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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 15/12/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1672/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Amoruso Presidente Dott. Gabriele Molinaro Giudice Dott.ssa Veronica Zanin Giudice Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1672/2022 promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Ruggerone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Lipari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
CONVENUTO/I
e con
Controparte_2
[...]
In persona del Curatore Speciale Avv. Mara Berra che le rappresenta e difende;
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice
“1. pronunciare la separazione dei coniugi autorizzandoli definitivamente a vivere separati, e dichiarare, ex art. 151 comma 2 c.c., la separazione addebitabile al marito;
2. Controparte_1 dichiarare decaduto dalla responsabilità genitoriale sulle figlie minori e Controparte_1 CP_2
o, in subordine, disporre l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie minori Controparte_2 CP_2 pagina 1 di 7 e alla madre con collocazione prevalente e residenza presso la medesima, disponendo Controparte_2 che il padre non possa incontrarle se non in luogo neutro e previa valutazione di opportunità dei Servizi competenti (servizio sociale e N.P.I.) 3. ordinare a di versare a mezzo bonifico Controparte_1 bancario alla moglie quale contributo al mantenimento delle figlie la somma che il Tribunale riterrà equa e di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. condannare il sig. al Controparte_1 pagamento delle spese di lite” Per parte convenuta
“A) Disporsi l'affidamento condiviso delle piccole ed laddove consentito e ove CP_2 CP_2 interrotte le prescrizioni del Tribunale per i Minorenni di Torino;
B) Respingere la domanda di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto e di conseguenza revocarsi la disposizione di versamento della somma di € 2000,00 oltre rivalutazione Istat nei confronti della sig.ra di cui all'ordinanza presidenziale del 9.02.2023; C) Ridursi, Parte_2 stante la situazione economica attuale del sig. il mantenimento disposto nell'ordinanza Pt_2 presidenziale del 9.02.2023 di € 1.000,00 per ogni figlio minore (ossia per le piccole ed CP_2
ricalibrando l'importo del predetto assegno alle condizioni economiche del sig. CP_2 CP_1 sopra indicate”
[...] Per le minori:
“che l'Ill.mo Tribunale di Novara Voglia - Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. sulle figlie minori e disponendo altresì che il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 padre non possa incontrare le figlie se non in luogo neutro e previa valutazione di opportunità da parte del Servizio Sociale e di - Confermare la presa in carico del nucleo da parte dei servizi Sociale e CP_3 di e la prosecuzione, ove ritenuto opportuno, dell'intervento di Controparte_4 sostegno delle minori da parte del Servizio di Psicologia dell'Asl di Novara;
- Dichiarare tenuto il sig. a versare alla madre, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori, Controparte_1
l'importo mensile che il Tribunale riterrà equo e di giustizia, disponendo altresì che il medesimo concorra per la percentuale ritenuta equa e di giustizia, nelle spese straordinarie” Per il P.M. Accogliersi la domanda proposta.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio nel 2019. Dall'unione tra le parti sono nate il 28.6.2017, e il 23.2.209. CP_2 CP_2 Con ricorso depositato il 19/7/2022, ha convenuto in giudizio , al fine Parte_2 Controparte_1 di sentir pronunciare la separazione personale tra le parti e veder regolamentati i profili di affido, collocamento e mantenimento della prole minore. Parte ricorrente ha dedotto che: a) il nucleo familiare è sempre stato mantenuto dal convenuto, titolare di una ditta individuale, mentre la ricorrente è alla ricerca di occupazione lavorativa;
b) è CP_2 affetta dalla sindrome di beckwith-wiedemann e per tale ragione è titolare di indennità di accompagnamento perché riconosciuta invalida civile;
c) per il nucleo è stato molto difficile affrontare le condizioni di salute di ed il resistente, nel tempo, è diventato sempre più aggressivo e CP_2 controllante;
d) la ricorrente è dovuta ricorrere all'intervento delle Forze dell'Ordine in due occasioni, nel 2021 e nel 2022; e) in questa seconda occasione, il resistente ha aggredito fisicamente non solo la ricorrente, ma anche le minore, tanto che la madre ha dovuto rifugiarsi presso i propri genitori. Sulla base delle predette deduzioni, parte ricorrente ha chiesto la separazione con addebito al resistente. Relativamente alla prole, ha chiesto che venga disposto l'affido esclusivo rafforzato delle minori, con collocamento presso di sé ed incontri con il padre in luogo neutro, condizionati al parere positivo della NPI;
sotto il profilo economico ha chiesto la previsione di un contributo, sia per sé che per le minori, nella misura determinata dal Tribunale. pagina 2 di 7 All'esito dell'udienza presidenziale ed acquisita documentazione reddituale relativa al resistente, il Presidente ha disposto l'affido esclusivo rafforzato delle minori alla madre, con collocamento presso la stessa e diritto di visita del padre da esercitarsi nelle modalità già previste dal Tribunale per i minorenni con decreto del 1.7.2022. Sotto il profilo economico, è stato disposto a carico del padre un contributo al mantenimento di euro 2.000,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie ed un contributo a favore del coniuge nella misura di euro 2.000,00 mensili. Effettuato il passaggio alla fase contenziosa, si è costituito in giudizio in convenuto. Quest'ultimo ha contestato la sussistenza di prova delle condotte contestate e rappresentato un decremento negli utili dell'impresa del resistente. E' stata disposta la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti e dal Servizio di NPI. E' stata, inoltre, disposta l'acquisizione degli atti del procedimento pendente avanti al Tribunale per i minorenni. Con ordinanza dell'11.6.2024 è stata disposta la riunione del procedimento pendente avanti al Tribunale per i minorenni, trasmesso ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., e nominato il Curatore speciale delle minori. Quest'ultimo, nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato la mancata effettiva partecipazione del resistente al percorso valutativo e di sostegno prescritto dal TM. Ha, dunque, formulato domanda di decadenza. Acquisite le relazioni redatte dagli enti incaricati, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e depositato memorie ex art. 190 c.p.c.
Le istanze istruttorie Il Collegio ritiene di confermare il giudizio in ordine alle istanze istruttorie formulate dalle parti, per le ragioni espresse dal GI nell'ordinanza del 24/10/2023, per ragioni che il Collegio condivide.
La domanda di addebito della separazione. Parte ricorrente ha chiesto che la separazione venga addebitata al resistente alla luce dei gravissimi comportamenti violativi dei doveri coniugali contestati da parte attrice. Il Collegio ritiene che la domanda di addebito risulti fondata e vada accolta. Parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito, deducendo condotte violente e aggressive tenute dallo stesso anche alla presenza delle minori. In particolare, la ricorrente ha rappresentato di essere stata vittima, nel dicembre del 2021, di una violenta aggressione fisica da parte del resistente, a seguito della quale aveva subito una frattura delle costole con prognosi di giorni 30. Preliminarmente, risulta opportuno chiarire come, secondo il costante orientamento della Suprema Corte le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscano violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018). La giurisprudenza di legittimità ha, poi, chiarito che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole e quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, l'addebito della separazione all'autore e tali da esonerare il giudice dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (vedi, in particolare, Cass. n.7388 del 2017).”
pagina 3 di 7 Nel caso di specie, parte resistente non ha specificamente contestato di aver tenuto tali condotte, limitandosi ad apodittiche deduzioni (sul punto, peraltro con riferimento ad altro aspetto della controversia, il resistente ha affermato che "ricostruzione offerta dalla ricorrente non è totalmente aderente al vero ed è da questo difesa contestata"). In ogni caso, la prova dell'episodio occorso il 18/12/2021 può dirsi pienamente raggiunta. Parte ricorrente ha prodotto gli atti di indagine che hanno condotto alla condanna del resistente (attualmente non passata in giudicato) per il delitto di maltrattamenti. Risultano, dunque, acquisite in atti: a) il verbale di Pronto Soccorso da cui risulta la lesione subita ed il racconto reso nell'immediatezza dei fatti dalla ricorrente (peraltro "visibilmente provata"); b) il verbale di sommarie informazioni rese dai coniugi i quali Parte_3 hanno riferito di essersi trasferiti presso il nucleo familiare poiché il resistente "aveva rotto le costole a ", circostanza dallo stesso direttamente riferita. Dalle medesime sommarie informazioni risulta, Pt_1 peraltro, come la coppia avesse assistito direttamente ad alcuni episodi di violenza fisica ( Pt_4 ha dichiarato di aver visto il resistente dare calci e pugni alla ricorrente) nonché ad un atto di
[...] violenza del padre nei confronti della piccola di soli tre anni, cui aveva "inflitto uno schiaffo CP_2 spaccandole il labbro". Le dichiarazioni rese appaiono del tutto attendibili, tenuto conto dell'assenza di motivi di risentimento nei confronti del (che, anzi, all'epoca era il datore di lavoro di CP_1
. Pt_4 Dette condotte, anche isolatamente considerate, paiono da sole pienamente idonee a fondare la pronuncia di addebito.
Domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
affido delle minori. E' opportuno preliminarmente evidenziare che, come rilevato dalla Suprema Corte, l'art. 330 c.c. prevede che "il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. E' necessario e sufficiente, affinché possa essere pronunciata la decadenza, che la condotta tenuta dal genitore risulti oggettivamente lesiva ed in violazione dei doveri su di esso gravanti, a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza. La decadenza può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un pregiudizio, e soltanto ove detto giudizio sia grave. Qualora infatti il pregiudizio cagionato al minore non si presti ad essere qualificato in termini di gravità, possono essere adottati i provvedimenti di cui agli artt. 333 o 334, ma non può essere pronunciata la decadenza. La gravità dell'inadempimento, infatti, esclude ogni fiducia residuale del genitore. Inoltre, stante la funzione "preventiva" e non repressiva del rimedio, il pregiudizio del figlio deve ritenersi non già quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro, poiché esso potrebbe derivare dalla reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli già compiuti, che si rendono prevedibili. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno. Inoltre, la decadenza implica "sospensione" della responsabilità genitoriale e concerne solo l'esercizio della stessa per cui il genitore che ne è colpito non può esercitarla anche se ne rimane "titolare". (Cass. civ. Sez. I Ord., 12/07/2022, n. 22006). Ebbene, ritiene il Collegio che la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo a sia meritevole di accoglimento. Controparte_1 Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente e relativa al procedimento penale instauratosi nei confronti del resistente, emerge che non solo le minori hanno assistito alle violenze perpetrate dal padre ma che, in almeno un'occasione, ne è stata destinataria: lo stesso l'ha infatti colpita CP_2 violentemente al volto, rompendogli il labbro (ed ingenerandole un timore tale da farle fare pipì addosso). La ricorrente ha riferito di insulti verbali continui (tra i quali “handicappata”, rivolto alla piccola , i quali trovano riscontri nelle dichiarazioni di la quale ha riferito CP_2 Parte_4
pagina 4 di 7 che “sgridava in modo esagerato le bambine” e di aver assistito a percosse violente su entrambe le figlie, in almeno due occasioni. Il Tribunale per i minorenni ha prescritto alcuni interventi, sia di carattere valutativo che strumentali a verificare la sussistenza di una ripresa dei rapporti tra padre e figlie. , Controparte_1 tuttavia, ha manifestato una collaborazione superficiale e strumentale: non ha avviato il percorso presso il Servizio di psicologica, ha effettuato pochissimi incontri presso il Servizio Sociale e non ha mai fornito i dati che i professionisti che, secondo quanto dallo stesso rappresentato, l'avrebbero in cura. Le relazioni depositate riportano che : a) il sig. appare come “una persona violenta che non CP_1 riconosce le conseguenze delle sue azioni: tende ad auto-giustificarsi e nega/minimizza un coinvolgimento in atteggiamenti violenti e altri comportamenti devianti”…la sua collaborazione è apparsa superficiale e strumentale”; b) il signor a tratti dimostra un'aggressività verbale CP_1 importante e passa all'attacco cambiando velocemente tono di voce anche al telefono quando le sue richieste non vengono accolte;
c) durante i colloqui, il signor appare manipolativo, per CP_1 esempio cercando di mettere in cattiva luce la signora, la sua famiglia e anche gli amici, accusando tutti in modo grave”…“Si auto-giustifica e minimizza / normalizza le sue condotte violente e, non riconoscendo le conseguenze delle sue azioni, non mette in discussione i propri agiti”; -d)“il signore non appare in grado di percepire i bisogni emotivi delle figlie”; - “Il signor appare troppo CP_1 centrato su di sé per sintonizzarsi sui bisogni emotivi delle figlie e, negando ogni sua responsibilità per i problemi del passato, non in grado di impegnarsi per migliorare le capacità genitoriali”. In questi testuali termini si esprimono del 28.9.2022, 20.9.2023, 31.3.2023, 7.5.2024, le quali concludono affermando l'insussistenza dei presupposti per avviare un lavoro sulla genitorialità. E' chiaro, dunque, che non solo allo stato il giudizio sulla capacità genitoriale risulta negativo, essendo evidentemente carenti la capacità di cura e comprensione dei bisogni delle minori, ma anche che appare formulabile una prognosi negativa sulla sua recuperabilità, tenuto conto degli esiti degli interventi in atto. La pronuncia di decadenza comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della sola
. Gli approfondimenti svolti dai Servizi Sociali non hanno segnalato criticità, cosicché Parte_2 non si rende necessario limitare in alcun modo l'esercizio della stessa da parte della madre che, conseguentemente, sarà l'unica legittimata ad assumere tutte le decisioni relative alle minori. e resteranno collocate presso la madre. CP_2 CP_2 Allo stato, deve escludersi una regolamentazione delle visite padre/figlie, tenuto conto che, nell'interesse delle minori e sentito il Servizio di NPI, le stesse risultano sospesa dal dicembre del 2024 e nessuna sopravvenienza ne giustifica la ripresa. Deve, invece, essere disposta la prosecuzione della presa in carico delle minori da parte del Servizio di NPI.
