Articolo 312 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 306Articolo 306
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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28 dicembre 2012
Art. 312. Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali 1. Su disposizione delle autorita' logistiche di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorita' locali, a organizzazioni internazionali ((anche)) non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti:
a) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa di unita' militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai ((relativi costi)) ; b) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale.
Entrata in vigore il 28 dicembre 2012
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