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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/04/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2986/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Simona Pagano;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna CP_1
Serrelli;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.6.2024, la parte ricorrente in epigrafe, bracciante agricola, ha chiesto disporsi l'annullamento della richiesta di restituzione dell'importo di euro 2.340,38 erogato dall' nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2000 a titolo di indennità di CP_1 disoccupazione agricola, deducendo l'intervenuta prescrizione decennale della pretesa creditoria dell'ente e la illegittimità formale del provvedimento. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto di aver provveduto ad annullare l'indebito in autotutela ed ha concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente, dato atto dell'annullamento dell'indebito e della cessazione della materia del contendere, ha insistito per la condanna alle spese dell' CP_1
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4.4.2025.
L'annullamento del provvedimento di richiesta di restituzione di indebito oggetto di causa
(documentato dall' assume rilevanza ai fini del presente giudizio per la dichiarazione CP_1 di cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere
è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie, a fronte dell'annullamento del provvedimento di richiesta di restituzione dell'importo pagato per la DS agricola erogata in relazione all'anno 2000, è venuta dunque a mancare la posizione di contrasto tra le parti, contrasto che, peraltro, rimane in relazione alle spese del procedimento. La questione delle spese va regolata, in caso di cessata materia del contendere, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale, secondo cui, il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nella specie, tenuto conto che il provvedimento di annullamento dell'indebito -attestante la fondatezza del ricorso per prescrizione dl credito- è di data successiva alla proposizione e notifica del ricorso, in quanto emesso il 17.3.2025, le spese di lite vengono poste a carico dell' secondo il regime della (virtuale) soccombenza, con attribuzione al difensore della CP_1 parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- 1. dichiara cessata la materia del contendere;
- 2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in €.426,00 oltre spese CP_1 generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Simona Pagano.
Così deciso in Salerno, il 4.4.2025.
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2986/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Simona Pagano;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna CP_1
Serrelli;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.6.2024, la parte ricorrente in epigrafe, bracciante agricola, ha chiesto disporsi l'annullamento della richiesta di restituzione dell'importo di euro 2.340,38 erogato dall' nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2000 a titolo di indennità di CP_1 disoccupazione agricola, deducendo l'intervenuta prescrizione decennale della pretesa creditoria dell'ente e la illegittimità formale del provvedimento. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto di aver provveduto ad annullare l'indebito in autotutela ed ha concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente, dato atto dell'annullamento dell'indebito e della cessazione della materia del contendere, ha insistito per la condanna alle spese dell' CP_1
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4.4.2025.
L'annullamento del provvedimento di richiesta di restituzione di indebito oggetto di causa
(documentato dall' assume rilevanza ai fini del presente giudizio per la dichiarazione CP_1 di cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere
è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie, a fronte dell'annullamento del provvedimento di richiesta di restituzione dell'importo pagato per la DS agricola erogata in relazione all'anno 2000, è venuta dunque a mancare la posizione di contrasto tra le parti, contrasto che, peraltro, rimane in relazione alle spese del procedimento. La questione delle spese va regolata, in caso di cessata materia del contendere, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale, secondo cui, il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nella specie, tenuto conto che il provvedimento di annullamento dell'indebito -attestante la fondatezza del ricorso per prescrizione dl credito- è di data successiva alla proposizione e notifica del ricorso, in quanto emesso il 17.3.2025, le spese di lite vengono poste a carico dell' secondo il regime della (virtuale) soccombenza, con attribuzione al difensore della CP_1 parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- 1. dichiara cessata la materia del contendere;
- 2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in €.426,00 oltre spese CP_1 generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Simona Pagano.
Così deciso in Salerno, il 4.4.2025.
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio