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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11192 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 01/12/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 14025/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 14025/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, all'udienza del 1 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 14025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Ciro Parte_1 C.F._1
Esposito, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco (NA), alla via R.
Rossellini n. 9, come da mandato in atti
OPPONENTE
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Bognanni e Salvatore Ficarra, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Lucia Piscitelli in Caserta, alla Via Fulvio Renella n. 88, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell' udienza del 1 dicembre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 3475 del 08.05.2023 il Tribunale di Napoli ingiungeva a
[...]
di pagare in favore di la somma di euro 15.383,49, oltre interessi e Pt_1 Controparte_1 spese della procedura, in ragione del mancato pagamento dei crediti portati nelle fatture e in due piani di rientro, rimasti parzialmente disattesi, originanti dal contratto, intercorso tra le parti, avente ad oggetto la prestazione di servizi “cloud” da parte della ricorrente.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva tempestiva Parte_1 opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, deducendo che:
(i) le fatture poste a fondamento del credito ingiunto erano inidonee a fornirne prova del credito, poiché: la fattura n. 1507/2A del 7/01/2022 ( di € 5.452,17) veniva disconosciuta e contestata in toto;
la fattura n. 4519/J5 del 21/12/2020 ( di €
427,00) era stata interamente pagata con bonifico del 28/06/2021; la fattura n.
10369/2A del 04/03/2022 (di € 192,24) veniva disconosciuta e contestata in toto;
la fattura n. 257/J5 del 08/01/2021 ( di € 5216,46) era stata interamente pagata con bonifico;
(ii) dal totale delle quattro fatture depositate nel fascicolo monitorio ( ammontanti ad euro 11.287,87) andava, dunque, detratta la somma di euro 2.588,80, già pagata, con la conseguenza che residuerebbe la somma di euro 8.699,07;
(iii) tuttavia, dalle ricevute di pagamento depositate, poteva evincersi che l'opponente aveva pagato sempre e più del dovuto;
(iv) ad ogni modo, le suddette fatture non comprovavano l'espletamento delle prestazioni di cui veniva chiesto il pagamento;
(v) nemmeno i due piani di rientro potevano provare il credito, in quanto disconosciuti, perché entrambi riportanti firma illeggibile;
(vi) peraltro, il piano di rientro, datato 14/07/2021 (di euro 2.910,03), riportava nuovamente la fattura n. 257/J5 (per un totale di 4 rate di euro 1.977,59), il cui pagamento veniva, quindi, chiesto due volte, oltre ad altre due fatture (la n. 97/PR del 08/02/2021 di € 747,06 e la n. 2406/J5 del 15/03/2021 di € 185,38) non prodotte e disconosciute;
(vii) il secondo piano di rientro, datato 03/02/2021, di euro 8.964,71, si riferiva a fatture non prodotte dall'opposta (la n. 2692/J5 del 06/04/2020 di € 1187,93; la n. 52/RI del 29/05/2019 di 5 rate di € 357,06 cadauna;
la n. 255/PR del 27/05/2020 di 5 rate di € 703,74 cadauna + € 382,40);
(viii) ad ogni modo, doveva ritenersi configurato un abuso di dipendenza economica da parte dell'opposta, atteso che, nelle more dello svolgersi dei rapporti tra le parti, vi erano stati innumerevoli aumenti dei prezzi che avevano totalmente stravolto le condizioni dell'offerta sottoscritta inizialmente, provocando delle notevoli difficoltà economiche allo studio del Dott. he, ad un certo punto, non era stato più in Pt_1 grado di sostenere i costi del servizio offerto;
(ix) peraltro, tali aumenti erano stati sempre rappresentati dall'opposta solo a ridosso delle scadenze contabili, costringendo l'opponente a doverli sottoscrivere, sotto pena di sospensione immediata dei servizi;
(x) ad ogni buon conto, l'opponente aveva comunque onorato i suoi obblighi corrispondendo il dovuto, come da ricevute di pagamento;
(xi) il comportamento vessatorio dell'opposta aveva costretto l'opponente in data
27/05/2022 a formalizzare la disdetta dal rapporto;
(xii) ancora, l'opposta non aveva esattamente adempiuto alla propria obbligazione, visti i continui disservizi patiti, che venivano prontamente segnalati dallo studio dell'opponente nel corso del rapporto contrattuale;
(xiii) più precisamente, tali disservizi consistevano in: blocchi degli aggiornamenti per i quali il programma inibiva il trasferimento degli acconti IMU in F24, rendendo gravoso il lavoro dello studio;
la “Stampa REGIVA”, altro servizio incluso, non presentava il credito IVA dell'anno precedente, per cui si doveva provvedere ancora una volta alla compilazione manuale;
altri disservizi venivano comunicati al servizio clienti e risolti dopo lunghi lassi temporali, lasciando nel frattempo lo studio senza il servizio pattuito, al punto da rendere inutile, molto frequentemente, il contratto sottoscritto;
(xiv) dunque, andavano compensate le somme non dovute a causa dei disservizi lamentati.
Pertanto, l'opponente chiedeva, nel merito, accogliersi le seguenti conclusioni:
❖ Accogliere la presente opposizione, annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 3475/2023 - R.G. n.
9313/2023 emesso dal Tribunale di Napoli e dichiarare che nulla è dovuto dal dott. per Parte_1 le ragioni in premessa alla parte opposta, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare, quindi, nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
❖ In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Giudice accerti la posizione debitoria del dott. nei confronti di , riconoscere che la prestazione eseguita dalla Opposta non è stata Pt_1 CP_1
a regola d'arte, pertanto, accertare e dichiarare l'inadempimento di alle prestazioni di Controparte_1 cui al contratto sottoscritto e l'intervenuta risoluzione del contratto medesimo per le ragioni di cui in narrativa;
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto in considerazione del fatto che è stato dimostrato, anche con prova scritta, che l'intera attività svolta dall'opposta è stata errata o non eseguita o eseguita con un ritardo tale da vanificare lo scopo per il quale è stato sottoscritto il contratto e comunque ben oltre il termine ragionevole di svolgimento della prestazione;
❖ In via gradata riconoscere che la prestazione eseguita dalla Opposta non è stata a regola d'arte e conseguentemente ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute fino ad equità, compensando le somme dovute all'opposto con le somme da quest'ultimo dovute all'opponente, pertanto dichiarare la compensazione delle somme eventualmente dovute dal dott. alla per i disservizi subiti Parte_1 Controparte_1
e/o per aver subito l'abuso della posizione economica dominante oltre interessi e rivalutazione per le causali di cui sopra o per le minori o maggiori somme che dovessero accertarsi in corso di causa. Il tutto nei limiti di € 15.383,49. In via ancor più gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti richieste, ridurre gli importi eventualmente dovuti dal dott. per le ragioni su esposte ed all'esito Parte_1 di quanto emergerà in corso di causa, tenuto conto delle somme realmente dovute con compensazione degli importi corrisposti e/o non dovuti.
❖ Condannare la parte convenuta al pagamento spese e degli onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario
Si costituiva che resisteva all'avversa opposizione e deduceva che: Controparte_1
1. con riferimento alla fattura n. 4519/J5, che l'opponente asseriva essere stata integralmente pagata con bonifico del 28/06/21, in realtà la causale di tale bonifico copriva, oltre ad una scadenza della fattura n. 97, n. 4 delle 12 scadenze della predetta fattura 4519/J5, ciascuna di euro 29,17 (quelle da febbraio 2021 a maggio 2021) per un totale di euro 116,68, con la conseguenza che la fattura in questione, di cui risultavano pagate 5 rate complessive su 12, era stata correttamente azionata per il minor importo di euro 204,15;
2. in merito alla fattura n. 257/J5, anche questa era stata pagata solo parzialmente (per euro
2.365,95), né parte opponente aveva dimostrato quali pagamenti andrebbero imputati al residuo della stessa;
3. le contestazioni relative alle fatture nn. 1507/2A e 13069/2A si palesavano assolutamente generiche;
4. inoltre, i bonifici prodotti dall'opponente non fornivano alcuna prova di pagamento, atteso che quelli datati 2020 non potevano certamente interessare la pretesa creditoria in esame, costituita da scadenze 2021 e 2022;
5. in ogni caso, tali pagamenti risultavano irrilevanti, essendo la pretesa creditoria fondata anche su due piani di rientro, sottoscritti dallo stesso opponente in epoca successiva;
6. il disconoscimento dei piani di rientro azionati, del 03/02/2021 e del 14/07/2021, è pretestuoso, in quanto gli stessi bonifici prodotti dall'opponente attestavano l'avvenuto versamento di alcune delle rate dei predetti piani di rientro, così dimostrando la consapevolezza del dott. non solo di aver sottoscritto detti piani, ma anche di Pt_1 riconoscersi debitore;
7. con particolare riferimento al piano di rientro del 14/07/2021, non corrispondeva al vero che la fattura 257/J5 in esso menzionata era stata richiesta in pagamento doppiamente, atteso che tale fattura riportava 12 scadenze, mentre la dilazione di cui trattasi riguardava solo le scadenze relative ai mesi da febbraio 2021 a maggio 2021, rimanendo non coperte le restanti scadenze da giugno 2021 a gennaio 2022;
8. priva di rilevanza era la mancata produzione della fattura nr 2406/J5, posto che il relativo credito era riportato nel piano di rientro azionato;
9. la fattura 97/PR rappresentava, invece, la rata del piano di rientro del 03/02/2021, scaduta il 05/06/2021, rimasta inadempiuta e richiesta, pertanto, in pagamento con il piano di rientro del 14/07/2021;
10. con riferimento al piano di rientro del 03/02/2021, non rilevava la mancata produzione delle relative fatture, in quanto riconosciute con la sottoscrizione del medesimo;
11. alcun abuso di dipendenza economica poteva dirsi configurato, non avendo l'opponente fornito alcuna prova in ordine alla lamentata rinegoziazione e ai presunti aumenti contrattuali in misura eccessiva, fermo restando che le variazioni contrattuali venivano previste dalle condizioni generali di contratto (artt. 15 e 16) e che, in ogni caso, le stesse venivano regolarmente comunicate all'opponente;
12. i lamentati disservizi, inoltre, riguardavano periodi antecedenti a quello di emissione delle fatture azionate e, in ogni caso, non risultavano essere stati in alcun modo provati.
In forza di tali fatti, l'opposta chiedeva confermarsi il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Espletate le verifiche preliminari, scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c. con ordinanza del 15.05.2024, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di pari data, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, sulla documentazione in atti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all' udienza del 1.12.2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note di trattazione scritta, la causa viene dunque decisa in pari data con la presente sentenza.
Il Tribunale osserva. Giova preliminarmente rilevare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (v. Cass. S.U. sent. n. 13533/2001).
Nel caso in esame, non è oggetto di contestazione, oltre che provata per tabulas( v. con tratti allegati al fascicolo monitorio), l'intercorrenza tra le parti del rapporto contrattuale avente ad oggetto servizi “cloud” forniti da . CP_1
A sostegno del proprio credito l'opposta ha, inoltre, prodotto le fatture emesse nel corso del rapporto, gli estratti conto nonché due piani di rientro sottoscritti dall'opponente ( v. fascicolo monitorio).
L'opponente contesta tali documenti sia sotto il profilo della loro idoneità probatoria sia eccependo un pagamento parziale delle suddette fatture.
Tuttavia, le contestazioni formulate da tale parte risultano irrilevanti ed infondate.
In primo luogo, non possono trovare accoglimento le eccezioni relative al presunto pagamento delle fatture prodotte dall'opposta.
Ed invero, quanto alla fattura n. 4519/J5 del 21.12.2020 (di € 427,00), che l'opponente assume integralmente pagata con bonifico del 28.06.2021, trovano riscontro le deduzioni formulate dalla società opposta. Dalla stessa causale del suddetto bonifico risulta, infatti, che esso copre la scadenza della fattura n. 97, pari a € 747,06 e quattro scadenze, ciascuna di € 29,17, della fattura n.
4519/J5, relative ai mesi da febbraio a maggio 2021, per complessivi € 116,68.
Ne consegue che l'importo totale di € 863,74 corrisponde soltanto alle prime cinque scadenze delle dodici previste, sicché la fattura in esame non risulta integralmente pagata, residuando un importo di € 204,15, pari a quello di cui veniva richiesto il pagamento in sede monitoria dall'opposta.
Analoghe osservazioni valgono con riguardo alle ulteriori fatture che l'opponente assume di aver integralmente saldato (n. 257/J5), atteso che i bonifici prodotti non sono idonei a dimostrare tale assunto, risultando in larga parte riferiti a pagamenti risalenti al 2020 e privi di imputazione chiara alle fatture oggetto del presente giudizio;
né l'opponente ha adempiuto all'onere minimo di specificare a quali esatte partite debitorie si riferirebbero i singoli versamenti.
Risulta quindi che gli stessi possano essere imputati a precedenti crediti maturati nel corso del rapporto.
Ne deriva che non è stata fornita prova alcuna dell'estinzione dell'obbligazione azionata in via monitoria.
La ricostruzione della creditrice, suffragata anche dalle registrazioni contabili prodotte (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio), appare del tutto coerente e non specificamente contestata dall'opponente con elementi contrari, soprattutto considerando che le fatture azionate tengono conto degli intervenuti pagamenti parziali e che, in assenza di più specifiche deduzioni e prove sul punto da parte dell'opponente, risulta la conformità tra gli importi richiesti, quelli di cui alle fatture,
i bonifici effettuati e l'estratto conto.
Parimenti infondate sono le doglianze relative ai piani di rientro del 03.02.2021 e del
14.07.2021, che l'opponente afferma di disconoscere per firma illeggibile.
Giova rammentare che, secondo il consolidato principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento della scrittura privata – pur non richiedendo formule sacramentali – deve essere espresso in modo chiaro, specifico e inequivoco, contestando l'autenticità della sottoscrizione o della scrittura (Cass., sez. II, 27.05.2016, n. 11048). È quindi necessario che la parte indichi esplicitamente di non riconoscere quale propria la firma apposta sul documento prodotto.
Nel caso in esame il disconoscimento risulta formulato in modo del tutto generico e privo di specificità e, pertanto, è giuridicamente irrilevante ai sensi dell'art 214 c.p.c, posto che la parte non ha negato la paternità della sottoscrizione, ma ha lamentato la sola illeggibilità della firma.
I documenti riportanti i piani di rientro risultano pertanto processualmente utilizzabili.
A ciò si aggiunga che dagli stessi bonifici prodotti dall'opponente emerge l'avvenuto pagamento di alcune delle rate previste dai piani di rientro contestati, così configurandosi un comportamento incompatibile con la negazione della loro sottoscrizione, costituente inequivoco riconoscimento dei relativi debiti.
I piani di rientro, dunque, devono ritenersi validamente sottoscritti e costituiscono essi stessi riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., rendendo irrilevante la mancata produzione delle fatture richiamate al loro interno.
Ancora, la circostanza, più generale, dedotta dall'opponente, secondo cui le fatture e gli estratti conto non sarebbero idonei a fondare la prova del credito neppure può trovare accoglimento, atteso che le contestazioni sollevate dal circa l'espletamento delle prestazioni Pt_1 oggetto dei suddetti documenti contabili e circa l'ammontare degli stessi appaiono del tutto prive di chiarezza e specificità.
Ed invero, l'opponente eccepisce l'inadempimento della creditrice, deducendo disservizi relativi alla funzionalità del software e blocchi nell'aggiornamento di talune procedure.
Tuttavia, tali allegazioni appaiono assolutamente generiche, anche quanto ai tempi, modalità
e incidenza dei lamentati disservizi, oltre che riferite a periodi anteriori rispetto alle fatture azionate e non sorrette da validi elementi di prova.
Difatti, i capitoli di prova articolati sul punto sono stati ritenuti inammissibili, in quanto privi di riferimenti precisi in ordine a circostanze di tempo e di luogo, mentre gli unici reclami presenti agli atti afferiscono ad un periodo antecedente alle prestazioni di cui alle fatture oggetto del presente giudizio ed uno di questi, peraltro, proviene da soggetto diverso dall'opponente.
Alla luce di quanto esposto, i disservizi dedotti non sono idonei né a paralizzare la pretesa creditoria ex art. 1460 c.c. né tantomeno a fondare una domanda risarcitoria, in ogni caso non proposta e che, comunque, avrebbe richiesto la proposizione di una domanda riconvenzionale, qui mancante.
Ad ogni buon conto, il contratto sottoscritto tra le parti contiene, all'art.
7.7 delle condizioni generali, una clausola solve et repete, validamente approvata con doppia sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., come risulta dal contratto prodotto in atti. La clausola impedisce al cliente di sollevare eccezioni relative all'esecuzione del contratto prima di aver adempiuto alle proprie obbligazioni di pagamento.
Non è quindi fondato l'assunto dell'opponente secondo cui tale clausola non risulterebbe validamente sottoscritta.
Del tutto infondata è, infine, la dedotta violazione dell'art. 9 L. 192/1998 (abuso di dipendenza economica).
Oltre a mancare qualsiasi prova circa il fatto che il professionista non potesse reperire servizi alternativi sul mercato – circostanza imprescindibile per configurare la dipendenza economica – l'opponente non ha fornito alcuna dimostrazione degli asseriti aumenti ingiustificati dei prezzi, né della loro sproporzione rispetto alle condizioni di mercato o alla circostanza secondo cui tali variazioni intervenivano in prossimità delle scadenze (anche in tal caso i capitoli di prova articolati apparivano assolutamente generici e mancanti di qualsivoglia riferimento temporale).
Le deduzioni appaiono, inoltre, intrinsecamente contraddittorie, atteso che in un primo momento l'opponente afferma di aver sempre pagato regolarmente, salvo poi dedurre di aver subito gravi difficoltà economiche tali da determinare la disdetta del contratto. Ad ogni buon conto, anche laddove fosse astrattamente configurabile nel caso in esame un'ipotesi di abuso di dipendenza economica, l'opponente non ha chiarito quale sarebbe la relativa doglianza, eventualmente quantificando il danno patito, di cui non viene chiesto alcun risarcimento.
Anche sotto tale profilo, dunque, le doglianze risultano generiche e prive di ogni supporto probatorio.
Pertanto, l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo andrà dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa, alla media complessità delle questioni controverse e all'effettiva attività processuale espletata.
L'esito del giudizio lascia poi emergere il rilievo della condotta processuale dell'opposta ai sensi dell'art 96, comma 3, c.p.c., norma che trova applicazione anche d' ufficio.
Invero, le difese dell'opponente si sono dimostrate del tutto pretestuose, siccome prive di fondamento fattuale e giuridico. Le stesse si rilevano tali da giustificare la condanna per lite temeraria, in quanto implicanti un abuso quantomeno colposo del processo, con danno la controparte e al sistema giustizia.
Ai fini della relativa determinazione giudiziale la condanna deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo con l'unico limite della ragionevolezza ( v. Cass. 21570/2012).
Valutando questi elementi nel caso di specie la condanna ex articolo 96 comma III c.p.c può essere quantificata in 1/3 di quella espressa ai sensi dell'art 91 c.p.c.
A detta condanna consegue ai sensi del comma IV dell'art 96 c.p.c. ( in vigore dal 28.02.2023 per i procedimenti instaurati dopo tale data), la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore importo che si quantifica, tenuto conto del valore della controversia, in euro 1000,00, in favore delle Ammende CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
3475/2023, che dichiara esecutivo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in euro 3.387,00, per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e
[...] rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso. 3) Condanna parte opponente al pagamento, ai sensi dell'art 96, comma 3, c.p.c., dell'ulteriore importo di euro 1129,00 in favore dell'opposta;
4) Condanna parte opponente al pagamento, ai sensi dell'art 96, comma 4 c.p.c., dell'ulteriore importo di euro 1000,00 in favore della Controparte_3
Così deciso in Napoli, 01/12/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 01/12/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 14025/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 14025/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, all'udienza del 1 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 14025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Ciro Parte_1 C.F._1
Esposito, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco (NA), alla via R.
