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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/01/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento N. Rg. 6632/2023 introdotto ex art. 281 decies e ss. c.p.c. da:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Finocchiaro del Foro di Mantova
- ricorrente -
contro
, Controparte_1 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
- resistenti-
Oggetto: annullamento, previa concessione di misura cautelare, del provvedimento -
Cat. A12/2022/Imm/2^Sez/am/rev. di revoca del permesso di soggiorno P.IVA_1 per soggiornanti lungo periodo n. e di diniego di permesso di soggiorno Numero_1 ordinario ex art 9 co. 9 D.Lgs. 286/98, emesso in data 08/02/2023.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12.05.2023 , cittadino Parte_1 marocchino nato in [...] il [...], ha proposto impugnazione avverso il decreto Cat. A12/2022/Imm/2^Sez/am/rev. con cui è stato al medesimo P.IVA_1 revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo n. ed al P.IVA_1 contempo negato il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 9 co. 9 D.Lgs.
286/98, con richiesta da parte del ricorrente di annullamento del decreto impugnato e
1 restituzione della carta di soggiorno o in subordine il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, per motivi di famiglia di durata ordinaria.
In tal senso, come più diffusamente in ricorso, la difesa attorea ricostruisce le vicende del cittadino straniero e richiamato il contenuto del provvedimento della questura, ampiamente ne contesta in fatto ed in diritto la legittimità e fondatezza.
Viene in particolare contestata la ritenuta sproporzione nell'aver considerato come sufficiente ai fini della revoca del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti l'unico fatto di reato contestato a e per il quale è intervenuta condanna nel Parte_1 primo grado di giudizio, erroneamente considerando ciò idoneo e bastante a fondare un giudizio di pericolosità per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato. Contesta, quindi, la difesa attorea di come non sarebbe stato operato il doveroso bilanciamento tra le asserite esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza ed il diritto alla conservazione dell'unità familiare (rispetto alla famiglia di origine) del ricorrente.
Si è costituito in giudizio il , con la rappresentanza e difesa Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, contestando in toto quanto ex adverso dedotto ed ampiamente argomentando del fatto che la pericolosità sociale del medesimo, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di una unica condanna, è da ritenersi sussistente in quanto insita nel tipo di reati (ostativi) commessi e nella loro particolare gravità. Il ha quindi concluso per il rigetto del ricorso Controparte_1
e la conferma del decreto emesso dalla Questura di Verona, considerato che la presenza della famiglia di origine in territorio nazionale non può nello specifico contesto essere ritenuta motivo sufficiente per giustificare il mantenimento del titolo di soggiorno UE di lungo periodo, né il rilascio di altro titolo di soggiorno.
Rigettata la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio, la causa è stata istruita nel merito ed è passata in decisione alla deputata udienza sulle conclusioni come rassegnate in atti dalle parti.
Orbene.
Considerato che
con il decreto oggetto di gravame la Questura di CP_1 come sopra detto, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo per “motivi di lavoro famiglia” precedentemente rilasciato a
[...]
, negando il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario ex art. 9, Parte_1 comma 9, del D. Lgs. 286/1998, va preliminarmente ricordato che: (1) ai sensi dell'art. 9, comma 4, D.L.vo n. 286 del 1998, "il permesso di soggiorno UE per
2 soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'art. 1, L. 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2, L. 3 agosto
1988, n. 327, o nell'art. 1, L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13, L.
13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'art. 380 c.p.p. nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'art. 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero"; (2) e che, come oramai prevalente nella recente giurisprudenza, in particolare del Consiglio di Stato
(cfr sentenze C. di Stato n. 6423/2022, n. 7314/2022; n. 44552018; n. 4401/
2016), in materia di revoca del permesso U.E. per soggiornanti di lungo periodo si
è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “ai sensi dell'art. 9, comma 4, D.L.vo n. 286 del 1998, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna;
al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo).”
La gravità dei precedenti penali riportati dallo straniero e la prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica, come evidenziato dal Consiglio di Stato nelle proprie pronunce, non possono esentare pertanto l'Amministrazione dal fondare i propri atti su un motivato e non meramente apparente raffronto con gli elementi favorevoli rappresentati dallo straniero e, quindi, su un'effettiva ponderazione comparativa tra l'interesse pubblico al mantenimento dell'ordine e della sicurezza e l'interesse dello straniero ad integrarsi nel tessuto sociale. Tale giudizio di bilanciamento va operato sulla base di una serie di indici, quali l'esistenza di legami familiari, di un lavoro stabile, di un conseguente adeguato reddito, di una dimora fissa e di tutte le numerose situazioni che possono in vario modo comprovare un effettivo e pacifico radicamento sul territorio italiano in conformità alle regole
3 fondamentali del nostro ordinamento.
Solo all'esito di tale raffronto, adeguatamente motivato, si può pervenire ad una ponderata e sindacabile valutazione di pericolosità sociale dello straniero, espressiva di un corretto esercizio del potere discrezionale rimesso all'autorità amministrativa
(cfr. Cons. St., sez. III, 22 maggio 2017, n. 2382).
Tenuto conto di ciò, va osservato come nel caso di specie il provvedimento di revoca emesso dal Questore di Verona non risulti adottato sulla base di automatismi, bensì sia lo sfavorevole risultato del bilanciamento operato ed in cui la tutela della vita privata e familiare è stata ritenuta recessiva a fronte della natura e gravità dei reati contestati e commessi proprio in danno della prima familiare del ricorrente ovvero la coniuge, con la conseguenza di risultare le condotte poste in essere da incompatibili con la conservazione del titolo di Parte_1 soggiorno di lungo periodo sia in ragione della ritenuta pericolosità sociale dell'odierno ricorrente, valutata ulteriormente come prevalente ed ostativa al rilascio di un diverso titolo di soggiorno ai sensi dell'art. 9, comma 9, del D. Lgs
286/1998, ma anche in ragione della natura premiale dello stesso.
Nell'art. 5, comma 5 bis, del d.1g,s n. 286 del 1998 al fine di valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato "si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi
1 e 3. 5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter”.
Va così osservato che nell'odierna formulazione l'art. 380, comma 2 alla lett. l ter contempla anche i “delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli
387 bis, 572 e 612 bis del Codice Penale. E nel caso in esame, la sentenza (n.2436/2021) del Tribunale di Verona vede condannato proprio per Parte_1
“maltrattamenti in famiglia” (art. 572 c.p.) e “sequestro di persona” (art. 605 c.p.). E' pertanto evidente che tali delitti, che sono contro l'incolumità e l'integrità della persona familiare, andando a ledere la libertà morale e l'equilibrio psicologico di un soggetto particolarmente fragile in ragione del legame affettivo, proprio per la loro particolare
4 gravità, tanto da essere contemplati non solo nel richiamato art. 5 comma 5 bis del
T.U.I. ma anche nell'art. 20 del d. lgs. n.30/2007 (decreto che pure riconosce una tutela rafforzata ai familiari extracomunitari di cittadini italiani), possono dunque essere in sé indicativi di un profilo di pericolosità sociale della persona, alla luce di un'indagine concreta nel singolo caso.
In ragione di ciò, appare corretta e condivisibile la valutazione della secondo CP_1 cui quel profilo di pericolosità sociale (rappresentato anche dall'allarme sociale suscitato da tali delitti) ravvisato nel compimento degli atti contestati al ricorrente, non consente il mantenimento in favore dello stesso di questo specifico permesso di soggiorno in quanto ciò (ovvero la conservazione di tale titolo) si porrebbe in assoluto contrasto con la ratio sottesa all'introduzione di tale titolo di soggiorno privilegiato nel sistema di cui al
T.U.I. e che è per l'appunto la natura “premiale” dello stesso. Appare in tal senso particolarmente chiarificatore sul punto, seppur relativamente ad un caso assai diverso dal presente, il principio richiamato dal Tar Emilia Romagna nella pronuncia n.
949/2016, secondo cui: “ …contradirebbe apertamente la pietra d'angolo su cui il legislatore ha fondato l'introduzione di detto permesso di soggiorno;
quale titolo il conseguimento del quale intende premiare non già i cittadini stranieri da lunghissimo tempo in Italia, ma solo quelli che, regolarmente in Italia da almeno un quinquennio, hanno sotto plurimi aspetti (continuità lavorativa e reddituale, disponibilità di alloggio etc.) dimostrato di essersi concretamente e completamente inseriti nel nostro tessuto sociale, economico e lavorativo.” . Nel caso di specie, invece, con le Parte_1 proprie condotte, penalmente rilevanti ed oggetto della sentenza condanna (seppur di primo grado ed unica), ha dimostrato di non essersi ancora pienamente integrato nel nostro tessuto sociale, risultando tali condotte – soprattutto alla luce di quanto ampiamente e dettagliatamente ricostruito in sede penale in ordine ai motivi che sarebbero stati all'origine dei maltrattamenti nei confronti della coniuge - incompatibili con i valori fondanti di libertà e tutela della persona, alla base dell'ordinamento italiano.
Fermo quanto sopra considerato e ritenuto, non appare viceversa potersi confermare in questa sede anche l'ulteriore conclusione cui la Questura di CP_1
è pervenuta al momento dell'adozione del provvedimento di revoca del titolo di soggiorno UE di lungo periodo laddove è stato altresì negato il rilascio di un diverso permesso ai sensi dell'art. 9, comma 9, del D. Lvo 286/1998 (art. 9, comma 9, T.U.I. “Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno
5 CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo
…(omissis) …”).
A tale riguardo deve infatti essere tenuta in considerazione la complessiva condizione pregressa ed attuale di . E così si osserva che il Parte_1 ricorrente ha dimostrato di aver fatto regolare ingresso in Italia e di aver sempre soggiornato in condizione di regolarità nel territorio nazionale: in data 17.8.2010, all'età di 14 anni, veniva rilasciato il nulla osta per ricongiungimento familiare al padre, sig. nato in [...] il [...], talché essendo ancora Controparte_2 minorenne, il giovane veniva inizialmente iscritto sul titolo di soggiorno dei genitori, per poi ottenere in data 02.09.2011 dalla Questura di il rilascio del primo permesso CP_1 di soggiorno per “motivi familiari”, con validità fino al 23.09.2013; medio tempore, in data
04.04.2013, al giovane straniero veniva rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 286/98, correlato P.IVA_1 all'analogo titolo rilasciato al padre. Per quanto evincibile in atti ed in particolare nella documentazione versata in giudizio dalla difesa attorea, risulta inoltre che negli anni della sua permanenza in Italia, ha sempre convissuto con la propria Parte_1 famiglia di origine, ovvero con i genitori, il fratello, la sorella e la figlia di quest'ultima. E' stato altresì documentato come il medesimo, giunto in Italia, ha subito conseguito la licenza media inferiore, avendo superato gli esami di Stato nell'anno scolastico
2010/2011. Soprattutto, il ricorrente ha provato in giudizio di essersi impegnato nell'attività lavorativa e più precisamente con la società Meftah Service srls, di cui il medesimo risulta essere rappresentante ed amministratore unico, come da documentazione allegata in atti unitamente alle dichiarazioni dei redditi del ricorrente relative a plurime annualità.
In definitiva il ricorrente, in ordine al quale pare non potersi – allo stato – formulare una più generale valutazione di piena integrazione sociale, intesa anche quale condivisione di principi e valori, ha comunque dimostrato di aver costruito e raggiunto in Italia quantomeno una buona integrazione nell'ambito personale lavorativo. Inoltre, ai fini dell'odierna decisione, non può non essere positivamente valorizzata la circostanza che non risulta in ogni caso essere Parte_1 stato gravato da alcun altro procedimento penale, né da notizie di polizia.
6 Tenuto conto di tutto ciò ed in questo senso, può dunque trovare valorizzazione in questa sede la sussistenza del non trascurabile radicamento personale del ricorrente in Italia e l'integrazione lavorativa, nonché la presenza degli importanti legami familiari con la famiglia di origine, cui paiono contrapporsi legami abbastanza affievoliti con il paese della cittadinanza (come documentato dalla difesa attorea in sede conclusiva), ad eccezione della coniuge in seconde nozze.
Tali indici, peraltro, integrano le previsioni dell'art. 8 CEDU che disciplina e tutela il diritto all'unità familiare ed alla vita privata, secondo una nozione comprensiva di tutti i rapporti sociali degli immigrati stabilmente insediati nel Paese.
Per quanto non debba trovare accoglimento la domanda principale di conferma/restituzione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, Contr considerato il disposto dell'art. 9, comma 9 del e tenuto conto che nel caso di specie non è intervenuta alcuna previsione in ordine all'espulsione dello straniero
(trovandosi piuttosto sostanzialmente di fronte ad una situazione di “respingimento di fatto” alla frontiera in conseguenza della sopraggiunta revoca del titolo di soggiorno), considerata altresì l'insussistenza di ogni automatismo espulsivo agli artt. 5 e 9 del D. Lgs. 286/1998, per tutte le ragioni sopra esposte va pertanto accolta parzialmente la domanda subordinata di parte attorea.
Ne discende l'obbligo per l'Amministrazione di riesaminare la situazione personale, familiare e lavorativa del ricorrente anche ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs
286/1998, ai fini del rilascio di un titolo di soggiorno ex art. 9, comma 9, stesso decreto, come dedotto e richiesto dalla stessa parte nelle allegazioni assertive di cui al ricorso.
In ragione delle motivazioni della decisione e della parziale soccombenza reciproca, sussistono i giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione - protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda di annullamento del provvedimento impugnato e restituzione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
accoglie parzialmente il ricorso, nei termini e limiti di cui in motivazione, e dispone la trasmissione degli atti alla Questura di per le conseguenti determinazioni di CP_1 competenza.
7 - compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Venezia, 22.01.2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
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