TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 19/12/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2069/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2069/2024
Oggi 19 dicembre 2025 innanzi al dott. TO AT, è comparso l'avv. Carlo Orsini per parte attrice il quale precisa le conclusioni e si riporta ai propri atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Gop
TO AT
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TO AT ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2069/2024
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario dott.TO AT in funzione di Giudice Unico all'udienza del 19.12.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.1912/2024 R.G. Affari Civili
TRA
( ) in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1 individuale ed elettivamente domiciliato in Terni in Via Armellini 1, presso lo Parte_1 studio dell'Avvocato Carlo Orsini che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
-attore
E
(CF e residente a [...]. Parte_2 CodiceFiscale_2
-convenuto, contumace
Oggetto: noleggio.
Trattenuta in decisione sulle conclusioni come dal presente verbale nella parte che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Terni per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_2
l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, condannare il suddetto convenuto al risarcimento del danno in favore dell'Impresa individuale della somma di € Parte_1
13.950,08 o di quella diversa somma, minore o maggiore, ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione”; l'attore riferiva che, con contratto di noleggio n. 115/2023 del
05.08.2023, il medesimo noleggiava a il veicolo modello Renault Clio targato Parte_2
FV709HM per il periodo 05.08.2023 dalle ore 18.00 al 03.09.2023 alle ore 18.00; che la mattina del giorno 16.08.2023 il suddetto veicolo Renault Clio Iveco - condotto dal Sig. figlio del Sig. - mentre percorreva la SS79 Rieti – Terni Persona_1 Parte_2 all'interno della galleria “Montelungo” invadeva improvvisamente la corsia di marcia opposta andando a collidere con un Camper Ford Transit che viaggiava nell'altro senso di marcia;
che interveniva una pattuglia dei Carabinieri che provvedeva ai rilievi del caso;
che a seguito del predetto sinistro il veicolo Renault Clio risultava non marciante e pertanto Pt_2 provvedeva a far intervenire il soccorso stradale per rimuovere l'autovettura dal luogo dell'incidente; che il locatario stante il proprio obbligo di provvedere al Parte_2 pagamento della riparazione del veicolo noleggiato, affidava la Renault Clio all'autocarrozzeria di propria fiducia Ivancar 2000 scs con sede a Rieti, con l'impegno espresso di provvedere lui stesso al pagamento delle riparazioni necessarie;
che la Ivancar 2000 dopo aver eseguito la riparazione dell'autovettura Renault Clio richiedeva il relativo pagamento a il Parte_2 quale nonostante ripetute rassicurazioni verbali non provvedeva a versare alcun importo;
che rimanevano prive di riscontro le richieste formulate sia dal procuratore dell'attore sia dal legale della Ivancar 2000; che, visto il mancato pagamento da parte di delle Parte_2 riparazioni eseguite, l'autocarrozzeria Ivancar 2000 diffidava la ditta quale Parte_1 proprietaria del veicolo in questione di pagare le suddette riparazioni esercitando nel frattempo il diritto di ritenzione fino all'effettivo saldo di quanto dovuto;
che la ditta Pt_1
decideva di corrispondere alla Ivancar 2000 le somme dalla stessa richieste pari ad €
[...]
7.350 a titolo di riparazioni autovettura ed € 600,08 a titolo di contributo spese legali in favore dell'Avv. Egidio Sabetta legale della Ivancar 2000; che, infine, aveva il diritto alla ulteriore somma di € 6.000 a titolo di indennità di noleggio per i 10 mesi in virtù del prezzo di noleggio stabilito contrattualmente in € 600 al mese.
non si costituiva in giudizio e, pertanto, lo stesso veniva dichiarato contumace. Parte_2
pagina 3 di 5 La causa veniva istruita mediante prova per interrogatorio formale, per teste e produzioni documentali.
I fatti costitutivi del diritto azionato, e cioè l'avvenuto noleggio del veicolo modello Renault
Clio targato FV709HM, il sinistro avvenuto in data 16.08.2023, la sua riparazione da parte della Ivancar 2000 ed il pagamento a quest'ultima dei lavori di riparazione da parte del
, hanno trovato puntuale riscontro nella documentazione in atti e nelle evidenze Pt_1 istruttorie.
Ed invero, da un lato, parte ricorrente ha prodotto in giudizio: 1) il contratto di noleggio n.
115/2023 del 05.08.2023, dal quale si legge, oltre che il prezzo mensile è di 600,00 e che la guida era limitata al convenuto, il testo dell'art.8: “Il cliente, dal momento del ritiro e fino alla sua riconsegna, sarà ritenuto responsabile, sia in ambito civile sia in quello penale, per i danni che potrebbero essere arrecati a persone e a cose, ivi compreso il mezzo noleggiato, in conseguenza dell'uso e della manutenzione del predetto mezzo…. …. Il cliente sarà, in ogni caso, responsabile per il furto, per il ribaltamento, per il danneggiamento e per la distruzione del mezzo concesso in locazione;
inoltre risponderà dei danni accidentalmente arrecati ad altri veicoli e di ogni altro danno anche meccanico provocato al predetto mezzo durante tutto il periodo del noleggio”. (all.2); 2) la relazione dei Carabinieri relativa al sinistro del 18.3.2023 (all.3); 3) le richieste di restituzione del veicolo e di pagamento dei lavori di riparazione effettuati, avanzate sia dal difensore dell'attore con propria missiva del 9.1.2024
(all.4) sia dal legale della Ivancar 2000 con propria pec del 6.2.2024 (all.5); 4) la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 29.7.2024 (all.8) con la quale si evidenzia il pagamento pari ad € 7.350 a titolo di riparazioni autovettura ed € 600,08 a titolo di contributo spese legali.
In tal senso risultano le univoche dichiarazioni testimoniali ( e Testimone_1 Testimone_2 che hanno confermato sia i lavori di riparazione effettuati e descritti nel preventivo del
9.10.2023 (all.6) sia il loro pagamento da parte dell'attore, oltre alla ripresa del possesso dell'autovettura riparata solo alla fine del mese di luglio 2024.
La superiore evidenza probatoria trova conferma nella mancata comparizione all'interrogatorio formale da parte del convenuto - per scelta processuale di non costituirsi in giudizio, rimanendo sostanzialmente indifferente alla vicenda giudiziale - che, unitamente agli ulteriori dati istruttori sopra indicati, induce a ritenere provate le circostanze in esame.
Pertanto, è evidente, stante il paradigma probatorio dell'art. 2043 c.c., la responsabilità di che ha consentito la conduzione del veicolo noleggiato al figlio, nonostante il Parte_2
pagina 4 di 5 divieto contrattuale, la cui guida imprudente ha causato un sinistro ed i conseguenti danni al veicolo;
né il medesimo ha provveduto al pagamento delle spese dei lavori di riparazione come era dovuto in forza dell'art.8 del ridetto contratto di noleggio.
Ne consegue, attesa la documentazione in atti e la conferma della loro effettuazione da parte delle risultanze testimoniali, che dovranno essere risarcite, in mancanza della loro contestazione, alla parte attrice le spese complessive occorse per la riparazione del veicolo: €
7.350 di cui € 3.250 per ricambi, € 35 voci complementari, € 2.253,60 per manodopera ed €
507,70 per materiale di consumo, oltre iva (vds. ricevute di bonifico (all.9), copie assegni
(all.10) e relative fatture (all.11)). Vi sono, poi, ulteriori spese occorse al e connesse sia Pt_1 al mancato utilizzo del veicolo sia ai lavori effettuati dalla carrozzeria: € 6.000 a titolo di indennità di noleggio per i 10 mesi che detto veicolo non è stato nella disponibilità dell'odierno istante, e cioè dal settembre 2023 – termine del periodo di noleggio – al momento della riconsegna da parte della carrozzeria Ivancar 2000 avvenuto a fine luglio
2024, come effetto del prezzo di noleggio stabilito contrattualmente in € 600 al mese. Ancora: la ditta dovrà altresì essere ristorata delle spese legali pari ad € 600,00 Parte_1 corrisposte al legale della carrozzeria Ivancar 2000 come stabilito nell'accordo transattivo del
29.7.2024 (all.8). Pertanto, la pretesa creditoria di ammonta a complessivi € Parte_1
13.950,08, oltre interessi e rivalutazione monetaria trattandosi di un debito di valore.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda dell'attore e condanna a versare a Parte_2
€ 13.950,08, oltre gli interessi legali, dal dovuto fino al soddisfo, e Parte_1 rivalutazione monetaria;
condanna a rifondere le spese di lite che ammontano a Parte_2 complessive € 5.077,00, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata con la sottoscrizione del verbale che la contiene, immediatamente depositata in cancelleria.
Terni, 19 dicembre 2025
Il Gop TO AT
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2069/2024
Oggi 19 dicembre 2025 innanzi al dott. TO AT, è comparso l'avv. Carlo Orsini per parte attrice il quale precisa le conclusioni e si riporta ai propri atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Gop
TO AT
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TO AT ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2069/2024
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario dott.TO AT in funzione di Giudice Unico all'udienza del 19.12.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.1912/2024 R.G. Affari Civili
TRA
( ) in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1 individuale ed elettivamente domiciliato in Terni in Via Armellini 1, presso lo Parte_1 studio dell'Avvocato Carlo Orsini che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
-attore
E
(CF e residente a [...]. Parte_2 CodiceFiscale_2
-convenuto, contumace
Oggetto: noleggio.
Trattenuta in decisione sulle conclusioni come dal presente verbale nella parte che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Terni per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_2
l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, condannare il suddetto convenuto al risarcimento del danno in favore dell'Impresa individuale della somma di € Parte_1
13.950,08 o di quella diversa somma, minore o maggiore, ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione”; l'attore riferiva che, con contratto di noleggio n. 115/2023 del
05.08.2023, il medesimo noleggiava a il veicolo modello Renault Clio targato Parte_2
FV709HM per il periodo 05.08.2023 dalle ore 18.00 al 03.09.2023 alle ore 18.00; che la mattina del giorno 16.08.2023 il suddetto veicolo Renault Clio Iveco - condotto dal Sig. figlio del Sig. - mentre percorreva la SS79 Rieti – Terni Persona_1 Parte_2 all'interno della galleria “Montelungo” invadeva improvvisamente la corsia di marcia opposta andando a collidere con un Camper Ford Transit che viaggiava nell'altro senso di marcia;
che interveniva una pattuglia dei Carabinieri che provvedeva ai rilievi del caso;
che a seguito del predetto sinistro il veicolo Renault Clio risultava non marciante e pertanto Pt_2 provvedeva a far intervenire il soccorso stradale per rimuovere l'autovettura dal luogo dell'incidente; che il locatario stante il proprio obbligo di provvedere al Parte_2 pagamento della riparazione del veicolo noleggiato, affidava la Renault Clio all'autocarrozzeria di propria fiducia Ivancar 2000 scs con sede a Rieti, con l'impegno espresso di provvedere lui stesso al pagamento delle riparazioni necessarie;
che la Ivancar 2000 dopo aver eseguito la riparazione dell'autovettura Renault Clio richiedeva il relativo pagamento a il Parte_2 quale nonostante ripetute rassicurazioni verbali non provvedeva a versare alcun importo;
che rimanevano prive di riscontro le richieste formulate sia dal procuratore dell'attore sia dal legale della Ivancar 2000; che, visto il mancato pagamento da parte di delle Parte_2 riparazioni eseguite, l'autocarrozzeria Ivancar 2000 diffidava la ditta quale Parte_1 proprietaria del veicolo in questione di pagare le suddette riparazioni esercitando nel frattempo il diritto di ritenzione fino all'effettivo saldo di quanto dovuto;
che la ditta Pt_1
decideva di corrispondere alla Ivancar 2000 le somme dalla stessa richieste pari ad €
[...]
7.350 a titolo di riparazioni autovettura ed € 600,08 a titolo di contributo spese legali in favore dell'Avv. Egidio Sabetta legale della Ivancar 2000; che, infine, aveva il diritto alla ulteriore somma di € 6.000 a titolo di indennità di noleggio per i 10 mesi in virtù del prezzo di noleggio stabilito contrattualmente in € 600 al mese.
non si costituiva in giudizio e, pertanto, lo stesso veniva dichiarato contumace. Parte_2
pagina 3 di 5 La causa veniva istruita mediante prova per interrogatorio formale, per teste e produzioni documentali.
I fatti costitutivi del diritto azionato, e cioè l'avvenuto noleggio del veicolo modello Renault
Clio targato FV709HM, il sinistro avvenuto in data 16.08.2023, la sua riparazione da parte della Ivancar 2000 ed il pagamento a quest'ultima dei lavori di riparazione da parte del
, hanno trovato puntuale riscontro nella documentazione in atti e nelle evidenze Pt_1 istruttorie.
Ed invero, da un lato, parte ricorrente ha prodotto in giudizio: 1) il contratto di noleggio n.
