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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPULI TAIANA
IN NOME DEL POPOLO TAIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile d'appello, iscritto al n. 5258/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1213/2019, pubblicata il 2 maggio 2019, riservato per la decisione all'udienza dell'11 febbraio 2025 e pendente
TRA
l' Parte_1
(già (c.f.: ), con sede in Roma, Via Calabria n. 46, in
[...] Parte_2 P.IVA_1
persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore, dott. CP_1
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Collà Ruvolo
[...] CodiceFiscale_1
(c.f.: - APPELLANTE - CodiceFiscale_2
E
(c.f.: ), nato a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Criscuolo (c.f.: C.F._4
- APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione regolarmente notificato e depositato il 20 luglio 2016 presso il
Tribunale di Napoli Nord proponeva opposizione avverso l'ingiunzione Controparte_2
fiscale di pagamento emessa l'8 giugno 2016 ex art. 2, co. 1 del R.D. 639/1910 e contraddistinta dal n. prot. 9719, notificatagli il successivo 17 giugno 2016, con cui l' Parte_1 REPULI TA IA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
(già Parte_1
(d'ora in poi per comodità anche solo gli intimava il Parte_2 Parte_1
pagamento del complessivo importo di 8.618,70 €, a titolo di rate impagate del contributo per finanziamento agevolato ex art. 8 del D.M. n. 295 del 2001, comprensivo di interessi di mora.
L'opponente deduceva:
1. l'inesistenza e/o nullità dell'ingiunzione per difetto di notifica della stessa;
- 2. l'inesistenza e/o nullità dell'ingiunzione emessa per non essere stata preceduta dalla preventiva comunicazione della delibera di revoca del finanziamento;
- 3.
l'intervenuta prescrizione quinquennale delle singole rate trimestrali del finanziamento agevolato;
- 4. la non debenza del pagamento per intervenuta chiusura della partita IVA e per cessazione dell'attività professionale.
Con comparsa di costituzione del 24 novembre 2016 si costituiva in giudizio l' , Parte_1
eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adìto in favore di quello di Roma, in virtù della clausola contenuta nell'art. 20 del contratto per la concessione delle agevolazioni previste dal d.lgs n. 185/2000 al fine di incentivare il lavoro autonomo, stipulato tra il ed in data 15 dicembre 2003, difendendosi poi nel merito, CP_2 Parte_1
sia sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal , sia CP_2
sostenendo la definitività del proprio credito, correttamente richiesto sulla base dell'ingiunzione di pagamento disciplinata dall'art. 17, commi 3 bis e ter del d.lgs 46/1999.
2. La causa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale, preventivamente qualificando l'opposizione proposta - sulla base della natura dell'ingiunzione fiscale, che cumulava in sé la natura di titolo esecutivo e precetto - come opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi: a) riteneva infondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opposta sulla base della natura inderogabile, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., della competenza in materia di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, che veniva fissata dinnanzi al giudice del luogo dell'esecuzione; b) accoglieva l'opposizione, poiché riteneva che la revoca del finanziamento non era stata preceduta dalla preventiva comunicazione di tale volontà al contraente finanziato, come previsto dalla clausola di cui all'art. 19 del contratto, che disciplinava il diritto potestativo di un contraente di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della
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degli Parte_1 investimenti e d' S.p.A. c. Parte_1 Pt_1 [...]
CP_3
[...] LI TA IA NA
[...]
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
controparte, e che, a giudizio del Tribunale, andava qualificata come clausola risolutiva espressa, e dunque, ai sensi dell'art. 1456, co. 2, c.c. richiedeva che il contraente comunicasse la volontà di volersene avvalere.
3. Con citazione notificata ad il 28 novembre 2019 l' Controparte_2 Parte_1
ha proposto appello avverso la detta sentenza rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via preliminare accertare
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord in favore del Tribunale di Roma, dichiarare la competenza del Tribunale di Roma e, per l'effetto, revocare la sentenza appellata, con conseguenze di legge;
3) Nel merito: a) accogliere il proposto appello e per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, confermare la validità ed esecutorietà dell'ingiunzione di pagamento ex R.D. 14 aprile 1910 n. 639 emessa da
[...]
n. prot. 9789 Controparte_4
emessa nei confronti del Sig. per la somma di € 8.618,70 oltre interessi Controparte_2
come per legge;
b) condannare l'appellato, Sig. , al pagamento della Controparte_2
somma di € 8.618,70 oltre interessi come per legge;
4) Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA”.
4. Con comparsa del 17 marzo 2020 si è costituito in giudizio che Controparte_2
ha concluso chiedendo di “1) Rigettare l'appello presentato dalla società Parte_1
avverso la sentenza n. 2328/2019 del 30/04/2019 e pubblicata il 02/05/2019 nella causa civile n. r. g. 7610/2016, innanzi all'ill.mo Giudice, dott.ssa Paola Caserta, del Tribunale di
Napoli Nord, poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare e ratificare integralmente la medesima sentenza. 2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di questa fase del giudizio, con attribuzione in favore dello scrivente avvocato”.
5. Dopo la prima udienza di trattazione, su richiesta congiunta delle parti, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni. All'udienza dell'11 febbraio 2025 la Corte si è riservata la decisione previa concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
II. Col suo primo motivo di gravame l' contesta che il Tribunale non abbia Parte_1
Pag. 3 di 7
Parte_1
c. Controparte_4 [...]
CP_2 REPULI TA IA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
accolto la sua eccezione di incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Roma, erroneamente ritenendo che la norma contenuta nell'art. 20 del contratto di finanziamento stipulato tra le parti, che stabiliva la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria del Foro di Roma sulle controversie che sarebbero insorte tra le parti in relazione a quanto stabilito nel contratto, derogasse alla competenza inderogabile del giudice dell'esecuzione di cui all'art. 28 c.p.c. Viceversa, l'appellante sostiene che la citata clausola contrattuale non avesse altra funzione che riprodurre la competenza inderogabile già contenuta nella legge speciale di cui all'art. 32, comma 2, del d.lgs 150/2011, secondo cui “E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ah emesso il provvedimento opposto”.
Il motivo è fondato.
Va, innanzitutto, evidenziato che l'opposizione ad ordinanza ingiunzione fiscale ex r.d.
639/1910 “è diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere dall'Amministrazione, con il conseguente potere/dovere del giudice di accertare il rapporto sostanziale nonostante l'accertata illegittimità dell'ingiunzione; pertanto, la pronuncia che abbia accertato tanto l'illegittimità formale dell'ingiunzione quanto l'esistenza della pretesa sostanziale è suscettibile di fondare il giudicato di accertamento mero in ordine a tale pretesa” (così Cass. 2355/2019). Ne consegue che erroneamente il primo Giudice ha configurato tale domanda come opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, con conseguente inderogabilità della competenza del giudice del luogo dell'esecuzione ex art. 28
c.p.c.
Aderendo all'impostazione seguìta dalla Suprema Corte, se ne deduce che la clausola dell'art. 20 del contratto di finanziamento del 15 dicembre 2003 ben avrebbe potuto derogare alla competenza stabilita per i normali rapporti obbligatori, non rappresentando un ostacolo la disciplina della competenza inderogabile di cui all'art. 28 c.p.c.
In ogni caso, è dirimente osservare che l'art. 32 del d.lgs. 150/2011 stabilisce che “1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.2. È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il
Parte_ Pag. 4 di 7
Parte_1
c. Controparte_4 [...]
CP_2 REPULI TA IA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
provvedimento opposto” e di tale normativa ha fatto corretta applicazione la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 4501/2020; Cass. 28640/2018).
Né può valere osservare che, per la medesima normativa, la Suprema Corte ha affermato che “la competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, pure avendo carattere inderogabile, è destinata a cedere di fronte all'esclusività del foro del consumatore” (cfr. Cass. 14475/2019 e Cass.
10278/2021), giacché nella specie non si è in presenza di un contratto stipulato col consumatore, ma di un finanziamento che riguardava l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego nelle aree economicamente svantaggiate d'Italia.
Iii. L'accoglimento di tale motivo d'appello sulla competenza determina la nullità della sentenza di primo grado - circostanza che comporta la pronuncia di una sentenza, anziché di un'ordinanza, come previsto dall'art. 279, co. 1, c.p.c. per il caso in cui il collegio si pronunci esclusivamente su questioni di competenza - derivante dall'incompetenza per territorio del
Tribunale di Napoli Nord, essendo competente quello di Roma, dove ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.
All'accoglimento di tale motivo d'appello relativo all'incompetenza consegue, oltre all'assorbimento degli altri motivi, la rimessione del giudizio al Tribunale di Roma.
Infatti, come osservato dalla Suprema Corte, “ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto” (così Cass. 13439/2020).
IV. Va dunque dichiarata la nullità della sentenza di primo grado pronunciata dal
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c. Controparte_4 [...]
CP_2 REPULI TA IA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
Tribunale di Napoli Nord, incompetente per territorio, essendo competente, ai sensi dell'art. 32, co. 2 del d.lgs 150/2011 e dell'art. 3 del r.d. 639/1910, il Tribunale di Roma, innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
V. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellato al pagamento a favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado, che vanno liquidate sulla base dei parametri indicati nel decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della lite
(scaglione da 5.200,01 € a 26.000,00 €).
Esse si liquidano in complessivi:
- 3.507,50 € per il primo grado di giudizio, di cui 3.050,00 € per compenso (700,00 € per la fase di studio, 500,00 € per la fase introduttiva, 850,00 € per la fase istruttoria e
1.000,00 € per la fase decisionale) e 457,50 € per spese generali al 15 %, oltre eventuali ulteriori accessori;
- 5.212,50 € per il secondo grado del giudizio, di cui 4.200,00 € per compensi (1.000,00
€ per la fase di studio, 800,00 € per la fase introduttiva, 1.100,00 € per la fase istruttoria e
1.300,00 € per la fase decisionale), 630,00 € per spese generali al 15% e 382,50 € per spese vive (355,50 € per c.u. e 27,00 € per bollo), oltre eventuali ulteriori accessori.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato ad il 28 novembre 2019 da Controparte_2 [...]
(già , Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1213/2019, pubblicata il 2 maggio 2019, così provvede:
A) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza di primo grado determinata dall'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli Nord, essendo competente quello di Roma, innanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di due mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
B) condanna al pagamento a favore della delle Controparte_2 Parte_1
spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in 3.507,50 €, di cui
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Parte_1
c. Controparte_4 [...]
CP_2 REPULI TA IA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
3.050,00 € per compenso e 457,50 € per spese generali al 15 %, oltre eventuali ulteriori accessori, e per il secondo grado, nell'importo di 5.212,50 €, di cui 4.200,00 € per compensi,
630,00 € per spese generali al 15% e 382,50 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppa D'Inverno Caterina Molfino
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c. Controparte_4 [...]
CP_2
IN NOME DEL POPOLO TAIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile d'appello, iscritto al n. 5258/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1213/2019, pubblicata il 2 maggio 2019, riservato per la decisione all'udienza dell'11 febbraio 2025 e pendente
TRA
l' Parte_1
(già (c.f.: ), con sede in Roma, Via Calabria n. 46, in
[...] Parte_2 P.IVA_1
persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore, dott. CP_1
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Collà Ruvolo
[...] CodiceFiscale_1
(c.f.: - APPELLANTE - CodiceFiscale_2
E
(c.f.: ), nato a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Criscuolo (c.f.: C.F._4
- APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione regolarmente notificato e depositato il 20 luglio 2016 presso il
Tribunale di Napoli Nord proponeva opposizione avverso l'ingiunzione Controparte_2
fiscale di pagamento emessa l'8 giugno 2016 ex art. 2, co. 1 del R.D. 639/1910 e contraddistinta dal n. prot. 9719, notificatagli il successivo 17 giugno 2016, con cui l' Parte_1 REPULI TA IA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
(già Parte_1
(d'ora in poi per comodità anche solo gli intimava il Parte_2 Parte_1
pagamento del complessivo importo di 8.618,70 €, a titolo di rate impagate del contributo per finanziamento agevolato ex art. 8 del D.M. n. 295 del 2001, comprensivo di interessi di mora.
L'opponente deduceva:
1. l'inesistenza e/o nullità dell'ingiunzione per difetto di notifica della stessa;
- 2. l'inesistenza e/o nullità dell'ingiunzione emessa per non essere stata preceduta dalla preventiva comunicazione della delibera di revoca del finanziamento;
- 3.
l'intervenuta prescrizione quinquennale delle singole rate trimestrali del finanziamento agevolato;
- 4. la non debenza del pagamento per intervenuta chiusura della partita IVA e per cessazione dell'attività professionale.
Con comparsa di costituzione del 24 novembre 2016 si costituiva in giudizio l' , Parte_1
eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adìto in favore di quello di Roma, in virtù della clausola contenuta nell'art. 20 del contratto per la concessione delle agevolazioni previste dal d.lgs n. 185/2000 al fine di incentivare il lavoro autonomo, stipulato tra il ed in data 15 dicembre 2003, difendendosi poi nel merito, CP_2 Parte_1
sia sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal , sia CP_2
sostenendo la definitività del proprio credito, correttamente richiesto sulla base dell'ingiunzione di pagamento disciplinata dall'art. 17, commi 3 bis e ter del d.lgs 46/1999.
2. La causa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale, preventivamente qualificando l'opposizione proposta - sulla base della natura dell'ingiunzione fiscale, che cumulava in sé la natura di titolo esecutivo e precetto - come opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi: a) riteneva infondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opposta sulla base della natura inderogabile, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., della competenza in materia di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, che veniva fissata dinnanzi al giudice del luogo dell'esecuzione; b) accoglieva l'opposizione, poiché riteneva che la revoca del finanziamento non era stata preceduta dalla preventiva comunicazione di tale volontà al contraente finanziato, come previsto dalla clausola di cui all'art. 19 del contratto, che disciplinava il diritto potestativo di un contraente di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della
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degli Parte_1 investimenti e d' S.p.A. c. Parte_1 Pt_1 [...]
CP_3
[...] LI TA IA NA
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
controparte, e che, a giudizio del Tribunale, andava qualificata come clausola risolutiva espressa, e dunque, ai sensi dell'art. 1456, co. 2, c.c. richiedeva che il contraente comunicasse la volontà di volersene avvalere.
3. Con citazione notificata ad il 28 novembre 2019 l' Controparte_2 Parte_1
ha proposto appello avverso la detta sentenza rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via preliminare accertare
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord in favore del Tribunale di Roma, dichiarare la competenza del Tribunale di Roma e, per l'effetto, revocare la sentenza appellata, con conseguenze di legge;
3) Nel merito: a) accogliere il proposto appello e per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, confermare la validità ed esecutorietà dell'ingiunzione di pagamento ex R.D. 14 aprile 1910 n. 639 emessa da
[...]
n. prot. 9789 Controparte_4
emessa nei confronti del Sig. per la somma di € 8.618,70 oltre interessi Controparte_2
come per legge;
b) condannare l'appellato, Sig. , al pagamento della Controparte_2
somma di € 8.618,70 oltre interessi come per legge;
4) Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA”.
4. Con comparsa del 17 marzo 2020 si è costituito in giudizio che Controparte_2
ha concluso chiedendo di “1) Rigettare l'appello presentato dalla società Parte_1
avverso la sentenza n. 2328/2019 del 30/04/2019 e pubblicata il 02/05/2019 nella causa civile n. r. g. 7610/2016, innanzi all'ill.mo Giudice, dott.ssa Paola Caserta, del Tribunale di
Napoli Nord, poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare e ratificare integralmente la medesima sentenza. 2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di questa fase del giudizio, con attribuzione in favore dello scrivente avvocato”.
5. Dopo la prima udienza di trattazione, su richiesta congiunta delle parti, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni. All'udienza dell'11 febbraio 2025 la Corte si è riservata la decisione previa concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
II. Col suo primo motivo di gravame l' contesta che il Tribunale non abbia Parte_1
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c. Controparte_4 [...]
CP_2 REPULI TA IA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
accolto la sua eccezione di incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Roma, erroneamente ritenendo che la norma contenuta nell'art. 20 del contratto di finanziamento stipulato tra le parti, che stabiliva la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria del Foro di Roma sulle controversie che sarebbero insorte tra le parti in relazione a quanto stabilito nel contratto, derogasse alla competenza inderogabile del giudice dell'esecuzione di cui all'art. 28 c.p.c. Viceversa, l'appellante sostiene che la citata clausola contrattuale non avesse altra funzione che riprodurre la competenza inderogabile già contenuta nella legge speciale di cui all'art. 32, comma 2, del d.lgs 150/2011, secondo cui “E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ah emesso il provvedimento opposto”.
Il motivo è fondato.
Va, innanzitutto, evidenziato che l'opposizione ad ordinanza ingiunzione fiscale ex r.d.
639/1910 “è diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere dall'Amministrazione, con il conseguente potere/dovere del giudice di accertare il rapporto sostanziale nonostante l'accertata illegittimità dell'ingiunzione; pertanto, la pronuncia che abbia accertato tanto l'illegittimità formale dell'ingiunzione quanto l'esistenza della pretesa sostanziale è suscettibile di fondare il giudicato di accertamento mero in ordine a tale pretesa” (così Cass. 2355/2019). Ne consegue che erroneamente il primo Giudice ha configurato tale domanda come opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, con conseguente inderogabilità della competenza del giudice del luogo dell'esecuzione ex art. 28
c.p.c.
Aderendo all'impostazione seguìta dalla Suprema Corte, se ne deduce che la clausola dell'art. 20 del contratto di finanziamento del 15 dicembre 2003 ben avrebbe potuto derogare alla competenza stabilita per i normali rapporti obbligatori, non rappresentando un ostacolo la disciplina della competenza inderogabile di cui all'art. 28 c.p.c.
In ogni caso, è dirimente osservare che l'art. 32 del d.lgs. 150/2011 stabilisce che “1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.2. È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il
Parte_ Pag. 4 di 7
Parte_1
c. Controparte_4 [...]
CP_2 REPULI TA IA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
provvedimento opposto” e di tale normativa ha fatto corretta applicazione la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 4501/2020; Cass. 28640/2018).
Né può valere osservare che, per la medesima normativa, la Suprema Corte ha affermato che “la competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, pure avendo carattere inderogabile, è destinata a cedere di fronte all'esclusività del foro del consumatore” (cfr. Cass. 14475/2019 e Cass.
10278/2021), giacché nella specie non si è in presenza di un contratto stipulato col consumatore, ma di un finanziamento che riguardava l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego nelle aree economicamente svantaggiate d'Italia.
Iii. L'accoglimento di tale motivo d'appello sulla competenza determina la nullità della sentenza di primo grado - circostanza che comporta la pronuncia di una sentenza, anziché di un'ordinanza, come previsto dall'art. 279, co. 1, c.p.c. per il caso in cui il collegio si pronunci esclusivamente su questioni di competenza - derivante dall'incompetenza per territorio del
Tribunale di Napoli Nord, essendo competente quello di Roma, dove ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.
All'accoglimento di tale motivo d'appello relativo all'incompetenza consegue, oltre all'assorbimento degli altri motivi, la rimessione del giudizio al Tribunale di Roma.
Infatti, come osservato dalla Suprema Corte, “ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto” (così Cass. 13439/2020).
IV. Va dunque dichiarata la nullità della sentenza di primo grado pronunciata dal
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c. Controparte_4 [...]
CP_2 REPULI TA IA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
Tribunale di Napoli Nord, incompetente per territorio, essendo competente, ai sensi dell'art. 32, co. 2 del d.lgs 150/2011 e dell'art. 3 del r.d. 639/1910, il Tribunale di Roma, innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
V. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellato al pagamento a favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado, che vanno liquidate sulla base dei parametri indicati nel decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della lite
(scaglione da 5.200,01 € a 26.000,00 €).
Esse si liquidano in complessivi:
- 3.507,50 € per il primo grado di giudizio, di cui 3.050,00 € per compenso (700,00 € per la fase di studio, 500,00 € per la fase introduttiva, 850,00 € per la fase istruttoria e
1.000,00 € per la fase decisionale) e 457,50 € per spese generali al 15 %, oltre eventuali ulteriori accessori;
- 5.212,50 € per il secondo grado del giudizio, di cui 4.200,00 € per compensi (1.000,00
€ per la fase di studio, 800,00 € per la fase introduttiva, 1.100,00 € per la fase istruttoria e
1.300,00 € per la fase decisionale), 630,00 € per spese generali al 15% e 382,50 € per spese vive (355,50 € per c.u. e 27,00 € per bollo), oltre eventuali ulteriori accessori.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato ad il 28 novembre 2019 da Controparte_2 [...]
(già , Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1213/2019, pubblicata il 2 maggio 2019, così provvede:
A) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza di primo grado determinata dall'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli Nord, essendo competente quello di Roma, innanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di due mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
B) condanna al pagamento a favore della delle Controparte_2 Parte_1
spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in 3.507,50 €, di cui
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Parte_1
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
3.050,00 € per compenso e 457,50 € per spese generali al 15 %, oltre eventuali ulteriori accessori, e per il secondo grado, nell'importo di 5.212,50 €, di cui 4.200,00 € per compensi,
630,00 € per spese generali al 15% e 382,50 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppa D'Inverno Caterina Molfino
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