TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/04/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6029/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6029/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Giulia Andretta Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Michele Sardi CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.3.2025 le parti aderivano alla seguente proposta conciliativa formulata dal giudice:
“1) Affido condiviso di con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
2) Diritto di visita del padre, salvo diversi accordi tra le parti:
- a settimane alternate, dal sabato sino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola, oltre ad un pernotto infrasettimanale da concordarsi con la madre;
- nelle altre due settimane, due pernotti infrasettimanali da concordarsi con la madre;
- una settimana consecutiva durante le vacanze natalizie (con l'alternanza del giorno di Natale o di
Capodanno ad anni alterni);
- tre gg consecutivi durante le vacanze pasquali (con l'alternanza del giorno di Pasqua o di pasquetta ad anni alterni);
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concor-darsi con la madre entro il 30.05 di ogni anno;
3) La casa familiare rimarrà in godimento esclusivo del resistente, mentre la ricorrente si impegna
a rilasciare detta abitazione entro 60 gg, salvo proroghe, asportandovi i propri effetti personali e quelli dei figli;
4) Contributo del padre al mantenimento di , tenuto anche conto della necessità della Per_1
ricorrente di reperire una nuova soluzione abitativa, nella misura complessiva di euro 500 mensili , da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici istat;
5) Ripartizione delle spese straordinarie per veronica – secondo la disciplina del Protocollo adottato da Questo Tribunale - in misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
6) Assegno unico per il nucleo familiare in favore della madre;
7) La pensione per continuerà ad essere percepita dalla sola madre; ”. Per_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato in [...] Parte_1 CP_1
(PD) il 21.7.1973, sono genitori, non coniugati, di nata il [...]. Per_1
In data 11.12.2024 depositava ricorso ai sensi degli artt. 337 ter e ss. c.c. e 473 Parte_1 bis.12 e ss. c.p.c. chiedendo che venisse disposta regolamentazione primaria dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore. La ricorrente dava atto di aver subito alcuni episodi violenti e chiedeva, pertanto, l'adozione di un ordine di protezione ai sensi dell'art. 473 bis.70 c.p.c. di divieto per il di rientrare nella casa familiare, dalla quale si era già allontanato, e divieto di CP_1
avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa.
si costituiva in data 12.2.2025 contestando quanto ex adverso dedotto. CP_1
L'udienza del 4.3.2025 veniva differita dapprima al 6.3.2025 stante l'istanza di differimento del procuratore di parte ricorrente e, successivamente d'ufficio al 19.3.2025.
A tale udienza comparivano entrambe le parti e il giudice delegato esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione;
quindi, formulava l'accordo di cui in epigrafe e, stante l'adesione delle parti alla proposta di cui ne chiedevano la ricezione, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
Le condizioni di cui in epigrafe sono prive di profili di illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica delle parti e della prole, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni, tenuto anche conto della richiesta di archiviazione avanzata dal PM in data 28.11.2024 per i reati di cui agli artt. 585, 577 e 582 c.p.; pertanto, si prende atto delle condizioni sub 1-5.
Con riferimento, poi, alle condizioni sub 6 e 7, si evidenzia che le stesse sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili, e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia. Atteso l'esito di questo procedimento, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) prende atto delle condizioni di cui in epigrafe sub 1-5;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 1.04.25.
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6029/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Giulia Andretta Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Michele Sardi CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.3.2025 le parti aderivano alla seguente proposta conciliativa formulata dal giudice:
“1) Affido condiviso di con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
2) Diritto di visita del padre, salvo diversi accordi tra le parti:
- a settimane alternate, dal sabato sino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola, oltre ad un pernotto infrasettimanale da concordarsi con la madre;
- nelle altre due settimane, due pernotti infrasettimanali da concordarsi con la madre;
- una settimana consecutiva durante le vacanze natalizie (con l'alternanza del giorno di Natale o di
Capodanno ad anni alterni);
- tre gg consecutivi durante le vacanze pasquali (con l'alternanza del giorno di Pasqua o di pasquetta ad anni alterni);
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concor-darsi con la madre entro il 30.05 di ogni anno;
3) La casa familiare rimarrà in godimento esclusivo del resistente, mentre la ricorrente si impegna
a rilasciare detta abitazione entro 60 gg, salvo proroghe, asportandovi i propri effetti personali e quelli dei figli;
4) Contributo del padre al mantenimento di , tenuto anche conto della necessità della Per_1
ricorrente di reperire una nuova soluzione abitativa, nella misura complessiva di euro 500 mensili , da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici istat;
5) Ripartizione delle spese straordinarie per veronica – secondo la disciplina del Protocollo adottato da Questo Tribunale - in misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
6) Assegno unico per il nucleo familiare in favore della madre;
7) La pensione per continuerà ad essere percepita dalla sola madre; ”. Per_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato in [...] Parte_1 CP_1
(PD) il 21.7.1973, sono genitori, non coniugati, di nata il [...]. Per_1
In data 11.12.2024 depositava ricorso ai sensi degli artt. 337 ter e ss. c.c. e 473 Parte_1 bis.12 e ss. c.p.c. chiedendo che venisse disposta regolamentazione primaria dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore. La ricorrente dava atto di aver subito alcuni episodi violenti e chiedeva, pertanto, l'adozione di un ordine di protezione ai sensi dell'art. 473 bis.70 c.p.c. di divieto per il di rientrare nella casa familiare, dalla quale si era già allontanato, e divieto di CP_1
avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa.
si costituiva in data 12.2.2025 contestando quanto ex adverso dedotto. CP_1
L'udienza del 4.3.2025 veniva differita dapprima al 6.3.2025 stante l'istanza di differimento del procuratore di parte ricorrente e, successivamente d'ufficio al 19.3.2025.
A tale udienza comparivano entrambe le parti e il giudice delegato esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione;
quindi, formulava l'accordo di cui in epigrafe e, stante l'adesione delle parti alla proposta di cui ne chiedevano la ricezione, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
Le condizioni di cui in epigrafe sono prive di profili di illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica delle parti e della prole, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni, tenuto anche conto della richiesta di archiviazione avanzata dal PM in data 28.11.2024 per i reati di cui agli artt. 585, 577 e 582 c.p.; pertanto, si prende atto delle condizioni sub 1-5.
Con riferimento, poi, alle condizioni sub 6 e 7, si evidenzia che le stesse sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili, e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia. Atteso l'esito di questo procedimento, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) prende atto delle condizioni di cui in epigrafe sub 1-5;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 1.04.25.
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi