TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11504 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa AN MA DI, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, N.R.G. 27158/2023, avente ad oggetto: risarcimento danni a cose, riservata in decisione all'udienza del 28.10.2025. tra
(C.F. ), elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
CO (NA) alla via Giuseppe Semmola n. 127, presso lo studio
[...]
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Vincenzo Giuliano (C.F. Controparte_1
, in virtù di giusta, con domicilio digitale per le C.F._2 notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec :
Email_1
Appellante
e
, con sede in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, Controparte_2
in p.r.p.t., munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale, elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci, 18, presso lo studio dell'Avv. MA Gabriella Taglialatela ( ) che C.F._3
la rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec
Email_2
1 Appellata
Nonché
, residente in [...]a Cremano (NA) alla Controparte_3
via Buongiovanni n- 64 (C.F. ) C.F._4
Appellato contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN
DIRITTO
a) Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Barra, , Controparte_3 proprietario del motociclo Piaggio SH Tg: EL66982, e la CP_4
in qualità di compagnia assicuratrice per la r.c.a del motociclo
[...]
Honda tg EP16707 di sua proprietà, al fine di ottenere la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in euro 1.885,50, per il sinistro occorso in data 15/04/2019 verso le ore 6:45, in via Marconi in San Giorgio a Cremano (NA), direzione via delle
Repubbliche Marinare.
b) Assumeva l'attore, odierno appellante: che in data 15/04/2019 verso le ore 6:45, il motociclo Honda tg EP16707 di sua proprietà, assicurato con la percorreva via Marconi in San Giorgio a Cremano (NA), CP_2 direzione via delle Repubbliche Marinare, allorquando, giunto nei pressi dell'Asl, rallentava per consentire l'attraversamento di un pedone sulle apposite strisce pedonali;
che, nelle suddette circostanze di luogo e di tempo, veniva tamponato dal motociclo Piaggio SH Tg: EL66982, assicurato con la che, a causa dell'urto, il motociclo CP_5
Honda cadeva al suolo con il lato sinistro, riportando danni alla fiancata sx, quali piastra poggiapiedi, portabagagli, parafango, quantificati in €
1,885,50; che, a seguito dell'occorso sinistro, la provvedeva a Parte_1
2 costituire in mora la che non avendo ricevuto alcun Controparte_6
risarcimento, adiva il Giudice di Pace di Barra;
c) Radicata la lite innanzi al Giudice di Pace di Barra e rubricato al n. R.g.
4015/2021, si costituiva in giudizio la sola la quale, in via CP_2
preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva e passiva, la nullità dell'atto introduttivo e l'improcedibilità della domanda, nonché, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata.
Sebbene regolarmente citato in giudizio , proprietario del Controparte_3
motociclo Piaggio SH Tg: EL66982, non si costitutiva.
d) Rilevata l'integrità del contraddittorio, nonché la regolarità e ritualità delle notifiche, il Giudice ammetteva la prova testimoniale così come articolata dalla parte attrice e veniva escusso il teste . Testimone_1
Espletata l'istruttoria, e precisate le conclusioni, la causa veniva introitata in decisione.
e) Con sentenza n.5831/23 il Giudice Di Pace di Barra, Avv. Cira Santaniello, rigettava la domanda con la seguente motivazione: “Nell'atto introduttivo restano incerti i fatti storici sui quali si fonda la pretesa, nonché la determinazione della domanda;
infatti, l'atto di citazione si limita ad indicare in maniera generica le circostanze e le modalità del sinistro senza specificare chi fosse alla guida dei veicoli coinvolti nel sinistro, la posizione degli stessi, se i conducenti si scambiarono o meno i dati personali, se intervennero le forse dell'ordine. Sul punto l'indicazione nella citazione di tutti gli elementi fattuali risulta essere l'elemento essenziale per conoscere le ragioni di fatto della domanda attorea e per comprendere la dinamica del fatto e per giustificare la domanda risarcitoria. I rilievi prodotti da parte attrice, privi di data certa, non mostrano con chiarezza la morfologia e la qualità dei danni subiti dal motociclo ed inoltre non è stato possibile stabilire con precisione
3 l'ubicazione dei punti di collisione data anche la scarsa luce al momento del rilevamento dei reperti fotografici. Inoltre, anche dalle risultanze processuali, ed in particolare dalla prova testimoniale espletata in data
14/04/2023 con l'escussione del teste è emersa una Testimone_2
dinamica generica e lacunosa nonché una mera ripetizione dei fatti di causa, così come descritti nell'atto introduttivo. Inoltre, l'eccessiva sinistrosità dell'attore (11 sinistri), nonché le diverse ricorrenze emerse dalla ricerca per targa inerente al motociclo attoreo, inducono questo giudice a ritenere la domanda del tutto infondata. Alla luce di quanto esposto la domanda va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.”
f) La sentenza del Giudice di Pace di Barra è stata impugnata da Parte_1 con atto di appello, con il quale è stata chiesta la riforma della medesima
[...]
sentenza e per l'effetto, previo accertamento della esclusiva responsabilità del responsabile civile, la condanna, in solido, di e della Controparte_3
al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal sinistro Controparte_2 per cui è causa.
A sostegno del proposto appello, ha dedotto che la sentenza Parte_1
di primo grado sarebbe stata affetta da errores in iudicando e, in particolare, da un'erronea interpretazione dei fatti e delle prove. La difesa dell'odierno appellante sostiene che il giudice di prime cure abbia erroneamente assunto che parte attrice non ha fornito la prova della domanda proposta così come prescrive l'art. 2697 c.c..
L'appellata , in persona del l.r.p.t., si è costituita a mezzo Controparte_2
comparsa di costituzione e difesa depositata telematicamente in data
09.03.2024, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda ai sensi degli artt. 163,164,342 e 348 bis c.p.c., e, chiedendo, nel merito, di
4 rigettare l'appello proposto, in quanto la domanda attorea risulta palesemente destituita di fondamento logico e giuridico, nonché non provata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.
g) All'udienza del 5.12.2025, il Tribunale ha riservato la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
h) In primo luogo, occorre vagliare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'odierna appellata, in base al combinato disposto degli Controparte_6 artt. 325, 326 e 327 c.p.c., nonché ai sensi dell'articolo 342 bis c.p.c.
L'eccezione de quo risulta infondata, in quanto parte appellata non ha provato la data di notifica della sentenza di primo grado e parte appellante, nell'atto introduttivo ha esplicitamente ammesso che la notifica della sentenza impugnata risale al 30.11.2023, per cui è da tale data che occorre individuare la tempestività dell'atto di appello.
Parte appellante ha prodotto prova della consegna dell'atto di appello all' in data 28.12.2023, dell'avvenuto tentativo di notifica non andato CP_7
a buon fine e della successiva notifica a a mani della Controparte_3 moglie.
Ebbene, proprio la consegna dell'atto all' nel termine di 30 giorni CP_7
(decorrenti dal 30.11.2023) consente di ritenere l'atto di appello tempestivamente proposto, atteso che, qualora la notificazione non si sia perfezionata per l'avvenuto trasferimento di uno dei litisconsorti, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, a nulla rilevando che la notifica si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame (arg da Cass.
29039/2018 riferito al caso dell'impugnazione notificata al difensore medio tempore trasferitosi). D'altronde, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tempestiva la notifica dell'atto di appello che, tentata in pendenza
5 del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante, e sia stata da questi tempestivamente rinnovata,
a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine per l'impugnazione (Cass. n. 3356/2014).
i) L'eccezione va disattesa anche con riguardo alla violazione dell'art. 342 bis c.p.c.
Va, infatti, osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, invero, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata dalla parte appellata, in quanto correttamente esplicitate le parti del
6 provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
j) Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per violazione degli artt. 163, co 3, n. 4 e 164, co 4 c.p.c. sollevata da
[...]
quale Impresa designata per la Regione Campania alla CP_8 liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada a pagina 7 e 8 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
Invero, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio de quo nessuna nullità dello stesso appare configurabile, posto che l'atto introduttivo del giudizio contiene elementi sufficienti per l'individuazione della causa petendi e del petitum.
La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., sussiste solo ove tali requisiti di forma e di contenuto siano omessi o risultino assolutamente incerti. A tal riguardo si richiamo quanto statuito dai precedenti di legittimità sul punto: “la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare
"assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e
7 puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (cfr. Cass. Civ. II sezione, sentenza n. 1681 del 29.01.2015; in senso conforme Cass. civ., sentenza n. 27670 del
21.11.2008; Cass. civ., sentenza. n. 11751 del 15.05.2013).
Nel caso in esame, l'odierna appellante ha indicato con sufficiente precisione i fatti posti a fondamento della propria domanda, rappresentando le circostanze di tempo e di luogo in cui si sarebbe verificato l'incidente.
k) Occorre, dunque, analizzare i motivi di doglianza lamentati da parte appellante.
In primo luogo, secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace di Barra non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova testimoniale e avrebbe, conseguentemente, errato nel non ritenere adeguatamente provata la domanda risarcitoria dell'istante.
Il giudice di prime cure ha statuito che l'attrice, odierno appellante, non ha assolto l'onere ex art. 2967 c.c., di dimostrare i fatti storici posti a fondamento della pretesa di cui all'atto introduttivo, ritenendo inattendibile il teste escusso e non provato tutto l'impianto assertivo posto dall'attrice a fondamento della sua domanda.
Nel caso di specie, anche il Tribunale, così come il giudice di prime cure, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c. ritiene che
8 sussistano dubbi in merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro resa dal teste, in quanto incongruente rispetto a quella dedotta all'atto introduttivo del giudizio, per cui la sua attendibilità non ha superato il rigoroso vaglio giudiziale, anche in merito all'univoca coerenza delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice di Pace.
l) Nello specifico, il teste , escusso all'udienza del Testimone_1
14.04.2023, ha dichiarato: “io ero alla guida della mia auto in San Giorgio a
Cremano alla via Marconi, ero giunto all'altezza dell'asl della zona, ricordo che un motociclo Honda rallentava la sua corsa per consentire
l'attraversamento di un pedone allorquando veniva tamponato da un motociclo piaggio che proveniva alle sue spalle, il conducente del motociclo piaggio non riusciva a frenare la propria corsa e finiva per tamponare il motociclo dell'attore, i due motocicli avevano la mia stessa direzione di marcia, ovvero San Giorgio via Repubbliche Marinare, entrambi i motocicli erano condotti da uomini sui 30- 40 anni circa;
in seguito all'urto il motociclo
Honda cadeva al suolo sul lato sinistro;
ricordo che il motociclo Honda subiva danni alla fiancata sinistra, in particolare ricordo che erano danneggiati la piastra porta piedi, lo specchietto sinistro, il parafango e
l'indicatore di direzione;
dopo l'urto ho lasciato le mie generalità al conducente della Honda;
riconosco dalle foto che mi vengono mostrate il motociclo Honda con i danni subiti per effetto e in conseguenza del sinistro che ho descritto;
preciso che io mi trovavo alle spalle dei due motocicli nello stesso senso di marcia;
non ricordo altro”.
Dalla deposizione testimoniale dell'unico teste escusso in primo grado emergono alcune criticità, risultando la dichiarazione, nel complesso, generica ed inattendibile.
In primo luogo, il teste non ha chiarito né la velocità di marcia delle due moto
9 né la distanza tra gli stessi e, soprattutto, se la moto tamponata abbia o meno frenato all'ultimo momento, non consentendo al veicolo che sopraggiungeva alcuna possibilità di evitare l'impatto né se ha azionato la segnalazione luminosa per segnalare l'improvviso rallentamento.
Appare inverosimile che il teste, immediatamente dopo il tamponamento de quo, abbia prestato particolare e dettagliata attenzione ai soli danni subiti dal motociclo Honda, piuttosto che soffermarsi sui conducenti dei motocicli coinvolti nel sinistro, in quanto non ha fornito elementi idonei ad identificarli, limitandosi, genericamente, a dichiarare che entrambi avevano un'età compresa tra i 30-40 anni, null'altro specificando. Né tantomeno risultano prodotte agli atti di causa fotografie ritraenti il luogo del sinistro nell'immediatezza del suo accadimento.
Altro dato rilevante emerge dalla consultazione della banca dati sinistri
IVASS, dato che, relativamente al veicolo di proprietà dell'appellante è emerso che a carico della sig.ra sono registrate ben 11 Parte_1
ricorrenze, tra le quali i sinistri del 06.03.2019, del 13.01.2019 e del
22.05.2019, che presentano verosimilmente alcuni elementi comuni. In particolare:
• Tutt
i i lesionati si sono recati al P.S. dell'Ospedale Loreto Mare – Napoli e per due sinistri il medico refertante è il medesimo;
• Il veicolo assicurato è sempre stato dato in prestito e quindi, condotto al momento del sinistro da un amico/amica della sig.ra Parte_1
• Alc une delle parti coinvolte nei già menzionati sinistri sono le stesse del sinistro de quo e/o presentano dei rapporti di parentela.
10 Infine, va pure osservato che, nel corso della fase stragiudiziale del giudizio di primo grado, l'odierna appellante, sebbene sia stata regolarmente invitata dal consulente della P.A. a far sottoporre a perizia tecnica il CP_2
presunto veicolo danneggiato, mediante raccomandata a/r del 17/06/2019, nonché a mezzo email del 05.06.2019, non ha consentito l'ispezione del veicolo.
Al riguardo, va osservato che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
1829/2018) ha statuito che in ambito di assicurazione obbligatoria RCA,
l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal soggetto danneggiato che, in palese inosservanza dei principi di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia reso impossibile alla compagnia di porre in essere tutte quelle operazioni prodromiche alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del medesimo
Codice.
Infine, nel caso in esame, la presenza del teste escusso in primo grado sul luogo del sinistro non ha neanche ricevuto riscontri oggettivi, considerato che non risulta, nelle circostanze di luogo e di tempo in cui si sarebbe verificato il sinistro, un intervento dell'Autorità, da cui è possibile desumere la dinamica dell'incidente, nonché la presenza del teste nei luoghi da causa.
In conclusione, l'esame delle risultanze processuali non offre un'attendibile ricostruzione dell'evento dedotto in lite ed impedisce, pertanto, di ricondurre i danni patiti dall'istante all'agente causale dedotto in giudizio.
Pertanto, il Tribunale, condividendo la tesi del Giudice di prime cure, ritiene tale deposizione testimoniale lacunosa, generica ed imprecisa;
infatti, l'unico teste escusso in primo grado, con dichiarazioni carenti e generiche, non ha offerto elementi idonei a comprendere l'esatta dinamica del sinistro né le sue modalità.
11 Orbene, tanto premesso, la domanda non può essere accolta in quanto essa non risulta corredata da un quadro probatorio idoneo a ritenere pienamente soddisfatto l'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c.
Pertanto, la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 5831/2023 pronunciata dalla Dott.ssa Santaniello, in data 07/07/2023 e depositata in data 25.10.23, deve essere integralmente confermata e l'appello de quo rigettato.
Le spese di lite nei confronti di seguono la soccombenza e CP_9 vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore minimo dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, applicando i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Nulla per le spese nei confronti di , contumace. Controparte_3
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra nei confronti di Parte_1 CP_3
e della , così dispone:
[...] Controparte_2
I. Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
II. rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente la Parte_1 sentenza impugnata;
12 III. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.701,00 oltre rimborso generale, IVA e CPA se per legge dovuti, a favore della Controparte_2
[...]
