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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 29/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 241/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice
dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 241/2024 di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nata in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marialba Cucchiella del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in
Sulmona (AQ), Via Sallustio n. 7/A, è elettivamente domiciliata come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato in ROMANIA in [...] Controparte_1 C.F._2
30/10/1981, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Traficante del Foro di Sulmona (AQ) presso il cui studio sito in Sulmona alla Via Pola n. 23 è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di risposta;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni
Con nota del 27.11.2024 le parti hanno depositato le seguenti conclusioni congiunte: “le parti, pertanto, intendono rassegnare conclusioni congiunte affinché il Tribunale di Sulmona, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza allegata, voglia così disporre: - il Tribunale di Sulmona, visto il consenso del Sig. , dispone l'affido esclusivo del figlio Controparte_1 minore alla madre ferme le condizioni di esercizio del Persona_1 Parte_1 diritto di visita come contenute nella sentenza di divorzio e l'assegno di mantenimento ivi pure previsto, oltre il 50% delle spese straordinarie. - Ciascuno dei genitori, ove decida di recarsi con i minori in località diverse da quella di abituale residenza, si impegna a comunicare all'altro l'indirizzo esatto ove intende recarsi indicando anche una utenza telefonica per garantire la pronta rintracciabilità; -in ogni caso altri orari e periodi di visita possono essere stabiliti di volta in volta
1 previo accordo anche informale tra le parti, compatibilmente con gli orari e le esigenze del minore.
– Dare atto che il Sig. presta il consenso al fine di rendere più agevoli le decisioni della CP_1 madre nell'interesse del figlio minore e che, in ogni caso, il padre sarà sempre informato circa lo stato di salute e le decisioni che riguardino il figlio minore. -Spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 13.5.2024, ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 ottenere, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, l'affidamento esclusivo del figlio minore ferme restando le ulteriori condizioni di regolamentazione del Persona_1 mantenimento e di esercizio di visita del minore stabilite nella sentenza di divorzio.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha allegato che:
-in data 23.9.2002 ha contratto matrimonio con in Romania, registrato al Controparte_1
n. 39/15.09.2002 nel registro dello Stato civile del Comune di Vinatori (provincia di Neamt);
- dal matrimonio, in data 16.4.2013, è nato;
Persona_2
- con sentenza n. 1024 del 26.08.2014 il Tribunale di Tirgu Neamt ha pronunciato il divorzio fra le parti disponendo: - l'affidamento congiunto del figlio minore, con collocamento prevalente presso la residenza della madre in Sulmona alla via Vella n. 11;- il diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio per due settimane durante la vacanza estiva;
tre giorni durante le vacanze estive;
tre giorni durante la vacanza invernale;
la prima e la terza domenica di ogni mese, tra le ore 10,00-16,00; il martedì e giovedì di ogni settimana, tra le ore 18,00 e le 20,00, in ogni caso sempre con possibilità di prendere il figlio dal domicilio della madre e riportarlo alla fine del periodo stabilito;
-l'obbligo del padre di versare un assegno mensile di mantenimento pari al 25% del reddito minimo garantito in Romania, a partire dalla data del 18.9.2013 fino alla maggiore età del figlio minorenne, entro il giorno 10 di ogni mese;
- il bambino dalla nascita vive in Italia e, nonostante anche il padre da alcuni anni risieda a Sulmona
e l'ampia facoltà di esercizio del diritto di vista riconosciutagli in sede divorzile, lo stesso non vede il figlio se non occasionalmente;
attualmente non vede il bambino dal mese di aprile 2023, pur vivendo nella medesima città, malgrado la ricorrente abbia tentato in ogni modo di favorire gli incontri tra padre e figlio;
- ha dovuto prendere atto dell'impossibilità di informare l'ex marito delle esigenze e delle Per_1 condizioni di salute del bambino, come pure delle decisioni da assumere congiuntamente;
-nel 2022 si è reso necessario sottoporre ad un delicato intervento chirurgico al Persona_1 cuore ed il padre, oltre a non fornire alcun tipo di supporto, né morale né materiale, non si è reso disponibile nemmeno a presenziare per sottoscrivere il consenso informato per l'intervento, tant'è che è stata costretta ad acquisire la sua firma inviandogli il modulo relativo a mezzo whatsapp;
Per_1
- dal mese di aprile 2023 si è reso inadempiente all'obbligo di versamento dell'assegno CP_1 di mantenimento per il figlio e il medesimo non ha mai contribuito alle spese straordinarie che la ricorrente ha dovuto sostenere e sostiene per Persona_1
- allo stato degli atti, l'affidamento congiunto è contrario agli interessi del minore, che non viene contattato dal padre nemmeno telefonicamente e risulta pregiudizievole per tutte le decisioni per le quali è richiesto il consenso di entrambi i genitori, in quanto la ricorrente è nell'impossibilità di
2 instaurare un dialogo con l'ex coniuge;
- la soluzione che meglio tutela gli interessi del minore, consentendo alla madre di assumere ogni decisione opportuna e necessaria in tempo utile per evitare ritardi e pregiudizi per il figlio, è l'affido esclusivo in favore della stessa.
La ricorrente ha concluso come in atti.
2.Il ricorso è stato comunicato al PM ai sensi dell'art. 71 c.p.c.
3.In data 2.9.2024 si è costituito in giudizio , chiedendo in via d'urgenza Controparte_1
l'affidamento del nucleo familiare ai servizi sociali del Comune di Sulmona, ai quali demandare il ripristino degli incontri tra padre e figlio;
nel merito ha chiesto confermarsi l'affido condiviso del figlio minore, previa determinazione dei tempi e delle modalità di incontro padre e figlio secondo il calendario e le modalità indicate dai servizi sociali del Comune di Sulmona, o da professionista incaricato;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, determinare tempi e modalità di incontro tra padre e figlio secondo il calendario e le modalità indicate dal servizio sociale presso il Comune di Sulmona o da professionista incaricato.
Il resistente, nella memoria difensiva, ha dedotto:
-di aver svolto negli ultimi anni vari lavori in diversi settori, da ultimo nell'ambito dei trasporti, fuori dall'Italia;
-che, nonostante la distanza, nei primi anni di vita del figlio è riuscito a conservare i rapporti e a vederlo, seppure nei periodi nei quali era presente in Italia;
-di essersi successivamente trasferito a vivere a Sulmona, dove vive pure la di lui madre, anche per mantenere rapporti col figlio minore, sempre compatibilmente con il proprio lavoro, che lo ha portato molto spesso all'estero;
-di aver fino al primo semestre dell'anno 2024 ha lavorato nel settore edile;
-di convivere attualmente con una nuova compagna e il figlio nato dalla nuova unione;
-che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, la stessa non ha consentito che il figlio potesse incontrare il padre presso l'abitazione di quest'ultimo in Sulmona, né consente contatti tra il minore e la nonna paterna con lui convivente;
parimenti, la ex moglie gli ha negato anche la possibilità di trascorrere il periodo feriale e le festività con il figlio;
-di avere difficoltà ad incontrare il proprio figlio a causa della tipologia di lavoro svolto e della mancanza di collaborazione della ricorrente Per_1
-di avere prestato gli opportuni e necessari consensi per il delicato intervento chirurgico del bambino nel 2018, di essersi recato a Roma su richiesta di lo scorso anno per le pratiche del passaporto Per_1 dinanzi all'Ambasciata e per prestare il consenso ai viaggi all'estero del minore;
al contrario la ex moglie non ha prestato il consenso affinché il minore potesse viaggiare all'estero col padre;
-che l'unico episodio dedotto dalla ricorrente, risalente al 2018, appare inidoneo a giustificare il mutamento del regime di affidamento da condiviso ad esclusivo, non avendo mai negato il consenso all'intervento del figlio ed essendosi adoperato per raggiungere il minore nei giorni seguenti, pur non essendo stato previamente informato del ricovero del bambino in ospedale;
3 -di aver tentato di essere più presente nella vita del figlio, ma di aver rinunciato ad imporre la sua presenza a causa del comportamento di e delle ritrosie del figlio, sentendosi escluso e Per_1 indesiderato nella vita del bambino;
-di aver versato fino al mese di maggio 2023 l'assegno di mantenimento in misura maggiore rispetto a quanto stabilito nella sentenza di divorzio, atteso che in Romania il tetto minimo salariale è pari ad
€ 322,00 lordi mensili;
-che l'affidamento esclusivo è condizionato al ricorrere di particolari circostanze che rendono l'affidamento condiviso pregiudizievole per il minore, mentre nel caso in esame il padre non ha assunto alcun comportamento lesivo dei diritti del minore e pertanto la richiesta di priverebbe Per_1 il resistente dell'esercizio della responsabilità genitoriale senza che ricorrano i presupposti di legge.
