Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. N 257/2023 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 28 gennaio 2023 con il n. 257/2023 del ruolo Generale, avente per oggetto: contratto di finanziamento, nullità, ripetizione somme, vertente tra:
, (C.F. , residente in [...] C.F._1
Malfante 92- ed elettivamente domiciliata in Milano (MI) -Piazza Velasca 8- presso lo studio dell'avv. Federico COMBA), che la rappresenta e difende in forza della procura allegata all'atto introduttivo. Pec: Email_1
Attrice contro Controparte_1
[...] Controparte_2
[...] rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Pistoia via dell'Ospizio, 34) presso lo studio dell'avv. Gianni FROSINI che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata in atti;
Fax: 0573.506607 Pec: Email_2
Convenuta All'udienza del 18 luglio 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per l'attrice “… respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, in relazione al contratto di mutuo fondiario Rep. 582 - Racc. 435 del 23.05.2017, previa rimessione della causa in istruttoria al fine di disporre CTU nei termini meglio indicati nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., NEL MERITO: accertare e dichiarare l'omessa indicazione nell'atto notarile di mutuo e nei relativi allegati del regime finanziario (semplice o composto) utilizzato per il calcolo degli interessi;
conseguentemente: a) dichiarare la nullità del tasso di interesse per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c. e/o per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB;
b) rideterminare il mutuo mediante applicazione di un PDA sviluppato in regime finanziario semplice degli interessi, quest'ultimi in misura pari al tasso minimo BOT ex art. 117 comma 7 TUB;
c) condannare il convenuto a rimborsare a l'indebito (maggior somma a titolo di interessi) Parte_1 risultante dalla predetta rideterminazione, che si quantifica in Euro 10.000,00 o quella diversa maggiore o minore somma quantificata in corso di causa. IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa....”. Per la società convenuta: conclude“ riportandosi integralmente alle argomentazioni difensive di cui ai precedenti atti, dichiarando di non accettare il
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28 gennaio 2023, , Parte_1 esponeva:
- di avere stipulato in data 23 maggio 2017 con la
[...]
(ora Controparte_3 [...]
un contratto di mutuo Controparte_4 ipotecario a tasso fisso, ai rogiti del Notaio , Repertorio 582, Persona_1
Raccolta 435, per un importo finanziato pari ad €. 99.285,14;
- che il contratto di finanziamento prevedeva le seguenti condizioni:
- di avere regolarmente rimborsato il mutuo, procedendo alla anticipata estinzione del finanziamento in data 23.9.2022, come risultava dalla documentazione contabile allegata rilasciata dalla banca;
- che Il mutuo in esame presentava la seguente irregolarità: omessa indicazione del regime finanziario (semplice o composto) utilizzato per il calcolo degli interessi - nullità del tasso di interesse per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c. e/o per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 tub;
- che il contratto di mutuo in esame prevedeva il rimborso del finanziamento tramite un piano di ammortamento (PDA) alla francese, caratterizzato da una rata costante nel tempo (Euro 680,64), comprensiva di una quota capitale
2 crescente ed una quota interessi decrescente, che avrebbe potuto essere può essere sviluppato secondo un duplice regime finanziario:
• in regime di capitalizzazione semplice, ove il tasso di interesse matura in forma lineare, con conseguente minore produzione di interessi
• in regime di capitalizzazione composta, ove il tasso di interesse matura in forma esponenziale, con conseguente maggiore produzione di interessi;
- che senza la specificazione del regime finanziario applicato, a parità di importo finanziato, durata e numero rate, il medesimo TAN può dare luogo ad un monte interessi differente a seconda del regime finanziario (semplice o composto) utilizzato, che risulterà ovviamente più alto in regime composto;
- che, pertanto, il regime finanziario incide sul monte interessi e quindi sulla determinatezza e/o determinabilità del tasso di interesse, mentre nel caso in esame l'atto notarile di mutuo ed i relativi allegati si limitavano ad indicare il tasso di interessi espresso come TAN e non indicavano il regime finanziario
(semplice o composto) utilizzato per il calcolo degli interessi, con conseguente nullità delle relative clausole per indeterminatezza o/o indeterminabilità ex art 1346 c.c. e/o per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art
117, comma 4, TUB, con conseguente rideterminazione del mutuo mediante applicazione di un piano di ammortamento sviluppato in regime finanziario semplice degli interessi, questi ultimi in misura pari al tasso minimo BOT ex art 117 comma 7 TUB;
Tanto premesso chiedeva l'accertamento delle invalidità delle clausole relative agli interessi e del diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte, rideterminando il piano di ammortamento secondo il tasso di rendimento dei BOT nei 12 mesi anteriore alla stipula del contratto, rideterminando la rata mensile dovuta, e con condanna dell'indebito risultante dalla predetta rideterminazione, quantificato in € 10.000,00 o quella maggiore o minore somma quantificata in corso di causa, con il favore delle spese processuali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la
[...]
(già Controparte_1 [...]
Controparte_2
), la quale eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità della
[...]
3 domanda, in assenza del preventivo esperimento del procedimento di mediazione prevista dall'art 5, comma I, bis d.lgs n 28/2010 e s,m
Quanto alla ricostruzione della vicenda evidenziava che, anche alla luce della costante giurisprudenza in materia di indicazione dell avrebbe Pt_2 dovuto essere esclusa ogni indeterminatezza agli effetti dell'art 117 TUB trattandosi di elemento finalizzato a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi non incidente sulle condizioni effettivamente praticate.
Sulla base di tali rilievi, nel merito concludeva per il rigetto della domanda Pa assumendo la infondatezza delle pretese in quanto l'errata indicazione dell non avrebbe potuto essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB , né con applicabilità del tasso sostitutivo con cernente l'ipotesi di mancanza o nullità della clausola relativa agli interessi.
All'udienza del 25 maggio 2023 il G.I. assegnava alle parti il termine per attivare la procedura di mediazione obbligatoria prevista dall'art 5 d.lsvo
28/2010 e s.m. che si concludeva con esito negativo.
Quindi , la causa era istruita solo con la produzione di documenti e trattenuta infine in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'udienza del 18 luglio 2024, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc .
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'attivazione della procedura di mediazione nel termine assegnato dal G.I. all'udienza del 25 maggio 2023 e della sua conclusione in data 21 settembre 2023, con esito negativo, deve ritenersi superata ogni questione relativa alla procedibilità delle domande
Disattesa in tali limiti l' eccezione pregiudiziale di improcedibilità, nel merito, le domande proposte nel presente giudizio non sono fondate e non possono essere accolte.
Nel merito, la pretesa dedotta in giudizio si correla al rapporto derivante dal contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso, sottoscritto dall'attrice il 23 maggio 2017 con la Controparte_3
(ora
[...] Controparte_4
stipulato con atto, ai rogiti del Notaio , Repertorio
[...] Persona_1
582, Raccolta 435, , per un importo finanziato pari ad €. 99.285,14, in 4 surrogazione ed estinzione del precedente mutuo concluso il 19 luglio 2016 con la ed il cui credito era stato poi ceduto a Controparte_5
La parte mutuataria ha assunto l'obbligo di rimborsare la Controparte_6 summa mutuata entro 15 anni, mediante il pagamento di n 180 rate mensili posticipate di importo fisso, comprensivo di capitali ed interessi di € 680.64, scadenti ogni mese a decorrere dalla data di inizio del piano di ammortamento, oltre interessi di preammortamento al medesimo tasso corrispettivo, indicato in misura fissa come pari al 2.85% % nominale annuo. Al contratto risulta allegato ( sub lettera “B”) il piano di ammortamento, debitamente firmato, nel quale sono evidenziate le quote del capitale stesso, comprese nelle singole rate di ammortamento, il capitale residuo che viene a determinarsi mese per mese a seguito dell'ammortamento, e gli interessi al tasso precisato.
Le parti hanno inoltre convenuto la facoltà di estinzione anticipata, parziale o totale, e penale per estinzione anticipata pari al 2 % del capitale anticipatamente corrisposto ( art 8) ed tasso moratorio nella misura aggiuntiva dell'1,50 % annuo.Sono inoltre precisati alcuni costi, tariffe e commissioni per alcuni specifici servizi, e viene indicato il Tasso Anno
Effettivo Globale (AE, art 20) espresso in percentuale annua del credito concesso, del 2,965%, come meglio specificato in allegato C). Dal piano di ammortamento allegato, espressamente qualificato come “Francese mensile a tasso fisso” e regolarmente sottoscritto si evince che l'ammontare delle singole rate, comprensive di una quota progressivamente crescente di capitale e ridotta di interessi, pari al totale di €. 680,64 e con specificazione del capitale residuo.
Le censure sollevate dall'attrice hanno ad oggetto la validità del regolamento contrattuale, in quanto lo stesso si presenterebbe indeterminato sotto due distinti profili: a) per la omessa indicazione del regime finanziario applicabile per elaborare il piano di ammortamento;
b) in riferimento alla difformità tra tasso nominale contrattuale, su base annuale, e tasso effettivo derivante dall'applicazione del piano di ammortamento, disciplinato con previsione di rate costanti comprensive di capitale ed interessi su base mensile.
Con riferimento al tasso di interesse concordato, la questione posta a fondamento della domanda dell'attrice concerne il punto se il regolamento 5 negoziale, nel suo complesso, risponda ai requisiti richiesti, anche a pena di nullità, dagli artt 117 e 123 TUB, per quanto concerne la determinazione del regime di capitalizzazione degli interessi applicato e la indicazione del TAE, non essendo stata precisata la tipologia ( semplice, composta o quadratica) adottato in violazione dell'art. 117 TUB e tale da rendere il TAN indicato in contratto non rispondente con il tasso previsto dall'art. 1284 c.c. . Nello specifico, si lamenta quindi la presunta applicazione di interessi di natura anatocistica connessa alla indeterminatezza del regolamento contrattuale, la cui applicazione consentirebbe l'inserimento di un meccanismo occulto di capitalizzazione in contrasto con quanto complessivamente concordato. Rileva infatti la parte che il taso di interessi indicato nel contratto è fisso al 2,,85% % nominale su base annua, mentre il piano di ammortamento a rate costanti è stato elaborato il regime di capitalizzazione composta con rate di rimborso mensile ma senza convertire il tasso annuo in tasso mensile equivalente, con la conseguenza che il TAE effettivo risulterebbe maggiore sulla base del combinato disposto del 2° comma dell'art. 120 TUB e del 2° cpv. dell'art. 6 della delibera CICR n° del 9 febbraio 2000, n° 2 (pubbl. su G.U. n° 43 del
22/02/2000 ed entrata in vigore il 22/04/2000).
A riguardo, l'art 120 TUB fa riferimento espresso alle operazioni in conto corrente. Nel caso specifico deve essere considerato che il piano allegato al contratto è strutturato ( ed esplicitamente denominato) come piano di ammortamento c.d. alla francese, con rata fissa comprensiva di una quota di interesse decrescente e di capitale crescente, e soggetta a variazione limitatamente alla quota d'interesse. Il tasso di interesse corrispettivo è stato previsto in misura fissa e, tuttavia, la questione sollevata attiene al meccanismo concreto di determinazione della quota di interesse sulla singola rata che, a suo dire, essendo a scadenza mensile sarebbe stata determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto e che quindi comprende un meccanismo implicito di anatocismo. Come tale, potrebbe porsi in violazione dell'art. 1283 c.c. e delle stesse condizioni contrattuali , che prevedano una indicazione di ISC o AE riferibile a capitalizzazione semplice.
6 Su tale punto, la difesa dell'attrice ha evidenziato che, ove gli interessi fossero applicati su base annuale e con capitalizzazione semplice, potrebbe essere suscettibile di determinare una lievitazione del AE rispetto a quanto indicato nel contratto giustificando - in tal caso- il computo degli interessi a norma dell'art 117 T.U.B. Secondo il metodo di ammortamento “alla francese”.
Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale
(debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale. In tal modo, essendo dapprima corrisposti prevalentemente gli interessi e poi il capitale via via residuo – è possibile determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per effetto del regime «composto» di capitalizzazione degli interessi, cioè un ulteriore «prezzo» da esplicitare chiaramente nel contratto, poiché «l'interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi.
Inoltre, s l'interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi: il regime di capitalizzazione “composto” implica quindi la produzione di interessi su interessi che costituisce, di per sé, un maggior costo, poiché «il “montante” è calcolato con una formula in cui il tempo è posto in esponente» a differenza del regime di capitalizzazione semplice nel quale detto «esponente… manca, invece…» e «gli interessi non producono a loro volta interessi , sommandosi semplicemente [e] progressivamente al capitale iniziale e «non vengono mai moltiplicati per sé stessi.
7 Anche nell'ottica di una astratta compatibilità di tale sistema con il regime di capitalizzazione semplice, la mancata esplicitazione del regime (semplice o composto) di capitalizzazione potrebbe essere causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, ex art. 1346 e 1418, comma 2, c.c., ovvero – sotto altro aspetto- per difetto di trasparenza, ex art. 117 t.u.b.
In forza di tale ricostruzione, la mancata esplicitazione nel contratto del regime («alla francese») di capitalizzazione degli interessi renderebbe indeterminato il tasso e ciò comporterebbe una violazione del requisito della forma ad substantiam e, quindi, la nullità (parziale) del contratto, ai sensi degli artt. 1346, 1418, comma 2, e 117, commi 2 e 4, T.u.b.; la conseguenza proposta dal giudice remittente è l'applicazione del meccanismo sanzionatorio dei tassi sostitutivi dei buoni ordinari del tesoro, ai sensi del comma 7 dell'art. 117 citato.
E tuttavia, a riguardo, deve pur sempre essere considerato che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità ( da ultimo Cass., sez civ. III, 05/11/2020, n.24690) , l'eventuale imputazione da parte della banca di un tasso diverso da quello convenuto ed il pagamento di importi differenti, non giustificano di per sé l'applicazione del tasso sostitutivo, non integrandosi necessariamente le condizioni circostanziali previste dall'art. 117 TUB.
A questo fine, infatti, occorre piuttosto verificare se il tasso è comunque determinabile, anche attraverso il ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà, in quanto ciò che rileva è la possibilità di determinazione attraverso criteri ed elementi estrinseci, oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, e non determinati unilateralmente dalla parte mutuante o finanziatrice.
Poiché la indicazione del AE , di per sé, non deve essere oggetto di una clausola pattizia (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907), deve comunque concludersi che la presenza di un dettagliato piano di ammortamento, sottoscritto dalla parte, consente in astratto di ricostruire a ritroso il tasso applicato, permettendo di ritenere che quest'ultimo abbia formato oggetto del consenso negoziale delle parti, essendone stata convenuta la determinazione in via induttiva. In tal caso, quindi, la difforme applicazione concreta delle clausole negoziali può al più giustificare la pretesa a computare 8 correttamente gli importi – ove lo sviluppo concreto non sia conforme al complessivo contenuto degli accordi sottoscritti- ed avanzare, in ipotesi, la ripetizione di quanto corrisposto indebitamente, ma non già la nullità delle clausole negoziali. Secondo l'approdo della S.C., in linea con quanto affermato anche dalla giurisprudenza di merito (ex multis: Tribunale di Brescia sentenza del 24/5/2021 e Tribunale di Ancona sentenza del 15/10/2019), la corretta e puntuale indicazione nel testo negoziale della condizioni economiche con chiara evidenza del numero, misura e periodicità dei canoni è condizione di per sé sufficientemente valida a rendere determinato il contratto sottoscritto e l'obbligazione pecuniaria intrinseca prevalendo sull'indicazione del tasso che assume pertanto un mero valore formale nella sua esposizione. Invero, la ricostruzione dell'intero impianto normativo, deve essere effettuata nell'ottica di una nozione di trasparenza declinata in senso economico nel solco dei principi espressi nella sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15, C-308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l'eguaglianza tra queste ultime. E in tale ottica, contratto trasparente è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata, mettendo il cliente in condizione di determinare i costi in base a parametri oggettivi. In definitiva, la irrogazione della sanzione sostitutiva deve essere riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass.
26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907): ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà del cliente (cfr. Cass.
21/03/2011, n. 6364). Come ripetutamente precisato anche in riferimento ai contratti di mutuo (Cass., 4.1.2022, n 96; Cass., 26/06/2019 n. 17110), nella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato "per relationem", con esclusione del rinvio agli usi, ma 9 in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dall'intermediario. Infatti, non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione per relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca — oltre che dalla ratio della norma individuata nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative. La prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto "il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati" intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco (cfr. anche
Cass. 19/05/2010, n. 12276).
La determinabilità per relationem del tasso attraverso il piano di ammortamento e la precisazione delle condizioni esclude dunque la irrogazione della sanzione sostitutiva che va riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass.
26/06/2019, n. 16907): ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà del cliente (cfr. Cass. 21/03/2011, n. 6364). L'art 6 della delibera CICR n° del 9 febbraio 2000, n° 2 (pubbl. su G.U. n° 43 del
22/02/2000) prescrive l'indicazione della periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interessi applicato e che, nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infra-annuale deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. 10 Tuttavia, le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto solo se non sono specificamente approvate per iscritto. Si tratta di prescrizioni, tuttavia, che non si traducono automaticamente nella nullità delle clausole contrattuali, sempre che sia rispettata la specifica forma scritta, ma solo qualora siano in contrasto con la ratio di consentire una trasparente verifica da parte del cliente dei costi effettivi desumibili dal programma negoziale, secondo l'approdo ermeneutico richiamato. Qualora si dovesse convenire con la analitica e apprezzabile approfondita ricostruzione, si dovrebbe riconoscere che nel piano di ammortamento allegato al contratto la banca ha fatto applicazione di un regime composto nel computo degli interessi. E tuttavia, in presenza di un tasso fisso di partenza, tale conclusione non comporta di per sé la indeterminatezza delle clausola determinativa degli interessi, poiché l'impianto normativo impone la specifica sottoscrizione delle condizioni da cui si desume il regime applicato, non la espressa qualificazione del medesimo come semplice o composto.
Nel mutuo in esame, in presenza di specificazione del TAE, pure in assenza della indicazione del tipo di regime di capitalizzazione degli interessi, dal contenuto del piano di ammortamento, di fatto i contraenti erano in grado di ricostruire in modo certo ( sia pure induttivo) la corretta determinazione degli interessi nel corso del rapporto e tale ricostruzione non appare equivoca, in quanto al punto viene indicata la concreta modalità di calcolo della quota interessi sulla singola rata e richiamato espressamente il piano di ammortamento, mentre il tasso di interessi del 2,85% su base annuale ( art 6)
è indicato come “tasso nominale”, a fronte di un TAE che viene indicato nel
2.965 su base annua ( art 20). Infine, nel piano di ammortamenti del capitolato allegato al contratto è ulteriormente specificata la modalità di rimborso delle rate mensili e la decorrenza degli interessi.
Ad avviso del Tribunale, tanto basta per escludere un grado di indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare tale da giustificare la pretesa di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi e l'applicazione dei tassi di interessi nella misura legale ( cd tasso sostitutivo).
11 Tale soluzione, peraltro, è risultata conforme all'approdo ermeneutico delle
S.U. della Cassazione (Cass., sez. un., 29.5.2024, n 15.130), secondo cui «l'omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuale nominale TAN, nonché della modalità di ammortamento “alla francese” non comporta né l'indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto né la violazione di norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all'art. 117, comma 4, TUB».
Invero, le SS UU hanno evidenziato che in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (AE) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e
34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il AE sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché
l'eventuale mancata previsione del AE non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/AE fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett.
m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di
«credito immobiliare ai consumatori»). In tal modo, le SS UU pervengono alla conclusione di escludere che di per sé la mancata indicazione nel contratto di muto bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. alla francese e del regime di capitalizzazione composto degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. Al contempo, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un 12 fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul AE, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente. Rilevano a riguardo le Sezioni Unite che quando
“un piano di rimborso contiene in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (AE), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi ..
è conforme alle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche” . Tale prospettiva non muta anche alla luce dell'art 125 bis del decreto legislativo 1.9.1993, n 385, attesa la non estensibilità della disciplina invocata all'oggetto del contratto, che pacificamente non riguarda un finanziamento al consumo ed essendo quindi escluso il riferimento ai requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa a tutela del consumatore (Cass, 25.5.2021, n 14382; Cass.,
3.12.2020, n 27618; Cass, 24.1.2020, n 1666; Cass., 16.1.2020, n 742; Cass.,
13.12.2018, n 32225) che vede, da una parte, le persone fisiche allorché concludono un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata e
, dall'altra, il professionista che stipuli il contratto nell'esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso (Cass. ord. 12 marzo 2014, n. 5705) e che lo concluda al fine dello svolgimento o per le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale (cfr. da ultimo Cass. ord. 31 luglio 2014, n.
17466, v. anche Cass. 5.5.2015, n 8904), secondo le definizioni offerte dall'art
121 del medesimo decreto legislativo.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni complessivamente svolte, le 13 domande proposte dall'attrice non possono che essere integralmente rigettate.
In applicazione dei principi di cui agli art 91 e ss cpc, segue la condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo in linea con le tabelle di cui al DM 55/2014, tenendo conto dell'attività svolta e del valore dichiarato della controversia ( parametri medi per fasi studio e introduttiva e minimi per fase istruttoria e decisionale, in presenza di istruttoria solo documentale), e compensate per due terzi in ragione della soccombenza per i contrasti interpretativi sussistenti in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di PRATO, sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti della Controparte_3
(ora
[...] Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., con atto
[...] di citazione notificato in data 28 gennaio 2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a)rigetta, le domande proposte dall'attrice; b) condanna;
l'attrice al pagamento delle spese processuali a favore della società convenuta, liquidate in complessivi € 3387,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura di legge, compensandole per due terzi .
Così deciso in data 21.2.2025, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico. Il Giudice Istruttore Dott. Michele Sirgiovanni
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