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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/10/2025, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Nicoletta SOMMAZZI Consigliere
Dott. MA ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 649 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa con atto di citazione notificato il 6
marzo 2025 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(P. I.V.A.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Rescaldina (MI), via
RA EL, n. 10;
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_1
pagina1 di 16 entrambe elettivamente domiciliate in ST AR, via Castelfidardo, n.
1bis, presso lo studio dell'avv. Fabio Monza, che le rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTI
Contro
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
AR il 9 settembre 1978, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Seregno, via Stefano da Seregno, n. 31, presso lo studio dell'avv. Ermanno Lunardi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 165/2025, pubblicata il 7 febbraio 2025 dal Tribunale di
ST AR nella causa iscritta al n. 848/2023 r.g.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non
ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Conclusioni:
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere: Nel merito: In riforma della sentenza n. 165/2025 – RG 848/2023 – Tribunale di ST AR, accogliere le domande originariamente proposte da Parte_1 e la sig.ra e, quindi, per l'effetto: Parte_2 In via principale:
pagina2 di 16 per le ragioni di cui in narrativa, ferma la condanna di cui al capo 1) della sentenza impugnata, condannare la sig.ra a corrispondere a titolo CP_1 risarcitorio in favore di l'ulteriore importo di € 976,00; Parte_1 per le ragioni di cui in narrativa, rigettare tutte le domande promosse dalla sig.ra in via riconvenzionale e, quindi, per l'effetto riformare il capo 2) CP_1 della sentenza impugnata;
per le ragioni di cui in narrativa, con riforma del capo 3) della sentenza impugnata e, quindi, con condanna della sig.ra alla refusione a favore CP_1 delle attrici appellanti di spese e compenso avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge del primo grado di giudizio, oltre alle spese di CTU e di CTU, tenendo conto dell'esito del giudizio di primo grado e prevedendo, al più, una compensazione parziale di quanto dovuto dalla sig.ra alle attrici, nei CP_1 termini che riterrà l'Ecc.ma Corte d'Appello adita. In ogni caso con vittoria di spese e compenso avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e oneri di legge, del presente grado di giudizio. In via istruttoria Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, così come formulate nella memoria ex art. 183 Vi comma n. 2 cpc, da qui intendersi integralmente richiamata e ritrascritta”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare e provvedere:
- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalle appellanti avverso la sentenza n. 165/2025 del Tribunale di ST AR e, per l'effetto, confermare la sentenza qui impugnata.
- Si chiede l'acquisizione dell'intero fascicolo del primo grado di giudizio, ivi comprese le verbalizzazioni di udienza.
- In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
pagina3 di 16 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 165/2025, pubblicata il 7 febbraio 2025, il Tribunale di
ST AR ha deciso la causa instaurata da e Parte_1 [...]
nei confronti di , volta a conseguire la condanna di parte Parte_2 Controparte_1 convenuta alla corresponsione della somma di denaro di euro 2.659,60 a favore della detta società attrice e di euro 3.500,00 a favore di , a titolo di Parte_2 risarcimento dei danni subiti a causa dall'arbitraria chiusura, da parte di CP_1
, della saracinesca nera posta a monte del contatore dell'acqua collocato
[...] nella proprietà di parte convenuta, con conseguente interruzione della fornitura di acqua verso l'unità immobiliare sita in Magnago, via Trento, n. 30, di proprietà di concessa in comodato a , che l'abitava Parte_1 Parte_2 unitamente al proprio nucleo familiare.
Gli attori avevano dedotto, in particolare, che in data 1 novembre 2021 aveva constatato la totale assenza di fornitura di acqua Parte_2 all'interno dell'immobile da lei abitato, problema durato circa dieci giorni e risolto a seguito dell'intervento del gestore della fornitura, che a Controparte_2 causa di tale interruzione il motore che azionava l'autoclave dell'abitazione di si era inceppato per la mancanza di acqua, subendo danni irreparabili;
Parte_2 che i costi di riparazione ammontavano ad euro 1.683,60; che i tecnici di avevano accertato che il distacco improvviso era derivato dalla Controparte_2 chiusura della saracinesca posta a monte del contatore installato all'interno della proprietà della vicina di casa;
che il 24 dicembre 2021 all'interno dell'abitazione di si era verificato un secondo distacco della fornitura di acqua, risoltosi Parte_2 dopo tre giorni grazie all'intervento di che aveva accertato la Controparte_2 chiusura, senza alcun preavviso, della saracinesca posta a monte del contatore;
che tale seconda interruzione di fornitura aveva generato un ulteriore danno all'autoclave con esborsi per euro 976,00.
Costituitasi in giudizio, aveva contestato il fondamento Controparte_1 della domanda, chiedendone il rigetto e aveva proposto domande riconvenzionali del seguente tenore:
“ordinare alle attrici di staccare la tubazione dell'acqua che serve gli immobili di proprietà compreso quello in uso alla sig.ra Parte_1
, dal contatore intestato alla sig.ra (omissis) Parte_2 Controparte_1 installato presso la proprietà della sig.ra di via Trento n. 30/A; Controparte_1
pagina4 di 16 condannare le convenute in solido tra loro al pagamento del corrispettivo dovuto per il consumo dell'acqua dell'immobile di loro proprietà – condotto in comodato sito in Magnago via Trento 3, per l'importo che ci si riserva di quantificare e da liquidarsi anche in via equitativa”.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, assunzione di tre testimoni ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con la detta sentenza il Tribunale di ST AR ha condannato a corrispondere, a titolo risarcitorio, a Controparte_1 [...] la somma di denaro di euro 1.683,60 e a la Parte_1 Parte_2 somma di denaro di euro 500,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
ha ordinato alle parti attrici di “dotarsi di autonomo contatore che misuri il loro consumo idrico in modo che questo non gravi sulla bolletta di parte convenuta”; ha compensato integralmente tra le parti le spese processuali.
Per quanto di interesse nel presente processo, il giudice di prime cure ha accertato l'arbitraria chiusura della valvola del contatore da parte di CP_1
.
[...]
Quanto allo stato dei luoghi, ha accertato, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, la presenza, presso la proprietà di parte convenuta, con riferimento all'epoca dei fatti di causa, di una saracinesca nera che, se chiusa, interrompeva la fornitura di acqua a entrambe le parti in causa e di una saracinesca rossa che, se chiusa, interrompeva la fornitura di acqua solo per le attrici.
Ha, altresì, ritenuto, sempre sulla base dei risultati della consulenza tecnica d'ufficio, che la chiusura della saracinesca e l'eventuale mancanza di fornitura di acqua presso l'immobile di proprietà di avrebbe Parte_1 CP_3 comportare l'inceppamento dell'autoclave.
Il giudice di prime cure ha, dunque, accertato la responsabilità della parte convenuta, in considerazione del fatto che la valvola in questione era posta sulla proprietà della stessa, ragione per cui era a poter agire sulla valvola e, in CP_1 ogni caso, ne aveva comunque la custodia e non era contestato che solo grazie all'apertura della valvola veniva ripristinato il flusso dell'acqua.
Con riferimento ai danni richiesti, per quanto di interesse nel presente processo, il giudice ha ritenuto provati, poiché documentati dalle fatture prodotte,
pagina5 di 16 i danni causati dal primo episodio di interruzione dell'acqua, durato una decina di giorni.
Non ha, invece, riconosciuto il danno causato dal secondo episodio di interruzione della fornitura di acqua, in quanto documentato sulla base di una mera fattura proforma.
Il giudice ha, altresì, accolto le domande riconvenzionali proposte da parte convenuta, previamente interpretando la seconda domanda (quella di distacco delle tubazioni dal contatore) come “richiesta di dotazione di autonomo contatore”.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 6 marzo 2025,
[...]
e hanno proposto appello avverso la detta Parte_1 Parte_2 sentenza, di cui hanno chiesto la parziale riforma.
Costituitasi il 24 maggio 2025, ha puntualmente replicato ai Controparte_1 motivi di gravame, chiedendone il rigetto.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 7 ottobre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con provvedimento emesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di e . Parte_1 Parte_2
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di gravame gli appellanti si dolgono che il giudice non abbia riconosciuto il danno di euro 976,00.
Affermano, anzitutto, che la parte convenuta non aveva proceduto ad una specifica contestazione del contenuto del documento n. 5 prodotto dalle parti attrici a sostegno dell'esistenza di tale danno.
Aggiungono, in linea di diritto, che la giurisprudenza di legittimità riconosce la risarcibilità del danno anche sulla base di un mero preventivo.
Gli appellanti ricordano che nel corso del giudizio di primo grado avevano anche offerto di provare i costi del secondo intervento, di cui al documento n. 5, deducendo i capitoli di prova orale nn. 6, 7, 14 e 15, non ammessi dal giudice di prime cure.
pagina6 di 16 SECONDO MOTIVO.
Con un secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il giudice abbia operato una “interpretazione estensiva” delle domande proposte da parte convenuta, giungendo a una pronuncia di condanna non richiesta da CP_1
.
[...]
Spiegano che la parte convenuta si era limitata a domandare al giudice di ordinare alle attrici il distacco della tubazione dell'acqua dal contatore che serve entrambe le proprietà, mentre il giudice ha condannato le parti attrici, odierne appellanti, a dotarsi di un autonomo contatore e che ciò il giudice ha fatto argomentando da una allegazione svolta dalla parte convenuta solo nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c.
Gli appellanti aggiungono che la censurata pronuncia è errata anche perché nel corso del giudizio di primo grado era stato provato documentalmente (con il documento n. 7 di parte attrice) che le attrici avevano già provveduto, da lungo tempo, a dotarsi di autonomo contatore dei consumi.
TERZO MOTIVO.
Con un terzo e ultimo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la pronuncia sulle spese di lite.
Affermano che, alla luce dei motivi di appello, in caso di accoglimento degli stessi, emerge con tutta evidenza come via sia una soccombenza, almeno parziale, di e che, in ogni caso, non risulta in alcun modo giustificata una Controparte_1 compensazione integrale delle spese processuali di primo grado.
Chiedono, dunque, in via principale, la condanna di al rimborso delle CP_1 spese di primo grado, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio e della consulenza tecnica di parte;
in subordine, una “riduzione della condanna della sig.ra , in ragione degli esiti del giudizio di primo grado”. CP_1
Le difese della parte appellata.
chiede la conferma della sentenza gravata sulla base delle Controparte_1 seguenti argomentazioni: con riferimento al primo motivo di appello, che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado le parti attrici avevano dedotto che “l'interruzione di fornitura ingenerava un ulteriore danno all'autoclave con esborsi per euro
976,00”; che gli appellanti allegano degli “esborsi” che vorrebbero provare con una nota proforma o per testi, senza produrre la fattura, che non esiste, proprio pagina7 di 16 perché l'esborso, cioè, il pagamento non è avvenuto;
che le fatture e la nota proforma prodotte dalle parti attrici sono state oggetto di puntuale contestazione nel giudizio di primo grado, sin dalla costituzione di parte convenuta, la quale ha eccepito, a pagina 4 della comparsa di risposta, quanto segue: “E' evidente che controparte, che mostra non comuni appetiti risarcitori, non ha alcuna intenzione di definire la vicenda e la problematica che, paradossalmente, è la conseguenza della sua omissione, mancata installazione di un proprio contatore;
se a ciò si aggiunge che la sig.ra non ha mai posto in essere alcun atto Controparte_1 arbitrario in danno delle convenute, che le asserite spese indicate dalle attrici
(docc.
2-5 fascicolo controparte) paiono in realtà “concordate” ed in parte sono costituite da “note pro forma” del cui pagamento non vi è prova, salvo che per un importo minimo, note pro forma e fatture che in toto si contestano nell'an e nel loro quantum, ciò la dice lunga sul modus operandi avversario”; con riferimento al secondo motivo di gravame, che non vi sono ragioni per riformare la sentenza;
che non è vero che le parti appellanti sono dotate di autonomo contatore, tanto che, come emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio, esiste un conta litri il cui conteggio misura i litri consumati dalle parti appellanti, il cui corrispettivo, unitamente alle altre voci riportate in bolletta, viene addebitato a . CP_1
L'esame del gravame.
IL PRIMO MOTIVO DI APPELLO.
Il motivo merita accoglimento.
Premessa l'esaustività dell'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado e precisato che non forma oggetto di impugnazione l'accertamento della responsabilità di in relazione a due episodi di arbitraria Controparte_1 interruzione della fornitura di acqua verso l'immobile di proprietà di
[...]
(abitato da ), va rilevata l'erroneità della Parte_1 Parte_2 decisione impugnata, che ha negato la risarcibilità del danno di euro 976,00, relativo al danno all'autoclave causato dal secondo episodio di interruzione della fornitura di acqua, sull'assunto che il documento prodotto fosse una mera fattura proforma.
La decisione gravata contrasta con l'orientamento giurisprudenziale, incline a riconoscere la risarcibilità del danno emergente, non solo nell'ipotesi in cui il pagina8 di 16 danno si sostanzi in esborsi di denaro già intervenuti, ma anche nel caso in cui il danno consista nell'obbligo di effettuare l'esborso.
Al riguardo è stato recentemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione quanto segue:
“la "perdita subita", con la quale l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche
l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale
l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare: così, tra le decisioni più recenti, Cass. 06/10/2021, n. 27129; v. Cass., 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718).
Si è, sotto altro profilo, posto in rilievo (v., da ultimo, Cass., 5/2/2021, n.
2831) come risponda a principio consolidato che il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione
(artt. 1223, 1224, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 19/1/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (v. già Cass., 18/7/1989, n. 3352). Esso deve essere pertanto determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto
l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro (v. Cass., 8/2/2012, n. 1781), sicché ciò che viene in rilievo è il danno effettivo (cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972;
Cass., 12/6/2008, n. 15814).
Atteso che il danno patrimoniale (cfr. Cass., 5/7/2002, n. 9740) si scandisce in danno emergente e lucro cessante, e ciascuna di queste "categorie" o
"sottocategorie" è a sua volta compendiata da una pluralità di voci o aspetti o sintagmi (quali, ad esempio: il mancato conseguimento del bene dovuto o la perdita di beni integranti il proprio patrimonio, il c.d. fermo tecnico, le spese (di querela per l'avvocato difensore, per il C.T., funerarie, ecc.), avuto riguardo al danno emergente;
la perdita della clientela, la mancata realizzazione di rapporti contrattuali con terzi, il discredito professionale, la perdita di prestazioni
pagina9 di 16 alimentari o lavorative, la perdita della capacità lavorativa specifica, la perdita della capacità lavorativa generica in conseguenza di lesione macropermanente, quanto al lucro cessante: v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n.
12211), i quali normalmente non ricorrono tutti sempre e comunque in ogni ipotesi di illecito o di inadempimento, sicché il relativo ristoro dipende dalla verifica della relativa sussistenza nello specifico caso concreto, spetta invero al giudice del merito accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative si siano verificate a carico del creditore/danneggiato e provvedere al relativo integrale ristoro (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 13/5/2011, n. 10527;
Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972), con conseguente differente entità del quantum da liquidarsi al danneggiato/creditore nel singolo caso concreto. È infatti necessario che, ove sussistenti e provati, tali voci o aspetti o sintagmi di cui la categoria generale del danno patrimoniale come detto si compendia vengano tutti risarciti, e nessuno sia lasciato privo di ristoro, nel liquidare l'ammontare dovuto a titolo di danno patrimoniale il giudice dovendo pertanto garantire che risulti sostanzialmente osservato il principio dell'integralità del ristoro, che come questa Corte ha avuto modo di porre in rilievo non si pone invero in termini antitetici bensì trova correlazione con il principio in base al quale il danneggiante/debitore è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l'inadempimento a lui causalmente ascrivibile, l'esigenza della cui tutela impone anche di evitarsi duplicazioni risarcitorie (v., con riferimento al danno patrimoniale, Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211)” (in questi termini Cass., ord. 26 giugno 2024, n. 17670).
Pertanto, nel caso in esame, avendo gli attori, odierni appellanti, prodotto la nota proforma (doc. n. 5, fascicolo di primo grado) e provato il danno, ha errato il giudice di prime cure dove ha ritenuto che “Nulla può essere riconosciuto in relazione al secondo intervento avendo parte attrice allegato unicamente una fattura proforma” (p. 3, sentenza gravata).
La circostanza, eccepita dalla parte appellata – secondo cui nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado le parti attrici avevano dedotto che
“l'interruzione di fornitura ingenerava un ulteriore danno all'autoclave con esborsi per euro 976,00”, con la conseguenza che, avendo allegato l'esistenza di esborsi, avrebbero dovuto fornire la prova dell'avvenuto pagamento attraverso la pagina10 di 16 produzione della fattura – è priva di pregio, ove si consideri che le allegazioni delle parti vanno interpretate e valutate nel loro complesso e che il termine
“esborsi” è stato utilizzato dalle parti attrici come sinonimo di spese, ancorché non già sostenute, ma sicuramente da sostenere in virtù della nota proforma n.
5/001 del 29/01/2022 emessa da G.F. Impianti di NA RA (doc. n. 5, fascicolo di primo grado, cit.).
Di conseguenza, la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nella nota proforma non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento.
Si aggiunga che i danni esposti nella detta nota sono effettivamente riferiti al patrimonio di (destinataria della nota in questione), in Parte_1 quanto riguardano l'autoclave di proprietà della stessa, il cui inceppamento è stato causato dall'arbitraria chiusura della saracinesca da parte di e Controparte_1 dalla conseguente mancanza di fornitura di acqua (come è stato incontrovertibilmente accertato nella sentenza impugnata). Il danno esposto nella nota proforma è, quindi, effettivamente riferito al patrimonio della detta parte attrice per la necessità di porre rimedio al blocco dell'autoclave, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui è causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio).
In ordine alla quantificazione del danno, non vi è motivo di dubitare della congruità dell'importo esposto, considerato che, come risulta dalla descrizione contenuta nel documento in esame, sono state eseguite dai tecnici incaricati due uscite (una il 24 dicembre 2021 e l'altra il 26 dicembre 2021) in giorni di festa per porre rimedio al blocco dell'autoclave e pulire la tubazione.
In accoglimento del motivo in esame e in parziale riforma della sentenza gravata, deve essere condannata a corrispondere a Controparte_1 [...] la somma di denaro di euro 976,00, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria e interessi in misura legale (art. 1284, primo comma, c.c.) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza (contenente accertamento del danno) e sino all'effettivo soddisfo.
Tale somma di denaro si aggiunge al credito risarcitorio già accertato, con efficacia di giudicato, nella sentenza gravata.
IL SECONDO MOTIVO DI APPELLO.
Il motivo è privo di fondamento.
pagina11 di 16 Va preliminarmente ricordato che la domanda riconvenzionale accolta dal primo giudice era stata formulata da nei seguenti termini: Controparte_1
“ordinare alle attrici di staccare la tubazione dell'acqua che serve gli immobili di proprietà compreso quello in uso alla sig.ra Parte_1 Parte_2
, dal contatore intestato alla sig.ra (omissis) installato
[...] Controparte_1 presso la proprietà della sig.ra di via Trento n. 30/A”. Controparte_1
E' opportuno precisare che l'interpretazione del contenuto della domanda giudiziale costituisce un tipico accertamento in fatto, riservato come tale al giudice di merito, sicché, ove quest'ultimo abbia espressamente ritenuto che una domanda era stata proposta, tale statuizione, ancorché in ipotesi erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, e cioè per error in procedendo, senza aver prima accertato l'erroneità di tale interpretazione (cfr. Cass. n. 30684 del 2017; Cass. n. 1545 del 2016; Cass. n. 21874 del 2015; Cass. n. 2630 del
2014; Cass. n. 7932 del 2012; Cass. n. 17451 del 2006; Cass. n. 15603 del 2006;
Cass. n. 8953 del 2006; Cass., ord. 27 agosto 2025, n. 23963).
Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr. Cass., ord. 16 aprile 2025, n. 9909).
Nel caso in esame il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, interpretando, giustamente, la domanda riconvenzionale per cui è causa, quale precedentemente richiamata nella sua formulazione letterale, come domanda di dotazione di autonomo contatore.
L'interpretazione fornita dal giudice di prime cure si fonda, correttamente, sulla valutazione complessiva delle argomentazioni di parte convenuta e sul contenuto sostanziale della pretesa da quest'ultima fatta valere, desumibile dalla vicenda dedotta.
A fondamento della censurata interpretazione il giudice di prime cure ha posto, anzitutto, l'argomentazione che dalla comparsa di risposta di CP_1
non emergeva la contestazione del diritto di servitù con riferimento alla
[...] fornitura idrica a favore delle parti attrici e che, “d'altronde le condutture in
pagina12 di 16 questione esistono da tempo senza che risulti essere stata sollevata obiezione alcuna, a servizio anche di altri utenti)” (p. 5, sentenza gravata).
In ultima analisi, il giudice di prime cure ha posto a fondamento della propria interpretazione della domanda riconvenzionale oggetto del motivo di gravame in esame le allegazioni di contenute nella memoria di Controparte_1 replica ex art. 190 c.p.c., secondo cui “Parte attrice dovrebbe avere l'onestà giuridica, ma soprattutto morale, di riconoscere la circostanza e di dotarsi di autonomo contatore come più volte richiesto dalla convenuta direttamente ed anche per il tramite del sottoscritto procuratore” (cfr. p. 5, sentenza gravata).
Ai corretti rilievi del giudice di prime cure si deve aggiungere la valutazione complessiva degli scritti difensivi depositati da in primo grado, Controparte_1 dai quali emerge come, sin dalla costituzione in giudizio, tale parte lamentasse che e fossero rimaste collegate al contatore Parte_1 Parte_2 di proprietà di , anziché munirsi di un nuovo contatore per l'acqua Controparte_1 di loro proprietà, contro la volontà di e senza nulla corrispondere, CP_1 nonostante le ripetute richieste, per il consumo di acqua.
Basti richiamare, al riguardo, le allegazioni contenute nella comparsa di risposta depositata in primo grado, ove si afferma quanto segue: che, dopo l'arrivo dei nuovi proprietari, odierni appellanti, “ Controparte_1 comunicava loro che l'acqua che serviva la loro unità immobiliare era collegata al suo contatore, la convenuta chiedeva, per il tramite del marito sig.
[...]
alla Sig.ra di attivarsi al fine di munirsi di CP_4 Parte_2 autonomo contatore, precisando che “temporaneamente” sarebbe stato consentito loro rimanere collegati al contatore in questione e che il consumo di acqua di loro spettanza sarebbe stato addebitato, controparte riferiva che si sarebbe munita di conta litri con la promessa di regolarizzare la situazione facendo installare un proprio contatore per l'acqua. Purtroppo così non è stato, anzi, controparte, ad oggi è ancora collegata al contatore dell'acqua di proprietà della sig.ra contro la volontà di quest'ultima alla quale, Controparte_1 nonostante le richieste nulla ha mai corrisposto per detto consumo” (pp. 2 e 3); che “controparte mai ha corrisposto alcunché per il consumo dell'acqua di fatto tuttora a carico esclusivo della convenuta” (p. 4); che “E' evidente che controparte, che mostra non comuni appetiti risarcitori, non ha alcuna intenzione di definire la vicenda e la problematica che,
pagina13 di 16 paradossalmente è la conseguenza della sua omissione, mancata installazione di un proprio contatore” (p. 4).
La correttezza dell'interpretazione fornita dal giudice di prime cure emerge chiaramente dalle precisazioni contenute nella memoria di replica ex art. 190
c.p.c. depositata da in primo grado, ove si afferma quanto segue: Controparte_1
“Controparte, sempre nell'atto cui si replica, ritiene inammissibile la domanda di distacco delle tubazioni attore dal contatore intestato alla convenuta.
In verità tali eccezioni non sono condivisibili, del resto per quale motivo costoro devono continuare a beneficiare gratuitamente dell'acqua contabilizzata dal contatore della convenuta e da questa pagata al fornitore?
Tal situazione non può essere certo mantenuta, non vi è nessuna ragione di diritto che possa suffragare tale pretesa, anche e soprattutto in considerazione delle condotte poste in essere da controparte e dai propri famigliari. Lo si ribadisce le attrici si rifiutano di corrispondere il dovuto per il consumo dell'acqua, utilizzata per gli usi domestici, per la piscina installata e per il proprio giardino.
Parte attrice dovrebbe avere l'onestà giuridica, ma soprattutto morale, di riconoscere la circostanza e di dotarsi di autonomo contatore come più volte richiesto dalla convenuta direttamente ed anche per il tramite del sottoscritto procuratore.
Controparte argomenta in termini di oneri probatori per il consumo pregresso, ben sapendo che, in verità, ciò che è opportuno disciplinare è il consumo futuro dell'acqua da parte delle attrici che non possono pretendere di continuare ad utilizzare AUF (ad usum fabricae) l'acqua pagata e che verrà pagata dalla convenuta” (pp. 2 e 3).
Dalle complessive deduzioni svolte dalla parte convenuta nel giudizio di primo grado appare evidente come la pretesa di fosse rivolta Controparte_1 all'installazione, da parte dei vicini, odierni appellanti, di autonomo contatore, onde evitare che si perpetuasse la situazione esistente e, cioè, il consumo di acqua a loro beneficio e a spese di . CP_1
Va, dunque, confermata la decisione di primo grado in ordine all'interpretazione della domanda di distacco delle tubature di acqua quale domanda di installazione di autonomo contatore da parte di Parte_1
e .
[...] Parte_2
pagina14 di 16 La conclusione raggiunta non è inficiata dall'allegazione degli appellanti, secondo cui essi sarebbero già dotati di autonomo contatore, poiché si tratta di affermazione contraria al vero, essendo emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado che esiste un “conta litri” che misura i litri consumati dalle parti appellanti, il cui corrispettivo viene addebitato a (cfr. CP_1 allegato 6, lettera c, alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, geometra
. Persona_1
IL TERZO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE.
L'accoglimento parziale del gravame comporta l'assorbimento del motivo di impugnazione relativo alle spese processuali, costituendo principio di diritto consolidato quello secondo cui “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n.
1775 del 2017; Cass. n. 14916 del 2020).
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
L'accoglimento parziale del gravame rende evidente la soccombenza reciproca delle parti, risultando in definitiva riconosciuti i danni richiesti dalle parti attrici (sia pure in una misura di poco inferiore al quantum domandato) e, dall'altro lato, accolte entrambe le domande riconvenzionali di parte convenuta.
pagina15 di 16 La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di ambo i gradi di giudizio, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
In parte l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di , per la riforma della sentenza n. 165/2025, Controparte_1 pubblicata il 7 febbraio 2025 dal Tribunale di ST AR nella causa iscritta al n. 848/2023 r.g. e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata,
ND
a corrispondere a in persona del Controparte_1 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento del danno, la ulteriore somma di denaro di euro 976,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi in misura legale a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
CONFERMA per il resto la sentenza impugnata;
COMPENSA
Integralmente tra le parti le spese di ambo i gradi di giudizio, ivi comprese le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. MA ET
pagina16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
28 aprile 1969, domiciliata in Magnago (MI), via Trento, n. 30;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Nicoletta SOMMAZZI Consigliere
Dott. MA ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 649 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa con atto di citazione notificato il 6
marzo 2025 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(P. I.V.A.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Rescaldina (MI), via
RA EL, n. 10;
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_1
pagina1 di 16 entrambe elettivamente domiciliate in ST AR, via Castelfidardo, n.