Ha quindi concluso come in atti.
4.Con memoria ex art. 473-bis.17 n. 1 c.p.c. la ricorrente ha contestato l'avversa memoria, tornando ad evidenziare che il resistente, pur vivendo in Italia ormai da diversi anni, non ha mai dedicato tempo al proprio figlio e rigettando il contestato comportamento ostruzionistico rispetto agli incontri padre- figlio. Ha puntualizzato che il resistente ha ammesso di non aver versato il mantenimento dal mese di maggio 2023 né le spese straordinarie e contestato che il resistente fosse all'oscuro dell'intervento chirurgico. Ha quindi insistito nella richiesta di una diversa regolamentazione dell'affidamento, ai fini della tutela dell'interesse del bambino, ovviando alle difficoltà frapposte dal padre, per assenza o scarsa collaborazione, in special modo per consentire alla ricorrente di assumere decisioni più rapide per il figlio, ad esempio per le attività scolastiche e sportive. Da ultimo ha chiesto il rigetto della avversa domanda di affidamento del nucleo al servizio sociale e per la redazione di un calendario di incontri padre-figlio, in quanto inconferente all'oggetto del giudizio ed estranea alla domanda di affidamento esclusivo, atteso peraltro che può liberamente esercitare il proprio diritta di CP_1 visita in conformità a quanto stabilito dalla sentenza di divorzio.
5.All'udienza del 9.10.2024 le parti, all'esito della precisazione delle proprie istanze, si sono concordemente impegnate a favorire la graduale ripresa delle frequentazioni padre-figlio secondo il calendario già stabilito in sede di divorzio e hanno chiesto un rinvio del procedimento al fine di tentare la composizione bonaria della lite.
6.All'udienza del 20.11.2024 il Giudice, su istanza delle parti, ha assegnato termine fino al
28.11.2024 per il deposito di conclusioni congiunte, riservando di riferire al Collegio per la decisione.
***
La domanda di modifica delle condizioni del divorzio è fondata e va accolta, potendo trovare accoglimento la domanda di affido esclusivo del minore alla madre nei termini precisati nelle condizioni pattuite tra le parti in sede di conclusioni congiunte.
L'affidamento condiviso, invero, è derogabile solo laddove risulti contrario agli interessi della prole.
Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela, in quanto incapace.
L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da
4 compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico- fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, tale giudizio va formulato,
"in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto
i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione
e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione"(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902).
Per quanto qui di interesse, va, peraltro, ricordato che la Suprema Corte ha ammesso la sussistenza dei presupposti per un affido esclusivo anche a fronte di comportamenti gravemente omissivi da parte del genitore, ritenendo che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso" (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587; Tribunale di Novara, sentenza 9 gennaio 2023, n. 8).
Nel caso di specie, parte resistente ha dedotto di essersi sempre occupata in via esclusiva del figlio minore, denunciando al contempo il mancato esercizio del diritto di visita da parte di nel CP_1 corso degli ultimi anni e il mancato versamento dell'assegno di mantenimento negli ultimi sedici mesi. Tali omissioni, come già chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso e non consentono, evidentemente, di formulare un giudizio positivo in ordine alla capacità genitoriale del resistente;
al contrario emerge l'idoneità della ricorrente nella cura del minore, di cui la stessa si è sempre occupata personalmente.
Il proposto affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso la stessa, è dunque da ritenere la soluzione più conforme all'interesse del figlio minore.
Invero, in considerazione dei fatti rilevanti rappresentati dalla ricorrente, come confermati anche dalla difesa del resistente, delle difficoltà relazionali esistenti tra le parti e della circostanza che CP_1 si allontana spesso dalla propria residenza o si assenta, recandosi all'estero, per motivi di lavoro, risulterebbe problematica e pregiudizievole la gestione congiunta del bambino e il consequenziale esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, come in effetti si è verificato in passato.
Di contro, la diversa regolamentazione dell'affidamento esclusivo - peraltro oggetto di espressa accettazione da parte del resistente - ovviando alle già dedotte criticità relative all'assenza fisica e alla scarsa collaborazione di nella gestione del bambino, consentirà alla ricorrente di CP_1 assumere autonomamente, nell'esercizio esclusivo della propria responsabilità genitoriale, e senza ritardo, le decisioni concernenti il figlio minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, così provvede:
5 dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre Persona_1 Parte_1
conferma le condizioni di esercizio del diritto di visita come contenute nella sentenza di
[...] divorzio n. 1024 del 26.08.2014 del Tribunale di Tirgu Neamt e l'assegno di mantenimento ivi previsto, oltre il 50% delle spese straordinarie;
dispone inoltre che:
-ciascuno dei genitori, ove decida di recarsi con i minori in località diverse da quella di abituale residenza, si impegna a comunicare all'altro l'indirizzo esatto ove intende recarsi indicando anche una utenza telefonica per garantire la pronta rintracciabilità;
-in ogni caso altri orari e periodi di visita possono essere stabiliti di volta in volta previo accordo anche informale tra le parti, compatibilmente con gli orari e le esigenze del minore;
CU presta il consenso al fine di rendere più agevoli le decisioni di CP_1 Parte_1 nell'interesse del figlio minore;
[...]
-in ogni caso il padre sarà sempre informato circa lo stato di salute e le decisioni che riguardino il figlio minore;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 14.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice
dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 241/2024 di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nata in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marialba Cucchiella del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in
Sulmona (AQ), Via Sallustio n. 7/A, è elettivamente domiciliata come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato in ROMANIA in [...] Controparte_1 C.F._2
30/10/1981, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Traficante del Foro di Sulmona (AQ) presso il cui studio sito in Sulmona alla Via Pola n. 23 è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di risposta;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni
Con nota del 27.11.2024 le parti hanno depositato le seguenti conclusioni congiunte: “le parti, pertanto, intendono rassegnare conclusioni congiunte affinché il Tribunale di Sulmona, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza allegata, voglia così disporre: - il Tribunale di Sulmona, visto il consenso del Sig. , dispone l'affido esclusivo del figlio Controparte_1 minore alla madre ferme le condizioni di esercizio del Persona_1 Parte_1 diritto di visita come contenute nella sentenza di divorzio e l'assegno di mantenimento ivi pure previsto, oltre il 50% delle spese straordinarie. - Ciascuno dei genitori, ove decida di recarsi con i minori in località diverse da quella di abituale residenza, si impegna a comunicare all'altro l'indirizzo esatto ove intende recarsi indicando anche una utenza telefonica per garantire la pronta rintracciabilità; -in ogni caso altri orari e periodi di visita possono essere stabiliti di volta in volta
1 previo accordo anche informale tra le parti, compatibilmente con gli orari e le esigenze del minore.
– Dare atto che il Sig. presta il consenso al fine di rendere più agevoli le decisioni della CP_1 madre nell'interesse del figlio minore e che, in ogni caso, il padre sarà sempre informato circa lo stato di salute e le decisioni che riguardino il figlio minore. -Spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 13.5.2024, ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 ottenere, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, l'affidamento esclusivo del figlio minore ferme restando le ulteriori condizioni di regolamentazione del Persona_1 mantenimento e di esercizio di visita del minore stabilite nella sentenza di divorzio.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha allegato che:
-in data 23.9.2002 ha contratto matrimonio con in Romania, registrato al Controparte_1
n. 39/15.09.2002 nel registro dello Stato civile del Comune di Vinatori (provincia di Neamt);
- dal matrimonio, in data 16.4.2013, è nato;
Persona_2
- con sentenza n. 1024 del 26.08.2014 il Tribunale di Tirgu Neamt ha pronunciato il divorzio fra le parti disponendo: - l'affidamento congiunto del figlio minore, con collocamento prevalente presso la residenza della madre in Sulmona alla via Vella n. 11;- il diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio per due settimane durante la vacanza estiva;
tre giorni durante le vacanze estive;
tre giorni durante la vacanza invernale;
la prima e la terza domenica di ogni mese, tra le ore 10,00-16,00; il martedì e giovedì di ogni settimana, tra le ore 18,00 e le 20,00, in ogni caso sempre con possibilità di prendere il figlio dal domicilio della madre e riportarlo alla fine del periodo stabilito;
-l'obbligo del padre di versare un assegno mensile di mantenimento pari al 25% del reddito minimo garantito in Romania, a partire dalla data del 18.9.2013 fino alla maggiore età del figlio minorenne, entro il giorno 10 di ogni mese;
- il bambino dalla nascita vive in Italia e, nonostante anche il padre da alcuni anni risieda a Sulmona
e l'ampia facoltà di esercizio del diritto di vista riconosciutagli in sede divorzile, lo stesso non vede il figlio se non occasionalmente;
attualmente non vede il bambino dal mese di aprile 2023, pur vivendo nella medesima città, malgrado la ricorrente abbia tentato in ogni modo di favorire gli incontri tra padre e figlio;
- ha dovuto prendere atto dell'impossibilità di informare l'ex marito delle esigenze e delle Per_1 condizioni di salute del bambino, come pure delle decisioni da assumere congiuntamente;
-nel 2022 si è reso necessario sottoporre ad un delicato intervento chirurgico al Persona_1 cuore ed il padre, oltre a non fornire alcun tipo di supporto, né morale né materiale, non si è reso disponibile nemmeno a presenziare per sottoscrivere il consenso informato per l'intervento, tant'è che è stata costretta ad acquisire la sua firma inviandogli il modulo relativo a mezzo whatsapp;
Per_1
- dal mese di aprile 2023 si è reso inadempiente all'obbligo di versamento dell'assegno CP_1 di mantenimento per il figlio e il medesimo non ha mai contribuito alle spese straordinarie che la ricorrente ha dovuto sostenere e sostiene per Persona_1
- allo stato degli atti, l'affidamento congiunto è contrario agli interessi del minore, che non viene contattato dal padre nemmeno telefonicamente e risulta pregiudizievole per tutte le decisioni per le quali è richiesto il consenso di entrambi i genitori, in quanto la ricorrente è nell'impossibilità di
2 instaurare un dialogo con l'ex coniuge;
- la soluzione che meglio tutela gli interessi del minore, consentendo alla madre di assumere ogni decisione opportuna e necessaria in tempo utile per evitare ritardi e pregiudizi per il figlio, è l'affido esclusivo in favore della stessa.
La ricorrente ha concluso come in atti.
2.Il ricorso è stato comunicato al PM ai sensi dell'art. 71 c.p.c.
3.In data 2.9.2024 si è costituito in giudizio , chiedendo in via d'urgenza Controparte_1
l'affidamento del nucleo familiare ai servizi sociali del Comune di Sulmona, ai quali demandare il ripristino degli incontri tra padre e figlio;
nel merito ha chiesto confermarsi l'affido condiviso del figlio minore, previa determinazione dei tempi e delle modalità di incontro padre e figlio secondo il calendario e le modalità indicate dai servizi sociali del Comune di Sulmona, o da professionista incaricato;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, determinare tempi e modalità di incontro tra padre e figlio secondo il calendario e le modalità indicate dal servizio sociale presso il Comune di Sulmona o da professionista incaricato.