115/2023 del 05.08.2023, dal quale si legge, oltre che il prezzo mensile è di 600,00 e che la guida era limitata al convenuto, il testo dell'art.8: “Il cliente, dal momento del ritiro e fino alla sua riconsegna, sarà ritenuto responsabile, sia in ambito civile sia in quello penale, per i danni che potrebbero essere arrecati a persone e a cose, ivi compreso il mezzo noleggiato, in conseguenza dell'uso e della manutenzione del predetto mezzo…. …. Il cliente sarà, in ogni caso, responsabile per il furto, per il ribaltamento, per il danneggiamento e per la distruzione del mezzo concesso in locazione;
inoltre risponderà dei danni accidentalmente arrecati ad altri veicoli e di ogni altro danno anche meccanico provocato al predetto mezzo durante tutto il periodo del noleggio”. (all.2); 2) la relazione dei Carabinieri relativa al sinistro del 18.3.2023 (all.3); 3) le richieste di restituzione del veicolo e di pagamento dei lavori di riparazione effettuati, avanzate sia dal difensore dell'attore con propria missiva del 9.1.2024
(all.4) sia dal legale della Ivancar 2000 con propria pec del 6.2.2024 (all.5); 4) la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 29.7.2024 (all.8) con la quale si evidenzia il pagamento pari ad € 7.350 a titolo di riparazioni autovettura ed € 600,08 a titolo di contributo spese legali.
In tal senso risultano le univoche dichiarazioni testimoniali ( e Testimone_1 Testimone_2 che hanno confermato sia i lavori di riparazione effettuati e descritti nel preventivo del
9.10.2023 (all.6) sia il loro pagamento da parte dell'attore, oltre alla ripresa del possesso dell'autovettura riparata solo alla fine del mese di luglio 2024.
La superiore evidenza probatoria trova conferma nella mancata comparizione all'interrogatorio formale da parte del convenuto - per scelta processuale di non costituirsi in giudizio, rimanendo sostanzialmente indifferente alla vicenda giudiziale - che, unitamente agli ulteriori dati istruttori sopra indicati, induce a ritenere provate le circostanze in esame.
Pertanto, è evidente, stante il paradigma probatorio dell'art. 2043 c.c., la responsabilità di che ha consentito la conduzione del veicolo noleggiato al figlio, nonostante il Parte_2
pagina 4 di 5 divieto contrattuale, la cui guida imprudente ha causato un sinistro ed i conseguenti danni al veicolo;
né il medesimo ha provveduto al pagamento delle spese dei lavori di riparazione come era dovuto in forza dell'art.8 del ridetto contratto di noleggio.
Ne consegue, attesa la documentazione in atti e la conferma della loro effettuazione da parte delle risultanze testimoniali, che dovranno essere risarcite, in mancanza della loro contestazione, alla parte attrice le spese complessive occorse per la riparazione del veicolo: €
7.350 di cui € 3.250 per ricambi, € 35 voci complementari, € 2.253,60 per manodopera ed €
507,70 per materiale di consumo, oltre iva (vds. ricevute di bonifico (all.9), copie assegni
(all.10) e relative fatture (all.11)). Vi sono, poi, ulteriori spese occorse al e connesse sia Pt_1 al mancato utilizzo del veicolo sia ai lavori effettuati dalla carrozzeria: € 6.000 a titolo di indennità di noleggio per i 10 mesi che detto veicolo non è stato nella disponibilità dell'odierno istante, e cioè dal settembre 2023 – termine del periodo di noleggio – al momento della riconsegna da parte della carrozzeria Ivancar 2000 avvenuto a fine luglio
2024, come effetto del prezzo di noleggio stabilito contrattualmente in € 600 al mese. Ancora: la ditta dovrà altresì essere ristorata delle spese legali pari ad € 600,00 Parte_1 corrisposte al legale della carrozzeria Ivancar 2000 come stabilito nell'accordo transattivo del
29.7.2024 (all.8). Pertanto, la pretesa creditoria di ammonta a complessivi € Parte_1
13.950,08, oltre interessi e rivalutazione monetaria trattandosi di un debito di valore.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda dell'attore e condanna a versare a Parte_2
€ 13.950,08, oltre gli interessi legali, dal dovuto fino al soddisfo, e Parte_1 rivalutazione monetaria;
condanna a rifondere le spese di lite che ammontano a Parte_2 complessive € 5.077,00, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata con la sottoscrizione del verbale che la contiene, immediatamente depositata in cancelleria.
Terni, 19 dicembre 2025
Il Gop TO AT
pagina 5 di 5