Versione
7 aprile 1990
7 aprile 1990
Art. 35.
1. Qualora nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per il delitto di cui all' articolo 414-bis del codice penale siano state disposte le indagini e le misure finora previste dall' articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , il procedimento relativo all'applicazione delle suddette misure prosegue innanzi al giudice competente per l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n- 575, ferma restando l'efficacia dei provvedimenti gia' adottati dal giudice penale.
2. A tal fine, il giudice penale trasmette gli atti necessari, ad eccezione di quelli che occorra tenere segreti ai fini del procedimento di prevenzione non sia in corso, al procuratore della Repubblica competente; si osservano le disposizioni di cui all' articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646 .
1. Qualora nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per il delitto di cui all' articolo 414-bis del codice penale siano state disposte le indagini e le misure finora previste dall' articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , il procedimento relativo all'applicazione delle suddette misure prosegue innanzi al giudice competente per l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n- 575, ferma restando l'efficacia dei provvedimenti gia' adottati dal giudice penale.
2. A tal fine, il giudice penale trasmette gli atti necessari, ad eccezione di quelli che occorra tenere segreti ai fini del procedimento di prevenzione non sia in corso, al procuratore della Repubblica competente; si osservano le disposizioni di cui all' articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646 .
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 08/11/2021, n. 310Provvedimento: Pubblicato il 08/11/2021 N. 00310/2021 REG.PROV.COLL. N. 00090/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 90 del 2021, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Avellino, via Circumvallazione, n. 24; contro INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati …Leggi di più...
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