2. Con la stessa sanzione e' punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di societa' di capitali, da lui ricevuto, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.
((2-bis. Con la stessa sanzione e' punito altresi' il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto di trasformazione, fusione o scissione transfrontaliera, da lui ricevuto, e dell'attestazione di legalita' prevista dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 , da lui rilasciata, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.)) --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".