Rossellini n. 9, come da mandato in atti
OPPONENTE
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Bognanni e Salvatore Ficarra, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Lucia Piscitelli in Caserta, alla Via Fulvio Renella n. 88, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell' udienza del 1 dicembre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 3475 del 08.05.2023 il Tribunale di Napoli ingiungeva a
[...]
di pagare in favore di la somma di euro 15.383,49, oltre interessi e Pt_1 Controparte_1 spese della procedura, in ragione del mancato pagamento dei crediti portati nelle fatture e in due piani di rientro, rimasti parzialmente disattesi, originanti dal contratto, intercorso tra le parti, avente ad oggetto la prestazione di servizi “cloud” da parte della ricorrente.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva tempestiva Parte_1 opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, deducendo che:
(i) le fatture poste a fondamento del credito ingiunto erano inidonee a fornirne prova del credito, poiché: la fattura n. 1507/2A del 7/01/2022 ( di € 5.452,17) veniva disconosciuta e contestata in toto;
la fattura n. 4519/J5 del 21/12/2020 ( di €
427,00) era stata interamente pagata con bonifico del 28/06/2021; la fattura n.
10369/2A del 04/03/2022 (di € 192,24) veniva disconosciuta e contestata in toto;
la fattura n. 257/J5 del 08/01/2021 ( di € 5216,46) era stata interamente pagata con bonifico;
(ii) dal totale delle quattro fatture depositate nel fascicolo monitorio ( ammontanti ad euro 11.287,87) andava, dunque, detratta la somma di euro 2.588,80, già pagata, con la conseguenza che residuerebbe la somma di euro 8.699,07;
(iii) tuttavia, dalle ricevute di pagamento depositate, poteva evincersi che l'opponente aveva pagato sempre e più del dovuto;
(iv) ad ogni modo, le suddette fatture non comprovavano l'espletamento delle prestazioni di cui veniva chiesto il pagamento;
(v) nemmeno i due piani di rientro potevano provare il credito, in quanto disconosciuti, perché entrambi riportanti firma illeggibile;
(vi) peraltro, il piano di rientro, datato 14/07/2021 (di euro 2.910,03), riportava nuovamente la fattura n. 257/J5 (per un totale di 4 rate di euro 1.977,59), il cui pagamento veniva, quindi, chiesto due volte, oltre ad altre due fatture (la n. 97/PR del 08/02/2021 di € 747,06 e la n. 2406/J5 del 15/03/2021 di € 185,38) non prodotte e disconosciute;
(vii) il secondo piano di rientro, datato 03/02/2021, di euro 8.964,71, si riferiva a fatture non prodotte dall'opposta (la n. 2692/J5 del 06/04/2020 di € 1187,93; la n. 52/RI del 29/05/2019 di 5 rate di € 357,06 cadauna;
la n. 255/PR del 27/05/2020 di 5 rate di € 703,74 cadauna + € 382,40);
(viii) ad ogni modo, doveva ritenersi configurato un abuso di dipendenza economica da parte dell'opposta, atteso che, nelle more dello svolgersi dei rapporti tra le parti, vi erano stati innumerevoli aumenti dei prezzi che avevano totalmente stravolto le condizioni dell'offerta sottoscritta inizialmente, provocando delle notevoli difficoltà economiche allo studio del Dott. he, ad un certo punto, non era stato più in Pt_1 grado di sostenere i costi del servizio offerto;
(ix) peraltro, tali aumenti erano stati sempre rappresentati dall'opposta solo a ridosso delle scadenze contabili, costringendo l'opponente a doverli sottoscrivere, sotto pena di sospensione immediata dei servizi;
(x) ad ogni buon conto, l'opponente aveva comunque onorato i suoi obblighi corrispondendo il dovuto, come da ricevute di pagamento;
(xi) il comportamento vessatorio dell'opposta aveva costretto l'opponente in data
27/05/2022 a formalizzare la disdetta dal rapporto;
(xii) ancora, l'opposta non aveva esattamente adempiuto alla propria obbligazione, visti i continui disservizi patiti, che venivano prontamente segnalati dallo studio dell'opponente nel corso del rapporto contrattuale;
(xiii) più precisamente, tali disservizi consistevano in: blocchi degli aggiornamenti per i quali il programma inibiva il trasferimento degli acconti IMU in F24, rendendo gravoso il lavoro dello studio;
la “Stampa REGIVA”, altro servizio incluso, non presentava il credito IVA dell'anno precedente, per cui si doveva provvedere ancora una volta alla compilazione manuale;
altri disservizi venivano comunicati al servizio clienti e risolti dopo lunghi lassi temporali, lasciando nel frattempo lo studio senza il servizio pattuito, al punto da rendere inutile, molto frequentemente, il contratto sottoscritto;
(xiv) dunque, andavano compensate le somme non dovute a causa dei disservizi lamentati.