Contributo al mantenimento della prole. I parametri sulla cui base l'organo giudicante deve commisurare – secondo il principio di proporzionalità - la determinazione dell'assegno mensile a favore della prole sono: 1) le esigenze attuali del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) il tempo di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Si rende, dunque, preliminarmente necessario comparare le condizioni economiche di entrambe le parti.
Parte ricorrente percepisce € 490,00 mensili a titolo di assegno unico delle figlie;
€ 520,00 a titolo di indennità di accompagnamento della figlia minore € 503,00 circa mensili a titolo di CP_2 assegno di inclusione a partire dal luglio 2024. La ricorrente ha temporaneamente preso la residenza presso la zia ma, come emerge dalle relazioni, sta cercando un'altra abitazione idonea per vivere con le minori. pagina 5 di 7 Al momento dell'instaurazione del giudizio era alla ricerca di attività lavorativa e ha poi svolto un tirocinio formativo con borsa di studio. E' stata assunta come impiegata nel 2025. Per quanto attiene a parte resistente, la documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate in data 30.01.2023 emerge che nel periodo di imposta 2021 il sig. ha dichiarato un reddito annuo CP_1 imponibile di euro 526.756,00 corrispondente, dedotte le imposte, a euro 285.942,00 netti. Nel costituirsi in giudizio ha affermato la contrazione dei propri utili e la cessazione dell'attività. Nessuna di queste circostanze è stata provata. Nessuna documentazione reddituale è stata prodotta. Sotto questo profilo, alcun rilievo assume l'avvenuta ammissione al patrocinio a spese dello stato, tanto più che il resistente non ha prodotto la relativa domanda di ammissione. Tenuto conto della circostanza sopravvenuta relativa all'attuale occupazione della ricorrente, il contributo al mantenimento dev'essere ridotto nella misura di euro 800,00 per ciascuna minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo, avendo riguardo ai parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti:
a) dichiara la separazione personale di e , che hanno contratto Parte_2 Controparte_1 matrimonio il 28 settembre 2019 in Cerano, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di Cerano, Anno 2019, Parte I, numero 10; b) dichiara l'addebito della separazione in capo a;
Controparte_1 c) dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sulle minori e Controparte_1 CP_2 ; Controparte_2 d) dispone il collocamento delle minori presso la madre, unico genitore esercente la responsabilità genitoriale;
e) dispone la prosecuzione della presa in carico delle minori da parte del Servizio di NPI;
f) pone a carico di l'obbligo di contribuire indirettamente al mantenimento delle Controparte_1 minori e versando l'importo mensile di euro 1.600,00 (800,00 per CP_2 Controparte_2 ciascuna minore) rivalutabile ISTAT, entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario a Pt_2
oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come
[...] di seguito specificate : I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede pagina 6 di 7 universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Una volta effettuate le spese, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa;
g) condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in euro Controparte_1 Parte_2
10.860,00 oltre Iva, se dovuta, IVA e CPA sull'imponibile, con distrazione a favore dell'erario; h) condanna a rimborsare a e le spese di lite, che Controparte_1 CP_2 Controparte_2 liquida complessivamente in euro 10.860,00 oltre Iva, se dovuta, IVA e CPA sull'imponibile, con distrazione a favore dell'erario.
Novara, così deciso nella camera di consiglio del 4.8.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Amoruso
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Veronica Zanin
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Amoruso Presidente Dott. Gabriele Molinaro Giudice Dott.ssa Veronica Zanin Giudice Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1672/2022 promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Ruggerone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Lipari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
CONVENUTO/I
e con
Controparte_2
[...]
In persona del Curatore Speciale Avv. Mara Berra che le rappresenta e difende;
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice
“1. pronunciare la separazione dei coniugi autorizzandoli definitivamente a vivere separati, e dichiarare, ex art. 151 comma 2 c.c., la separazione addebitabile al marito;
2. Controparte_1 dichiarare decaduto dalla responsabilità genitoriale sulle figlie minori e Controparte_1 CP_2
o, in subordine, disporre l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie minori Controparte_2 CP_2 pagina 1 di 7 e alla madre con collocazione prevalente e residenza presso la medesima, disponendo Controparte_2 che il padre non possa incontrarle se non in luogo neutro e previa valutazione di opportunità dei Servizi competenti (servizio sociale e N.P.I.) 3. ordinare a di versare a mezzo bonifico Controparte_1 bancario alla moglie quale contributo al mantenimento delle figlie la somma che il Tribunale riterrà equa e di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. condannare il sig. al Controparte_1 pagamento delle spese di lite” Per parte convenuta
“A) Disporsi l'affidamento condiviso delle piccole ed laddove consentito e ove CP_2 CP_2 interrotte le prescrizioni del Tribunale per i Minorenni di Torino;
B) Respingere la domanda di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto e di conseguenza revocarsi la disposizione di versamento della somma di € 2000,00 oltre rivalutazione Istat nei confronti della sig.ra di cui all'ordinanza presidenziale del 9.02.2023; C) Ridursi, Parte_2 stante la situazione economica attuale del sig. il mantenimento disposto nell'ordinanza Pt_2 presidenziale del 9.02.2023 di € 1.000,00 per ogni figlio minore (ossia per le piccole ed CP_2
ricalibrando l'importo del predetto assegno alle condizioni economiche del sig. CP_2 CP_1 sopra indicate”
[...] Per le minori:
“che l'Ill.mo Tribunale di Novara Voglia - Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. sulle figlie minori e disponendo altresì che il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 padre non possa incontrare le figlie se non in luogo neutro e previa valutazione di opportunità da parte del Servizio Sociale e di - Confermare la presa in carico del nucleo da parte dei servizi Sociale e CP_3 di e la prosecuzione, ove ritenuto opportuno, dell'intervento di Controparte_4 sostegno delle minori da parte del Servizio di Psicologia dell'Asl di Novara;
- Dichiarare tenuto il sig. a versare alla madre, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori, Controparte_1
l'importo mensile che il Tribunale riterrà equo e di giustizia, disponendo altresì che il medesimo concorra per la percentuale ritenuta equa e di giustizia, nelle spese straordinarie” Per il P.M. Accogliersi la domanda proposta.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio nel 2019. Dall'unione tra le parti sono nate il 28.6.2017, e il 23.2.209. CP_2 CP_2 Con ricorso depositato il 19/7/2022, ha convenuto in giudizio , al fine Parte_2 Controparte_1 di sentir pronunciare la separazione personale tra le parti e veder regolamentati i profili di affido, collocamento e mantenimento della prole minore. Parte ricorrente ha dedotto che: a) il nucleo familiare è sempre stato mantenuto dal convenuto, titolare di una ditta individuale, mentre la ricorrente è alla ricerca di occupazione lavorativa;
b) è CP_2 affetta dalla sindrome di beckwith-wiedemann e per tale ragione è titolare di indennità di accompagnamento perché riconosciuta invalida civile;
c) per il nucleo è stato molto difficile affrontare le condizioni di salute di ed il resistente, nel tempo, è diventato sempre più aggressivo e CP_2 controllante;
d) la ricorrente è dovuta ricorrere all'intervento delle Forze dell'Ordine in due occasioni, nel 2021 e nel 2022; e) in questa seconda occasione, il resistente ha aggredito fisicamente non solo la ricorrente, ma anche le minore, tanto che la madre ha dovuto rifugiarsi presso i propri genitori. Sulla base delle predette deduzioni, parte ricorrente ha chiesto la separazione con addebito al resistente. Relativamente alla prole, ha chiesto che venga disposto l'affido esclusivo rafforzato delle minori, con collocamento presso di sé ed incontri con il padre in luogo neutro, condizionati al parere positivo della NPI;
sotto il profilo economico ha chiesto la previsione di un contributo, sia per sé che per le minori, nella misura determinata dal Tribunale. pagina 2 di 7 All'esito dell'udienza presidenziale ed acquisita documentazione reddituale relativa al resistente, il Presidente ha disposto l'affido esclusivo rafforzato delle minori alla madre, con collocamento presso la stessa e diritto di visita del padre da esercitarsi nelle modalità già previste dal Tribunale per i minorenni con decreto del 1.7.2022. Sotto il profilo economico, è stato disposto a carico del padre un contributo al mantenimento di euro 2.000,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie ed un contributo a favore del coniuge nella misura di euro 2.000,00 mensili. Effettuato il passaggio alla fase contenziosa, si è costituito in giudizio in convenuto. Quest'ultimo ha contestato la sussistenza di prova delle condotte contestate e rappresentato un decremento negli utili dell'impresa del resistente. E' stata disposta la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti e dal Servizio di NPI. E' stata, inoltre, disposta l'acquisizione degli atti del procedimento pendente avanti al Tribunale per i minorenni. Con ordinanza dell'11.6.2024 è stata disposta la riunione del procedimento pendente avanti al Tribunale per i minorenni, trasmesso ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., e nominato il Curatore speciale delle minori. Quest'ultimo, nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato la mancata effettiva partecipazione del resistente al percorso valutativo e di sostegno prescritto dal TM. Ha, dunque, formulato domanda di decadenza. Acquisite le relazioni redatte dagli enti incaricati, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e depositato memorie ex art. 190 c.p.c.
Le istanze istruttorie Il Collegio ritiene di confermare il giudizio in ordine alle istanze istruttorie formulate dalle parti, per le ragioni espresse dal GI nell'ordinanza del 24/10/2023, per ragioni che il Collegio condivide.
La domanda di addebito della separazione. Parte ricorrente ha chiesto che la separazione venga addebitata al resistente alla luce dei gravissimi comportamenti violativi dei doveri coniugali contestati da parte attrice. Il Collegio ritiene che la domanda di addebito risulti fondata e vada accolta. Parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito, deducendo condotte violente e aggressive tenute dallo stesso anche alla presenza delle minori. In particolare, la ricorrente ha rappresentato di essere stata vittima, nel dicembre del 2021, di una violenta aggressione fisica da parte del resistente, a seguito della quale aveva subito una frattura delle costole con prognosi di giorni 30. Preliminarmente, risulta opportuno chiarire come, secondo il costante orientamento della Suprema Corte le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscano violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018). La giurisprudenza di legittimità ha, poi, chiarito che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole e quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, l'addebito della separazione all'autore e tali da esonerare il giudice dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (vedi, in particolare, Cass. n.7388 del 2017).”
pagina 3 di 7 Nel caso di specie, parte resistente non ha specificamente contestato di aver tenuto tali condotte, limitandosi ad apodittiche deduzioni (sul punto, peraltro con riferimento ad altro aspetto della controversia, il resistente ha affermato che "ricostruzione offerta dalla ricorrente non è totalmente aderente al vero ed è da questo difesa contestata"). In ogni caso, la prova dell'episodio occorso il 18/12/2021 può dirsi pienamente raggiunta. Parte ricorrente ha prodotto gli atti di indagine che hanno condotto alla condanna del resistente (attualmente non passata in giudicato) per il delitto di maltrattamenti. Risultano, dunque, acquisite in atti: a) il verbale di Pronto Soccorso da cui risulta la lesione subita ed il racconto reso nell'immediatezza dei fatti dalla ricorrente (peraltro "visibilmente provata"); b) il verbale di sommarie informazioni rese dai coniugi i quali Parte_3 hanno riferito di essersi trasferiti presso il nucleo familiare poiché il resistente "aveva rotto le costole a ", circostanza dallo stesso direttamente riferita. Dalle medesime sommarie informazioni risulta, Pt_1 peraltro, come la coppia avesse assistito direttamente ad alcuni episodi di violenza fisica ( Pt_4 ha dichiarato di aver visto il resistente dare calci e pugni alla ricorrente) nonché ad un atto di
[...] violenza del padre nei confronti della piccola di soli tre anni, cui aveva "inflitto uno schiaffo CP_2 spaccandole il labbro". Le dichiarazioni rese appaiono del tutto attendibili, tenuto conto dell'assenza di motivi di risentimento nei confronti del (che, anzi, all'epoca era il datore di lavoro di CP_1
. Pt_4 Dette condotte, anche isolatamente considerate, paiono da sole pienamente idonee a fondare la pronuncia di addebito.
Domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
affido delle minori. E' opportuno preliminarmente evidenziare che, come rilevato dalla Suprema Corte, l'art. 330 c.c. prevede che "il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. E' necessario e sufficiente, affinché possa essere pronunciata la decadenza, che la condotta tenuta dal genitore risulti oggettivamente lesiva ed in violazione dei doveri su di esso gravanti, a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza. La decadenza può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un pregiudizio, e soltanto ove detto giudizio sia grave. Qualora infatti il pregiudizio cagionato al minore non si presti ad essere qualificato in termini di gravità, possono essere adottati i provvedimenti di cui agli artt. 333 o 334, ma non può essere pronunciata la decadenza. La gravità dell'inadempimento, infatti, esclude ogni fiducia residuale del genitore. Inoltre, stante la funzione "preventiva" e non repressiva del rimedio, il pregiudizio del figlio deve ritenersi non già quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro, poiché esso potrebbe derivare dalla reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli già compiuti, che si rendono prevedibili. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno. Inoltre, la decadenza implica "sospensione" della responsabilità genitoriale e concerne solo l'esercizio della stessa per cui il genitore che ne è colpito non può esercitarla anche se ne rimane "titolare". (Cass. civ. Sez. I Ord., 12/07/2022, n. 22006). Ebbene, ritiene il Collegio che la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo a sia meritevole di accoglimento. Controparte_1 Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente e relativa al procedimento penale instauratosi nei confronti del resistente, emerge che non solo le minori hanno assistito alle violenze perpetrate dal padre ma che, in almeno un'occasione, ne è stata destinataria: lo stesso l'ha infatti colpita CP_2 violentemente al volto, rompendogli il labbro (ed ingenerandole un timore tale da farle fare pipì addosso). La ricorrente ha riferito di insulti verbali continui (tra i quali “handicappata”, rivolto alla piccola , i quali trovano riscontri nelle dichiarazioni di la quale ha riferito CP_2 Parte_4
pagina 4 di 7 che “sgridava in modo esagerato le bambine” e di aver assistito a percosse violente su entrambe le figlie, in almeno due occasioni. Il Tribunale per i minorenni ha prescritto alcuni interventi, sia di carattere valutativo che strumentali a verificare la sussistenza di una ripresa dei rapporti tra padre e figlie. , Controparte_1 tuttavia, ha manifestato una collaborazione superficiale e strumentale: non ha avviato il percorso presso il Servizio di psicologica, ha effettuato pochissimi incontri presso il Servizio Sociale e non ha mai fornito i dati che i professionisti che, secondo quanto dallo stesso rappresentato, l'avrebbero in cura. Le relazioni depositate riportano che : a) il sig. appare come “una persona violenta che non CP_1 riconosce le conseguenze delle sue azioni: tende ad auto-giustificarsi e nega/minimizza un coinvolgimento in atteggiamenti violenti e altri comportamenti devianti”…la sua collaborazione è apparsa superficiale e strumentale”; b) il signor a tratti dimostra un'aggressività verbale CP_1 importante e passa all'attacco cambiando velocemente tono di voce anche al telefono quando le sue richieste non vengono accolte;
c) durante i colloqui, il signor appare manipolativo, per CP_1 esempio cercando di mettere in cattiva luce la signora, la sua famiglia e anche gli amici, accusando tutti in modo grave”…“Si auto-giustifica e minimizza / normalizza le sue condotte violente e, non riconoscendo le conseguenze delle sue azioni, non mette in discussione i propri agiti”; -d)“il signore non appare in grado di percepire i bisogni emotivi delle figlie”; - “Il signor appare troppo CP_1 centrato su di sé per sintonizzarsi sui bisogni emotivi delle figlie e, negando ogni sua responsibilità per i problemi del passato, non in grado di impegnarsi per migliorare le capacità genitoriali”. In questi testuali termini si esprimono del 28.9.2022, 20.9.2023, 31.3.2023, 7.5.2024, le quali concludono affermando l'insussistenza dei presupposti per avviare un lavoro sulla genitorialità. E' chiaro, dunque, che non solo allo stato il giudizio sulla capacità genitoriale risulta negativo, essendo evidentemente carenti la capacità di cura e comprensione dei bisogni delle minori, ma anche che appare formulabile una prognosi negativa sulla sua recuperabilità, tenuto conto degli esiti degli interventi in atto. La pronuncia di decadenza comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della sola
. Gli approfondimenti svolti dai Servizi Sociali non hanno segnalato criticità, cosicché Parte_2 non si rende necessario limitare in alcun modo l'esercizio della stessa da parte della madre che, conseguentemente, sarà l'unica legittimata ad assumere tutte le decisioni relative alle minori. e resteranno collocate presso la madre. CP_2 CP_2 Allo stato, deve escludersi una regolamentazione delle visite padre/figlie, tenuto conto che, nell'interesse delle minori e sentito il Servizio di NPI, le stesse risultano sospesa dal dicembre del 2024 e nessuna sopravvenienza ne giustifica la ripresa. Deve, invece, essere disposta la prosecuzione della presa in carico delle minori da parte del Servizio di NPI.
