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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/04/2024, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1293/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1293/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e domiciliato presso la Parte_1 C.F._1
Comunità Psichiatrica ad alta protezione di NA NT TR (VA), elettivamente CP_1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Lara Venturini che lo rappresenta e difende come da procura in atti ed a seguito di autorizzazione del Giudice Tutelare Dott. Turconi emesso in data 22.9.2023 (RG
3690/2019 -2)
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
IS (MB) in Via Garibaldi n.35, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Nicoletta Scibilia che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza dichiarare previa verifica della sussistenza delle condizioni di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in IS (MB) in data 06/06/1998, tra i signori e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Parte_2 Parte_1
IS (MB), anno 1998, atto n. 2, parte I) ordinando la trasmissione, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, dell'emananda sentenza al competente Ufficiale dello Stato Civile per la trascrizione nei Registri di Matrimonio, con ulteriore annotazione nel Comune di pagina 1 di 4 Residenza dei coniugi, alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione personale dei coniugi ed, in particolare, alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale, sita in IS (MB) via Garibaldi n. 35, con tutti gli arredi in essa esistenti, di proprietà esclusiva della signora è alla stessa assegnata, affinché la occupi con le Parte_2 figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
2. a titolo di contributo al mantenimento delle figlie il signor verserà alla signora Parte_1 Pt_2 in via anticipata l'importo di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 10 di ogni
[...] mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da luglio 2022 e con riferimento al mese di luglio 2021. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, Parte_1 scolastiche e sportive delle figlie, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni pagina 2 di 4 quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo;
3. le parti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualunque forma di contributo economico;
4. spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 1665/2022 emessa dal Tribunale di Monza in data 7.7.2022 e pubblicata il 21.7.2022, passata in cosa giudicata come da relativa attestazione apposta in calce.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale delle figlie maggiorenni economicamente non autosufficienti e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1
in IS (MB) il 6.6.1998 (trascritto al nr. 2 parte I del registro atti Parte_2 di matrimonio di quel Comune anno 1998) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IS (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 11 aprile 2024
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1293/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e domiciliato presso la Parte_1 C.F._1
Comunità Psichiatrica ad alta protezione di NA NT TR (VA), elettivamente CP_1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Lara Venturini che lo rappresenta e difende come da procura in atti ed a seguito di autorizzazione del Giudice Tutelare Dott. Turconi emesso in data 22.9.2023 (RG
3690/2019 -2)
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
IS (MB) in Via Garibaldi n.35, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Nicoletta Scibilia che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza dichiarare previa verifica della sussistenza delle condizioni di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in IS (MB) in data 06/06/1998, tra i signori e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Parte_2 Parte_1
IS (MB), anno 1998, atto n. 2, parte I) ordinando la trasmissione, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, dell'emananda sentenza al competente Ufficiale dello Stato Civile per la trascrizione nei Registri di Matrimonio, con ulteriore annotazione nel Comune di pagina 1 di 4 Residenza dei coniugi, alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione personale dei coniugi ed, in particolare, alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale, sita in IS (MB) via Garibaldi n. 35, con tutti gli arredi in essa esistenti, di proprietà esclusiva della signora è alla stessa assegnata, affinché la occupi con le Parte_2 figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
2. a titolo di contributo al mantenimento delle figlie il signor verserà alla signora Parte_1 Pt_2 in via anticipata l'importo di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 10 di ogni
[...] mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da luglio 2022 e con riferimento al mese di luglio 2021. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, Parte_1 scolastiche e sportive delle figlie, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni pagina 2 di 4 quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo;
3. le parti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualunque forma di contributo economico;
4. spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 1665/2022 emessa dal Tribunale di Monza in data 7.7.2022 e pubblicata il 21.7.2022, passata in cosa giudicata come da relativa attestazione apposta in calce.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale delle figlie maggiorenni economicamente non autosufficienti e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1
in IS (MB) il 6.6.1998 (trascritto al nr. 2 parte I del registro atti Parte_2 di matrimonio di quel Comune anno 1998) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IS (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 11 aprile 2024
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi
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