Pertanto, l'opponente chiedeva, nel merito, accogliersi le seguenti conclusioni:
❖ Accogliere la presente opposizione, annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 3475/2023 - R.G. n.
9313/2023 emesso dal Tribunale di Napoli e dichiarare che nulla è dovuto dal dott. per Parte_1 le ragioni in premessa alla parte opposta, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare, quindi, nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
❖ In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Giudice accerti la posizione debitoria del dott. nei confronti di , riconoscere che la prestazione eseguita dalla Opposta non è stata Pt_1 CP_1
a regola d'arte, pertanto, accertare e dichiarare l'inadempimento di alle prestazioni di Controparte_1 cui al contratto sottoscritto e l'intervenuta risoluzione del contratto medesimo per le ragioni di cui in narrativa;
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto in considerazione del fatto che è stato dimostrato, anche con prova scritta, che l'intera attività svolta dall'opposta è stata errata o non eseguita o eseguita con un ritardo tale da vanificare lo scopo per il quale è stato sottoscritto il contratto e comunque ben oltre il termine ragionevole di svolgimento della prestazione;
❖ In via gradata riconoscere che la prestazione eseguita dalla Opposta non è stata a regola d'arte e conseguentemente ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute fino ad equità, compensando le somme dovute all'opposto con le somme da quest'ultimo dovute all'opponente, pertanto dichiarare la compensazione delle somme eventualmente dovute dal dott. alla per i disservizi subiti Parte_1 Controparte_1
e/o per aver subito l'abuso della posizione economica dominante oltre interessi e rivalutazione per le causali di cui sopra o per le minori o maggiori somme che dovessero accertarsi in corso di causa. Il tutto nei limiti di € 15.383,49. In via ancor più gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti richieste, ridurre gli importi eventualmente dovuti dal dott. per le ragioni su esposte ed all'esito Parte_1 di quanto emergerà in corso di causa, tenuto conto delle somme realmente dovute con compensazione degli importi corrisposti e/o non dovuti.
❖ Condannare la parte convenuta al pagamento spese e degli onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario
Si costituiva che resisteva all'avversa opposizione e deduceva che: Controparte_1
1. con riferimento alla fattura n. 4519/J5, che l'opponente asseriva essere stata integralmente pagata con bonifico del 28/06/21, in realtà la causale di tale bonifico copriva, oltre ad una scadenza della fattura n. 97, n. 4 delle 12 scadenze della predetta fattura 4519/J5, ciascuna di euro 29,17 (quelle da febbraio 2021 a maggio 2021) per un totale di euro 116,68, con la conseguenza che la fattura in questione, di cui risultavano pagate 5 rate complessive su 12, era stata correttamente azionata per il minor importo di euro 204,15;
2. in merito alla fattura n. 257/J5, anche questa era stata pagata solo parzialmente (per euro
2.365,95), né parte opponente aveva dimostrato quali pagamenti andrebbero imputati al residuo della stessa;
3. le contestazioni relative alle fatture nn. 1507/2A e 13069/2A si palesavano assolutamente generiche;
4. inoltre, i bonifici prodotti dall'opponente non fornivano alcuna prova di pagamento, atteso che quelli datati 2020 non potevano certamente interessare la pretesa creditoria in esame, costituita da scadenze 2021 e 2022;
5. in ogni caso, tali pagamenti risultavano irrilevanti, essendo la pretesa creditoria fondata anche su due piani di rientro, sottoscritti dallo stesso opponente in epoca successiva;
6. il disconoscimento dei piani di rientro azionati, del 03/02/2021 e del 14/07/2021, è pretestuoso, in quanto gli stessi bonifici prodotti dall'opponente attestavano l'avvenuto versamento di alcune delle rate dei predetti piani di rientro, così dimostrando la consapevolezza del dott. non solo di aver sottoscritto detti piani, ma anche di Pt_1 riconoscersi debitore;
7. con particolare riferimento al piano di rientro del 14/07/2021, non corrispondeva al vero che la fattura 257/J5 in esso menzionata era stata richiesta in pagamento doppiamente, atteso che tale fattura riportava 12 scadenze, mentre la dilazione di cui trattasi riguardava solo le scadenze relative ai mesi da febbraio 2021 a maggio 2021, rimanendo non coperte le restanti scadenze da giugno 2021 a gennaio 2022;
8. priva di rilevanza era la mancata produzione della fattura nr 2406/J5, posto che il relativo credito era riportato nel piano di rientro azionato;
9. la fattura 97/PR rappresentava, invece, la rata del piano di rientro del 03/02/2021, scaduta il 05/06/2021, rimasta inadempiuta e richiesta, pertanto, in pagamento con il piano di rientro del 14/07/2021;
10. con riferimento al piano di rientro del 03/02/2021, non rilevava la mancata produzione delle relative fatture, in quanto riconosciute con la sottoscrizione del medesimo;
11. alcun abuso di dipendenza economica poteva dirsi configurato, non avendo l'opponente fornito alcuna prova in ordine alla lamentata rinegoziazione e ai presunti aumenti contrattuali in misura eccessiva, fermo restando che le variazioni contrattuali venivano previste dalle condizioni generali di contratto (artt. 15 e 16) e che, in ogni caso, le stesse venivano regolarmente comunicate all'opponente;
12. i lamentati disservizi, inoltre, riguardavano periodi antecedenti a quello di emissione delle fatture azionate e, in ogni caso, non risultavano essere stati in alcun modo provati.