IV. Nulla per le spese ne confronti di , contumace;
Controparte_3
V. dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 05/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa AN MA DI
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa AN MA DI, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, N.R.G. 27158/2023, avente ad oggetto: risarcimento danni a cose, riservata in decisione all'udienza del 28.10.2025. tra
(C.F. ), elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
CO (NA) alla via Giuseppe Semmola n. 127, presso lo studio
[...]
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Vincenzo Giuliano (C.F. Controparte_1
, in virtù di giusta, con domicilio digitale per le C.F._2 notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec :
Email_1
Appellante
e
, con sede in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, Controparte_2
in p.r.p.t., munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale, elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci, 18, presso lo studio dell'Avv. MA Gabriella Taglialatela ( ) che C.F._3
la rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec
Email_2
1 Appellata
Nonché
, residente in [...]a Cremano (NA) alla Controparte_3
via Buongiovanni n- 64 (C.F. ) C.F._4
Appellato contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN
DIRITTO
a) Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Barra, , Controparte_3 proprietario del motociclo Piaggio SH Tg: EL66982, e la CP_4
in qualità di compagnia assicuratrice per la r.c.a del motociclo
[...]
Honda tg EP16707 di sua proprietà, al fine di ottenere la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in euro 1.885,50, per il sinistro occorso in data 15/04/2019 verso le ore 6:45, in via Marconi in San Giorgio a Cremano (NA), direzione via delle
Repubbliche Marinare.
b) Assumeva l'attore, odierno appellante: che in data 15/04/2019 verso le ore 6:45, il motociclo Honda tg EP16707 di sua proprietà, assicurato con la percorreva via Marconi in San Giorgio a Cremano (NA), CP_2 direzione via delle Repubbliche Marinare, allorquando, giunto nei pressi dell'Asl, rallentava per consentire l'attraversamento di un pedone sulle apposite strisce pedonali;
che, nelle suddette circostanze di luogo e di tempo, veniva tamponato dal motociclo Piaggio SH Tg: EL66982, assicurato con la che, a causa dell'urto, il motociclo CP_5
Honda cadeva al suolo con il lato sinistro, riportando danni alla fiancata sx, quali piastra poggiapiedi, portabagagli, parafango, quantificati in €
1,885,50; che, a seguito dell'occorso sinistro, la provvedeva a Parte_1
2 costituire in mora la che non avendo ricevuto alcun Controparte_6
risarcimento, adiva il Giudice di Pace di Barra;
c) Radicata la lite innanzi al Giudice di Pace di Barra e rubricato al n. R.g.
4015/2021, si costituiva in giudizio la sola la quale, in via CP_2
preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva e passiva, la nullità dell'atto introduttivo e l'improcedibilità della domanda, nonché, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata.
Sebbene regolarmente citato in giudizio , proprietario del Controparte_3
motociclo Piaggio SH Tg: EL66982, non si costitutiva.
d) Rilevata l'integrità del contraddittorio, nonché la regolarità e ritualità delle notifiche, il Giudice ammetteva la prova testimoniale così come articolata dalla parte attrice e veniva escusso il teste . Testimone_1
Espletata l'istruttoria, e precisate le conclusioni, la causa veniva introitata in decisione.
e) Con sentenza n.5831/23 il Giudice Di Pace di Barra, Avv. Cira Santaniello, rigettava la domanda con la seguente motivazione: “Nell'atto introduttivo restano incerti i fatti storici sui quali si fonda la pretesa, nonché la determinazione della domanda;
infatti, l'atto di citazione si limita ad indicare in maniera generica le circostanze e le modalità del sinistro senza specificare chi fosse alla guida dei veicoli coinvolti nel sinistro, la posizione degli stessi, se i conducenti si scambiarono o meno i dati personali, se intervennero le forse dell'ordine. Sul punto l'indicazione nella citazione di tutti gli elementi fattuali risulta essere l'elemento essenziale per conoscere le ragioni di fatto della domanda attorea e per comprendere la dinamica del fatto e per giustificare la domanda risarcitoria. I rilievi prodotti da parte attrice, privi di data certa, non mostrano con chiarezza la morfologia e la qualità dei danni subiti dal motociclo ed inoltre non è stato possibile stabilire con precisione
3 l'ubicazione dei punti di collisione data anche la scarsa luce al momento del rilevamento dei reperti fotografici. Inoltre, anche dalle risultanze processuali, ed in particolare dalla prova testimoniale espletata in data
14/04/2023 con l'escussione del teste è emersa una Testimone_2
dinamica generica e lacunosa nonché una mera ripetizione dei fatti di causa, così come descritti nell'atto introduttivo. Inoltre, l'eccessiva sinistrosità dell'attore (11 sinistri), nonché le diverse ricorrenze emerse dalla ricerca per targa inerente al motociclo attoreo, inducono questo giudice a ritenere la domanda del tutto infondata. Alla luce di quanto esposto la domanda va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.”