Il resistente, nella memoria difensiva, ha dedotto:
-di aver svolto negli ultimi anni vari lavori in diversi settori, da ultimo nell'ambito dei trasporti, fuori dall'Italia;
-che, nonostante la distanza, nei primi anni di vita del figlio è riuscito a conservare i rapporti e a vederlo, seppure nei periodi nei quali era presente in Italia;
-di essersi successivamente trasferito a vivere a Sulmona, dove vive pure la di lui madre, anche per mantenere rapporti col figlio minore, sempre compatibilmente con il proprio lavoro, che lo ha portato molto spesso all'estero;
-di aver fino al primo semestre dell'anno 2024 ha lavorato nel settore edile;
-di convivere attualmente con una nuova compagna e il figlio nato dalla nuova unione;
-che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, la stessa non ha consentito che il figlio potesse incontrare il padre presso l'abitazione di quest'ultimo in Sulmona, né consente contatti tra il minore e la nonna paterna con lui convivente;
parimenti, la ex moglie gli ha negato anche la possibilità di trascorrere il periodo feriale e le festività con il figlio;
-di avere difficoltà ad incontrare il proprio figlio a causa della tipologia di lavoro svolto e della mancanza di collaborazione della ricorrente Per_1
-di avere prestato gli opportuni e necessari consensi per il delicato intervento chirurgico del bambino nel 2018, di essersi recato a Roma su richiesta di lo scorso anno per le pratiche del passaporto Per_1 dinanzi all'Ambasciata e per prestare il consenso ai viaggi all'estero del minore;
al contrario la ex moglie non ha prestato il consenso affinché il minore potesse viaggiare all'estero col padre;
-che l'unico episodio dedotto dalla ricorrente, risalente al 2018, appare inidoneo a giustificare il mutamento del regime di affidamento da condiviso ad esclusivo, non avendo mai negato il consenso all'intervento del figlio ed essendosi adoperato per raggiungere il minore nei giorni seguenti, pur non essendo stato previamente informato del ricovero del bambino in ospedale;
3 -di aver tentato di essere più presente nella vita del figlio, ma di aver rinunciato ad imporre la sua presenza a causa del comportamento di e delle ritrosie del figlio, sentendosi escluso e Per_1 indesiderato nella vita del bambino;
-di aver versato fino al mese di maggio 2023 l'assegno di mantenimento in misura maggiore rispetto a quanto stabilito nella sentenza di divorzio, atteso che in Romania il tetto minimo salariale è pari ad
€ 322,00 lordi mensili;
-che l'affidamento esclusivo è condizionato al ricorrere di particolari circostanze che rendono l'affidamento condiviso pregiudizievole per il minore, mentre nel caso in esame il padre non ha assunto alcun comportamento lesivo dei diritti del minore e pertanto la richiesta di priverebbe Per_1 il resistente dell'esercizio della responsabilità genitoriale senza che ricorrano i presupposti di legge.
Ha quindi concluso come in atti.
4.Con memoria ex art. 473-bis.17 n. 1 c.p.c. la ricorrente ha contestato l'avversa memoria, tornando ad evidenziare che il resistente, pur vivendo in Italia ormai da diversi anni, non ha mai dedicato tempo al proprio figlio e rigettando il contestato comportamento ostruzionistico rispetto agli incontri padre- figlio. Ha puntualizzato che il resistente ha ammesso di non aver versato il mantenimento dal mese di maggio 2023 né le spese straordinarie e contestato che il resistente fosse all'oscuro dell'intervento chirurgico. Ha quindi insistito nella richiesta di una diversa regolamentazione dell'affidamento, ai fini della tutela dell'interesse del bambino, ovviando alle difficoltà frapposte dal padre, per assenza o scarsa collaborazione, in special modo per consentire alla ricorrente di assumere decisioni più rapide per il figlio, ad esempio per le attività scolastiche e sportive. Da ultimo ha chiesto il rigetto della avversa domanda di affidamento del nucleo al servizio sociale e per la redazione di un calendario di incontri padre-figlio, in quanto inconferente all'oggetto del giudizio ed estranea alla domanda di affidamento esclusivo, atteso peraltro che può liberamente esercitare il proprio diritta di CP_1 visita in conformità a quanto stabilito dalla sentenza di divorzio.