Contributo al mantenimento della prole. I parametri sulla cui base l'organo giudicante deve commisurare – secondo il principio di proporzionalità - la determinazione dell'assegno mensile a favore della prole sono: 1) le esigenze attuali del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) il tempo di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Si rende, dunque, preliminarmente necessario comparare le condizioni economiche di entrambe le parti.
Parte ricorrente percepisce € 490,00 mensili a titolo di assegno unico delle figlie;
€ 520,00 a titolo di indennità di accompagnamento della figlia minore € 503,00 circa mensili a titolo di CP_2 assegno di inclusione a partire dal luglio 2024. La ricorrente ha temporaneamente preso la residenza presso la zia ma, come emerge dalle relazioni, sta cercando un'altra abitazione idonea per vivere con le minori. pagina 5 di 7 Al momento dell'instaurazione del giudizio era alla ricerca di attività lavorativa e ha poi svolto un tirocinio formativo con borsa di studio. E' stata assunta come impiegata nel 2025. Per quanto attiene a parte resistente, la documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate in data 30.01.2023 emerge che nel periodo di imposta 2021 il sig. ha dichiarato un reddito annuo CP_1 imponibile di euro 526.756,00 corrispondente, dedotte le imposte, a euro 285.942,00 netti. Nel costituirsi in giudizio ha affermato la contrazione dei propri utili e la cessazione dell'attività. Nessuna di queste circostanze è stata provata. Nessuna documentazione reddituale è stata prodotta. Sotto questo profilo, alcun rilievo assume l'avvenuta ammissione al patrocinio a spese dello stato, tanto più che il resistente non ha prodotto la relativa domanda di ammissione. Tenuto conto della circostanza sopravvenuta relativa all'attuale occupazione della ricorrente, il contributo al mantenimento dev'essere ridotto nella misura di euro 800,00 per ciascuna minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo, avendo riguardo ai parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti:
a) dichiara la separazione personale di e , che hanno contratto Parte_2 Controparte_1 matrimonio il 28 settembre 2019 in Cerano, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di Cerano, Anno 2019, Parte I, numero 10; b) dichiara l'addebito della separazione in capo a;
Controparte_1 c) dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sulle minori e Controparte_1 CP_2 ; Controparte_2 d) dispone il collocamento delle minori presso la madre, unico genitore esercente la responsabilità genitoriale;
e) dispone la prosecuzione della presa in carico delle minori da parte del Servizio di NPI;
f) pone a carico di l'obbligo di contribuire indirettamente al mantenimento delle Controparte_1 minori e versando l'importo mensile di euro 1.600,00 (800,00 per CP_2 Controparte_2 ciascuna minore) rivalutabile ISTAT, entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario a Pt_2
oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come
[...] di seguito specificate : I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede pagina 6 di 7 universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Una volta effettuate le spese, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa;
g) condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in euro Controparte_1 Parte_2
10.860,00 oltre Iva, se dovuta, IVA e CPA sull'imponibile, con distrazione a favore dell'erario; h) condanna a rimborsare a e le spese di lite, che Controparte_1 CP_2 Controparte_2 liquida complessivamente in euro 10.860,00 oltre Iva, se dovuta, IVA e CPA sull'imponibile, con distrazione a favore dell'erario.
Novara, così deciso nella camera di consiglio del 4.8.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Amoruso
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Veronica Zanin
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