1bis, presso lo studio dell'avv. Fabio Monza, che le rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTI
Contro
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
AR il 9 settembre 1978, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Seregno, via Stefano da Seregno, n. 31, presso lo studio dell'avv. Ermanno Lunardi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 165/2025, pubblicata il 7 febbraio 2025 dal Tribunale di
ST AR nella causa iscritta al n. 848/2023 r.g.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non
ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Conclusioni:
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere: Nel merito: In riforma della sentenza n. 165/2025 – RG 848/2023 – Tribunale di ST AR, accogliere le domande originariamente proposte da Parte_1 e la sig.ra e, quindi, per l'effetto: Parte_2 In via principale:
pagina2 di 16 per le ragioni di cui in narrativa, ferma la condanna di cui al capo 1) della sentenza impugnata, condannare la sig.ra a corrispondere a titolo CP_1 risarcitorio in favore di l'ulteriore importo di € 976,00; Parte_1 per le ragioni di cui in narrativa, rigettare tutte le domande promosse dalla sig.ra in via riconvenzionale e, quindi, per l'effetto riformare il capo 2) CP_1 della sentenza impugnata;
per le ragioni di cui in narrativa, con riforma del capo 3) della sentenza impugnata e, quindi, con condanna della sig.ra alla refusione a favore CP_1 delle attrici appellanti di spese e compenso avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge del primo grado di giudizio, oltre alle spese di CTU e di CTU, tenendo conto dell'esito del giudizio di primo grado e prevedendo, al più, una compensazione parziale di quanto dovuto dalla sig.ra alle attrici, nei CP_1 termini che riterrà l'Ecc.ma Corte d'Appello adita. In ogni caso con vittoria di spese e compenso avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e oneri di legge, del presente grado di giudizio. In via istruttoria Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, così come formulate nella memoria ex art. 183 Vi comma n. 2 cpc, da qui intendersi integralmente richiamata e ritrascritta”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare e provvedere:
- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalle appellanti avverso la sentenza n. 165/2025 del Tribunale di ST AR e, per l'effetto, confermare la sentenza qui impugnata.
- Si chiede l'acquisizione dell'intero fascicolo del primo grado di giudizio, ivi comprese le verbalizzazioni di udienza.
- In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
pagina3 di 16 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 165/2025, pubblicata il 7 febbraio 2025, il Tribunale di
ST AR ha deciso la causa instaurata da e Parte_1 [...]
nei confronti di , volta a conseguire la condanna di parte Parte_2 Controparte_1 convenuta alla corresponsione della somma di denaro di euro 2.659,60 a favore della detta società attrice e di euro 3.500,00 a favore di , a titolo di Parte_2 risarcimento dei danni subiti a causa dall'arbitraria chiusura, da parte di CP_1
, della saracinesca nera posta a monte del contatore dell'acqua collocato
[...] nella proprietà di parte convenuta, con conseguente interruzione della fornitura di acqua verso l'unità immobiliare sita in Magnago, via Trento, n. 30, di proprietà di concessa in comodato a , che l'abitava Parte_1 Parte_2 unitamente al proprio nucleo familiare.
Gli attori avevano dedotto, in particolare, che in data 1 novembre 2021 aveva constatato la totale assenza di fornitura di acqua Parte_2 all'interno dell'immobile da lei abitato, problema durato circa dieci giorni e risolto a seguito dell'intervento del gestore della fornitura, che a Controparte_2 causa di tale interruzione il motore che azionava l'autoclave dell'abitazione di si era inceppato per la mancanza di acqua, subendo danni irreparabili;
Parte_2 che i costi di riparazione ammontavano ad euro 1.683,60; che i tecnici di avevano accertato che il distacco improvviso era derivato dalla Controparte_2 chiusura della saracinesca posta a monte del contatore installato all'interno della proprietà della vicina di casa;
che il 24 dicembre 2021 all'interno dell'abitazione di si era verificato un secondo distacco della fornitura di acqua, risoltosi Parte_2 dopo tre giorni grazie all'intervento di che aveva accertato la Controparte_2 chiusura, senza alcun preavviso, della saracinesca posta a monte del contatore;
che tale seconda interruzione di fornitura aveva generato un ulteriore danno all'autoclave con esborsi per euro 976,00.
Costituitasi in giudizio, aveva contestato il fondamento Controparte_1 della domanda, chiedendone il rigetto e aveva proposto domande riconvenzionali del seguente tenore:
“ordinare alle attrici di staccare la tubazione dell'acqua che serve gli immobili di proprietà compreso quello in uso alla sig.ra Parte_1
, dal contatore intestato alla sig.ra (omissis) Parte_2 Controparte_1 installato presso la proprietà della sig.ra di via Trento n. 30/A; Controparte_1
pagina4 di 16 condannare le convenute in solido tra loro al pagamento del corrispettivo dovuto per il consumo dell'acqua dell'immobile di loro proprietà – condotto in comodato sito in Magnago via Trento 3, per l'importo che ci si riserva di quantificare e da liquidarsi anche in via equitativa”.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, assunzione di tre testimoni ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con la detta sentenza il Tribunale di ST AR ha condannato a corrispondere, a titolo risarcitorio, a Controparte_1 [...] la somma di denaro di euro 1.683,60 e a la Parte_1 Parte_2 somma di denaro di euro 500,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
ha ordinato alle parti attrici di “dotarsi di autonomo contatore che misuri il loro consumo idrico in modo che questo non gravi sulla bolletta di parte convenuta”; ha compensato integralmente tra le parti le spese processuali.
Per quanto di interesse nel presente processo, il giudice di prime cure ha accertato l'arbitraria chiusura della valvola del contatore da parte di CP_1
.
[...]
Quanto allo stato dei luoghi, ha accertato, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, la presenza, presso la proprietà di parte convenuta, con riferimento all'epoca dei fatti di causa, di una saracinesca nera che, se chiusa, interrompeva la fornitura di acqua a entrambe le parti in causa e di una saracinesca rossa che, se chiusa, interrompeva la fornitura di acqua solo per le attrici.
Ha, altresì, ritenuto, sempre sulla base dei risultati della consulenza tecnica d'ufficio, che la chiusura della saracinesca e l'eventuale mancanza di fornitura di acqua presso l'immobile di proprietà di avrebbe Parte_1 CP_3 comportare l'inceppamento dell'autoclave.
Il giudice di prime cure ha, dunque, accertato la responsabilità della parte convenuta, in considerazione del fatto che la valvola in questione era posta sulla proprietà della stessa, ragione per cui era a poter agire sulla valvola e, in CP_1 ogni caso, ne aveva comunque la custodia e non era contestato che solo grazie all'apertura della valvola veniva ripristinato il flusso dell'acqua.
Con riferimento ai danni richiesti, per quanto di interesse nel presente processo, il giudice ha ritenuto provati, poiché documentati dalle fatture prodotte,
pagina5 di 16 i danni causati dal primo episodio di interruzione dell'acqua, durato una decina di giorni.
Non ha, invece, riconosciuto il danno causato dal secondo episodio di interruzione della fornitura di acqua, in quanto documentato sulla base di una mera fattura proforma.
Il giudice ha, altresì, accolto le domande riconvenzionali proposte da parte convenuta, previamente interpretando la seconda domanda (quella di distacco delle tubazioni dal contatore) come “richiesta di dotazione di autonomo contatore”.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 6 marzo 2025,
[...]
e hanno proposto appello avverso la detta Parte_1 Parte_2 sentenza, di cui hanno chiesto la parziale riforma.
Costituitasi il 24 maggio 2025, ha puntualmente replicato ai Controparte_1 motivi di gravame, chiedendone il rigetto.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 7 ottobre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con provvedimento emesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di e . Parte_1 Parte_2
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di gravame gli appellanti si dolgono che il giudice non abbia riconosciuto il danno di euro 976,00.
Affermano, anzitutto, che la parte convenuta non aveva proceduto ad una specifica contestazione del contenuto del documento n. 5 prodotto dalle parti attrici a sostegno dell'esistenza di tale danno.
Aggiungono, in linea di diritto, che la giurisprudenza di legittimità riconosce la risarcibilità del danno anche sulla base di un mero preventivo.
Gli appellanti ricordano che nel corso del giudizio di primo grado avevano anche offerto di provare i costi del secondo intervento, di cui al documento n. 5, deducendo i capitoli di prova orale nn. 6, 7, 14 e 15, non ammessi dal giudice di prime cure.
pagina6 di 16 SECONDO MOTIVO.
Con un secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il giudice abbia operato una “interpretazione estensiva” delle domande proposte da parte convenuta, giungendo a una pronuncia di condanna non richiesta da CP_1
.
[...]
Spiegano che la parte convenuta si era limitata a domandare al giudice di ordinare alle attrici il distacco della tubazione dell'acqua dal contatore che serve entrambe le proprietà, mentre il giudice ha condannato le parti attrici, odierne appellanti, a dotarsi di un autonomo contatore e che ciò il giudice ha fatto argomentando da una allegazione svolta dalla parte convenuta solo nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c.
Gli appellanti aggiungono che la censurata pronuncia è errata anche perché nel corso del giudizio di primo grado era stato provato documentalmente (con il documento n. 7 di parte attrice) che le attrici avevano già provveduto, da lungo tempo, a dotarsi di autonomo contatore dei consumi.
TERZO MOTIVO.
Con un terzo e ultimo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la pronuncia sulle spese di lite.
Affermano che, alla luce dei motivi di appello, in caso di accoglimento degli stessi, emerge con tutta evidenza come via sia una soccombenza, almeno parziale, di e che, in ogni caso, non risulta in alcun modo giustificata una Controparte_1 compensazione integrale delle spese processuali di primo grado.
Chiedono, dunque, in via principale, la condanna di al rimborso delle CP_1 spese di primo grado, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio e della consulenza tecnica di parte;
in subordine, una “riduzione della condanna della sig.ra , in ragione degli esiti del giudizio di primo grado”. CP_1
Le difese della parte appellata.
chiede la conferma della sentenza gravata sulla base delle Controparte_1 seguenti argomentazioni: con riferimento al primo motivo di appello, che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado le parti attrici avevano dedotto che “l'interruzione di fornitura ingenerava un ulteriore danno all'autoclave con esborsi per euro
976,00”; che gli appellanti allegano degli “esborsi” che vorrebbero provare con una nota proforma o per testi, senza produrre la fattura, che non esiste, proprio pagina7 di 16 perché l'esborso, cioè, il pagamento non è avvenuto;
che le fatture e la nota proforma prodotte dalle parti attrici sono state oggetto di puntuale contestazione nel giudizio di primo grado, sin dalla costituzione di parte convenuta, la quale ha eccepito, a pagina 4 della comparsa di risposta, quanto segue: “E' evidente che controparte, che mostra non comuni appetiti risarcitori, non ha alcuna intenzione di definire la vicenda e la problematica che, paradossalmente, è la conseguenza della sua omissione, mancata installazione di un proprio contatore;
se a ciò si aggiunge che la sig.ra non ha mai posto in essere alcun atto Controparte_1 arbitrario in danno delle convenute, che le asserite spese indicate dalle attrici
(docc.
2-5 fascicolo controparte) paiono in realtà “concordate” ed in parte sono costituite da “note pro forma” del cui pagamento non vi è prova, salvo che per un importo minimo, note pro forma e fatture che in toto si contestano nell'an e nel loro quantum, ciò la dice lunga sul modus operandi avversario”; con riferimento al secondo motivo di gravame, che non vi sono ragioni per riformare la sentenza;
che non è vero che le parti appellanti sono dotate di autonomo contatore, tanto che, come emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio, esiste un conta litri il cui conteggio misura i litri consumati dalle parti appellanti, il cui corrispettivo, unitamente alle altre voci riportate in bolletta, viene addebitato a . CP_1
L'esame del gravame.
IL PRIMO MOTIVO DI APPELLO.
Il motivo merita accoglimento.
Premessa l'esaustività dell'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado e precisato che non forma oggetto di impugnazione l'accertamento della responsabilità di in relazione a due episodi di arbitraria Controparte_1 interruzione della fornitura di acqua verso l'immobile di proprietà di
[...]
(abitato da ), va rilevata l'erroneità della Parte_1 Parte_2 decisione impugnata, che ha negato la risarcibilità del danno di euro 976,00, relativo al danno all'autoclave causato dal secondo episodio di interruzione della fornitura di acqua, sull'assunto che il documento prodotto fosse una mera fattura proforma.
La decisione gravata contrasta con l'orientamento giurisprudenziale, incline a riconoscere la risarcibilità del danno emergente, non solo nell'ipotesi in cui il pagina8 di 16 danno si sostanzi in esborsi di denaro già intervenuti, ma anche nel caso in cui il danno consista nell'obbligo di effettuare l'esborso.
Al riguardo è stato recentemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione quanto segue:
“la "perdita subita", con la quale l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche
l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale
l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare: così, tra le decisioni più recenti, Cass. 06/10/2021, n. 27129; v. Cass., 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718).
Si è, sotto altro profilo, posto in rilievo (v., da ultimo, Cass., 5/2/2021, n.
2831) come risponda a principio consolidato che il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione
(artt. 1223, 1224, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 19/1/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (v. già Cass., 18/7/1989, n. 3352). Esso deve essere pertanto determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto
l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro (v. Cass., 8/2/2012, n. 1781), sicché ciò che viene in rilievo è il danno effettivo (cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972;
Cass., 12/6/2008, n. 15814).
Atteso che il danno patrimoniale (cfr. Cass., 5/7/2002, n. 9740) si scandisce in danno emergente e lucro cessante, e ciascuna di queste "categorie" o
"sottocategorie" è a sua volta compendiata da una pluralità di voci o aspetti o sintagmi (quali, ad esempio: il mancato conseguimento del bene dovuto o la perdita di beni integranti il proprio patrimonio, il c.d. fermo tecnico, le spese (di querela per l'avvocato difensore, per il C.T., funerarie, ecc.), avuto riguardo al danno emergente;
la perdita della clientela, la mancata realizzazione di rapporti contrattuali con terzi, il discredito professionale, la perdita di prestazioni
pagina9 di 16 alimentari o lavorative, la perdita della capacità lavorativa specifica, la perdita della capacità lavorativa generica in conseguenza di lesione macropermanente, quanto al lucro cessante: v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n.
12211), i quali normalmente non ricorrono tutti sempre e comunque in ogni ipotesi di illecito o di inadempimento, sicché il relativo ristoro dipende dalla verifica della relativa sussistenza nello specifico caso concreto, spetta invero al giudice del merito accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative si siano verificate a carico del creditore/danneggiato e provvedere al relativo integrale ristoro (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 13/5/2011, n. 10527;
Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972), con conseguente differente entità del quantum da liquidarsi al danneggiato/creditore nel singolo caso concreto. È infatti necessario che, ove sussistenti e provati, tali voci o aspetti o sintagmi di cui la categoria generale del danno patrimoniale come detto si compendia vengano tutti risarciti, e nessuno sia lasciato privo di ristoro, nel liquidare l'ammontare dovuto a titolo di danno patrimoniale il giudice dovendo pertanto garantire che risulti sostanzialmente osservato il principio dell'integralità del ristoro, che come questa Corte ha avuto modo di porre in rilievo non si pone invero in termini antitetici bensì trova correlazione con il principio in base al quale il danneggiante/debitore è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l'inadempimento a lui causalmente ascrivibile, l'esigenza della cui tutela impone anche di evitarsi duplicazioni risarcitorie (v., con riferimento al danno patrimoniale, Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211)” (in questi termini Cass., ord. 26 giugno 2024, n. 17670).
Pertanto, nel caso in esame, avendo gli attori, odierni appellanti, prodotto la nota proforma (doc. n. 5, fascicolo di primo grado) e provato il danno, ha errato il giudice di prime cure dove ha ritenuto che “Nulla può essere riconosciuto in relazione al secondo intervento avendo parte attrice allegato unicamente una fattura proforma” (p. 3, sentenza gravata).
La circostanza, eccepita dalla parte appellata – secondo cui nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado le parti attrici avevano dedotto che
“l'interruzione di fornitura ingenerava un ulteriore danno all'autoclave con esborsi per euro 976,00”, con la conseguenza che, avendo allegato l'esistenza di esborsi, avrebbero dovuto fornire la prova dell'avvenuto pagamento attraverso la pagina10 di 16 produzione della fattura – è priva di pregio, ove si consideri che le allegazioni delle parti vanno interpretate e valutate nel loro complesso e che il termine
“esborsi” è stato utilizzato dalle parti attrici come sinonimo di spese, ancorché non già sostenute, ma sicuramente da sostenere in virtù della nota proforma n.
5/001 del 29/01/2022 emessa da G.F. Impianti di NA RA (doc. n. 5, fascicolo di primo grado, cit.).
Di conseguenza, la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nella nota proforma non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento.
Si aggiunga che i danni esposti nella detta nota sono effettivamente riferiti al patrimonio di (destinataria della nota in questione), in Parte_1 quanto riguardano l'autoclave di proprietà della stessa, il cui inceppamento è stato causato dall'arbitraria chiusura della saracinesca da parte di e Controparte_1 dalla conseguente mancanza di fornitura di acqua (come è stato incontrovertibilmente accertato nella sentenza impugnata). Il danno esposto nella nota proforma è, quindi, effettivamente riferito al patrimonio della detta parte attrice per la necessità di porre rimedio al blocco dell'autoclave, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui è causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio).
In ordine alla quantificazione del danno, non vi è motivo di dubitare della congruità dell'importo esposto, considerato che, come risulta dalla descrizione contenuta nel documento in esame, sono state eseguite dai tecnici incaricati due uscite (una il 24 dicembre 2021 e l'altra il 26 dicembre 2021) in giorni di festa per porre rimedio al blocco dell'autoclave e pulire la tubazione.
In accoglimento del motivo in esame e in parziale riforma della sentenza gravata, deve essere condannata a corrispondere a Controparte_1 [...] la somma di denaro di euro 976,00, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria e interessi in misura legale (art. 1284, primo comma, c.c.) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza (contenente accertamento del danno) e sino all'effettivo soddisfo.
Tale somma di denaro si aggiunge al credito risarcitorio già accertato, con efficacia di giudicato, nella sentenza gravata.
IL SECONDO MOTIVO DI APPELLO.
Il motivo è privo di fondamento.
pagina11 di 16 Va preliminarmente ricordato che la domanda riconvenzionale accolta dal primo giudice era stata formulata da nei seguenti termini: Controparte_1
“ordinare alle attrici di staccare la tubazione dell'acqua che serve gli immobili di proprietà compreso quello in uso alla sig.ra Parte_1 Parte_2
, dal contatore intestato alla sig.ra (omissis) installato
[...] Controparte_1 presso la proprietà della sig.ra di via Trento n. 30/A”. Controparte_1
E' opportuno precisare che l'interpretazione del contenuto della domanda giudiziale costituisce un tipico accertamento in fatto, riservato come tale al giudice di merito, sicché, ove quest'ultimo abbia espressamente ritenuto che una domanda era stata proposta, tale statuizione, ancorché in ipotesi erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, e cioè per error in procedendo, senza aver prima accertato l'erroneità di tale interpretazione (cfr. Cass. n. 30684 del 2017; Cass. n. 1545 del 2016; Cass. n. 21874 del 2015; Cass. n. 2630 del
2014; Cass. n. 7932 del 2012; Cass. n. 17451 del 2006; Cass. n. 15603 del 2006;
Cass. n. 8953 del 2006; Cass., ord. 27 agosto 2025, n. 23963).
Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr. Cass., ord. 16 aprile 2025, n. 9909).
Nel caso in esame il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, interpretando, giustamente, la domanda riconvenzionale per cui è causa, quale precedentemente richiamata nella sua formulazione letterale, come domanda di dotazione di autonomo contatore.
L'interpretazione fornita dal giudice di prime cure si fonda, correttamente, sulla valutazione complessiva delle argomentazioni di parte convenuta e sul contenuto sostanziale della pretesa da quest'ultima fatta valere, desumibile dalla vicenda dedotta.
A fondamento della censurata interpretazione il giudice di prime cure ha posto, anzitutto, l'argomentazione che dalla comparsa di risposta di CP_1
non emergeva la contestazione del diritto di servitù con riferimento alla
[...] fornitura idrica a favore delle parti attrici e che, “d'altronde le condutture in
pagina12 di 16 questione esistono da tempo senza che risulti essere stata sollevata obiezione alcuna, a servizio anche di altri utenti)” (p. 5, sentenza gravata).
In ultima analisi, il giudice di prime cure ha posto a fondamento della propria interpretazione della domanda riconvenzionale oggetto del motivo di gravame in esame le allegazioni di contenute nella memoria di Controparte_1 replica ex art. 190 c.p.c., secondo cui “Parte attrice dovrebbe avere l'onestà giuridica, ma soprattutto morale, di riconoscere la circostanza e di dotarsi di autonomo contatore come più volte richiesto dalla convenuta direttamente ed anche per il tramite del sottoscritto procuratore” (cfr. p. 5, sentenza gravata).
Ai corretti rilievi del giudice di prime cure si deve aggiungere la valutazione complessiva degli scritti difensivi depositati da in primo grado, Controparte_1 dai quali emerge come, sin dalla costituzione in giudizio, tale parte lamentasse che e fossero rimaste collegate al contatore Parte_1 Parte_2 di proprietà di , anziché munirsi di un nuovo contatore per l'acqua Controparte_1 di loro proprietà, contro la volontà di e senza nulla corrispondere, CP_1 nonostante le ripetute richieste, per il consumo di acqua.
Basti richiamare, al riguardo, le allegazioni contenute nella comparsa di risposta depositata in primo grado, ove si afferma quanto segue: che, dopo l'arrivo dei nuovi proprietari, odierni appellanti, “ Controparte_1 comunicava loro che l'acqua che serviva la loro unità immobiliare era collegata al suo contatore, la convenuta chiedeva, per il tramite del marito sig.
[...]
alla Sig.ra di attivarsi al fine di munirsi di CP_4 Parte_2 autonomo contatore, precisando che “temporaneamente” sarebbe stato consentito loro rimanere collegati al contatore in questione e che il consumo di acqua di loro spettanza sarebbe stato addebitato, controparte riferiva che si sarebbe munita di conta litri con la promessa di regolarizzare la situazione facendo installare un proprio contatore per l'acqua. Purtroppo così non è stato, anzi, controparte, ad oggi è ancora collegata al contatore dell'acqua di proprietà della sig.ra contro la volontà di quest'ultima alla quale, Controparte_1 nonostante le richieste nulla ha mai corrisposto per detto consumo” (pp. 2 e 3); che “controparte mai ha corrisposto alcunché per il consumo dell'acqua di fatto tuttora a carico esclusivo della convenuta” (p. 4); che “E' evidente che controparte, che mostra non comuni appetiti risarcitori, non ha alcuna intenzione di definire la vicenda e la problematica che,
pagina13 di 16 paradossalmente è la conseguenza della sua omissione, mancata installazione di un proprio contatore” (p. 4).
La correttezza dell'interpretazione fornita dal giudice di prime cure emerge chiaramente dalle precisazioni contenute nella memoria di replica ex art. 190
c.p.c. depositata da in primo grado, ove si afferma quanto segue: Controparte_1
“Controparte, sempre nell'atto cui si replica, ritiene inammissibile la domanda di distacco delle tubazioni attore dal contatore intestato alla convenuta.
In verità tali eccezioni non sono condivisibili, del resto per quale motivo costoro devono continuare a beneficiare gratuitamente dell'acqua contabilizzata dal contatore della convenuta e da questa pagata al fornitore?
Tal situazione non può essere certo mantenuta, non vi è nessuna ragione di diritto che possa suffragare tale pretesa, anche e soprattutto in considerazione delle condotte poste in essere da controparte e dai propri famigliari. Lo si ribadisce le attrici si rifiutano di corrispondere il dovuto per il consumo dell'acqua, utilizzata per gli usi domestici, per la piscina installata e per il proprio giardino.
Parte attrice dovrebbe avere l'onestà giuridica, ma soprattutto morale, di riconoscere la circostanza e di dotarsi di autonomo contatore come più volte richiesto dalla convenuta direttamente ed anche per il tramite del sottoscritto procuratore.
Controparte argomenta in termini di oneri probatori per il consumo pregresso, ben sapendo che, in verità, ciò che è opportuno disciplinare è il consumo futuro dell'acqua da parte delle attrici che non possono pretendere di continuare ad utilizzare AUF (ad usum fabricae) l'acqua pagata e che verrà pagata dalla convenuta” (pp. 2 e 3).
Dalle complessive deduzioni svolte dalla parte convenuta nel giudizio di primo grado appare evidente come la pretesa di fosse rivolta Controparte_1 all'installazione, da parte dei vicini, odierni appellanti, di autonomo contatore, onde evitare che si perpetuasse la situazione esistente e, cioè, il consumo di acqua a loro beneficio e a spese di . CP_1
Va, dunque, confermata la decisione di primo grado in ordine all'interpretazione della domanda di distacco delle tubature di acqua quale domanda di installazione di autonomo contatore da parte di Parte_1
e .
[...] Parte_2
pagina14 di 16 La conclusione raggiunta non è inficiata dall'allegazione degli appellanti, secondo cui essi sarebbero già dotati di autonomo contatore, poiché si tratta di affermazione contraria al vero, essendo emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado che esiste un “conta litri” che misura i litri consumati dalle parti appellanti, il cui corrispettivo viene addebitato a (cfr. CP_1 allegato 6, lettera c, alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, geometra
. Persona_1
IL TERZO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE.
L'accoglimento parziale del gravame comporta l'assorbimento del motivo di impugnazione relativo alle spese processuali, costituendo principio di diritto consolidato quello secondo cui “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n.
1775 del 2017; Cass. n. 14916 del 2020).
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
L'accoglimento parziale del gravame rende evidente la soccombenza reciproca delle parti, risultando in definitiva riconosciuti i danni richiesti dalle parti attrici (sia pure in una misura di poco inferiore al quantum domandato) e, dall'altro lato, accolte entrambe le domande riconvenzionali di parte convenuta.
pagina15 di 16 La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di ambo i gradi di giudizio, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
In parte l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di , per la riforma della sentenza n. 165/2025, Controparte_1 pubblicata il 7 febbraio 2025 dal Tribunale di ST AR nella causa iscritta al n. 848/2023 r.g. e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata,
ND
a corrispondere a in persona del Controparte_1 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento del danno, la ulteriore somma di denaro di euro 976,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi in misura legale a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
CONFERMA per il resto la sentenza impugnata;
COMPENSA
Integralmente tra le parti le spese di ambo i gradi di giudizio, ivi comprese le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. MA ET
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28 aprile 1969, domiciliata in Magnago (MI), via Trento, n. 30;