Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Federica Benvenuti -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A nella causa R.G n. 4553/2024 VG. promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: scioglimento del matrimonio;
all'udienza del 5.02.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 31.05.2009 contratto matrimonio civile in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 22.11.2017 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione d.d. 15.02.2018-19.02.2019. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 31.05.2009, trascritto nel registro atti di matrimonio al n. 10 p.2 s.A Parte_2 uff. 9 anno 2009 Comune di Venezia;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 5.02.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“CASA CONIUGALE
La casa coniugale sita in RO EN (Ve), via Altinia 139/L di proprietà della IG.ra rimane assegnata alla IG.ra , con tutti gli arredi esistenti, la quale Parte_2 Parte_2 continuerà ad abitare l'immobile unitamente ai figli, sostenendo per intero ogni spesa di gestione, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fotovoltaico;
AFFIDAMENTO DEI MINORI
I figli e verranno affidati ad entrambi i genitori, con residenza stabile presso Per_1 Per_2
l'abitazione assegnata alla madre e sita in RO EN, via Altinia, 139/L;
Il padre terrà con se i figli secondo le seguenti modalità:
A fine settimana alternati con la madre dal venerdì pomeriggio al termine delle lezioni scolastiche fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Nella settimana in cui il padre non trascorre il week-end con i figli, gli stessi staranno con lui il lunedì e il martedi dal temine delle lezioni con pernotto e accompagnamento a scuola il mattino del mercoledì mattina, mentre la settimana che prevede il week-end secondo l'alternanza, il padre starà con i figli nelle giornate di mercoledì e giovedì, sempre con pernotto e accompagnamento a scuola la mattina del venerdì.
Detta modalità di turnazione verrà sospesa durante il periodo di vacanze estive, durante le quali le parti si accorderanno anche in considerazione delle rispettive ferie. Quanto alle vacanze di natale, ad anni alterni i figli resteranno con uno o l'altro genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre fino alla ripresa delle lezioni scolastiche. Il genitore che secondo l'alternanza ha con sé i figli nella prima settimana delle vacanze di natalizie, permetterà all'altro coniuge di trascorrere il giorno della vigilia o di Natale con i figli cosi come anche per il 31 dicembre, previo accordo e sempre che ciò non pregiudichi precedenti organizzazioni che prevedano spostamenti fuori zona dei ragazzi.
Le parti concordano che, indipendentemente dall' alternanza delle settimane, dal primo week dopo l'epifania od al termine delle vacanze estive, verrà ripresa la turnazione di cui sopra, al fine di non stravolgere l'organizzazione assunta nell' anno precedente, di talchè le parti accettano sin d'ora la possibile previsione che uno o l'altro genitore possa trascorrere con i figli anche due week end consecutivi.
MANTENIMENTO PER I FIGLI
Stante il periodo sostanzialmente paritetico che entrambi i figli trascorrono con ciascun genitore, ed in considerazione dei redditi di quest'ultimi, gli stessi provvederanno direttamente al mantenimento dei figli per il tempo che li hanno seco, senza alcun onere di contribuzione al mantenimento a favore dell'altro genitore. Resta ferma la suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie nell' interesse dei figli nella misura del 50% ciascuno, ivi incluse le spese per l'abbonamento ai mezzi pubblici. Le parti concordano che nel caso in cui, e previo accordo sulla stessa tra i genitori, fosse necessario sostenere una spesa straordinaria nell' interesse di un figlio superiore all' importo di Euro 500,00, il IG. Pt_1 si farà carico dell'importo eccedente detta somma. Ciascun Genitore continuerà a fruire il 50% delle detrazioni per i famigliari a carico, nonché a percepire eventuali sussidi, come l'assegno unico, sempre nella stessa misura
QUESTIONI ECONOMICHE
I Ricorrenti dichiarano, e si danno vicendevolmente atto, di essere economicamente autosufficienti, di aver gia eseguito la divisione dei beni in comune al momento della separazione. Con riferimento alle spese sostenute da entrambe le parti per i lavori di ristrutturazione dell'abitazione coniugale, la IG.ra dichiara di riconoscere a Parte_2 favore del IG. la somma di Euro 20.000,00, a titolo di rimborso per le spese Pt_1 compartecipate da quest'ultimo. Con la corresponsione della somma sopra individuata, che verrà erogato quanto a 10.000,00 entro due mesi dal deposito del presente ricorso e quanto ai restanti 10.000,00 entro il 31.12.2026, le parti non avranno più nulla a che pretendere l'uno dall' altra. Spese di lite compensate”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di ConIGlio del 5.02.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -