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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/11/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 160/2024 L.P. Il Giudice, Dott. EL UC Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MANNI FRANCESCA per la parte ricorrente e dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 20/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa EL UC, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 160 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via A. Gargana, 40, presso lo studio dell'Avv. Francesca Manni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
Controparte_1
(C.F. = ),
[...] P.IVA_1 in persona del Direttore Regionale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Sabotino, 1/3, presso l'Avv. Sandra Maria Colombino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio del Persona_1
28.7.2020, Rep. n. 89932 e Racc. n. 26221 RESISTENTE OGGETTO: rendita di passaggio. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.1.2024 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “1) dichiarare che il signor
, ai sensi degli artt. 150 e 151 del D.P.R. n. 1124/1965, ha diritto alla Parte_1 corresponsione da parte dell' della rendita di passaggio nella misura e con la decorrenza di legge;
CP_1
2) condannare, pertanto, l' al pagamento in favore del signor della CP_1 Parte_1 rendita di passaggio nella misura e con la decorrenza di legge, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
3) condannare, infine, l' a tutte le spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del CP_1 sottoscritto procuratore antistatario.”. Il ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa dall'1.11.1988 all'1.2.2020 alle dipendenze della società G.S.I. Gruppo Sanitari Italia s.p.a. di Gallese (VT), con mansioni di operaio foggiatore/colatore e rifinitore di articoli sanitari;
che a causa dell'attività lavorativa svolta ha contratto la malattia professionale della silicosi, quantificata nella misura del 6%; che, al fine di evitare un aggravamento della malattia, come certificato dal proprio medico in data 16.12.2019, si è dimesso dal lavoro per ragioni profilattiche e tecnopatiche l'1.2.2020; che, per il tramite del Patronato INCA - Cgil di Civita Castellana, con domanda del 3.2.2020, ha chiesto all' la liquidazione della rendita di passaggio;
che, stante il CP_1 silenzio dell' , in data 14.12.2020 ha sollecitato la trattazione della propria domanda, CP_1 reiterando il sollecito il 19.1.2021 e il 2.2.2021; che l' in data 24.8.2021, ha rigettato la CP_1 domanda per mancanza dei presupposti previsti dalla normativa;
che, per contro, sussistono tutti i requisiti richiesti dall'art. 150 del D.P.R. n. 1124/1965 per il riconoscimento della prestazione richiesta. Si è costituito tardivamente in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di CP_1 spese. L'Istituto assicurativo, premessa la natura economica della rendita di passaggio in quanto volta a sopperire alla mancanza di reddito per il periodo compreso tra l'abbandono della lavorazione nociva e la nuova occupazione, ha dedotto che nel caso di specie le dimissioni erano dipese dal raggiungimento da parte del ricorrente dei limiti per la pensione di vecchiaia e quindi per finalità diverse da quelle profilattiche, con conseguente mancanza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione. La causa, istruita con consulenza tecnica d'ufficio e prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Ai sensi dell'art. 150, comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965 “Quando l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha, contratto la malattia, perche' riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilita', permanente di qualunque grado, purche' non superiore all'ottanta per cento e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con menomazione dell'integrita' psicofisica di qualunque grado, purche' non superiore al 60 per cento, l'istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno ed indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennita' che possano spettare per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio”. Come precisato dalla giurisprudenza, scopo della rendita di passaggio è quello di tutelare la salute del lavoratore, apprestandogli un incentivo all'abbandono dell'attività rischiosa, anche a costo di temporanea disoccupazione, con la conseguenza che il diritto a siffatta prestazione presuppone la stretta connessione fra tale abbandono e la malattia professionale (così, ex multis, Cass. n. 2500/2002; Cass. n. 341/1994). I presupposti ai quali l'art. 150 citato condiziona il diritto alla rendita di passaggio sono: a) che il lavoratore sia già affetto da silicosi comportante una inabilità permanente di grado non superiore all'80% (non superiore al 60% per le malattie denunciate a decorrere dall'1.1.2007); b) che sia in atto l'impiego dell'assicurato in lavorazione morbigena, al momento in cui egli manifesta l'intenzione di abbandonarla;
c) che l'abbandono di detta lavorazione sia strettamente funzionale a ragioni profilattiche. Nel caso di specie risulta documentalmente provata la sussistenza della silicosi polmonare con un grado di inabilità permanente pari al 6%, come riconosciuto dallo stesso Istituto assicurativo con valutazione del 26.9.2015 (doc. 2 ricorso). Risulta altresì per tabulas (doc. 3 ricorso), oltre ad essere incontestato da parte dell' lo svolgimento da parte del CP_1 ricorrente, al momento delle dimissioni, delle mansioni di foggiatore/colatore e rifinitore di articoli sanitari e quindi l'impiego del medesimo in lavorazione morbigena, resa dal ricorrente sin dal 1998 (circostanza incontestata) e considerata dallo stesso Istituto causa della silicosi. Inoltre, il CTU incaricato di verificare se lo stato dei luoghi e le condizioni di lavoro in cui operava il ricorrente all'epoca delle dimissioni avessero potuto comportare un aggravamento della malattia, ha concluso, con motivazione immune da vizi logici e pertanto pienamente condivisibile, che “l'esposizione subita dal ricorrente alle polveri di SLC nello svolgimento delle mansioni svolte immediatamente prima dell'abbandono del lavoro sia stata potenzialmente in grado di influenzare la salute dello stesso e costituisce fattore di rischio per l'aggravamento della malattia professionale già accertata.”. Ciò posto, la ragione per la quale l' ha rigettato la domanda attiene alla concomitanza CP_1 tra le dimissioni dell'1.2.2020 e il riconoscimento in favore del ricorrente, con decorrenza 1.4.2020, della pensione di anzianità. A detta dell' infatti, la rendita di passaggio CP_1 avrebbe una funzione economica, consistente nel garantire all'assicurato un sostentamento nell'arco di tempo compreso tra le dimissioni e la nuova occupazione, con conseguente esclusione del diritto alla rendita in caso di riconoscimento della prestazione pensionistica senza soluzione di continuità rispetto alla cessazione dell'attività lavorativa. Tale interpretazione non appare in linea con la più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale, muovendo dalla ratio dell'istituto – consistente nell'evitare che il lavoratore sia costretto a permanere nella lavorazione morbigena, incentivandone l'abbandono in modo tale che la sua situazione economica non abbia in alcun modo a risentirne (cfr., ex multis, Cass. n. 6355/1988) – ha avuto modo di affermare che “la rendita di passaggio, in favore del lavoratore che abbandoni per ragioni profilattiche l'attività morbigena, spetta anche quando tali ragioni non sono state le sole a determinare detto abbandono, per il concorso con esse, di altro motivo, quale il riconoscimento della pensione di anzianità, il cui sopravvenire entro l'anno di corresponsione della rendita di passaggio non ne comporta l'estinzione - non potendo tale pensionamento ritenersi preclusivo del reinserimento nell'area del lavoro attivo, cui la rendita è finalizzata - ma neanche la riduzione ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 150, comma 6, atteso che la pensione di anzianità, diversamente dall'assegno di invalidità e dalla pensione di inabilità ex L. n. 222 del 1984, artt. 1 e 2, non presuppone nè la riduzione nè la perdita della capacità lavorativa (Cass. n. 10855 del 10 novembre 1990; Cass. n. 3736 del 29 marzo 1992; Cass. n. 3736 del 29 marzo 1995). La giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che il riconoscimento della rendita di passaggio consegue all'abbandono dell'attività morbigena e risponde all'esigenza di tutela del lavoratore, sicchè non assume rilievo preclusivo il concorso, con le anzidette ragioni, di altre motivazioni soggettive dell'abbandono stesso, che non perde il carattere di volontarietà per effetto di altri eventi, come