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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 09/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Verbale di udienza art. 281-sexies c.p.c. 09/01/2025
n. 1770/2020 r.g.
Parte appellante Per Parte_1
Avv. COCCIA ENDRIO, oggi sostituito dall'avv. Fabio Coccia
Parte appellata Per Controparte_1
Avv. ROTONDI RAFFAELA (presente)
Parte appellata
, contumace Controparte_2
Il Giudice
invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
Parte appellante
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da atto di appello;
Parte appellata costituita
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in appello;
Le parti discutono la causa
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la pronuncia della sentenza resa in calce al presente verbale.
Il Giudice Paolo Mariotti
1 Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano art. 281 sexies c.p.c., causa n. 1770/2020 r.g., udienza del 08/01/2025
Parte_1
Avv. COCCIA ENDRIO parte appellante
Controparte_1
Avv. ROTONDI RAFFAELA parte appellata
Controparte_2
Parte appellata contumace
Le conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza, che verrà dichiarata nulla e/o privata di ogni giuridico effetto per le preliminari ragioni sopra espresse, ed in accoglimento del gravame opposto, nel merito, in via principale rigettare tutte le domande svolte nei confronti del sig. per essere le stesse infondate Parte_1 sia in fatto che in diritto, sulla base delle ragioni svolte nella suestesa premessa, e, conseguentemente, dichiarare che nulla è CP dovuto ad alcun titolo dal convenuto al disponendo, altresì, che il Sig. Parte_1 Controparte_1 [...] provveda a restituire quando percepito a titolo di sorte, spese ed interessi in esecuzione della sentenza di primo CP_1 grado n. 10 del 2020 del Giudice di pace di Norcia, con gli interessi legali dalla data del versamento al saldo effettivo;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti del sig. Pt_1 dichiarare il sig. tenuto a manlevare e tenere indenne lo stesso per quanto
[...] Controparte_2 Parte_1 pagato o fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice per tutte le ragioni svolte in narrativa.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
2
Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. ovvero respingere l'avversario appello e confermare la gravata sentenza.”
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
Le ragioni della decisione:
1. Con atto di citazione ha proposto appello avverso la sentenza n. 10/2020 – R.G. n. Parte_1
12/2016, emessa dal Giudice di Pace di Norcia, con la quale veniva condannato al pagamento, in favore di della somma di euro 5.000,00. Controparte_1
In data 23.01.2021 si è costituito in giudizio mentre , terzo Controparte_1 Controparte_2 chiamato in causa nel corso del giudizio di primo grado, è rimasto contumace.
Successivamente, il Giudice ha fissato l'udienza del 30.06.2021 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata all'udienza del 16.02.2022 ed in pari data ulteriormente rinviata all'udienza del 27.09.2022.
Con verbale di udienza del 27.09.2022, il giudice ha disposto un ulteriore rinvio all'udienza dell'11.04.2023.
Con verbale di udienza dell'11.04.2023, il giudice ha rinviato l'udienza al 14.02.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con verbale di udienza del 14.02.2024, il giudice ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c. trattenendo la causa in decisione.
Con decreto del 03.07.2024, il Giudice ha rimesso sul ruolo il fascicolo “considerato che, nonostante le richieste
e i solleciti della cancelleria non è ancora pervenuto il fascicolo di primo grado, nonostante siano già scaduti i termini di cui all'art.190 c.p.c.”.
In data 15.09.2024 il presente procedimento veniva assegnato allo scrivente Giudice.
Con ordinanza del 30.07.2024, il giudice ha fissato l'udienza del 12.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, disponendo la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
2. Delineati gli aspetti processuali salienti, è opportuno procedere ad una enucleazione dei fatti.
2.1. Parte appellante, nel proprio atto di citazione ha dapprima eccepito il difetto di Parte_1 legittimazione attiva di ffermando che “(…) non avendo l'attore fornito prova della propria Controparte_1 legittimazione ad agire in giudizio, parte convenuta, odierna appellante, esaminato l'intero materiale rappresentava come
3 non vi fosse agli atti riscontro alcuno in ordine all'indefettibile presupposto processuale, che deve necessariamente sussistere in capo all'attore in giudizio sin dalla proposizione della domanda, rappresentato dalla legitimatio ad causam (…)” .
Nel medesimo atto ha, altresì, eccepito “la regolarità delle girate dell'assegno emesso dal sig. (…), CP_4 nonché “la violazione e/o falsa applicazione di quanto portato e disposto dall'art. 22 RD 1736 del 1933 – (…) in riferimento all'assenza di rapporti obbligatori tra il Sig. e il sig. e sulla condotta in malafede da Pt_1 CP_4 parte del sig. -errata applicazione dell'art. 2033 c.c.”. Parte_1
Ed ancora, parte appellante ha, altresì, eccepito l'omessa pronuncia del giudice di primo grado circa la domanda di manleva avanzata da quest'ultimo nei confronti di (si vedano pagg.
4-7 e Controparte_2
8 – atto di citazione in appello).
Ha pertanto chiesto che la sentenza impugnata venga “dichiarata nulla e/o priva di ogni effetto giuridico”.
3. Parte appellata, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Controparte_1
3.1. L'appellato, quanto all'eccezione relativa al difetto di legittimazione, ha specificato che “lo stesso convenuto durante l'intero giudizio ha svolto difese incompatibili con la negazione di tale legittimazione in capo all'attore, accettando il contraddittorio senza mai sollevare alcuna contestazione” (si veda pag.7 – comparsa di costituzione).
a altresì eccepito “la mancanza di qualsiasi rapporto obbligatorio tra il e il sig. Controparte_1 Pt_1 CP_4 che giustificasse l'incasso dell'assegno da parte del primo” precisando altresì la “chiara volontà del sig.
[...] CP_4 di versare l'assegno sul suo C/C e non di metterlo in circolazione” (si vedano pagg. 12-13 – comparsa di
[...] costituzione).
Ed ancora, parte appellata ha evidenziato “la responsabilità diretta del nei confronti del sig. consegue Pt_1 CP_1 la non accoglibilità della domanda di manleva dallo stesso formulata, essendo incompatibile con una responsabilità diretta e personale dell'appellante” (si veda pag. 11 – comparsa di costituzione e risposta).
4. Una volta sintetizzate le argomentazioni delle parti occorre procedere alla loro analisi.
Preliminarmente, è opportuno esaminare l'eccezione sollevata da parte appellante circa il difetto di legittimazione attiva di parte appellata, intervenuto nel presente giudizio in qualità Controparte_1 di erede del de cuius CP_4
4.1. In prima battuta deve rilevarsi come la documentazione con cui ha inteso Controparte_1 attestare la propria qualità di erede è stata prodotta in giudizio, senza incontrare alcuna decadenza;
infatti
“le produzioni documentali volte a dimostrare la sussistenza dei poteri sui quali si fonda la legittimazione processuale non incontrano il limite delle ordinarie preclusioni istruttorie, essendo finalizzati alla verifica della regolare costituzione del contraddittorio” (Cass. Civ. n. 17062/19).
4 4.2. Quanto all'adeguatezza dei documenti prodotti, deve rilevarsi che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può costituire prova idonea a dimostrare la qualità di erede, ma a tal riguardo è opportuno porre l'attenzione anche sulla condotta tenuta dall'appellante nel corso del giudizio.
Infatti, “la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 14, della l. n. 69 del 2009, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta” (Corte appello sez. lav. - Venezia, 01/02/2022, n.
684)
Alla luce di ciò, va precisato che nel corso del giudizio di primo grado, ha sostanzialmente Parte_1 articolato le proprie difese in modo incompatibile con la negazione della legittimazione attiva in capo a
Controparte_1
Il convenuto del primo grado, infatti, non ha eccepito con prontezza il difetto di legittimazione attiva dell'attore; inoltre, non ha efficacemente disconosciuto la qualità di erede, non ha mosso alcuna contestazione in merito alla possibilità di ricorrere a modalità o criteri alternativi di successione rispetto a quella legittima, non eccependo in alcun modo l'inesatta applicazione delle norme successorie al caso di specie, né l'inesistenza di un rapporto parentale tra l'attore ed il de cuius, né tanto meno ha evidenziato la presenza di altri successibili.
La contestazione circa il difetto di legittimazione, infatti, è stata sollevata in sede di comparsa conclusionale, riferendo che “in esito all'istruttoria di causa nella memoria conclusionale, non avendo l'attore fornito prova della propria legittimazione ad agire in giudizio, parte convenuta, odierna appellante, esaminato l'intero materiale rappresentava come non vi fosse agli atti riscontro alcuno in ordine all'indefettibile presupposto processuale, che deve necessariamente sussistere in capo all'attore in giudizio sin dalla proposizione della domanda, rappresentato dalla legitimatio ad causam in assenza del quale la domanda deve essere respinta”(si veda pag. 4 – atto di citazione in appello).
A tal proposito si ritiene corretto sottolineare che la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sulla questione, affermando il principio secondo cui la legittimazione ad agire può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità (Cass. Civ. Sez.
Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951).
5 Sulla scorta di tale ricostruzione si ritiene corretto concludere che la combinata osservazione della tardività nella formulazione dell'eccezione, in uno con la sua genericità e la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consentono di ritenere sussistente la legittimazione attiva dell'attore del primo grado di giudizio.
5. Quanto all'accertamento della regolarità delle girate dell'assegno emesso da e l'ipotesi CP_4 di violazione dell'art. 22 – R.D. 1736/1933, è opportuno fare le precisazioni e le osservazioni che seguono.
In particolar modo, l'art. 22 in questione prevede che “il detentore dell'assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco (…).
Se una girata in bianco è seguita da un'altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato l'assegno bancario per effetto della girata in bianco”.
Dall'osservazione dell'assegno prodotto in giudizio (si veda doc. ll. n.5 – fascicolo di primo grado), si leggono le sottoscrizioni di e di non risulta apposta, invece, la firma del CP_4 Parte_1 promotore finanziario . Controparte_2
Alla luce delle circostanze del caso concreto appare corretto interpretare le citate sottoscrizioni nel senso che la sottoscrizione apposta dall'emittente senza indicazione di destinatario, va intesa CP_4 come “girata in bianco”, mentre la sottoscrizione di i ritiene apposta ai fini della riscossione. Parte_1
A tal riguardo, è opportuno fare riferimento a quanto espressamente previsto ai sensi dell'art. 2011 c.c.
“Se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova”.
Alla luce di quanto precisato, è possibile affermare che titolare del conto corrente, ha CP_4 consegnato l'assegno in questione al promotore finanziario, (senza indicare il Controparte_2 nominativo di quest'ultimo, trattandosi, come detto, di girata in bianco) che a sua volta ha provveduto a consegnare il medesimo assegno, senza compiere alcuna girata, a affinché lo portasse Parte_1 all'incasso.
Tale circostanza ben può essere confermata anche da quanto affermato da in sede di Controparte_2 interrogatorio formale reso del corso del giudizio di primo grado (non smentita dalle dichiarazioni di
. Parte_1
ha affermato “sì, è vero, il signor mi ha cambiato altri assegni perché in quel momento Controparte_2 Pt_1 facevo il promotore finanziario, ritenevo inopportuno oltre che la banca non me li avrebbe cambiati perché la normativa non me lo permetteva, non potevo cambiarli di persona” precisando che “non corrispondevo dei compensi per l'operazione di
6 cambio e chiedevo dette cortesie per perché avevo necessità di avere liquidità” (si veda interrogatorio formale 30.10.2029
– doc.all. fascicolo primo grado).
5.1. Sul punto appare corretto precisare che, qualora l'assegno presenti la indicazione del prenditore e risulti da questo girato in bianco, vale a dire senza l'indicazione del nome del giratario (come avvenuto nel caso di specie) il portatore ha tre possibilità:
1) riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona;
2) girare l'assegno bancario di nuovo in bianco o a persona determinata;
3) trasmettere l'assegno bancario a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarlo (R.D. n.
1736 del 1933, art. 20).
Il possessore dell'assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco (art. 22 del succitato R.D.).
L'art. 1992 c.c., comma 1, dispone che il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.
Alla stregua del riportato quadro normativo, il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l'indicazione del prenditore oppure che sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all'emittente, questo possa pretendere che il possessore sia tenuto ad apporre sull'assegno la firma di girata (CASS. CIV., I sez., 14.7.2010, n.
16556).
