricevuto fosse “espressamente proibito dalla legge”, come richiesto dall'art. 28 per l'integrazione della relativa violazione disciplinare.
Sull'argomento il IO ha evidenziato come alla luce della giurisprudenza di Parte_1 legittimità oramai consolidata (a far data dalla pronuncia della S.C. n. 11128/1997), l'”avverbio espressamente, che nell'art. 28 comma n. 1 L.N. qualifica la categoria degli "atti proibiti dalla legge" dovesse essere “inteso come "inequivocabilmente" e per l'effetto fosse riferibile “a contrasti dell'atto con la legge risultanti in termini inequivoci, per effetto di un consolidato orientamento interpretativo dottrinale, nonché in virtù di un consolidato indirizzo giurisprudenziale".
Non potendo predicarsi una simile conclusione nel caso di specie (non soccorrendo allo scopo il richiamato parere del MISE, ricadente nella categoria delle mere circolari interpretative e peraltro esso stesso costituente prova dell'esistenza di un dibattito sull'argomento), il reclamante ha addotto come la responsabilità disciplinare del notaio per violazione degli artt. 28, comma 1,
n. 1) e 138 bis, comma 2, L.N. non potesse essere invocata, non risultando appunto
“manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge”, pur nell'ipotesi che si volesse ritenere la nullità dell'atto ricevuto.
Sotto altro profilo il reclamante ha evidenziato come l'art. 47, comma 1, DPR 380/2001 (T.U.
Edilizia), nello stabilire che “il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89”, fosse espressione di un principio generale in forza del quale il perimetro degli atti
“espressamente proibiti dalla legge” non potrebbe contenere ipotesi di atti convalidabili o sanabili, tanto più in presenza di un'effettiva sanatoria o convalida da parte del notaio rogante, convalida che determinerebbe il venir meno della nullità dell'atto e, con essa, della ragione che giustifica l'applicazione dell'art. 28 L.N. (come ritenuto da Cass., n. 29894/2018).
Tanto premesso quanto alle censure svolte dal IO in relazione al primo capo di incolpazione,
è ad avviso di questa Corte fondato il secondo motivo di reclamo, con conseguente assorbimento di ogni considerazione sul primo motivo in ragione del principio della “ragione più liquida”.
Preliminarmente appare opportuno richiamare la motivazione resa dalla DI a fondamento della ritenuta sussistenza della prima violazione disciplinare ascritta al dr. . Parte_1 La DI si è in questi termini espressa: In merito al primo addebito, relativo all'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata semplificata in cui l'amministrazione viene affidata a due amministratori con firma disgiunta, occorre prendere le mosse dalle seguenti norme. Da un lato, dal dettato dell'articolo 138 bis
Legge Notarile che sanziona con la sospensione di cui all'art. 138, comma 2, Legge notarile e con la sanzione pecuniaria da 516 Euro a 15.493 Euro “il IO che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui ricevuto, quando risultino manifestatamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.”. Dall'altro lato, dall'art. 2463 bis c.c. che stabilisce che l'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata semplificata deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministero della Giustizia di concerto col ministero dell'Economia e delle Finanze e col
Ministero dello Sviluppo Economico”. Dalla lettura congiunta di queste due disposizioni discende che il IO che riceve un atto costitutivo di società a responsabilità limitata semplificata difforme dal modello standard deve essere sanzionato a mente dell'art. 138 bis. Legge Notarile.
In tema di amministrazione, il modello standard di atto costitutivo di s.r.l.s. (…) prevede: in primis, all'art. 5, che “L'amministrazione della società è affidata ad uno o più soci scelti con decisione dei soci” e, in secondo luogo, all'art. 6, che “Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: ……(eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione)…”. Completa il quadro l'art. 8 che, per quanto riguarda l'organo assembleare, in via trasversale incide anche sul tema che qui interessa laddove statuisce che:
“L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. CP Alla luce di quanto sopra, risulta chiaro come il modello standard di atto costitutivo di si muova all'interno del binomio “Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione” e che non è possibile optare per un sistema amministrativo pluripersonale disgiuntivo/congiuntivo senza alternarne l'impianto di base. CP Lo statuto di infatti, da un lato, richiede che in caso di nomina di più amministratori sia specificato il ruolo da ciascuno svolto nell'ambito del consiglio di amministrazione (arg. Dall'art. 7 del modello standard); e, dall'altro, indica nell'Amministratore Unico o nel Presidente del Consiglio di Amministrazione l'unico soggetto legittimato a presiedere l'assemblea dei cosi. Pertanto, l'adozione di un sistema di amministrazione pluripersonale congiuntivo o disgiuntivo implicherebbe una modifica del modello standard non legittima, stante l'inderogabilità ex lege dello stesso. Questa soluzione è peraltro avvalorata dall'essenza stessa della società a responsabilità limitata semplificata, che è regolata dalla normativa di base di s.r.l. e non consente di ricorre a sistemi o clausole pattizi derogatori della disciplina legale.
In questo senso si è espresso con il Parere prot.n.0146215 del 18 agosto 2014 il Ministero dello Sviluppo
Economico il quale ha ritenuto che sono “iscrivibili nel Registro delle Imprese, in quanto conformi al sopra richiamato modello standard, solo atti costitutivi di SRL semplificata che prevedano, relativamente al sistema di amministrazione, un amministratore unico (organo amministrativo unipersonale), ovvero un consiglio di amministrazione (organo amministrativo collegiale), non risultando contemplati, nel predetto modello standard, ulteriori modelli di amministrazione”. E questa interpretazione – peraltro trasmessa, oltre che al Ministero della
Giustizia, anche al Consiglio Nazionale del Notariato – risulta ormai pacifica tanto in dottrina, quanto nella prassi societaria, come peraltro risulta dal rifiuto di iscrizione dell'atto costitutivo in oggetto da parte del
Conservatore del Registro Imprese di . CP_4
In ragione di quanto sopra la richiesta di iscrizione dell'atto costitutivo di s.r.l.s. racc. 1619 del IO
[...]
integra la violazione di cui all'art. 138 bis, secondo comma, legge not.”. Parte_1
La conclusione da ultimo richiamata non è condivisibile, e ciò a prescindere da ogni considerazione sulla correttezza delle precedenti considerazioni in ordine alla compatibilità del modello di amministrazione prescelto rispetto allo statuto inderogabile della CP_6
L'art. 138-bis della legge notarile, al secondo comma, punisce il notaio che richieda l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali “quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge”; tale condotta, come previsto dal primo comma della stessa disposizione, viola l'art. 28 L.N., che a sua volta prevede il divieto del IO di ricevere atti “se essi sono espressamente proibiti dalla legge”.
Come correttamente evidenziato dal reclamante, dunque, le disposizioni della legge notarile che si assumono violate prevedono la “manifesta inesistenza delle condizioni di legge” o la stipula di atti da essa “espressamente proibiti”, concetti che sono stati interpretati dalla giurisprudenza di legittimità in senso restrittivo.
La Suprema Corte, con la pronuncia n. 11128 del 11.11.1997, ha evidenziato come “il divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" attenga ad ogni vizio che dia luogo ad una nullità assoluta dell'atto, con esclusione, quindi, dei vizi che comportano l'annullabilità o l'inefficacia dell'atto (ovvero la stessa nullità relativa)” e ciò purché “la nullità risulti in modo inequivoco” (così la citata pronuncia nonché le successive conformi, tra le quali Cass., 7.11.2005, n. 21439).
La S.C. ha in proposito precisato che “il divieto per il notaio di ricevere atti nulli sussiste solo quando la nullità dell'atto sia inequivoca ed indiscutibile, dovendosi intendere l'avverbio espressamente, che nell'art. 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 qualifica la categoria degli "atti proibiti dalla legge", come "inequivocamente"; pertanto, tale divieto si riferisce a contrasti dell'atto con la legge che risultino in termini inequivoci, anche se la sanzione della nullità deriva solo attraverso la disposizione generale dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., per effetto di un consolidato orientamento interpretativo giurisprudenziale o dottrinale” (in questi termini, Cass.,
11.3.2011, n. 5913; nello stesso senso, di recente, Cass., 24.1.2023, n. 2033).
Pertanto, anche nei casi in cui “il notaio abbia rogato un atto costitutivo contenente una clausola affetta da radicale invalidità e, conseguentemente, abbia integrato, sotto il profilo oggettivo, la fattispecie di cui all'art. 28, primo comma, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, consistente nella ricezione di un atto "espressamente proibito dalla legge", l'illecito disciplinare può ritenersi perfezionato solo quando la sanzione di nullità sia univocamente riconosciuta e non possa dar luogo a dubbi interpretativi” (in questi termini Cass., 20.7.2011 n. 15892, con la quale la S.C. ha indicato come solo a seguito della diffusione al pubblico della relativa pronuncia, in virtù dell'esercizio della nomofilachia cui è tenuta la Corte di Cassazione, si sarebbe potuta ritenere di rilievo disciplinare la condotta del notaio che avesse rogato in epoca successiva al 1.9.2011 un atto costitutivo di società con previsione di clausola compromissoria di arbitrato di diritto comune e quindi difforme dal disposto dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, poiché solo da tale data poteva “ritenersi pacifica l'interpretazione della norma come comportante la nullità di siffatta clausola”).
Successivamente si è ritenuto che incorra “nella responsabilità disciplinare ex artt. 28, comma 1, n. 1,
e 138 bis, comma 1, della l. notarile il notaio che richieda l'iscrizione di una delibera societaria affetta da invalidità "manifesta", cioè inequivoca, anche ove si tratti di mera annullabilità e non di nullità, giacché il controllo notarile sulle delibere sociali è finalizzato ad assicurare la certezza dei traffici mediante una verifica di conformità al modello legale che prescinde dalla tradizionale distinzione dei vizi negoziali” (così Cass.,
19.7.2016, n. 14766)
Anche in questa più estesa prospettiva, che prescinde appunto dalla natura del vizio, è comunque richiesto che l'invalidità sia manifesta, ovvero appunto non equivoca, perché possa dirsi integrata la violazione disciplinare, non potendo addossarsi al notaio compiti ermeneutici con le connesse responsabilità, in presenza di incertezze interpretative oggettive.
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie non sussistono simili requisiti, di modo che non appaiono ravvisabili le violazioni disciplinari ascritte al IO . Parte_1
La manifesta inesistenza delle condizioni richieste dalla legge è stata ricondotta, dalla DI, alla circolare del Mise emessa nell'agosto 2014, trasmessa al Consiglio Nazionale del Notariato
e diffusa nella prassi societaria, come testimoniato dal rifiuto di iscrizione dell'atto costitutivo in oggetto da parte del Registro delle Imprese di . CP_4 Tali considerazioni non appaiono idonee a consentire di ritenere integrata la fattispecie di illecito disciplinare ascritta all'odierno reclamante.
Al contrario, a conferma dell'incertezza della questione sottesa all'incolpazione disciplinare depongono i seguenti elementi:
i) il dato normativo in effetti non del tutto univoco, considerata la clausola di chiusura di rinvio alle norme codicistiche, per effetto della quale era stata prospettata da autorevole dottrina la tesi della possibile eterointegrazione del modello ministeriale, per quanto da esso non espressamente disciplinato e non contrario al modello stesso;
ii) l'assenza di alcun (consolidato) orientamento della giurisprudenza di merito e tantomeno di quella di legittimità;
iii) l'esistenza di pareri in senso conforme a quello prospettato dall'odierno reclamante da parte di Consigli notarili e di pronunciamenti della giurisprudenza disciplinare, sulla specifica questione oggetto di giudizio, favorevoli a notai, che sono stati assolti da simili incolpazioni.
In ragione di tali elementi, la questione dei limiti entro i quali poteva essere “integrato” l'atto costitutivo di s.r.l.s. per le parti non espressamente disciplinate nel modello standard di atto costitutivo, compresa quella relativa all'ammissibilità del modello di amministrazione in questione, doveva ritenersi quantomeno controversa e dunque, a contrario, non poteva essere prospettata la “manifesta” insussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione della società ovvero la “espressa” proibizione alla stipula di un simile atto da parte della legge.
Come correttamente evidenziato dal reclamante, il modello di atto costitutivo di s.r.l.s. è scarno, con riguardo alle caratteristiche dell'organo amministrativo, posto che gli artt. 5 e 6 non recano espresse indicazioni sulla tipologia di organo, mentre l'art. 8 a tal fine richiamato dalla DI è in effetti riferibile al funzionamento dell'assemblea e solo indirettamente, mediante un ragionamento induttivo, può essere letto nel senso di fornire indicazioni in ordine alla tipologia di organo amministrativo.
In tale contesto, data la contemporanea previsione della “inderogabilità” del modello standard disciplinato dal decreto ministeriale n. 138/2012 e del rinvio, previsto dall'art. 1, secondo comma, del suddetto D.M. alle norme di cui codice civile applicabili alla s.r.l. ordinaria, era stata prospettata l'ipotesi che l'apparente conflitto di norme potesse essere risolto postulando la possibilità di integrazione del modello, per le parti da esso non espressamente disciplinate. A fronte della clausola di generale rinvio alle norme sul funzionamento delle ordinarie società a responsabilità limitata (nella quale è come noto ammesso il modello di amministrazione pluripersonale disgiuntiva) non era dunque insostenibile, ed era anzi stata prospettata da autorevoli opinioni dottrinali (come quelle richiamate nel ricorso per reclamo), la tesi della possibile “integrazione” del modello in tal senso, e ciò anche a seguito della previsione della sua
“inderogabilità”, concetto i cui confini erano appunto incerti.
In modo conforme si era del resto espresso anche il Consiglio Notarile di AN (con il parere n. 127 del 5 marzo 2013 richiamato dal reclamante), ritenendo che non si collocassero “al di fuori del perimetro del modello della s.r.l. semplificata … le eventuali clausole concernenti … la scelta del modello di amministrazione (collegiale, unipersonale, pluripersonale congiunta o disgiunta)” posto che ”il modello standard prevede espressamente che possano esservi uno o più amministratori e aggiunge (nella nota redazionale tra parentesi) la previsione circa la “eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio di amministrazione”. Da ciò si può desumere che i soci possano liberamente scegliere non solo tra uno o più amministratori, ma anche tra modello collegiale (consiglio di amministrazione) e modello pluripersonale ai sensi dell'art. 2475, comma 3, c.c., in considerazione del fatto che la specificazione del ruolo nel consiglio di amministrazione è solo “eventuale”.
Tale autorevole pronunciamento, seppure risalente ad epoca anteriore alla previsione della inderogabilità delle clausole del modello standard, ben poteva ritenersi valido anche per il periodo successivo, essendo ad esso sotteso il riconoscimento della non contrarietà di simili previsioni rispetto al modello suddetto.
In assenza di pronunciamenti non solo da parte della giurisprudenza di legittimità, ma anche di quella di merito, in forza dei quali poter desumere un orientamento consolidato sull'argomento, si ritiene dunque che l'eventuale invalidità dell'atto (volendo dare per ammessa l'incompatibilità del modello di amministrazione prescelto con le previsioni del modello standard di atto costitutivo ed astenendosi peraltro da ogni considerazione in ordine alla conseguente validità dell'atto come costituivo di una ordinaria s.r.l. a capitale ribassato, ferma solo la sua irregolarità sotto il profilo fiscale) non integrasse l'illecito disciplinare, in assenza del descritto necessario requisito della manifesta contrarietà dell'atto costitutivo alle condizioni richieste dalla legge.
A ciò non ostava, ad avviso di questa Corte, il fatto che fosse stato emesso il parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 agosto 2014, posto che per un verso si trattava di una mera circolare interpretativa, come tale meramente orientativa e non vincolante per gli interpreti, e per altro il fatto stesso che si fosse resa necessaria l'emissione di un simile parere era in sé indice dell'incertezza della questione.
A completamento del descritto quadro di incertezza interpretativa, appare infine utile richiamare due recenti pronunce emesse dalla stessa , con le quali in un caso si è stabilita la CP_7
validità dell'atto costitutivo di contenente la clausola di co-amministrazione (pronuncia n. CP_6
199/2023) e nell'altro si è comunque esclusa la rilevanza disciplinare della condotta, agli effetti di cui agli artt. 138 bis e 28 L.N. la cui violazione è stata contestata anche al IO Parte_1
(pronuncia n. 157/2023, conforme a quelle rese dalla di cui ai nn. Controparte_8
62/2022 e n. 8/2023 ivi richiamate).
In conclusione, in assenza di un orientamento “univoco e consolidato” in ordine alla portata del concetto di “inderogabilità” del modello standard di s.r.l.s., in accoglimento del reclamo e previa revoca della pronuncia emessa dalla DI, il IO deve andare esente da Parte_1
responsabilità con riguardo al primo addebito formulato a suo carico, restando assorbita ogni altra considerazione.
§2. Con il terzo motivo di reclamo, il notaio ha censurato il secondo addebito mosso Parte_1 in suo danno, con il quale gli è stata contestata la violazione dell'art. 28 della legge notarile in relazione all'art. 1423 c.c. con riguardo all'atto Rep. n. 14762/8639 avente ad oggetto la rettifica di costituzione di società a responsabilità limitata semplificata con clausola difforme al modello standard, in ragione della ritenuta violazione del divieto di convalida di atto nullo in mancanza di un'espressa previsione normativa che la consentisse.
Il reclamante ha lamentato l'illegittima e l'erronea applicazione degli artt. 28 e 138 bis L.N. e dell'art. 2332, quinto comma, c.c., nonché la illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione.
In dettaglio, ha evidenziato come il Collegio disciplinare fosse incorso nel vizio di travisamento dell'atto oggetto dell'incolpazione come atto di rettifica degli errori materiali, posto che dalla lettura di detto atto, indipendentemente dal nomen iuris assegnato, era chiaro che i comparenti, appresa la sospensione della pratica di iscrizione della nel Registro delle Imprese da parte CP_6
della Camera di Commercio di volendosi uniformare a quanto richiesto da quest'ultima, CP_1
avessero convenuto di nominare un amministratore unico in luogo della nomina di più amministratori con firma disgiunta, e dunque concludere un atto di convalida o conferma. Tale atto era del tutto legittimo ai sensi dell'art. 2332, quinto comma, c.c., il che era stato riconosciuto dalla stessa DI, che dunque era incorsa in una palese contraddizione nell'irrogare una sanzione disciplinare per la pretesa inammissibilità “di convalida di atto nullo in mancanza di un'espressa previsione normativa che la consentisse”.
Anche il suddetto motivo di reclamo è fondato.
Preliminarmente occorre anche in questo caso richiamare testualmente la decisione assunta dalla
DI, che si è pronunciata nei seguenti termini: “Una volta deciso che l'adozione di un sistema di amministrazione congiuntivo/disgiuntivo viola norme inderogabili di legge, risulta evidente come il negozio di rettifica non possa essere utilizzato per modificare tale sistema al fine di eliminare la causa di nullità. L'atto di rettifica mira infatti alla correzione di meri errori materiali che incidono sull'esteriorizzazione della volontà e non comportano la nullità dell'atto. Pertanto, l'atto di rettifica non costituisce strumento idoneo a modificare il sistema di amministrazione prescelto in un precedente atto, trattandosi di elemento che concerne la formazione della volontà
e che implica una valutazione discrezionale.
Peraltro, in materia societaria, l'articolo 2332 c.c., nel disciplinare la nullità della società, statuisce che la stessa
“non può essere dichiarata quanto la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel Registro delle Imprese. Nel caso di specie l'atto pubblico di “rettifica” di cui alla racc. n. 8639, successivamente depositato al Registro Imprese di con conseguente iscrizione della società, ha CP_4 consentito l'effettiva venuta ad esistenza della società, concretizzando la fattispecie di cui all'art. 2332 c.c.
Detta società risulta dunque validamente costituita ed operante, non ricorrendo alcuna delle cause di nullità di cui al medesimo art. 2332 c.c. Per cui può affermarsi che, per quanto l'atto di rettifica sia stato ricevuto in difformità dalla legge, l'avvenuta iscrizione dell'atto al registro delle imprese abbia comunque ottenuto lo scopo al quale era diretto senza che si sia prodotto alcun danno”.
Tanto premesso, effettivamente ricorre la rilevata incongruenza della motivazione del provvedimento sanzionatorio, con la quale la DI, dopo aver premesso l'impossibilità di utilizzo dello strumento della rettifica per ovviare ad errori di carattere non meramente materiale, di fatto riqualifica l'atto di “rettifica” in oggetto come atto di convalida e lo censura sotto il profilo disciplinare sul presupposto che si sia trattato di un caso di “convalida di atto nullo in mancanza di un'espressa previsione normativa che la consentisse”, per poi infine ammettere che, in ragione del disposto di cui all'art. 2332 c.c., la cd. rettifica ha avuto efficacia sanante del precedente vizio e la società ha potuta essere iscritta nel registro delle imprese.
Ed invero, l'atto n. 14762/8639 rep. ricevuto dal IO non è affatto sussumibile Parte_1 nell'alveo degli atti di rettifica di cui all'art. 59 bis L.N., di modo che ad esso non si attagliano le considerazioni, in astratto del tutto corrette, svolte da parte reclamata in ordine ai limiti di simili atti ed alla loro violazione del caso di specie.
Contrariamente alla fattispecie di cui all'art. 59 bis della legge notarile, cui si riferisce la pronuncia della S.C. n. 4171/2021 richiamata da parte reclamata, nel caso in esame non si è trattato di una dichiarazione certificata redatta di iniziativa del notaio ed allegata all'originario atto, ovvero in altri termini di una dichiarazione unilaterale di scienza resa dal notaio con proprio atto successivo a quello contenente un errore o un'omissione materiale (con la quale effettivamente non sarebbe stato possibile dare corso alla modifica della clausola relativa all'amministrazione) bensì di un nuovo atto sottoscritto dalle parti del precedente negozio, con il quale è stata modificata la clausola additata di nullità e per il resto ripetuto il contenuto del precedente atto costitutivo di s.r.l.s.
Non si tratta dunque di una non consentita operazione di riqualificazione, a posteriori, di un atto di “rettifica” redatto dal notaio ai sensi dell'art. 59 bis bensì di un atto che possedeva ab CP_9 origine i requisiti di forma e sostanza di un atto di convalida o conferma del precedente negozio, sottoscritto dalle parti e debitamente ricevuto dal IO.
Tale atto, come del resto riconosciuto dalla stessa DI che lo ha come detto assimilato ad una convalida di atto nullo, tanto da sanzionarlo sotto quel profilo per la pretesa assenza di un'espressa previsione che legittimasse tale convalida, ha consentito di ovviare alla eventuale nullità della clausola relativa al modello di amministrazione, e ciò in conformità all'espressa CP_1 previsione di cui all'art. 2332, quinto comma, c.c. (applicabile anche alle ipotesi di nullità in forza del rinvio espresso operato dall'art. 2463 c.c.) che, in deroga alla generale previsione
[...] di cui all'art. 1423 c.c., lo consentiva espressamente.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono ed in accoglimento del reclamo, entrambi gli addebiti formulati a carico del IO devono essere revocati.
A fronte della rilevata assoluta incertezza della questione, le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca il provvedimento emesso dalla DI, prosciogliendo il IO dalle incolpazioni formulate a suo carico;
Parte_1
2) compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Elena Gelato Nicola Saracino