5.All'udienza del 9.10.2024 le parti, all'esito della precisazione delle proprie istanze, si sono concordemente impegnate a favorire la graduale ripresa delle frequentazioni padre-figlio secondo il calendario già stabilito in sede di divorzio e hanno chiesto un rinvio del procedimento al fine di tentare la composizione bonaria della lite.
6.All'udienza del 20.11.2024 il Giudice, su istanza delle parti, ha assegnato termine fino al
28.11.2024 per il deposito di conclusioni congiunte, riservando di riferire al Collegio per la decisione.
***
La domanda di modifica delle condizioni del divorzio è fondata e va accolta, potendo trovare accoglimento la domanda di affido esclusivo del minore alla madre nei termini precisati nelle condizioni pattuite tra le parti in sede di conclusioni congiunte.
L'affidamento condiviso, invero, è derogabile solo laddove risulti contrario agli interessi della prole.
Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela, in quanto incapace.
L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da
4 compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico- fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, tale giudizio va formulato,
"in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto
i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione
e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione"(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902).
Per quanto qui di interesse, va, peraltro, ricordato che la Suprema Corte ha ammesso la sussistenza dei presupposti per un affido esclusivo anche a fronte di comportamenti gravemente omissivi da parte del genitore, ritenendo che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso" (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587; Tribunale di Novara, sentenza 9 gennaio 2023, n. 8).
Nel caso di specie, parte resistente ha dedotto di essersi sempre occupata in via esclusiva del figlio minore, denunciando al contempo il mancato esercizio del diritto di visita da parte di nel CP_1 corso degli ultimi anni e il mancato versamento dell'assegno di mantenimento negli ultimi sedici mesi. Tali omissioni, come già chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso e non consentono, evidentemente, di formulare un giudizio positivo in ordine alla capacità genitoriale del resistente;
al contrario emerge l'idoneità della ricorrente nella cura del minore, di cui la stessa si è sempre occupata personalmente.
Il proposto affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso la stessa, è dunque da ritenere la soluzione più conforme all'interesse del figlio minore.
Invero, in considerazione dei fatti rilevanti rappresentati dalla ricorrente, come confermati anche dalla difesa del resistente, delle difficoltà relazionali esistenti tra le parti e della circostanza che CP_1 si allontana spesso dalla propria residenza o si assenta, recandosi all'estero, per motivi di lavoro, risulterebbe problematica e pregiudizievole la gestione congiunta del bambino e il consequenziale esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, come in effetti si è verificato in passato.
Di contro, la diversa regolamentazione dell'affidamento esclusivo - peraltro oggetto di espressa accettazione da parte del resistente - ovviando alle già dedotte criticità relative all'assenza fisica e alla scarsa collaborazione di nella gestione del bambino, consentirà alla ricorrente di CP_1 assumere autonomamente, nell'esercizio esclusivo della propria responsabilità genitoriale, e senza ritardo, le decisioni concernenti il figlio minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, così provvede:
5 dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre Persona_1 Parte_1
conferma le condizioni di esercizio del diritto di visita come contenute nella sentenza di
[...] divorzio n. 1024 del 26.08.2014 del Tribunale di Tirgu Neamt e l'assegno di mantenimento ivi previsto, oltre il 50% delle spese straordinarie;
dispone inoltre che:
-ciascuno dei genitori, ove decida di recarsi con i minori in località diverse da quella di abituale residenza, si impegna a comunicare all'altro l'indirizzo esatto ove intende recarsi indicando anche una utenza telefonica per garantire la pronta rintracciabilità;
-in ogni caso altri orari e periodi di visita possono essere stabiliti di volta in volta previo accordo anche informale tra le parti, compatibilmente con gli orari e le esigenze del minore;
CU presta il consenso al fine di rendere più agevoli le decisioni di CP_1 Parte_1 nell'interesse del figlio minore;
[...]
-in ogni caso il padre sarà sempre informato circa lo stato di salute e le decisioni che riguardino il figlio minore;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 14.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
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