5.2. Nel caso di specie, è qualificabile come primo prenditore dell'assegno sulla base Controparte_2 di girata in bianco effettuata dall'emittente; successivamente lo stesso lo aveva Controparte_2 consegnato, senza alcuna girata, a attenendosi alle prescritte modalità di circolazione, Parte_1 secondo quanto in alto indicato.
In altri termini, attraverso la girata in bianco, ha autorizzato a CP_4 Controparte_2 disporre in favore di terzi dell'assegno in questione.
5.3. Quanto all'eccezione sollevata da parte appellante circa l'errata applicazione dell'art. 2033 c.c. è bene precisare quanto segue.
Secondo quanto affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità, la ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il “destinatario del pagamento”, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante.
Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in
7 tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato (sul punto si veda
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5268 del 28/02/2024, Rv. 670380 - 01).
L'art. 2033 c.c., in materia di indebito oggettivo, dispone che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede oppure, se questi era in buona fede dal giorno della domanda”.
Perciò, in relazione al pagamento effettuato da l'accipiens si individua in CP_4 CP_2
.
[...]
è invece qualificabile come successivo prenditore dell'assegno, ai soli fini dell'incasso; Parte_1 perciò, se è vero che tra e non vi è alcun atto rapporto giuridico che CP_4 Parte_1 legittimi un trasferimento di denaro dal primo al secondo, è altrettanto vero che l'effettivo trasferimento, che potrebbe essere valorizzato ai fini dell'art. 2033 c.c., è avvenuto tra e CP_4 CP_2
.
[...]
Pertanto, alla luce di quanto esposto, deve ritenersi accertata l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio diretto dell'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti di perciò la domanda Parte_1 promossa in primo grado da nei confronti deve essere rigettata, Controparte_1 Parte_1 determinando, per l'effetto, la riforma della sentenza del giudice di prime cure.
6. Appare corretto precisare che tale conclusione si giustifica con riferimento ai presupposti dall'azione esercitata;
non può negarsi il contributo causale fornito da nel consentire ad Parte_1 CP_2
di appropriarsi delle somme corrisposte da
[...] CP_4
Tuttavia, l'apprezzamento delle circostanze del caso concreto mette in evidenza che non sussistono le condizioni per accogliere l'azione di ripetizione dell'indebito, così come formulata dall'attore in primo grado, non escludendosi l'eventuale possibilità di attivare diversi strumenti, potenzialmente idonei ad ottenere il ristoro richiesto, ritenendo tuttavia il giudicante di non poter riqualificare la domanda valutando la sussistenza di presupposti diversi rispetto a quelli indicati dalle parti, non oggetto di opportuna sottoposizione al contradditorio tra le parti.
Inoltre, appare corretto precisare che la parte appellata non ha, a sua volta, impugnato la sentenza di primo grado, laddove questa non ha individuato la responsabilità di (in realtà, Controparte_2 neppure nelle conclusioni del primo grado di giudizio l'attore in primo grado ha richiesto la condanna di al risarcimento del danno, statuizione che comunque si riteneva possibile atteso il Controparte_2 tenore della chiamata di terzo in primo grado, con cui veva richiesto di accertare l'assenza Parte_1 della propria responsabilità, anche attraverso l'accertamento di quella di ). Controparte_2
8 7. In ragione delle osservazioni sino ad ora esposte, si ritiene opportuno accogliere l'appello promosso da parte appellante, ed e, per l'effetto, attraverso la riforma della sentenza emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Norcia in data 28.05.2020 nell'ambito del giudizio R.G. n. 12/2016, deve essere rigettata la domanda formulata da nei confronti Controparte_1 Parte_1
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, come in dispositivo, mantenendo ferma la statuizione del giudice di prime cure (€ 1.205,00), e quantificando quelle relative al secondo grado di giudizio sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo
2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai minimi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento e all'attività svolta dalle parti, considerata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio (importo pari ad € 852,00 per il giudizio di secondo grado).
p.q.m.
- Accoglie l'appello promosso da parte appellante e per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza n. 10/2020 emessa dal Giudice di Pace di Norcia in data 28.05.2020 nell'ambito del giudizio
R.G. n. 12/2016, rigetta la domanda promossa da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 nel primo grado di giudizio;
- condanna al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di lite di Controparte_1 ambedue i gradi di giudizio, importo complessivamente quantificato in €. 2.057,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 9 gennaio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
9
Verbale di udienza art. 281-sexies c.p.c. 09/01/2025
n. 1770/2020 r.g.