il collocamento a riposo per anzianità, mentre la concessione della rendita stessa è preclusa quando il lavoratore sia stato collocato a riposo per il raggiungimento del limite di età (Cass. n. 3173 del 1990; Cass. n. 2855 del 1988; Cass. n. 2023 del 1988). Orbene dalla richiamata giurisprudenza, che si condivide, si deduce il principio di diritto secondo cui la pensione di anzianità non equivale a pensione di vecchiaia, per cui in relazione alla prima non trovano applicazione le preclusioni in tema di rendita di passaggio affermate per la seconda” (così, da ultimo, Cass. n. 8640/2008). Nel caso di specie il ricorrente, alla data della domanda di rendita di passaggio, non aveva maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, non avendo ancora raggiunto la relativa età anagrafica. Risulta per tabulas che il medesimo ha invece chiesto ed ottenuto con decorrenza dall'1.4.2020 la pensione anticipata (doc. nn. 10 e 11 parte ricorrente, depositati, in conseguenza della memoria di costituzione dell' con note autorizzate del 30.4.2025). CP_1
Ne deriva che, contrariamente a quanto dedotto dall' , il trattamento pensionistico CP_1 concomitante con le dimissioni non esclude di per sé le ragioni profilattiche dell'abbandono, potendo queste ultime concorrere con altre motivazioni soggettive, tra le quali il riconoscimento della pensione anticipata. Alla luce di quanto esposto, sussistendo tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione della rendita di passaggio ex art. 150 D.P.R. n. 1124/1965, con condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione nella misura di legge con decorrenza dall'effettivo abbandono del lavoro (1.2.2020), oltre interessi legali come per legge. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla rendita di passaggio ex art. 150 CP_1
D.P.R. n. 1124/1965 con decorrenza dall'effettivo abbandono del lavoro (1.2.2020) e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della prestazione nella misura di legge, oltre CP_1 interessi come per legge;
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario del ricorrente CP_1 delle spese di lite, liquidate in euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
Viterbo lì, 20 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
EL UC
Proc. R.G.L.P. n. 160/2024 L.P. Il Giudice, Dott. EL UC Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MANNI FRANCESCA per la parte ricorrente e dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 20/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa EL UC, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 160 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via A. Gargana, 40, presso lo studio dell'Avv. Francesca Manni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
Controparte_1
(C.F. = ),
[...] P.IVA_1 in persona del Direttore Regionale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Sabotino, 1/3, presso l'Avv. Sandra Maria Colombino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio del Persona_1
28.7.2020, Rep. n. 89932 e Racc. n. 26221 RESISTENTE OGGETTO: rendita di passaggio. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.1.2024 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “1) dichiarare che il signor
, ai sensi degli artt. 150 e 151 del D.P.R. n. 1124/1965, ha diritto alla Parte_1 corresponsione da parte dell' della rendita di passaggio nella misura e con la decorrenza di legge;
CP_1
2) condannare, pertanto, l' al pagamento in favore del signor della CP_1 Parte_1 rendita di passaggio nella misura e con la decorrenza di legge, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
3) condannare, infine, l' a tutte le spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del CP_1 sottoscritto procuratore antistatario.”. Il ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa dall'1.11.1988 all'1.2.2020 alle dipendenze della società G.S.I. Gruppo Sanitari Italia s.p.a. di Gallese (VT), con mansioni di operaio foggiatore/colatore e rifinitore di articoli sanitari;
che a causa dell'attività lavorativa svolta ha contratto la malattia professionale della silicosi, quantificata nella misura del 6%; che, al fine di evitare un aggravamento della malattia, come certificato dal proprio medico in data 16.12.2019, si è dimesso dal lavoro per ragioni profilattiche e tecnopatiche l'1.2.2020; che, per il tramite del Patronato INCA - Cgil di Civita Castellana, con domanda del 3.2.2020, ha chiesto all' la liquidazione della rendita di passaggio;
che, stante il CP_1 silenzio dell' , in data 14.12.2020 ha sollecitato la trattazione della propria domanda, CP_1 reiterando il sollecito il 19.1.2021 e il 2.2.2021; che l' in data 24.8.2021, ha rigettato la CP_1 domanda per mancanza dei presupposti previsti dalla normativa;
che, per contro, sussistono tutti i requisiti richiesti dall'art. 150 del D.P.R. n. 1124/1965 per il riconoscimento della prestazione richiesta. Si è costituito tardivamente in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di CP_1 spese. L'Istituto assicurativo, premessa la natura economica della rendita di passaggio in quanto volta a sopperire alla mancanza di reddito per il periodo compreso tra l'abbandono della lavorazione nociva e la nuova occupazione, ha dedotto che nel caso di specie le dimissioni erano dipese dal raggiungimento da parte del ricorrente dei limiti per la pensione di vecchiaia e quindi per finalità diverse da quelle profilattiche, con conseguente mancanza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione. La causa, istruita con consulenza tecnica d'ufficio e prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Ai sensi dell'art. 150, comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965 “Quando l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha, contratto la malattia, perche' riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilita', permanente di qualunque grado, purche' non superiore all'ottanta per cento e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con menomazione dell'integrita' psicofisica di qualunque grado, purche' non superiore al 60 per cento, l'istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno ed indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennita' che possano spettare per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio”. Come precisato dalla giurisprudenza, scopo della rendita di passaggio è quello di tutelare la salute del lavoratore, apprestandogli un incentivo all'abbandono dell'attività rischiosa, anche a costo di temporanea disoccupazione, con la conseguenza che il diritto a siffatta prestazione presuppone la stretta connessione fra tale abbandono e la malattia professionale (così, ex multis, Cass. n. 2500/2002; Cass. n. 341/1994). I presupposti ai quali l'art. 150 citato condiziona il diritto alla rendita di passaggio sono: a) che il lavoratore sia già affetto da silicosi comportante una inabilità permanente di grado non superiore all'80% (non superiore al 60% per le malattie denunciate a decorrere dall'1.1.2007); b) che sia in atto l'impiego dell'assicurato in lavorazione morbigena, al momento in cui egli manifesta l'intenzione di abbandonarla;
c) che l'abbandono di detta lavorazione sia strettamente funzionale a ragioni profilattiche. Nel caso di specie risulta documentalmente provata la sussistenza della silicosi polmonare con un grado di inabilità permanente pari al 6%, come riconosciuto dallo stesso Istituto assicurativo con valutazione del 26.9.2015 (doc. 2 ricorso). Risulta altresì per tabulas (doc. 3 ricorso), oltre ad essere incontestato da parte dell' lo svolgimento da parte del CP_1 ricorrente, al momento delle dimissioni, delle mansioni di foggiatore/colatore e rifinitore di articoli sanitari e quindi l'impiego del medesimo in lavorazione morbigena, resa dal ricorrente sin dal 1998 (circostanza incontestata) e considerata dallo stesso Istituto causa della silicosi. Inoltre, il CTU incaricato di verificare se lo stato dei luoghi e le condizioni di lavoro in cui operava il ricorrente all'epoca delle dimissioni avessero potuto comportare un aggravamento della malattia, ha concluso, con motivazione immune da vizi logici e pertanto pienamente condivisibile, che “l'esposizione subita dal ricorrente alle polveri di SLC nello svolgimento delle mansioni svolte immediatamente prima dell'abbandono del lavoro sia stata potenzialmente in grado di influenzare la salute dello stesso e costituisce fattore di rischio per l'aggravamento della malattia professionale già accertata.”. Ciò posto, la ragione per la quale l' ha rigettato la domanda attiene alla concomitanza CP_1 tra le dimissioni dell'1.2.2020 e il riconoscimento in favore del ricorrente, con decorrenza 1.4.2020, della pensione di anzianità. A detta dell' infatti, la rendita di passaggio CP_1 avrebbe una funzione economica, consistente nel garantire all'assicurato un sostentamento nell'arco di tempo compreso tra le dimissioni e la nuova occupazione, con conseguente esclusione del diritto alla rendita in caso di riconoscimento della prestazione pensionistica senza soluzione di continuità rispetto alla cessazione dell'attività lavorativa. Tale interpretazione non appare in linea con la più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale, muovendo dalla ratio dell'istituto – consistente nell'evitare che il lavoratore sia costretto a permanere nella lavorazione morbigena, incentivandone l'abbandono in modo tale che la sua situazione economica non abbia in alcun modo a risentirne (cfr., ex multis, Cass. n. 6355/1988) – ha avuto modo di affermare che “la rendita di passaggio, in favore del lavoratore che abbandoni per ragioni profilattiche l'attività morbigena, spetta anche quando tali ragioni non sono state le sole a determinare detto abbandono, per il concorso con esse, di altro motivo, quale il riconoscimento della pensione di anzianità, il cui sopravvenire entro l'anno di corresponsione della rendita di passaggio non ne comporta l'estinzione - non potendo tale pensionamento ritenersi preclusivo del reinserimento nell'area del lavoro attivo, cui la rendita è finalizzata - ma neanche la riduzione ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 150, comma 6, atteso che la pensione di anzianità, diversamente dall'assegno di invalidità e dalla pensione di inabilità ex L. n. 222 del 1984, artt. 1 e 2, non presuppone nè la riduzione nè la perdita della capacità lavorativa (Cass. n. 10855 del 10 novembre 1990; Cass. n. 3736 del 29 marzo 1992; Cass. n. 3736 del 29 marzo 1995). La giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che il riconoscimento della rendita di passaggio consegue all'abbandono dell'attività morbigena e risponde all'esigenza di tutela del lavoratore, sicchè non assume rilievo preclusivo il concorso, con le anzidette ragioni, di altre motivazioni soggettive dell'abbandono stesso, che non perde il carattere di volontarietà per effetto di altri eventi, come il collocamento a riposo per anzianità, mentre la concessione della rendita stessa è preclusa quando il lavoratore sia stato collocato a riposo per il raggiungimento del limite di età (Cass. n. 3173 del 1990; Cass. n. 2855 del 1988; Cass. n. 2023 del 1988). Orbene dalla richiamata giurisprudenza, che si condivide, si deduce il principio di diritto secondo cui la pensione di anzianità non equivale a pensione di vecchiaia, per cui in relazione alla prima non trovano applicazione le preclusioni in tema di rendita di passaggio affermate per la seconda” (così, da ultimo, Cass. n. 8640/2008). Nel caso di specie il ricorrente, alla data della domanda di rendita di passaggio, non aveva maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, non avendo ancora raggiunto la relativa età anagrafica. Risulta per tabulas che il medesimo ha invece chiesto ed ottenuto con decorrenza dall'1.4.2020 la pensione anticipata (doc. nn. 10 e 11 parte ricorrente, depositati, in conseguenza della memoria di costituzione dell' con note autorizzate del 30.4.2025). CP_1
Ne deriva che, contrariamente a quanto dedotto dall' , il trattamento pensionistico CP_1 concomitante con le dimissioni non esclude di per sé le ragioni profilattiche dell'abbandono, potendo queste ultime concorrere con altre motivazioni soggettive, tra le quali il riconoscimento della pensione anticipata. Alla luce di quanto esposto, sussistendo tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione della rendita di passaggio ex art. 150 D.P.R. n. 1124/1965, con condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione nella misura di legge con decorrenza dall'effettivo abbandono del lavoro (1.2.2020), oltre interessi legali come per legge. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla rendita di passaggio ex art. 150 CP_1
D.P.R. n. 1124/1965 con decorrenza dall'effettivo abbandono del lavoro (1.2.2020) e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della prestazione nella misura di legge, oltre CP_1 interessi come per legge;
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario del ricorrente CP_1 delle spese di lite, liquidate in euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
Viterbo lì, 20 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
EL UC