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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/07/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2465/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2465/2024 R.G. vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Debora Guli Parte_1 C.F._1
e Antonio Penserino presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VE (RA), Viale Filippo
Brunelleschi 119, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Controparte_1 C.F._2
Giannelli presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VE (RA), Via Romolo Murri 21, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
1) “dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in VE in data 05.10.2010, tra
i il sig. (nato a [...] il [...], C.F. ) e la sig.ra Parte_1 C.F._1
(nata a [...] - Ucraina), in data 04.05.1950 C.F. ), Controparte_1 C.F._2
pagina 1 di 4 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VE di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto al registro dello Stato Civile del
Comune di VE al n. 205, parte 1del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010;
2) disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra a definizione Parte_1 Controparte_1 di ogni posizione economica tra gli stessi pendente e in adempimento a quanto concordato tra i coniugi in sede di separazione e disposto con sentenza n. 456/2024 del 11.04.2024 (RG 3492/2022) emessa dal
Tribunale di VE, la somma di Euro 11.327,62 (unicimilatrecentoventisetteeuro/62). Tale somma verrà corrisposta dal sig. mediante un pagamento mensile di Euro 400,00 con decorrenza dal Pt_1 mese di marzo 2025 sino alla data di emissione della sentenza definitiva di divorzio con la precisazione che entro i cinque giorni successivi dalla data di emissione di tale sentenza, il sig. provvederà Pt_1
a corrispondere alla sig.ra la somma residuale dovuta (tenuto conto dei versamenti effettuati CP_1 dal mese di marzo 2025) in un'unica soluzione;
3) i sigg.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Controparte_1 autosufficienti e, pertanto, rinunciano espressamente e reciprocamente alla richiesta di un assegno divorzile;
4) i sigg.ri e , con l'esatto adempimento di quanto indicato Parte_1 Controparte_1 al punto n. 2 che precede, dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni comuni e di nulla aver a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo;
5) le parti si autorizzano reciprocamente all'espatrio, obbligandosi a prestare reciproco consenso, qualora necessario, per il rilascio della documentazione a tal fine preposta;
6)le parti concordano che le spese del presente giudizio sono interamente a carico del sig. Parte_1
”.
[...]
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/11/2024 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio con celebrato in VE (RA), in data 5.10.2010, iscritto nei registri Controparte_1 degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 205, parte 1, Anno 2010, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione non fossero nati figli.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.3.2024 si è costituita che Controparte_1 non si è opposta alla domanda di divorzio e ha depositato foglio di precisazione delle conclusioni congiunte contenente l'accordo raggiunto dalle parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro e pertanto, preso atto dell'assenza di volontà dei coniugi di riconciliarsi, acquisiti il parere (favorevole) del pagina 2 di 4 Pubblico Ministero e documentazione varia, il Giudice relatore delegato all'udienza del 22.5.2025 ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione stante la volontà dichiarata dalle parti di non volersi riconciliare ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza del Tribunale di VE n. 456/2024 dell'11.4.2024 pronunciata nel procedimento RG 3492/2022, fu pronunciata la separazione personale delle parti accogliendo le conclusioni congiunte depositate da queste. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
3. Spese interamente a carico di come da domanda. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di VE in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2465/2024 R.G., così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato in Parte_1 Controparte_1
VE (RA), in data 5.10.2010, iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 205, parte 1, Anno 2010;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di VE (RA) ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo;
d) prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
e) spese interamente a carico di come da domanda. Parte_1
Così deciso in VE, nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2465/2024 R.G. vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Debora Guli Parte_1 C.F._1
e Antonio Penserino presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VE (RA), Viale Filippo
Brunelleschi 119, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Controparte_1 C.F._2
Giannelli presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VE (RA), Via Romolo Murri 21, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
1) “dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in VE in data 05.10.2010, tra
i il sig. (nato a [...] il [...], C.F. ) e la sig.ra Parte_1 C.F._1
(nata a [...] - Ucraina), in data 04.05.1950 C.F. ), Controparte_1 C.F._2
pagina 1 di 4 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VE di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto al registro dello Stato Civile del
Comune di VE al n. 205, parte 1del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010;
2) disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra a definizione Parte_1 Controparte_1 di ogni posizione economica tra gli stessi pendente e in adempimento a quanto concordato tra i coniugi in sede di separazione e disposto con sentenza n. 456/2024 del 11.04.2024 (RG 3492/2022) emessa dal
Tribunale di VE, la somma di Euro 11.327,62 (unicimilatrecentoventisetteeuro/62). Tale somma verrà corrisposta dal sig. mediante un pagamento mensile di Euro 400,00 con decorrenza dal Pt_1 mese di marzo 2025 sino alla data di emissione della sentenza definitiva di divorzio con la precisazione che entro i cinque giorni successivi dalla data di emissione di tale sentenza, il sig. provvederà Pt_1
a corrispondere alla sig.ra la somma residuale dovuta (tenuto conto dei versamenti effettuati CP_1 dal mese di marzo 2025) in un'unica soluzione;
3) i sigg.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Controparte_1 autosufficienti e, pertanto, rinunciano espressamente e reciprocamente alla richiesta di un assegno divorzile;
4) i sigg.ri e , con l'esatto adempimento di quanto indicato Parte_1 Controparte_1 al punto n. 2 che precede, dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni comuni e di nulla aver a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo;
5) le parti si autorizzano reciprocamente all'espatrio, obbligandosi a prestare reciproco consenso, qualora necessario, per il rilascio della documentazione a tal fine preposta;
6)le parti concordano che le spese del presente giudizio sono interamente a carico del sig. Parte_1
”.
[...]
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/11/2024 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio con celebrato in VE (RA), in data 5.10.2010, iscritto nei registri Controparte_1 degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 205, parte 1, Anno 2010, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione non fossero nati figli.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.3.2024 si è costituita che Controparte_1 non si è opposta alla domanda di divorzio e ha depositato foglio di precisazione delle conclusioni congiunte contenente l'accordo raggiunto dalle parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro e pertanto, preso atto dell'assenza di volontà dei coniugi di riconciliarsi, acquisiti il parere (favorevole) del pagina 2 di 4 Pubblico Ministero e documentazione varia, il Giudice relatore delegato all'udienza del 22.5.2025 ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione stante la volontà dichiarata dalle parti di non volersi riconciliare ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza del Tribunale di VE n. 456/2024 dell'11.4.2024 pronunciata nel procedimento RG 3492/2022, fu pronunciata la separazione personale delle parti accogliendo le conclusioni congiunte depositate da queste. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
3. Spese interamente a carico di come da domanda. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di VE in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2465/2024 R.G., così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato in Parte_1 Controparte_1
VE (RA), in data 5.10.2010, iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 205, parte 1, Anno 2010;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di VE (RA) ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo;
d) prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
e) spese interamente a carico di come da domanda. Parte_1
Così deciso in VE, nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini pagina 3 di 4 pagina 4 di 4