Parte appellante Per Parte_1
Avv. COCCIA ENDRIO, oggi sostituito dall'avv. Fabio Coccia
Parte appellata Per Controparte_1
Avv. ROTONDI RAFFAELA (presente)
Parte appellata
, contumace Controparte_2
Il Giudice
invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
Parte appellante
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da atto di appello;
Parte appellata costituita
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in appello;
Le parti discutono la causa
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la pronuncia della sentenza resa in calce al presente verbale.
Il Giudice Paolo Mariotti
1 Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano art. 281 sexies c.p.c., causa n. 1770/2020 r.g., udienza del 08/01/2025
Parte_1
Avv. COCCIA ENDRIO parte appellante
Controparte_1
Avv. ROTONDI RAFFAELA parte appellata
Controparte_2
Parte appellata contumace
Le conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza, che verrà dichiarata nulla e/o privata di ogni giuridico effetto per le preliminari ragioni sopra espresse, ed in accoglimento del gravame opposto, nel merito, in via principale rigettare tutte le domande svolte nei confronti del sig. per essere le stesse infondate Parte_1 sia in fatto che in diritto, sulla base delle ragioni svolte nella suestesa premessa, e, conseguentemente, dichiarare che nulla è CP dovuto ad alcun titolo dal convenuto al disponendo, altresì, che il Sig. Parte_1 Controparte_1 [...] provveda a restituire quando percepito a titolo di sorte, spese ed interessi in esecuzione della sentenza di primo CP_1 grado n. 10 del 2020 del Giudice di pace di Norcia, con gli interessi legali dalla data del versamento al saldo effettivo;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti del sig. Pt_1 dichiarare il sig. tenuto a manlevare e tenere indenne lo stesso per quanto
[...] Controparte_2 Parte_1 pagato o fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice per tutte le ragioni svolte in narrativa.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
2
Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. ovvero respingere l'avversario appello e confermare la gravata sentenza.”
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
Le ragioni della decisione:
1. Con atto di citazione ha proposto appello avverso la sentenza n. 10/2020 – R.G. n. Parte_1
12/2016, emessa dal Giudice di Pace di Norcia, con la quale veniva condannato al pagamento, in favore di della somma di euro 5.000,00. Controparte_1
In data 23.01.2021 si è costituito in giudizio mentre , terzo Controparte_1 Controparte_2 chiamato in causa nel corso del giudizio di primo grado, è rimasto contumace.
Successivamente, il Giudice ha fissato l'udienza del 30.06.2021 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata all'udienza del 16.02.2022 ed in pari data ulteriormente rinviata all'udienza del 27.09.2022.
Con verbale di udienza del 27.09.2022, il giudice ha disposto un ulteriore rinvio all'udienza dell'11.04.2023.
Con verbale di udienza dell'11.04.2023, il giudice ha rinviato l'udienza al 14.02.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con verbale di udienza del 14.02.2024, il giudice ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c. trattenendo la causa in decisione.
Con decreto del 03.07.2024, il Giudice ha rimesso sul ruolo il fascicolo “considerato che, nonostante le richieste
e i solleciti della cancelleria non è ancora pervenuto il fascicolo di primo grado, nonostante siano già scaduti i termini di cui all'art.190 c.p.c.”.
In data 15.09.2024 il presente procedimento veniva assegnato allo scrivente Giudice.
Con ordinanza del 30.07.2024, il giudice ha fissato l'udienza del 12.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, disponendo la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
2. Delineati gli aspetti processuali salienti, è opportuno procedere ad una enucleazione dei fatti.
2.1. Parte appellante, nel proprio atto di citazione ha dapprima eccepito il difetto di Parte_1 legittimazione attiva di ffermando che “(…) non avendo l'attore fornito prova della propria Controparte_1 legittimazione ad agire in giudizio, parte convenuta, odierna appellante, esaminato l'intero materiale rappresentava come
3 non vi fosse agli atti riscontro alcuno in ordine all'indefettibile presupposto processuale, che deve necessariamente sussistere in capo all'attore in giudizio sin dalla proposizione della domanda, rappresentato dalla legitimatio ad causam (…)” .
Nel medesimo atto ha, altresì, eccepito “la regolarità delle girate dell'assegno emesso dal sig. (…), CP_4 nonché “la violazione e/o falsa applicazione di quanto portato e disposto dall'art. 22 RD 1736 del 1933 – (…) in riferimento all'assenza di rapporti obbligatori tra il Sig. e il sig. e sulla condotta in malafede da Pt_1 CP_4 parte del sig. -errata applicazione dell'art. 2033 c.c.”. Parte_1
Ed ancora, parte appellante ha, altresì, eccepito l'omessa pronuncia del giudice di primo grado circa la domanda di manleva avanzata da quest'ultimo nei confronti di (si vedano pagg.
4-7 e Controparte_2
8 – atto di citazione in appello).
Ha pertanto chiesto che la sentenza impugnata venga “dichiarata nulla e/o priva di ogni effetto giuridico”.
3. Parte appellata, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Controparte_1
3.1. L'appellato, quanto all'eccezione relativa al difetto di legittimazione, ha specificato che “lo stesso convenuto durante l'intero giudizio ha svolto difese incompatibili con la negazione di tale legittimazione in capo all'attore, accettando il contraddittorio senza mai sollevare alcuna contestazione” (si veda pag.7 – comparsa di costituzione).
a altresì eccepito “la mancanza di qualsiasi rapporto obbligatorio tra il e il sig. Controparte_1 Pt_1 CP_4 che giustificasse l'incasso dell'assegno da parte del primo” precisando altresì la “chiara volontà del sig.
[...] CP_4 di versare l'assegno sul suo C/C e non di metterlo in circolazione” (si vedano pagg. 12-13 – comparsa di
[...] costituzione).
Ed ancora, parte appellata ha evidenziato “la responsabilità diretta del nei confronti del sig. consegue Pt_1 CP_1 la non accoglibilità della domanda di manleva dallo stesso formulata, essendo incompatibile con una responsabilità diretta e personale dell'appellante” (si veda pag. 11 – comparsa di costituzione e risposta).
4. Una volta sintetizzate le argomentazioni delle parti occorre procedere alla loro analisi.
Preliminarmente, è opportuno esaminare l'eccezione sollevata da parte appellante circa il difetto di legittimazione attiva di parte appellata, intervenuto nel presente giudizio in qualità Controparte_1 di erede del de cuius CP_4
4.1. In prima battuta deve rilevarsi come la documentazione con cui ha inteso Controparte_1 attestare la propria qualità di erede è stata prodotta in giudizio, senza incontrare alcuna decadenza;
infatti
“le produzioni documentali volte a dimostrare la sussistenza dei poteri sui quali si fonda la legittimazione processuale non incontrano il limite delle ordinarie preclusioni istruttorie, essendo finalizzati alla verifica della regolare costituzione del contraddittorio” (Cass. Civ. n. 17062/19).
4 4.2. Quanto all'adeguatezza dei documenti prodotti, deve rilevarsi che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può costituire prova idonea a dimostrare la qualità di erede, ma a tal riguardo è opportuno porre l'attenzione anche sulla condotta tenuta dall'appellante nel corso del giudizio.
Infatti, “la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 14, della l. n. 69 del 2009, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta” (Corte appello sez. lav. - Venezia, 01/02/2022, n.
684)
Alla luce di ciò, va precisato che nel corso del giudizio di primo grado, ha sostanzialmente Parte_1 articolato le proprie difese in modo incompatibile con la negazione della legittimazione attiva in capo a
Controparte_1
Il convenuto del primo grado, infatti, non ha eccepito con prontezza il difetto di legittimazione attiva dell'attore; inoltre, non ha efficacemente disconosciuto la qualità di erede, non ha mosso alcuna contestazione in merito alla possibilità di ricorrere a modalità o criteri alternativi di successione rispetto a quella legittima, non eccependo in alcun modo l'inesatta applicazione delle norme successorie al caso di specie, né l'inesistenza di un rapporto parentale tra l'attore ed il de cuius, né tanto meno ha evidenziato la presenza di altri successibili.
La contestazione circa il difetto di legittimazione, infatti, è stata sollevata in sede di comparsa conclusionale, riferendo che “in esito all'istruttoria di causa nella memoria conclusionale, non avendo l'attore fornito prova della propria legittimazione ad agire in giudizio, parte convenuta, odierna appellante, esaminato l'intero materiale rappresentava come non vi fosse agli atti riscontro alcuno in ordine all'indefettibile presupposto processuale, che deve necessariamente sussistere in capo all'attore in giudizio sin dalla proposizione della domanda, rappresentato dalla legitimatio ad causam in assenza del quale la domanda deve essere respinta”(si veda pag. 4 – atto di citazione in appello).
A tal proposito si ritiene corretto sottolineare che la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sulla questione, affermando il principio secondo cui la legittimazione ad agire può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità (Cass. Civ. Sez.
Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951).
5 Sulla scorta di tale ricostruzione si ritiene corretto concludere che la combinata osservazione della tardività nella formulazione dell'eccezione, in uno con la sua genericità e la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consentono di ritenere sussistente la legittimazione attiva dell'attore del primo grado di giudizio.
5. Quanto all'accertamento della regolarità delle girate dell'assegno emesso da e l'ipotesi CP_4 di violazione dell'art. 22 – R.D. 1736/1933, è opportuno fare le precisazioni e le osservazioni che seguono.
In particolar modo, l'art. 22 in questione prevede che “il detentore dell'assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco (…).
Se una girata in bianco è seguita da un'altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato l'assegno bancario per effetto della girata in bianco”.
Dall'osservazione dell'assegno prodotto in giudizio (si veda doc. ll. n.5 – fascicolo di primo grado), si leggono le sottoscrizioni di e di non risulta apposta, invece, la firma del CP_4 Parte_1 promotore finanziario . Controparte_2
Alla luce delle circostanze del caso concreto appare corretto interpretare le citate sottoscrizioni nel senso che la sottoscrizione apposta dall'emittente senza indicazione di destinatario, va intesa CP_4 come “girata in bianco”, mentre la sottoscrizione di i ritiene apposta ai fini della riscossione. Parte_1
A tal riguardo, è opportuno fare riferimento a quanto espressamente previsto ai sensi dell'art. 2011 c.c.
“Se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova”.
Alla luce di quanto precisato, è possibile affermare che titolare del conto corrente, ha CP_4 consegnato l'assegno in questione al promotore finanziario, (senza indicare il Controparte_2 nominativo di quest'ultimo, trattandosi, come detto, di girata in bianco) che a sua volta ha provveduto a consegnare il medesimo assegno, senza compiere alcuna girata, a affinché lo portasse Parte_1 all'incasso.
Tale circostanza ben può essere confermata anche da quanto affermato da in sede di Controparte_2 interrogatorio formale reso del corso del giudizio di primo grado (non smentita dalle dichiarazioni di
. Parte_1
ha affermato “sì, è vero, il signor mi ha cambiato altri assegni perché in quel momento Controparte_2 Pt_1 facevo il promotore finanziario, ritenevo inopportuno oltre che la banca non me li avrebbe cambiati perché la normativa non me lo permetteva, non potevo cambiarli di persona” precisando che “non corrispondevo dei compensi per l'operazione di
6 cambio e chiedevo dette cortesie per perché avevo necessità di avere liquidità” (si veda interrogatorio formale 30.10.2029
– doc.all. fascicolo primo grado).
5.1. Sul punto appare corretto precisare che, qualora l'assegno presenti la indicazione del prenditore e risulti da questo girato in bianco, vale a dire senza l'indicazione del nome del giratario (come avvenuto nel caso di specie) il portatore ha tre possibilità:
1) riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona;
2) girare l'assegno bancario di nuovo in bianco o a persona determinata;
3) trasmettere l'assegno bancario a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarlo (R.D. n.
1736 del 1933, art. 20).
Il possessore dell'assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco (art. 22 del succitato R.D.).
L'art. 1992 c.c., comma 1, dispone che il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.
Alla stregua del riportato quadro normativo, il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l'indicazione del prenditore oppure che sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all'emittente, questo possa pretendere che il possessore sia tenuto ad apporre sull'assegno la firma di girata (CASS. CIV., I sez., 14.7.2010, n.
16556).
5.2. Nel caso di specie, è qualificabile come primo prenditore dell'assegno sulla base Controparte_2 di girata in bianco effettuata dall'emittente; successivamente lo stesso lo aveva Controparte_2 consegnato, senza alcuna girata, a attenendosi alle prescritte modalità di circolazione, Parte_1 secondo quanto in alto indicato.
In altri termini, attraverso la girata in bianco, ha autorizzato a CP_4 Controparte_2 disporre in favore di terzi dell'assegno in questione.
5.3. Quanto all'eccezione sollevata da parte appellante circa l'errata applicazione dell'art. 2033 c.c. è bene precisare quanto segue.
Secondo quanto affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità, la ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il “destinatario del pagamento”, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante.
Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in
7 tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato (sul punto si veda
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5268 del 28/02/2024, Rv. 670380 - 01).
L'art. 2033 c.c., in materia di indebito oggettivo, dispone che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede oppure, se questi era in buona fede dal giorno della domanda”.
Perciò, in relazione al pagamento effettuato da l'accipiens si individua in CP_4 CP_2
.
[...]
è invece qualificabile come successivo prenditore dell'assegno, ai soli fini dell'incasso; Parte_1 perciò, se è vero che tra e non vi è alcun atto rapporto giuridico che CP_4 Parte_1 legittimi un trasferimento di denaro dal primo al secondo, è altrettanto vero che l'effettivo trasferimento, che potrebbe essere valorizzato ai fini dell'art. 2033 c.c., è avvenuto tra e CP_4 CP_2
.
[...]
Pertanto, alla luce di quanto esposto, deve ritenersi accertata l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio diretto dell'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti di perciò la domanda Parte_1 promossa in primo grado da nei confronti deve essere rigettata, Controparte_1 Parte_1 determinando, per l'effetto, la riforma della sentenza del giudice di prime cure.
6. Appare corretto precisare che tale conclusione si giustifica con riferimento ai presupposti dall'azione esercitata;
non può negarsi il contributo causale fornito da nel consentire ad Parte_1 CP_2
di appropriarsi delle somme corrisposte da
[...] CP_4
Tuttavia, l'apprezzamento delle circostanze del caso concreto mette in evidenza che non sussistono le condizioni per accogliere l'azione di ripetizione dell'indebito, così come formulata dall'attore in primo grado, non escludendosi l'eventuale possibilità di attivare diversi strumenti, potenzialmente idonei ad ottenere il ristoro richiesto, ritenendo tuttavia il giudicante di non poter riqualificare la domanda valutando la sussistenza di presupposti diversi rispetto a quelli indicati dalle parti, non oggetto di opportuna sottoposizione al contradditorio tra le parti.
Inoltre, appare corretto precisare che la parte appellata non ha, a sua volta, impugnato la sentenza di primo grado, laddove questa non ha individuato la responsabilità di (in realtà, Controparte_2 neppure nelle conclusioni del primo grado di giudizio l'attore in primo grado ha richiesto la condanna di al risarcimento del danno, statuizione che comunque si riteneva possibile atteso il Controparte_2 tenore della chiamata di terzo in primo grado, con cui veva richiesto di accertare l'assenza Parte_1 della propria responsabilità, anche attraverso l'accertamento di quella di ). Controparte_2
8 7. In ragione delle osservazioni sino ad ora esposte, si ritiene opportuno accogliere l'appello promosso da parte appellante, ed e, per l'effetto, attraverso la riforma della sentenza emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Norcia in data 28.05.2020 nell'ambito del giudizio R.G. n. 12/2016, deve essere rigettata la domanda formulata da nei confronti Controparte_1 Parte_1
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, come in dispositivo, mantenendo ferma la statuizione del giudice di prime cure (€ 1.205,00), e quantificando quelle relative al secondo grado di giudizio sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo
2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai minimi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento e all'attività svolta dalle parti, considerata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio (importo pari ad € 852,00 per il giudizio di secondo grado).
p.q.m.
- Accoglie l'appello promosso da parte appellante e per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza n. 10/2020 emessa dal Giudice di Pace di Norcia in data 28.05.2020 nell'ambito del giudizio
R.G. n. 12/2016, rigetta la domanda promossa da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 nel primo grado di giudizio;
- condanna al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di lite di Controparte_1 ambedue i gradi di giudizio, importo complessivamente quantificato in €. 2.057,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 9 gennaio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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