In forza di tali fatti, l'opposta chiedeva confermarsi il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Espletate le verifiche preliminari, scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c. con ordinanza del 15.05.2024, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di pari data, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, sulla documentazione in atti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all' udienza del 1.12.2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note di trattazione scritta, la causa viene dunque decisa in pari data con la presente sentenza.
Il Tribunale osserva. Giova preliminarmente rilevare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (v. Cass. S.U. sent. n. 13533/2001).
Nel caso in esame, non è oggetto di contestazione, oltre che provata per tabulas( v. con tratti allegati al fascicolo monitorio), l'intercorrenza tra le parti del rapporto contrattuale avente ad oggetto servizi “cloud” forniti da . CP_1
A sostegno del proprio credito l'opposta ha, inoltre, prodotto le fatture emesse nel corso del rapporto, gli estratti conto nonché due piani di rientro sottoscritti dall'opponente ( v. fascicolo monitorio).
L'opponente contesta tali documenti sia sotto il profilo della loro idoneità probatoria sia eccependo un pagamento parziale delle suddette fatture.
Tuttavia, le contestazioni formulate da tale parte risultano irrilevanti ed infondate.
In primo luogo, non possono trovare accoglimento le eccezioni relative al presunto pagamento delle fatture prodotte dall'opposta.
Ed invero, quanto alla fattura n. 4519/J5 del 21.12.2020 (di € 427,00), che l'opponente assume integralmente pagata con bonifico del 28.06.2021, trovano riscontro le deduzioni formulate dalla società opposta. Dalla stessa causale del suddetto bonifico risulta, infatti, che esso copre la scadenza della fattura n. 97, pari a € 747,06 e quattro scadenze, ciascuna di € 29,17, della fattura n.
4519/J5, relative ai mesi da febbraio a maggio 2021, per complessivi € 116,68.
Ne consegue che l'importo totale di € 863,74 corrisponde soltanto alle prime cinque scadenze delle dodici previste, sicché la fattura in esame non risulta integralmente pagata, residuando un importo di € 204,15, pari a quello di cui veniva richiesto il pagamento in sede monitoria dall'opposta.
Analoghe osservazioni valgono con riguardo alle ulteriori fatture che l'opponente assume di aver integralmente saldato (n. 257/J5), atteso che i bonifici prodotti non sono idonei a dimostrare tale assunto, risultando in larga parte riferiti a pagamenti risalenti al 2020 e privi di imputazione chiara alle fatture oggetto del presente giudizio;
né l'opponente ha adempiuto all'onere minimo di specificare a quali esatte partite debitorie si riferirebbero i singoli versamenti.
Risulta quindi che gli stessi possano essere imputati a precedenti crediti maturati nel corso del rapporto.
Ne deriva che non è stata fornita prova alcuna dell'estinzione dell'obbligazione azionata in via monitoria.
La ricostruzione della creditrice, suffragata anche dalle registrazioni contabili prodotte (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio), appare del tutto coerente e non specificamente contestata dall'opponente con elementi contrari, soprattutto considerando che le fatture azionate tengono conto degli intervenuti pagamenti parziali e che, in assenza di più specifiche deduzioni e prove sul punto da parte dell'opponente, risulta la conformità tra gli importi richiesti, quelli di cui alle fatture,
i bonifici effettuati e l'estratto conto.
Parimenti infondate sono le doglianze relative ai piani di rientro del 03.02.2021 e del
14.07.2021, che l'opponente afferma di disconoscere per firma illeggibile.
Giova rammentare che, secondo il consolidato principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento della scrittura privata – pur non richiedendo formule sacramentali – deve essere espresso in modo chiaro, specifico e inequivoco, contestando l'autenticità della sottoscrizione o della scrittura (Cass., sez. II, 27.05.2016, n. 11048). È quindi necessario che la parte indichi esplicitamente di non riconoscere quale propria la firma apposta sul documento prodotto.
Nel caso in esame il disconoscimento risulta formulato in modo del tutto generico e privo di specificità e, pertanto, è giuridicamente irrilevante ai sensi dell'art 214 c.p.c, posto che la parte non ha negato la paternità della sottoscrizione, ma ha lamentato la sola illeggibilità della firma.
I documenti riportanti i piani di rientro risultano pertanto processualmente utilizzabili.
A ciò si aggiunga che dagli stessi bonifici prodotti dall'opponente emerge l'avvenuto pagamento di alcune delle rate previste dai piani di rientro contestati, così configurandosi un comportamento incompatibile con la negazione della loro sottoscrizione, costituente inequivoco riconoscimento dei relativi debiti.
I piani di rientro, dunque, devono ritenersi validamente sottoscritti e costituiscono essi stessi riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., rendendo irrilevante la mancata produzione delle fatture richiamate al loro interno.
Ancora, la circostanza, più generale, dedotta dall'opponente, secondo cui le fatture e gli estratti conto non sarebbero idonei a fondare la prova del credito neppure può trovare accoglimento, atteso che le contestazioni sollevate dal circa l'espletamento delle prestazioni Pt_1 oggetto dei suddetti documenti contabili e circa l'ammontare degli stessi appaiono del tutto prive di chiarezza e specificità.
Ed invero, l'opponente eccepisce l'inadempimento della creditrice, deducendo disservizi relativi alla funzionalità del software e blocchi nell'aggiornamento di talune procedure.
Tuttavia, tali allegazioni appaiono assolutamente generiche, anche quanto ai tempi, modalità
e incidenza dei lamentati disservizi, oltre che riferite a periodi anteriori rispetto alle fatture azionate e non sorrette da validi elementi di prova.
Difatti, i capitoli di prova articolati sul punto sono stati ritenuti inammissibili, in quanto privi di riferimenti precisi in ordine a circostanze di tempo e di luogo, mentre gli unici reclami presenti agli atti afferiscono ad un periodo antecedente alle prestazioni di cui alle fatture oggetto del presente giudizio ed uno di questi, peraltro, proviene da soggetto diverso dall'opponente.
Alla luce di quanto esposto, i disservizi dedotti non sono idonei né a paralizzare la pretesa creditoria ex art. 1460 c.c. né tantomeno a fondare una domanda risarcitoria, in ogni caso non proposta e che, comunque, avrebbe richiesto la proposizione di una domanda riconvenzionale, qui mancante.
Ad ogni buon conto, il contratto sottoscritto tra le parti contiene, all'art.
7.7 delle condizioni generali, una clausola solve et repete, validamente approvata con doppia sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., come risulta dal contratto prodotto in atti. La clausola impedisce al cliente di sollevare eccezioni relative all'esecuzione del contratto prima di aver adempiuto alle proprie obbligazioni di pagamento.
Non è quindi fondato l'assunto dell'opponente secondo cui tale clausola non risulterebbe validamente sottoscritta.
Del tutto infondata è, infine, la dedotta violazione dell'art. 9 L. 192/1998 (abuso di dipendenza economica).
Oltre a mancare qualsiasi prova circa il fatto che il professionista non potesse reperire servizi alternativi sul mercato – circostanza imprescindibile per configurare la dipendenza economica – l'opponente non ha fornito alcuna dimostrazione degli asseriti aumenti ingiustificati dei prezzi, né della loro sproporzione rispetto alle condizioni di mercato o alla circostanza secondo cui tali variazioni intervenivano in prossimità delle scadenze (anche in tal caso i capitoli di prova articolati apparivano assolutamente generici e mancanti di qualsivoglia riferimento temporale).
Le deduzioni appaiono, inoltre, intrinsecamente contraddittorie, atteso che in un primo momento l'opponente afferma di aver sempre pagato regolarmente, salvo poi dedurre di aver subito gravi difficoltà economiche tali da determinare la disdetta del contratto. Ad ogni buon conto, anche laddove fosse astrattamente configurabile nel caso in esame un'ipotesi di abuso di dipendenza economica, l'opponente non ha chiarito quale sarebbe la relativa doglianza, eventualmente quantificando il danno patito, di cui non viene chiesto alcun risarcimento.
Anche sotto tale profilo, dunque, le doglianze risultano generiche e prive di ogni supporto probatorio.
Pertanto, l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo andrà dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa, alla media complessità delle questioni controverse e all'effettiva attività processuale espletata.
L'esito del giudizio lascia poi emergere il rilievo della condotta processuale dell'opposta ai sensi dell'art 96, comma 3, c.p.c., norma che trova applicazione anche d' ufficio.
Invero, le difese dell'opponente si sono dimostrate del tutto pretestuose, siccome prive di fondamento fattuale e giuridico. Le stesse si rilevano tali da giustificare la condanna per lite temeraria, in quanto implicanti un abuso quantomeno colposo del processo, con danno la controparte e al sistema giustizia.
Ai fini della relativa determinazione giudiziale la condanna deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo con l'unico limite della ragionevolezza ( v. Cass. 21570/2012).
Valutando questi elementi nel caso di specie la condanna ex articolo 96 comma III c.p.c può essere quantificata in 1/3 di quella espressa ai sensi dell'art 91 c.p.c.
A detta condanna consegue ai sensi del comma IV dell'art 96 c.p.c. ( in vigore dal 28.02.2023 per i procedimenti instaurati dopo tale data), la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore importo che si quantifica, tenuto conto del valore della controversia, in euro 1000,00, in favore delle Ammende CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
3475/2023, che dichiara esecutivo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in euro 3.387,00, per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e
[...] rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso. 3) Condanna parte opponente al pagamento, ai sensi dell'art 96, comma 3, c.p.c., dell'ulteriore importo di euro 1129,00 in favore dell'opposta;
4) Condanna parte opponente al pagamento, ai sensi dell'art 96, comma 4 c.p.c., dell'ulteriore importo di euro 1000,00 in favore della Controparte_3
Così deciso in Napoli, 01/12/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero