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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/10/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3235/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice LE ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3235/2024 promossa da:
- documento d'identità argentino (DNI) n° Parte_1
, C.F.: , nata a [...], Argentina, il NumeroD_1 C.F._1
24.10.1956, residente in [...]3865 3ª, Buenos Aires, Argentina;
- documento d'identità argentino (DNI) n° , Parte_2 NumeroD_2
C.F.: , nata a [...], Argentina, il 16.12.1982, residente C.F._2 in Beruti 3865 3ª, Buenos Aires, Argentina, in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore documento d'identità Persona_1 argentino (DNI) n° , C.F.: , nata a [...], NumeroD_3 C.F._3
Argentina, il 26.01.2019;
- documento d'identità argentino (DNI) n° , Parte_3 NumeroD_4
C.F.: , nato a [...], Argentina, l'08.07.1985, residente C.F._4 in Beruti 3865 3ª, Buenos Aires, Argentina, in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sulle minori documento d'identità Persona_2 argentino (DNI) n° , C.F.: nata a [...], NumeroD_5 C.F._5
Argentina, il 19.01.2018, documento d'identità argentino (DNI) Parte_4
n° , C.F.: , nata a [...], Argentina, il NumeroD_6 C.F._6
14.02.2023;
1 - documento d'identità argentino (DNI) n° , Parte_5 NumeroD_7
C.F.: nato a [...], Argentina, il 18.12.1986, residente C.F._7 in Beruti 3865 3ª, Buenos Aires, Argentina, in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sul minore documento Persona_3
d'identità argentino (DNI) n° , C.F.: nato a [...] NumeroD_8 C.F._8
Aires, Argentina, il 16.02.2018;
Nume
- documento d'identità argentino ( n° , C.F.: Parte_6 Numero_10
, nata a [...], Argentina, il 13.01.1990, residente in C.F._9
Beruti 3865 3ª, Buenos Aires, Argentina;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Igor Ruggieri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale sito in Via S. Gennaro n° 32, Itri (LT), giusta unica procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in via del Plebiscito n. 15 è elettivamente domiciliato;
-Resistente non costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente il 23 dicembre 2024,
i ricorrenti convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare e Controparte_1 dichiarare lo status di cittadine italiane iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del nativo italiano nato il [...] a [...] Persona_4
(RC), dai cittadini italiani e (Cfr. Estratto dai Controparte_2 Controparte_3 registri degli atti di nascita del Comune di Caulonia, rilasciato il 30 agosto 2024 - doc. in atti n° 01; Certificato di esatte generalità, rilasciato dal Comune di Caulonia il 24 ottobre 2024 – doc. in atti n° 01.1) il quale, non essendosi mai naturalizzato cittadino argentino, non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana (Cfr. certificato negativo di naturalizzazione – doc. in atti n° 02).
L'avo dante causa , il 17 luglio 1886, a Rossano (CS) – Persona_4
2 Italia, aveva sposato (Cfr. Estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Persona_5
Comune di Rossano -CS - doc. in atti n° 03).
I due coniugi erano dunque emigrati in Argentina ed il 5 ottobre 1896 era nata, a Buenos
Aires, la loro figlia (Cfr. Certificato di nascita argentino – doc. Persona_6 in atti n° 04).
In data 14 marzo 1928, aveva sposato, a Buenos Aires, in Persona_6
Argentina, (Cfr. Certificato di matrimonio argentino Controparte_4
– doc. in atti n° 05) e da tale unione, sempre a Buenos Aires, il 12 luglio 1930, era nata
(Cfr. Certificato di nascita argentino – doc. in atti n° 07). Persona_7
In data 10 dicembre 1953, aveva sposato, a Buenos Aires, in Persona_7
Argentina, (Cfr. Certificato di matrimonio argentino – doc. in atti Persona_8
n° 08) e da tale unione, sempre a Buenos Aires, il 24 ottobre 1956, era nata l'odierna ricorrente (Cfr. Certificato di nascita argentino – Parte_1 doc. in atti n° 09).
In data 20 agosto 1969, era deceduta in Argentina (Cfr. Certificato Persona_6 di nascita argentino – doc. in atti n° 06).
In data 3 aprile 1979, aveva sposato, a Buenos Aires, in Parte_1
Argentina, (Cfr. Certificato di matrimonio Persona_9 argentino – doc. in atti n° 10) e da tale unione, erano nati quattro figli, tutti nati a Buenos
Aires e tutti odierni ricorrenti: nata il [...], Parte_2
nato l'[...], nato Parte_3 Parte_5 il 18.12.1986, nata il [...] (Cfr. i rispettivi certificati di Parte_6 nascita argentina – docc. in atti nn° 11, 14, 18, 20).
In particolare, su : Parte_2
In data 22 marzo 2017, aveva sposato, a Buenos Aires, in Parte_2
Argentina, (Cfr. Certificato di matrimonio argentino – doc. in Persona_10 atti n° 12) e da tale unione, sempre a Buenos Aires, il 26 gennaio 2019, era nata
rappresentata nel presente giudizio dalla madre (Cfr. Persona_1
Certificato di nascita argentino – doc. in atti n° 13).
In particolare, su : Parte_3
In data 2 dicembre 2015, aveva sposato, a Buenos Aires, in Parte_3
Argentina, (Cfr. Certificato di matrimonio argentino – doc. in atti n° Persona_11
15) e da tale unione, sempre a Buenos Aires, erano nate due figlie, entrambe
3 rappresentate nel presente giudizio dal padre: nata il 19 Persona_2 gennaio 2018 e nata il [...] (Cfr. i rispettivi certificati Parte_4 di nascita argentina – docc. in atti nn° 16, 17).
In particolare, su : Parte_5
Dalla relazione tra e era nato, a Buenos Parte_5 Persona_12
Aires, il 16 febbraio 2018, rappresentato nel Persona_3 presente giudizio dal padre (Cfr. Certificato di nascita argentino – doc. in atti n° 19).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in proprio favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da un avo italiano, con un passaggio generazionale in linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti argomentavano la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., essendo la via giudiziale l'unica strada percorribile per vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, data la nota chiusura dell'Amministrazione italiana verso i discendenti c.d. di linea materna e ritenendo ormai superata la questione sulla legittimità dei richiedenti cittadinanza iure sanguinis per linea materna, con passaggio generazionale avvenuto in epoca precostituzionale.
Il NON si costituiva in giudizio, Controparte_1
Con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del, la difesa dei ricorrenti si riportava al contenuto del ricorso introduttivo, chiedendo il trattenimento della causa in decisione.
Con provvedimento reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., del, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava il deposito della sentenza.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
4 Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile statunitense, nei quali il capostipite in luogo di sia stato generalizzato con gli alias Persona_4 Persona_13 [...]
Per_ Per_
o o , si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi Per_14 Per_15 della medesima persona data la corrispondenza dei dati riportati nelle certificazioni allegate.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 Controparte_5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Controparte_5
nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto
[...] il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…);
“Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di
5 autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza
(cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente.
Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla
Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e
6 della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza
o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”.
Con tale pronuncia, quindi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975
7 emessa dalla Corte Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass.
6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli. (cd. effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha
8 effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria"; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”(Cass.
SU n. 4466/2009).
Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo- donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della
Costituzione. Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al
Consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi, a partire dal 22 giugno
2022, alla “Sezione Specializzata del Tribunale competente per il comune di nascita dell'antenato (per i ricorrenti residenti all'estero).
Più nello specifico, il Ministero degli Interni con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre l'1.1.1948 e che, pertanto, possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale principio si pone, quindi, in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della legge discriminatoria.
9 In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ne consegue che il Parte_7 ricorso alla via amministrativa da parte dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett.
a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale. Così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: Trib. Brescia, sent. 10/11/2018; Trib. Roma, ord.
18/04/2018; Trib. Roma, ord. 19/02/2018; Trib. Roma, sent. 18/09/2017; Trib. Roma, sent. 6/04/2017; Trib. Roma, sent. 22/03/2017. Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del 1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai Consolati poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente.
Dunque, questo Giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della Corte di cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis.
Pertanto, il cittadino italiano non avendo rinunciato alla Persona_4 cittadinanza italiana né essendosi mai naturalizzato cittadino argentino ha conservato la propria cittadinanza e l'ha trasmessa alla figlia la quale, a sua volta, ha Per_6 potuto trasmetterla alla figlia , nonostante la nascita di quest'ultima Persona_7 in epoca precostituzionale, sino agli odierni ricorrenti
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta delle ricorrenti dall'antenato nativo cittadino italiano e, quindi, che la cittadinanza italiana è stata trasmessa dall'avo sino a loro, senza interruzione.
10 In particolare, la trasmissione della cittadinanza alle odierne ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano nato il 22 luglio Persona_4
1855 a Caulonia - RC (Cfr. docc. in atti nn. ° 01 e 01.1), il quale, non essendosi mai naturalizzato cittadino colombiano (Cfr. doc. in atti n° 2), non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana.
In quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la Persona_4 cittadinanza ai propri figli e ai relativi discendenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti ai ricorrenti
nata il [...], Parte_1 Parte_2 nata il [...] ed alla figlia minore nata il [...], ad Persona_1
nato l'[...] ed alle figlie minori Parte_3 [...]
, nata il [...] e nata il [...], ad Per_2 Parte_4 [...]
nato il [...] ed al figlio minore Parte_5 Persona_3
nato il [...] ed a nata il [...], il diritto alla
[...] Parte_6 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- Ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile CP_1 CP_6 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 21.10.2025. La Giudice
LE ES
11
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice LE ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3235/2024 promossa da:
- documento d'identità argentino (DNI) n° Parte_1
, C.F.: , nata a [...], Argentina, il NumeroD_1 C.F._1
24.10.1956, residente in [...]3865 3ª, Buenos Aires, Argentina;
- documento d'identità argentino (DNI) n° , Parte_2 NumeroD_2
C.F.: , nata a [...], Argentina, il 16.12.1982, residente C.F._2 in Beruti 3865 3ª, Buenos Aires, Argentina, in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore documento d'identità Persona_1 argentino (DNI) n° , C.F.: , nata a [...], NumeroD_3 C.F._3
Argentina, il 26.01.2019;
- documento d'identità argentino (DNI) n° , Parte_3 NumeroD_4
C.F.: , nato a [...], Argentina, l'08.07.1985, residente C.F._4 in Beruti 3865 3ª, Buenos Aires, Argentina, in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sulle minori documento d'identità Persona_2 argentino (DNI) n° , C.F.: nata a [...], NumeroD_5 C.F._5
Argentina, il 19.01.2018, documento d'identità argentino (DNI) Parte_4
n° , C.F.: , nata a [...], Argentina, il NumeroD_6 C.F._6
14.02.2023;
1 - documento d'identità argentino (DNI) n° , Parte_5 NumeroD_7
C.F.: nato a [...], Argentina, il 18.12.1986, residente C.F._7 in Beruti 3865 3ª, Buenos Aires, Argentina, in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sul minore documento Persona_3
d'identità argentino (DNI) n° , C.F.: nato a [...] NumeroD_8 C.F._8
Aires, Argentina, il 16.02.2018;
Nume
- documento d'identità argentino ( n° , C.F.: Parte_6 Numero_10
, nata a [...], Argentina, il 13.01.1990, residente in C.F._9
Beruti 3865 3ª, Buenos Aires, Argentina;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Igor Ruggieri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale sito in Via S. Gennaro n° 32, Itri (LT), giusta unica procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in via del Plebiscito n. 15 è elettivamente domiciliato;
-Resistente non costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente il 23 dicembre 2024,
i ricorrenti convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare e Controparte_1 dichiarare lo status di cittadine italiane iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del nativo italiano nato il [...] a [...] Persona_4
(RC), dai cittadini italiani e (Cfr. Estratto dai Controparte_2 Controparte_3 registri degli atti di nascita del Comune di Caulonia, rilasciato il 30 agosto 2024 - doc. in atti n° 01; Certificato di esatte generalità, rilasciato dal Comune di Caulonia il 24 ottobre 2024 – doc. in atti n° 01.1) il quale, non essendosi mai naturalizzato cittadino argentino, non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana (Cfr. certificato negativo di naturalizzazione – doc. in atti n° 02).
L'avo dante causa , il 17 luglio 1886, a Rossano (CS) – Persona_4
2 Italia, aveva sposato (Cfr. Estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Persona_5
Comune di Rossano -CS - doc. in atti n° 03).
I due coniugi erano dunque emigrati in Argentina ed il 5 ottobre 1896 era nata, a Buenos
Aires, la loro figlia (Cfr. Certificato di nascita argentino – doc. Persona_6 in atti n° 04).
In data 14 marzo 1928, aveva sposato, a Buenos Aires, in Persona_6
Argentina, (Cfr. Certificato di matrimonio argentino Controparte_4
– doc. in atti n° 05) e da tale unione, sempre a Buenos Aires, il 12 luglio 1930, era nata
(Cfr. Certificato di nascita argentino – doc. in atti n° 07). Persona_7
In data 10 dicembre 1953, aveva sposato, a Buenos Aires, in Persona_7
Argentina, (Cfr. Certificato di matrimonio argentino – doc. in atti Persona_8
n° 08) e da tale unione, sempre a Buenos Aires, il 24 ottobre 1956, era nata l'odierna ricorrente (Cfr. Certificato di nascita argentino – Parte_1 doc. in atti n° 09).
In data 20 agosto 1969, era deceduta in Argentina (Cfr. Certificato Persona_6 di nascita argentino – doc. in atti n° 06).
In data 3 aprile 1979, aveva sposato, a Buenos Aires, in Parte_1
Argentina, (Cfr. Certificato di matrimonio Persona_9 argentino – doc. in atti n° 10) e da tale unione, erano nati quattro figli, tutti nati a Buenos
Aires e tutti odierni ricorrenti: nata il [...], Parte_2
nato l'[...], nato Parte_3 Parte_5 il 18.12.1986, nata il [...] (Cfr. i rispettivi certificati di Parte_6 nascita argentina – docc. in atti nn° 11, 14, 18, 20).
In particolare, su : Parte_2
In data 22 marzo 2017, aveva sposato, a Buenos Aires, in Parte_2
Argentina, (Cfr. Certificato di matrimonio argentino – doc. in Persona_10 atti n° 12) e da tale unione, sempre a Buenos Aires, il 26 gennaio 2019, era nata
rappresentata nel presente giudizio dalla madre (Cfr. Persona_1
Certificato di nascita argentino – doc. in atti n° 13).
In particolare, su : Parte_3
In data 2 dicembre 2015, aveva sposato, a Buenos Aires, in Parte_3
Argentina, (Cfr. Certificato di matrimonio argentino – doc. in atti n° Persona_11
15) e da tale unione, sempre a Buenos Aires, erano nate due figlie, entrambe
3 rappresentate nel presente giudizio dal padre: nata il 19 Persona_2 gennaio 2018 e nata il [...] (Cfr. i rispettivi certificati Parte_4 di nascita argentina – docc. in atti nn° 16, 17).
In particolare, su : Parte_5
Dalla relazione tra e era nato, a Buenos Parte_5 Persona_12
Aires, il 16 febbraio 2018, rappresentato nel Persona_3 presente giudizio dal padre (Cfr. Certificato di nascita argentino – doc. in atti n° 19).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in proprio favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da un avo italiano, con un passaggio generazionale in linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti argomentavano la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., essendo la via giudiziale l'unica strada percorribile per vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, data la nota chiusura dell'Amministrazione italiana verso i discendenti c.d. di linea materna e ritenendo ormai superata la questione sulla legittimità dei richiedenti cittadinanza iure sanguinis per linea materna, con passaggio generazionale avvenuto in epoca precostituzionale.
Il NON si costituiva in giudizio, Controparte_1
Con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del, la difesa dei ricorrenti si riportava al contenuto del ricorso introduttivo, chiedendo il trattenimento della causa in decisione.
Con provvedimento reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., del, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava il deposito della sentenza.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
4 Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile statunitense, nei quali il capostipite in luogo di sia stato generalizzato con gli alias Persona_4 Persona_13 [...]
Per_ Per_
o o , si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi Per_14 Per_15 della medesima persona data la corrispondenza dei dati riportati nelle certificazioni allegate.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 Controparte_5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Controparte_5
nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto
[...] il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…);
“Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di
5 autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza
(cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente.
Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla
Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e
6 della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza
o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”.
Con tale pronuncia, quindi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975
7 emessa dalla Corte Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass.
6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli. (cd. effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha
8 effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria"; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”(Cass.
SU n. 4466/2009).
Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo- donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della
Costituzione. Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al
Consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi, a partire dal 22 giugno
2022, alla “Sezione Specializzata del Tribunale competente per il comune di nascita dell'antenato (per i ricorrenti residenti all'estero).
Più nello specifico, il Ministero degli Interni con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre l'1.1.1948 e che, pertanto, possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale principio si pone, quindi, in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della legge discriminatoria.
9 In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ne consegue che il Parte_7 ricorso alla via amministrativa da parte dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett.
a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale. Così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: Trib. Brescia, sent. 10/11/2018; Trib. Roma, ord.
18/04/2018; Trib. Roma, ord. 19/02/2018; Trib. Roma, sent. 18/09/2017; Trib. Roma, sent. 6/04/2017; Trib. Roma, sent. 22/03/2017. Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del 1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai Consolati poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente.
Dunque, questo Giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della Corte di cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis.
Pertanto, il cittadino italiano non avendo rinunciato alla Persona_4 cittadinanza italiana né essendosi mai naturalizzato cittadino argentino ha conservato la propria cittadinanza e l'ha trasmessa alla figlia la quale, a sua volta, ha Per_6 potuto trasmetterla alla figlia , nonostante la nascita di quest'ultima Persona_7 in epoca precostituzionale, sino agli odierni ricorrenti
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta delle ricorrenti dall'antenato nativo cittadino italiano e, quindi, che la cittadinanza italiana è stata trasmessa dall'avo sino a loro, senza interruzione.
10 In particolare, la trasmissione della cittadinanza alle odierne ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano nato il 22 luglio Persona_4
1855 a Caulonia - RC (Cfr. docc. in atti nn. ° 01 e 01.1), il quale, non essendosi mai naturalizzato cittadino colombiano (Cfr. doc. in atti n° 2), non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana.
In quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la Persona_4 cittadinanza ai propri figli e ai relativi discendenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti ai ricorrenti
nata il [...], Parte_1 Parte_2 nata il [...] ed alla figlia minore nata il [...], ad Persona_1
nato l'[...] ed alle figlie minori Parte_3 [...]
, nata il [...] e nata il [...], ad Per_2 Parte_4 [...]
nato il [...] ed al figlio minore Parte_5 Persona_3
nato il [...] ed a nata il [...], il diritto alla
[...] Parte_6 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- Ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile CP_1 CP_6 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 21.10.2025. La Giudice
LE ES
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