f) La sentenza del Giudice di Pace di Barra è stata impugnata da Parte_1 con atto di appello, con il quale è stata chiesta la riforma della medesima
[...]
sentenza e per l'effetto, previo accertamento della esclusiva responsabilità del responsabile civile, la condanna, in solido, di e della Controparte_3
al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal sinistro Controparte_2 per cui è causa.
A sostegno del proposto appello, ha dedotto che la sentenza Parte_1
di primo grado sarebbe stata affetta da errores in iudicando e, in particolare, da un'erronea interpretazione dei fatti e delle prove. La difesa dell'odierno appellante sostiene che il giudice di prime cure abbia erroneamente assunto che parte attrice non ha fornito la prova della domanda proposta così come prescrive l'art. 2697 c.c..
L'appellata , in persona del l.r.p.t., si è costituita a mezzo Controparte_2
comparsa di costituzione e difesa depositata telematicamente in data
09.03.2024, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda ai sensi degli artt. 163,164,342 e 348 bis c.p.c., e, chiedendo, nel merito, di
4 rigettare l'appello proposto, in quanto la domanda attorea risulta palesemente destituita di fondamento logico e giuridico, nonché non provata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.
g) All'udienza del 5.12.2025, il Tribunale ha riservato la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
h) In primo luogo, occorre vagliare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'odierna appellata, in base al combinato disposto degli Controparte_6 artt. 325, 326 e 327 c.p.c., nonché ai sensi dell'articolo 342 bis c.p.c.
L'eccezione de quo risulta infondata, in quanto parte appellata non ha provato la data di notifica della sentenza di primo grado e parte appellante, nell'atto introduttivo ha esplicitamente ammesso che la notifica della sentenza impugnata risale al 30.11.2023, per cui è da tale data che occorre individuare la tempestività dell'atto di appello.
Parte appellante ha prodotto prova della consegna dell'atto di appello all' in data 28.12.2023, dell'avvenuto tentativo di notifica non andato CP_7
a buon fine e della successiva notifica a a mani della Controparte_3 moglie.
Ebbene, proprio la consegna dell'atto all' nel termine di 30 giorni CP_7
(decorrenti dal 30.11.2023) consente di ritenere l'atto di appello tempestivamente proposto, atteso che, qualora la notificazione non si sia perfezionata per l'avvenuto trasferimento di uno dei litisconsorti, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, a nulla rilevando che la notifica si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame (arg da Cass.
29039/2018 riferito al caso dell'impugnazione notificata al difensore medio tempore trasferitosi). D'altronde, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tempestiva la notifica dell'atto di appello che, tentata in pendenza
5 del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante, e sia stata da questi tempestivamente rinnovata,
a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine per l'impugnazione (Cass. n. 3356/2014).
i) L'eccezione va disattesa anche con riguardo alla violazione dell'art. 342 bis c.p.c.
Va, infatti, osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, invero, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata dalla parte appellata, in quanto correttamente esplicitate le parti del
6 provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
j) Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per violazione degli artt. 163, co 3, n. 4 e 164, co 4 c.p.c. sollevata da
[...]
quale Impresa designata per la Regione Campania alla CP_8 liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada a pagina 7 e 8 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
Invero, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio de quo nessuna nullità dello stesso appare configurabile, posto che l'atto introduttivo del giudizio contiene elementi sufficienti per l'individuazione della causa petendi e del petitum.
La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., sussiste solo ove tali requisiti di forma e di contenuto siano omessi o risultino assolutamente incerti. A tal riguardo si richiamo quanto statuito dai precedenti di legittimità sul punto: “la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare
"assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e
7 puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (cfr. Cass. Civ. II sezione, sentenza n. 1681 del 29.01.2015; in senso conforme Cass. civ., sentenza n. 27670 del
21.11.2008; Cass. civ., sentenza. n. 11751 del 15.05.2013).
Nel caso in esame, l'odierna appellante ha indicato con sufficiente precisione i fatti posti a fondamento della propria domanda, rappresentando le circostanze di tempo e di luogo in cui si sarebbe verificato l'incidente.
k) Occorre, dunque, analizzare i motivi di doglianza lamentati da parte appellante.
In primo luogo, secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace di Barra non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova testimoniale e avrebbe, conseguentemente, errato nel non ritenere adeguatamente provata la domanda risarcitoria dell'istante.
Il giudice di prime cure ha statuito che l'attrice, odierno appellante, non ha assolto l'onere ex art. 2967 c.c., di dimostrare i fatti storici posti a fondamento della pretesa di cui all'atto introduttivo, ritenendo inattendibile il teste escusso e non provato tutto l'impianto assertivo posto dall'attrice a fondamento della sua domanda.
Nel caso di specie, anche il Tribunale, così come il giudice di prime cure, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c. ritiene che
8 sussistano dubbi in merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro resa dal teste, in quanto incongruente rispetto a quella dedotta all'atto introduttivo del giudizio, per cui la sua attendibilità non ha superato il rigoroso vaglio giudiziale, anche in merito all'univoca coerenza delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice di Pace.
l) Nello specifico, il teste , escusso all'udienza del Testimone_1
14.04.2023, ha dichiarato: “io ero alla guida della mia auto in San Giorgio a
Cremano alla via Marconi, ero giunto all'altezza dell'asl della zona, ricordo che un motociclo Honda rallentava la sua corsa per consentire
l'attraversamento di un pedone allorquando veniva tamponato da un motociclo piaggio che proveniva alle sue spalle, il conducente del motociclo piaggio non riusciva a frenare la propria corsa e finiva per tamponare il motociclo dell'attore, i due motocicli avevano la mia stessa direzione di marcia, ovvero San Giorgio via Repubbliche Marinare, entrambi i motocicli erano condotti da uomini sui 30- 40 anni circa;
in seguito all'urto il motociclo
Honda cadeva al suolo sul lato sinistro;
ricordo che il motociclo Honda subiva danni alla fiancata sinistra, in particolare ricordo che erano danneggiati la piastra porta piedi, lo specchietto sinistro, il parafango e
l'indicatore di direzione;
dopo l'urto ho lasciato le mie generalità al conducente della Honda;
riconosco dalle foto che mi vengono mostrate il motociclo Honda con i danni subiti per effetto e in conseguenza del sinistro che ho descritto;
preciso che io mi trovavo alle spalle dei due motocicli nello stesso senso di marcia;
non ricordo altro”.
Dalla deposizione testimoniale dell'unico teste escusso in primo grado emergono alcune criticità, risultando la dichiarazione, nel complesso, generica ed inattendibile.
In primo luogo, il teste non ha chiarito né la velocità di marcia delle due moto
9 né la distanza tra gli stessi e, soprattutto, se la moto tamponata abbia o meno frenato all'ultimo momento, non consentendo al veicolo che sopraggiungeva alcuna possibilità di evitare l'impatto né se ha azionato la segnalazione luminosa per segnalare l'improvviso rallentamento.
Appare inverosimile che il teste, immediatamente dopo il tamponamento de quo, abbia prestato particolare e dettagliata attenzione ai soli danni subiti dal motociclo Honda, piuttosto che soffermarsi sui conducenti dei motocicli coinvolti nel sinistro, in quanto non ha fornito elementi idonei ad identificarli, limitandosi, genericamente, a dichiarare che entrambi avevano un'età compresa tra i 30-40 anni, null'altro specificando. Né tantomeno risultano prodotte agli atti di causa fotografie ritraenti il luogo del sinistro nell'immediatezza del suo accadimento.
Altro dato rilevante emerge dalla consultazione della banca dati sinistri
IVASS, dato che, relativamente al veicolo di proprietà dell'appellante è emerso che a carico della sig.ra sono registrate ben 11 Parte_1
ricorrenze, tra le quali i sinistri del 06.03.2019, del 13.01.2019 e del
22.05.2019, che presentano verosimilmente alcuni elementi comuni. In particolare:
• Tutt
i i lesionati si sono recati al P.S. dell'Ospedale Loreto Mare – Napoli e per due sinistri il medico refertante è il medesimo;
• Il veicolo assicurato è sempre stato dato in prestito e quindi, condotto al momento del sinistro da un amico/amica della sig.ra Parte_1
• Alc une delle parti coinvolte nei già menzionati sinistri sono le stesse del sinistro de quo e/o presentano dei rapporti di parentela.
10 Infine, va pure osservato che, nel corso della fase stragiudiziale del giudizio di primo grado, l'odierna appellante, sebbene sia stata regolarmente invitata dal consulente della P.A. a far sottoporre a perizia tecnica il CP_2
presunto veicolo danneggiato, mediante raccomandata a/r del 17/06/2019, nonché a mezzo email del 05.06.2019, non ha consentito l'ispezione del veicolo.
Al riguardo, va osservato che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
1829/2018) ha statuito che in ambito di assicurazione obbligatoria RCA,
l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal soggetto danneggiato che, in palese inosservanza dei principi di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia reso impossibile alla compagnia di porre in essere tutte quelle operazioni prodromiche alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del medesimo
Codice.
Infine, nel caso in esame, la presenza del teste escusso in primo grado sul luogo del sinistro non ha neanche ricevuto riscontri oggettivi, considerato che non risulta, nelle circostanze di luogo e di tempo in cui si sarebbe verificato il sinistro, un intervento dell'Autorità, da cui è possibile desumere la dinamica dell'incidente, nonché la presenza del teste nei luoghi da causa.
In conclusione, l'esame delle risultanze processuali non offre un'attendibile ricostruzione dell'evento dedotto in lite ed impedisce, pertanto, di ricondurre i danni patiti dall'istante all'agente causale dedotto in giudizio.
Pertanto, il Tribunale, condividendo la tesi del Giudice di prime cure, ritiene tale deposizione testimoniale lacunosa, generica ed imprecisa;
infatti, l'unico teste escusso in primo grado, con dichiarazioni carenti e generiche, non ha offerto elementi idonei a comprendere l'esatta dinamica del sinistro né le sue modalità.
11 Orbene, tanto premesso, la domanda non può essere accolta in quanto essa non risulta corredata da un quadro probatorio idoneo a ritenere pienamente soddisfatto l'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c.
Pertanto, la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 5831/2023 pronunciata dalla Dott.ssa Santaniello, in data 07/07/2023 e depositata in data 25.10.23, deve essere integralmente confermata e l'appello de quo rigettato.
Le spese di lite nei confronti di seguono la soccombenza e CP_9 vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore minimo dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, applicando i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Nulla per le spese nei confronti di , contumace. Controparte_3
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra nei confronti di Parte_1 CP_3
e della , così dispone:
[...] Controparte_2
I. Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
II. rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente la Parte_1 sentenza impugnata;
12 III. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.701,00 oltre rimborso generale, IVA e CPA se per legge dovuti, a favore della Controparte_2
[...]
IV. Nulla per le spese ne confronti di , contumace;
Controparte_3
V. dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 05/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa AN MA DI
13