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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 5012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5012 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5712/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dr. sa Maria TE EC, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5712/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, nella causa civile in I grado avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1457/2022 – R.G. n. 4671/2022, emesso il
28/05/2022 e notificato il 01/06/2022.
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti rep. N.26327 e racc. N.3427 per Notar del 02.02.2018, dall'avv. Persona_1
AU LO ( ) con la quale elettivamente domicilia presso C.F._1
l'indirizzo p.e.c. numero di fax 089/693539 indirizzo di Email_1
posta elettronica certificata: Email_2
OPPONENTE
E
pagina 1 di 9 DOTT. RI A. E P. – P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Salerno P.IVA_1
(SA) alla via Tenente Colonnello Carmine Calò n. 2, rappresentata e difesa dall'avv.
LA EL (C.F. ) (pec: C.F._2 Email_3
giusta mandato in calce al ricorso monitorio (rg 4671/22 Trib. Salerno), presso il quale elett.te dom.to in alla via A. Diaz n. 26, e con domicilio telematico sul Pt_1
seguente indirizzo pec come comunicato al Consiglio dell'Ordine Avvocati di appartenenza ai sensi della L.2/2009: e presso il quale Email_4
dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni di cancelleria ex artt.
136-137 ss. c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/08.
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 01°.07.2022 l' proponeva opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 1457/2022 reso dal Tribunale di Salerno in data 28.05.2022, notificato in copia conforme il 01.06.2022, con cui si ingiungeva nei suoi confronti il pagamento della somma di euro 20.388,42 relativa alla remunerazione ancora dovuta per prestazioni sanitarie afferenti alla branca di Radiodiagnostica erogate nei mesi di luglio, agosto e settembre dell'anno 2020, oltre interessi come riconosciuti e spese della procedura monitoria. L' ha inteso opporsi al provvedimento Parte_2
monitorio eccependo la fondatezza del credito dedotto in giudizio sul presupposto che il creditore opposto, disattendendo un non identificato e asserito monitoraggio, nel sottoscrivere il relativo contratto dell'anno 2020 avrebbe maturato la consapevolezza di non poter essere pagato fino alla conclusione dei lavori dei Tavoli Tecnici
pagina 2 di 9 necessari per l'accertamento degli esuberi del budget disponibile e la determinazione della relativa R.T.U. Ne chiedeva la revoca con spese vinte.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Acquisita documentazione varia, concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, all'esito dell'udienza telematica del 5.05.25 le parti concludevano come da note telematiche ed il giudice tratteneva la causa in decisione con i termini ex art. 190
CPC.
Preliminarmente, è opportuno rammentare che l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.; pertanto, la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che le condizioni dell'azione ed i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (Cass. n. 5844/06, n. 2573/02, n. 528/75).
Tanto premesso, va effettuata la verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie della branca di radiologia diagnostica, erogate in favore degli assistiti del nel mese di luglio, CP_2
agosto e settembre 2020, giuste fatture n.2976B, n. 3217B e n.3812B, a titolo di pagina 3 di 9 acconto (90%) del corrispettivo per le prestazioni di analisi cliniche inerente le mensilità di settembre 2020.
La qualità in capo all'opposta di soggetto accreditato presso il Servizio sanitario regionale è una circostanza non contestata dalla controparte (cfr. art. 115 c.p.c.).
L'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture in atti deve ritenersi circostanza
Parte non contestata dall' anzi espressamente ammessa, e come tale non bisognevole di riscontro probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: l'opponente non disconosce le prestazioni effettuate dall'opposta ma sostiene che l'importo richiesto dalla società ricorrente, relativo alle predette mensilità dell'anno 2020, non sia esigibile, dovendo disporsi la sospensione della liquidazione delle prestazioni di cardiologia erogate nel terzo trimestre 2020, differendo la corresponsione delle eventuali somme residue al saldo del consuntivo 2020, ovvero all'esito dai controlli posti in essere dai competenti
Tecnici, finalizzati all'applicazione della regressione tariffaria e, quindi, Pt_3
all'abbattimento del fatturato, per rientrare entro i limiti di spesa complessivamente pattuiti.
Occorre ora verificare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi/estintivi del diritto di credito vantato dalla parte opposta come sopra indicati, con la precisazione che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e pagina 4 di 9 rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore incombe la prova in ordine ad un eventuale pagamento del debito, ciò in considerazione delle difese articolate dalle parti.
Le peculiarità dell'odierna fattispecie comportano un riparto dell'onere della prova a carico delle odierne parti processuali, alla luce del quale al centro opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle
Parte prestazioni per cui si domanda il corrispettivo mentre l' pponente è gravata della prova circa l'inosservanza dei due limiti di natura pubblicistica (capacità operativa massima ed il tetto di spesa) sopra indicati.
Certo non si ignora che secondo una parte della giurisprudenza di merito tali presupposti rientrerebbero nell'onere probatorio dei soggetti accreditati.
Secondo questa tesi, che non si condivide, il mancato superamento della Com non costituisce un fatto impeditivo della pretesa fatta valere dalla parte attrice.
Ne discende che il corrispondente riscontro probatorio graverebbe necessariamente sul centro opposto, poiché quest'ultimo sarebbe l'unico edotto delle prestazioni rese sino al mese indicato in ricorso.
Questo tribunale ritiene, invece, di aderire alla tesi secondo cui lo sforamento del tetto di spesa di branca o macroarea è circostanza impeditiva del diritto di credito
Parte azionato dal concessionario e come tale deve essere provato dalla debitrice (vedi in tal senso Cass. n. 17437 del 31/08/2016, Cass. n. 15516 del 13/06/2018, Cass. n.
17735 del 06/07/2018). pagina 5 di 9 In altre parole, l'accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario, mentre il superamento del tetto è una circostanza estranea alla struttura del credito, che, come tale, sfugge dall'onere probatorio a carico del centro privato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico.
Peraltro, la detta distribuzione dei carichi probatori appare maggiormente conforme al
Parte principio di vicinanza della prova, atteso che il contratto demanda all' il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (cfr. artt. 5 e 6), per cui è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati attestanti l'eventuale superamento del budget annuale o trimestrale;
inoltre, il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate, sicché il singolo centro, in mancanza di
Parte comunicazioni preventive da parte dell' non è in grado di sapere quando si verificherà l'eventuale raggiungimento del limite di spesa.
Così inquadrata la tematica e ritornando alla fattispecie in esame, va rilevato che l'esecuzione da parte dell'opposta di prestazioni aventi ad oggetto analisi di laboratorio in favore degli assistiti del SSN, nell'ambito del rapporto di
Parte accreditamento esistente con l' e per l'importo ingiunto deve ritenersi circostanza pacifica tra le parti, non essendo stata oggetto di contestazione da parte
Parte dell' che, a fronte della richiesta di pagamento delle prestazioni erogate nel settembre 2020, deduce che vi sarebbe stato un superamento dei tetti di spesa per una parte delle prestazioni.
Orbene, nel caso di specie, l'eccezione di un fatto impeditivo al pagamento (la prova della quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ricadeva sulla stessa opponente) è rimasta del pagina 6 di 9 Parte tutto non provata non avendo l' depositato alcuna documentazione pertinente sul punto.
In particolare, parte opposta sostiene di non aver mai ricevuto la comunicazione di superamento del tetto di spesa.
A tale riguardo va premesso che con l'emanazione della delibera della Giunta
Regionale della Campania n.1272/03 è stato introdotto il principio per cui ai singoli centri accreditati fossero assegnati tetti di branca/macroarea e non di struttura;
detto principio è stato recepito nelle delibere regionali successive di fissazione dei tetti di spesa per gli anni successivi e nei successivi protocolli d'intesa sottoscritti tra
Parte l' e le associazioni di categoria, prevedendosi, in sostanza, l'obbligo per il centro interessato di rispettare il limite finanziario di branca/macroarea in concorso con tutte le altre strutture, della medesima area assistenziale (cfr. Tar Napoli, 7.7.2011, n.
3621; Tar Napoli, 21.9.2011, n. 4469; Tar Napoli, 28.9.2011, n. 4513; Tar Napoli,
28.9.2011, n. 4515).
Tale prescrizione è stata oggetto di accordi contrattuali stipulati con i vari centri.
Seguendo l'impostazione del tetto di branca/macroarea e non per singola struttura, ciò che rileva è il contributo di ciascun Centro provvisoriamente accreditato al
Parte superamento del tetto di spesa assegnato dalla Regione a ciascuna e sulla base di questo contributo si determina la regressione tariffaria unica da applicare al Centro.
Pertanto, come chiaramente espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., Tar
Napoli, 28.9.2011, n. 4515), nel dettaglio, ai fini di stabilire il contributo di ciascun
Centro al superamento del tetto di spesa, si guarda: 1) al consuntivo delle prestazioni
Parte effettuate ai residenti dell' in cui opera il Centro, da parte dei centri che operano
Parte in quell' 2) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di ciascun'altra pagina 7 di 9 Parte Parte
da parte dei Centri che operano in quell' 3) al consuntivo delle prestazioni
Parte effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei centri che operano in quel l'
Parte Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi per con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare del fatturato del singolo centro che ha concorso
Parte all'eventuale superamento del tetto di spesa dell' in cui opera quel Centro.
La società opposta, ha dedotto che nessun tetto di spesa le era stato comunicato prima di effettuare le prestazioni relative alle mensilità di cui richiede il pagamento, impedendo di evitare l'effettuazione di prestazioni che non sarebbero state, poi, riconosciute interamente.
Ed invero, dalla disamina dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti emerge che
Parte l' si è obbligata a comunicare a ciascun centro privato con lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo pec la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa;
la data prevedibile di raggiungimento del 100% del consumo di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento delle percentuali di consumo.
Incombe sull' l'onere di provare di aver tempestivamente effettuato la Pt_4
comunicazione prevista dall'art. 5 del contratto.
In definitiva l'opponente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente e relativo al superamento del tetto di spesa di macroarea e della comunicazione di tale circostanza alla opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott. sa Maria
TE EC, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 5712/22 R.G., così provvede:
- Rigetta l'opposizione e dichiara il d.i. n. 1457/2022 definitivamente esecutivo.
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
2800,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione all'avv. LA EL per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 9 dicembre 2025
Il giudice dott. sa Maria TE EC
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dr. sa Maria TE EC, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5712/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, nella causa civile in I grado avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1457/2022 – R.G. n. 4671/2022, emesso il
28/05/2022 e notificato il 01/06/2022.
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti rep. N.26327 e racc. N.3427 per Notar del 02.02.2018, dall'avv. Persona_1
AU LO ( ) con la quale elettivamente domicilia presso C.F._1
l'indirizzo p.e.c. numero di fax 089/693539 indirizzo di Email_1
posta elettronica certificata: Email_2
OPPONENTE
E
pagina 1 di 9 DOTT. RI A. E P. – P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Salerno P.IVA_1
(SA) alla via Tenente Colonnello Carmine Calò n. 2, rappresentata e difesa dall'avv.
LA EL (C.F. ) (pec: C.F._2 Email_3
giusta mandato in calce al ricorso monitorio (rg 4671/22 Trib. Salerno), presso il quale elett.te dom.to in alla via A. Diaz n. 26, e con domicilio telematico sul Pt_1
seguente indirizzo pec come comunicato al Consiglio dell'Ordine Avvocati di appartenenza ai sensi della L.2/2009: e presso il quale Email_4
dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni di cancelleria ex artt.
136-137 ss. c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/08.
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 01°.07.2022 l' proponeva opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 1457/2022 reso dal Tribunale di Salerno in data 28.05.2022, notificato in copia conforme il 01.06.2022, con cui si ingiungeva nei suoi confronti il pagamento della somma di euro 20.388,42 relativa alla remunerazione ancora dovuta per prestazioni sanitarie afferenti alla branca di Radiodiagnostica erogate nei mesi di luglio, agosto e settembre dell'anno 2020, oltre interessi come riconosciuti e spese della procedura monitoria. L' ha inteso opporsi al provvedimento Parte_2
monitorio eccependo la fondatezza del credito dedotto in giudizio sul presupposto che il creditore opposto, disattendendo un non identificato e asserito monitoraggio, nel sottoscrivere il relativo contratto dell'anno 2020 avrebbe maturato la consapevolezza di non poter essere pagato fino alla conclusione dei lavori dei Tavoli Tecnici
pagina 2 di 9 necessari per l'accertamento degli esuberi del budget disponibile e la determinazione della relativa R.T.U. Ne chiedeva la revoca con spese vinte.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Acquisita documentazione varia, concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, all'esito dell'udienza telematica del 5.05.25 le parti concludevano come da note telematiche ed il giudice tratteneva la causa in decisione con i termini ex art. 190
CPC.
Preliminarmente, è opportuno rammentare che l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.; pertanto, la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che le condizioni dell'azione ed i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (Cass. n. 5844/06, n. 2573/02, n. 528/75).
Tanto premesso, va effettuata la verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie della branca di radiologia diagnostica, erogate in favore degli assistiti del nel mese di luglio, CP_2
agosto e settembre 2020, giuste fatture n.2976B, n. 3217B e n.3812B, a titolo di pagina 3 di 9 acconto (90%) del corrispettivo per le prestazioni di analisi cliniche inerente le mensilità di settembre 2020.
La qualità in capo all'opposta di soggetto accreditato presso il Servizio sanitario regionale è una circostanza non contestata dalla controparte (cfr. art. 115 c.p.c.).
L'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture in atti deve ritenersi circostanza
Parte non contestata dall' anzi espressamente ammessa, e come tale non bisognevole di riscontro probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: l'opponente non disconosce le prestazioni effettuate dall'opposta ma sostiene che l'importo richiesto dalla società ricorrente, relativo alle predette mensilità dell'anno 2020, non sia esigibile, dovendo disporsi la sospensione della liquidazione delle prestazioni di cardiologia erogate nel terzo trimestre 2020, differendo la corresponsione delle eventuali somme residue al saldo del consuntivo 2020, ovvero all'esito dai controlli posti in essere dai competenti
Tecnici, finalizzati all'applicazione della regressione tariffaria e, quindi, Pt_3
all'abbattimento del fatturato, per rientrare entro i limiti di spesa complessivamente pattuiti.
Occorre ora verificare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi/estintivi del diritto di credito vantato dalla parte opposta come sopra indicati, con la precisazione che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e pagina 4 di 9 rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore incombe la prova in ordine ad un eventuale pagamento del debito, ciò in considerazione delle difese articolate dalle parti.
Le peculiarità dell'odierna fattispecie comportano un riparto dell'onere della prova a carico delle odierne parti processuali, alla luce del quale al centro opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle
Parte prestazioni per cui si domanda il corrispettivo mentre l' pponente è gravata della prova circa l'inosservanza dei due limiti di natura pubblicistica (capacità operativa massima ed il tetto di spesa) sopra indicati.
Certo non si ignora che secondo una parte della giurisprudenza di merito tali presupposti rientrerebbero nell'onere probatorio dei soggetti accreditati.
Secondo questa tesi, che non si condivide, il mancato superamento della Com non costituisce un fatto impeditivo della pretesa fatta valere dalla parte attrice.
Ne discende che il corrispondente riscontro probatorio graverebbe necessariamente sul centro opposto, poiché quest'ultimo sarebbe l'unico edotto delle prestazioni rese sino al mese indicato in ricorso.
Questo tribunale ritiene, invece, di aderire alla tesi secondo cui lo sforamento del tetto di spesa di branca o macroarea è circostanza impeditiva del diritto di credito
Parte azionato dal concessionario e come tale deve essere provato dalla debitrice (vedi in tal senso Cass. n. 17437 del 31/08/2016, Cass. n. 15516 del 13/06/2018, Cass. n.
17735 del 06/07/2018). pagina 5 di 9 In altre parole, l'accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario, mentre il superamento del tetto è una circostanza estranea alla struttura del credito, che, come tale, sfugge dall'onere probatorio a carico del centro privato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico.
Peraltro, la detta distribuzione dei carichi probatori appare maggiormente conforme al
Parte principio di vicinanza della prova, atteso che il contratto demanda all' il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (cfr. artt. 5 e 6), per cui è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati attestanti l'eventuale superamento del budget annuale o trimestrale;
inoltre, il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate, sicché il singolo centro, in mancanza di
Parte comunicazioni preventive da parte dell' non è in grado di sapere quando si verificherà l'eventuale raggiungimento del limite di spesa.
Così inquadrata la tematica e ritornando alla fattispecie in esame, va rilevato che l'esecuzione da parte dell'opposta di prestazioni aventi ad oggetto analisi di laboratorio in favore degli assistiti del SSN, nell'ambito del rapporto di
Parte accreditamento esistente con l' e per l'importo ingiunto deve ritenersi circostanza pacifica tra le parti, non essendo stata oggetto di contestazione da parte
Parte dell' che, a fronte della richiesta di pagamento delle prestazioni erogate nel settembre 2020, deduce che vi sarebbe stato un superamento dei tetti di spesa per una parte delle prestazioni.
Orbene, nel caso di specie, l'eccezione di un fatto impeditivo al pagamento (la prova della quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ricadeva sulla stessa opponente) è rimasta del pagina 6 di 9 Parte tutto non provata non avendo l' depositato alcuna documentazione pertinente sul punto.
In particolare, parte opposta sostiene di non aver mai ricevuto la comunicazione di superamento del tetto di spesa.
A tale riguardo va premesso che con l'emanazione della delibera della Giunta
Regionale della Campania n.1272/03 è stato introdotto il principio per cui ai singoli centri accreditati fossero assegnati tetti di branca/macroarea e non di struttura;
detto principio è stato recepito nelle delibere regionali successive di fissazione dei tetti di spesa per gli anni successivi e nei successivi protocolli d'intesa sottoscritti tra
Parte l' e le associazioni di categoria, prevedendosi, in sostanza, l'obbligo per il centro interessato di rispettare il limite finanziario di branca/macroarea in concorso con tutte le altre strutture, della medesima area assistenziale (cfr. Tar Napoli, 7.7.2011, n.
3621; Tar Napoli, 21.9.2011, n. 4469; Tar Napoli, 28.9.2011, n. 4513; Tar Napoli,
28.9.2011, n. 4515).
Tale prescrizione è stata oggetto di accordi contrattuali stipulati con i vari centri.
Seguendo l'impostazione del tetto di branca/macroarea e non per singola struttura, ciò che rileva è il contributo di ciascun Centro provvisoriamente accreditato al
Parte superamento del tetto di spesa assegnato dalla Regione a ciascuna e sulla base di questo contributo si determina la regressione tariffaria unica da applicare al Centro.
Pertanto, come chiaramente espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., Tar
Napoli, 28.9.2011, n. 4515), nel dettaglio, ai fini di stabilire il contributo di ciascun
Centro al superamento del tetto di spesa, si guarda: 1) al consuntivo delle prestazioni
Parte effettuate ai residenti dell' in cui opera il Centro, da parte dei centri che operano
Parte in quell' 2) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di ciascun'altra pagina 7 di 9 Parte Parte
da parte dei Centri che operano in quell' 3) al consuntivo delle prestazioni
Parte effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei centri che operano in quel l'
Parte Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi per con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare del fatturato del singolo centro che ha concorso
Parte all'eventuale superamento del tetto di spesa dell' in cui opera quel Centro.
La società opposta, ha dedotto che nessun tetto di spesa le era stato comunicato prima di effettuare le prestazioni relative alle mensilità di cui richiede il pagamento, impedendo di evitare l'effettuazione di prestazioni che non sarebbero state, poi, riconosciute interamente.
Ed invero, dalla disamina dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti emerge che
Parte l' si è obbligata a comunicare a ciascun centro privato con lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo pec la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa;
la data prevedibile di raggiungimento del 100% del consumo di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento delle percentuali di consumo.
Incombe sull' l'onere di provare di aver tempestivamente effettuato la Pt_4
comunicazione prevista dall'art. 5 del contratto.
In definitiva l'opponente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente e relativo al superamento del tetto di spesa di macroarea e della comunicazione di tale circostanza alla opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott. sa Maria
TE EC, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 5712/22 R.G., così provvede:
- Rigetta l'opposizione e dichiara il d.i. n. 1457/2022 definitivamente esecutivo.
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
2800,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione all'avv. LA EL per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 9 dicembre 2025
Il giudice dott. sa Maria TE EC
pagina 9 di 9