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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza dell'11.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3896/2025 Reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, C. F. rappresentato e difeso, per procura in calce al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avv. Giuseppe Camera, con domicilio presso il suo studio in Amalfi, Piazza
Municipio, 26
Opponente
E
in persona del suo Presidente, legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bove
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
I procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 25 giugno 2025 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. 0l- CP_ 000646476, notificatagli il 9/6/2025 a mezzo raccomandata;
tale ordinanza, emessa dall' di
Salerno e relativa ad atto di accertamento n. 7200-23/02/2022.0123752 del 23/09/2023 riferito CP_1 all'anno 2017, prescriveva il pagamento di € 1863,05 a titolo di sanzione amministrativa per presunto
“mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali”, senza peraltro precisare né
l'ammontare delle ritenute non versate né se dette ritenute fossero afferenti al ricorrente ovvero ai suoi ex dipendenti ed impedendo, in tal modo, di verificarne il fondamento;
parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato per mancata notificato dell'atto di accertamento , per violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, dell'art. 20 del D.Lgs.vo n. 472/1997 e per carenza di motivazione;
non veniva a suo dire infatti specificato da parte resistente quali atti fossero stati effettuati per la verifica della presunta omissione di versamento di contributi relativi all'anno 2017 sì da legittimare la notifica dell'atto di accertamento il 23/09/2023 a distanza di due anni, ben oltre i 90 giorni previsti: sottolineava infine che l'ordinanza – ingiunzione impugnata gli era stata notificata solo in data
9/6/2025 ben oltre, in ogni caso, il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 20 del D. Lgs.vo n. 472/1997; tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “- accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare l'ordinanza – ingiunzione n. 0l – 000646476 senza data, CP_1 notificata il 9/6/2025, di pagamento di € 1863,05, a titolo di sanzione amministrativa;
- condannare
l' di Salerno al pagamento di spese e competenze tutte del presente Controparte_2 giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Radicatasi la lite, si costituiva l' convenuto, il quale rendeva noto che l'atto di accertamento CP_1 opposto dal ricorrente, visti gli orientamenti giurisprudenziali intervenuti in materia di decadenza , era stato archiviato dal competente ufficio amministrativo in sede di autotutela;
chiedeva quindi al giudice adito di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese. All'udienza dell'11 dicembre 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il giudice ha deciso la causa con motivazione contestuale.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
L'annullamento della ordinanza ingiunzione opposta da parte dell' impone una pronuncia di CP_1 cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Ebbene , nel caso di specie , l' ha documentato di aver annullato l'ordinanza ingiunzione opposta CP_1
, mentre il ricorrente nulla ha obiettato in proposto, sicchè è venuto meno l'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda .
Per quanto riguarda le spese del giudizio - che sono liquidate nei minimi in ragione della non complessità delle questioni trattate e per le sole fasi di studio della controversia e redazione dell'atto introduttivo - è apprezzabile il comportamento posto in essere dall' che , ancor prima della CP_1 udienza di discussione , ha preso atto dell'orientamento giurisprudenziale in tema di decadenza ed ha annullato l'ordinanza ingiunzione e tanto , a parere del giudicante , è sufficiente a giustificare una parziale compensazione tra le parti .
P.Q.M.
1.dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa per metà tra le parti le spese del giudizio che si liquidano per intero in complessivi €
426, 00 ;
3.condanna l' , come rappresentato , al pagamento in favore del ricorrente della rimanente metà CP_1 delle spese , sopra liquidate per intero , oltre rimborso spese generali nella misura del 15% , imborso del contributo unificato per € 43,00 , Iva e Cap come per legge , con attribuzione al procuratore che dichiara averne fatto anticipo .
Salerno 11 dicembre 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio