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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 01/12/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. 402/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Lia Di Benedetto Consigliere dr. Arturo Pizzella Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello all'esito della camera di consiglio del dì 6 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 642/2022 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Antonio Carotenuto e con la stessa elettivamente domiciliata in Casamicciola Terme alla via Castanito n. 23
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alessandro Ruggiero e Controparte_1 con lo stesso elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore alla via Gustavo Origlia n. 75
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio CP_2
Maritato in virtù di procura generale ad lites ed elettivamente domiciliato in Salerno, Corso
Garibaldi n. 38 presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell' ; CP_3
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1756/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata il 9.11.2022
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato il 5/1/2022 presso la cancelleria del Tribunale di Nocera Inferiore in CP_ funzione di giudice del lavoro proponeva opposizione nei confronti dell' e Controparte_1 dell' avverso l'intimazione di pagamento nr. Controparte_4
10020219004820917/000, notificata in data 16/12/2021 per un importo totale di euro 20.463,21 richiesti a titolo di mancato versamento all' di contributi previdenziali IV di cui agli avvisi di CP_2 addebito nr. 40020120001716802000 asseritamente notificato in data 22/05/2012 per un importo di euro 4.667,74, nr. 40020120007829831000 asseritamente notificato in data 28/01/2013 per un importo totale di euro 2.416,69, nr. 40020130001990626000 asseritamente notificato in data
24/04/2013 per un importo di euro 1.242,79, nr. 40020130003867004000 asseritamente notificato in data 19/12/2013 per un importo di euro 2,462,15, nr. 40020140001374680000 asseritamente notificato in data 03/06/2014 per un importo di euro 2.561,17, nr. 40020140004554068000 asseritamente notificato in data 15/10/2014 per un importo di euro 2.524,13, nr.
40020150003138936000 asseritamente notificato in data 02/11/2015 per un importo di euro
2.499,64, nr. 40020160002011591000 asseritamente notificato in data 13/05/2016 per un importo di euro 2.455,04.
A sostegno della propria opposizione deduceva di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito correlati all'intimazione di pagamento qui impugnata ed eccepiva in ogni caso la prescrizione quinquennale successiva all'eventuale notifica dei predetti avvisi.
Instaurato il contraddittorio si costituivano l' e l' CP_2 Controparte_4 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e la sua infondatezza nel merito.
Sulla documentazione in atti il Tribunale, con la sentenza n. 1756/2022 pubblicata il 19/11/2022 e qui impugnata, in accoglimento del ricorso dello accertava la prescrizione dei crediti portati CP_1 dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e dichiarava dunque l'illegittimità di quest'ultima, condannando alla rifusione delle spese in Controparte_4
CP_ favore del ricorrente e dell'
Il giudice di prime cure poneva a fondamento della propria decisione le considerazioni che di seguito si riportano.
“L'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente va accolta considerando che sebbene
l' abbia fornito la prova della notifica degli avvisi di addebito sottesi l'intimazione impugnata CP_2
(cfr. prod. non ha depositato documentazione sufficiente CP_2 Controparte_4 al fine di ritenere dimostrata l'avvenuta notifica 'medio tempore" di atti interruttivi della prescrizione in quanto il concessionario si è limitato al deposito di relate di notifica di Intimazioni di pagamento e non ha allegato anche la copia degli atti notificati -si da non consentire al
Tribunale di operare il dovuto riscontro in ordine all'efficacia interruttiva degli atti notificati- (cfr prod. ). Controparte_4 Le spese di lite sostenute dalle parti vengono poste a carico di Controparte_4
(cfr cass Civ 771 6/2022) e vengono liquidate come da dispositivo”.
Con atto di appello depositato il 30/12/2022 censurava la Controparte_4 sentenza di primo grado sostenendone l'illegittimità e l'ingiustizia per erronea valutazione da parte del Tribunale della documentazione prodotta in atti, atteso che non era maturata la prescrizione rilevata dal primo giudice in quanto: era stata fornita da la prova della Controparte_4 regolare notifica di atti interruttivi della prescrizione;
come emergeva dalla documentazione depositata nel fascicolo del primo grado di giudizio, era intervenuta la notifica nei termini di legge di alcune cartelle esattoriali, mai impugnate dal ricorrente;
erano poi state notificate, ai fini dell'interruzione, altre intimazioni di pagamento oltre a quella oggi impugnata, e precisamente “A)
10020149002264251000 notificata il 30/05/2014 a mezzo posta raccomandata;
B)
10020199014586860000 notificata il 11/04/2022 notificata ex art. 140 cpc per compiuta giacenza”; l'intimazione nr. 10020149002264251000 aveva interrotto i termini di cui alla cartella esattoriale nr. 40020120001716802000 allorquando le altre intimazioni di pagamento
(10020219004820917/000 nonché 10020199014586860000) avevano interrotto i termini di tutte le cartelle esattoriali restanti e sopra indicate nonché della stessa cartella esattoriale nr.
40020120001716802000; il primo giudice non aveva inoltre tenuto conto del periodo di sospensione relativo al periodo emergenziale correlato all'epidemia Covid, caratterizzato da precisi interventi normativi che avevano avuto l'obiettivo di sospendere la stessa riscossione coattiva dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, tanto sulla base del d.l. 18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia) in base al quale ed alle successive proroghe fu disposta la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019; in ogni caso il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio dall' ovvero della CP_4
“copia degli estratti di ruolo e delle retate di notifica delle cartelle di pagamento”, atti del tutto idonei a dimostrare l'intervenuta interruzione della prescrizione e neppure ritualmente impugnati ex art. 2719 c.c. dal contribuente quanto al profilo della loro conformità all'originale.
L concludeva dunque nel merito chiedendo alla Corte di “riformare la appellata sentenza CP_4
e per l'effetto, in accoglimento del presente appello, dichiarare regolarmente notificati gli atti interruttivi della prescrizione e per l'effetto dichiarare non prescritto il credito di cui alla intimazione di pagamento opposta per non essere spirati i termini di prescrizione”, con vittoria di spese di lite e obbligo di restituzione da parte del di quanto riscosso per effetto della CP_1 sentenza di primo grado. Instaurato il contraddittorio, si costituiva nel presente giudizio di impugnazione Controparte_1 resistendo all'appello dell' e riproponendo le eccezioni di mancata notifica dei titoli CP_4 presupposti dall'intimazione di pagamento oggetto di lite e di prescrizione dei crediti vantati CP_ dall' tanto con l'ulteriore deduzione della intervenuta decadenza nel caso di specie dei termini di riscossione ex art. 17 comma 1 D.P.R. n. 602/1973, disposizione in base alla quale, all'esito dell'intervento normativo di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 46/99 applicabile, ex art. 36 medesima fonte, alle dichiarazioni presentate a partire dal 01/01/99, “Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36/bis del Dpr. n. 600/73…”. CP_ Si costituiva altresì l' nel presente grado di giudizio, rimettendosi alle valutazioni della Corte, evidenziando “come il thema decidendum attenga all'attività di riscossione rientrante nella esclusiva sfera di competenza dell'Agente della Riscossione, odierno appellante”.
All'esito della camera di consiglio fissata in seguito alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'impugnazione dell' senz'altro ammissibile in presenza di un interesse ad impugnare CP_4 correlato alla condanna alle spese di lite disposta dal Tribunale nei suoi confronti, va accolta solo parzialmente per le ragioni che vanno di seguito ad esporsi.
Va innanzitutto premesso che, alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 (cui hanno fatto seguito altre di identico tenore: cfr., ex plurimis, tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. VI, 17 marzo 2020, n. 7409; 27 gennaio 2020, n. 1826; 26 aprile 2019, n. 11335), la scadenza del termine -pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n.
46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ, trovando applicazione tale ultima disposizione, come sottolineato dalla stessa Suprema Corte,
“soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di CP_ giudicato”, e tanto anche “con riferimento all'avviso di addebito dell che, dal 1° gennaio
2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto , ai CP_3 sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010)”. Tanto chiarito in termini generali, va anche rilevato che, con riferimento al periodo emergenziale interessato dalla pandemia derivante dal coronavirus “Covid 19”, la Suprema Corte (cfr.
Cassazione civile sez. I, 15/01/2025, n. 960) ha chiarito che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Va anche precisato che la sospensione della prescrizione è eccezione in senso lato, ricompresa tra quelle rilevabili d'ufficio, che sfuggono alle preclusioni previste per le eccezioni rilevabili a cura di parte, tanto da poter essere rilevate anche in appello.
La materia è stata interessata da un ricco iter giurisprudenziale (riassunto da Cass. S.U. 10531/13, alla quale si rimanda) e ha visto una fondamentale affermazione della natura dell'eccezione di interruzione della prescrizione con S.U. 15661/05. E' appena il caso di rammentare al riguardo che, come rimarcato da dottrina e giurisprudenza, se la questione è rilevabile di ufficio, ogni sollecitazione al giudice a valersene è in ogni tempo consentita, con l'unico limite della rilevabilità ex actis, cioè dell'esistenza in atti, al momento in cui avviene il rilievo officioso, di risultanze che giustifichino il rilievo stesso.
Tanto chiarito, va poi rilevato in fatto, analogamente a quanto emerge dalla stessa sentenza del
Tribunale, come abbia prodotto in atti copia delle relate delle notifiche effettuate a mezzo CP_4 del servizio postale e relative agli atti (avvisi di addebito) presupposti dall'intimazione di pagamento in oggetto ma non anche copia dei suddetti atti, depositando in atti copia dell'estratto di ruolo in cui sono indicati gli stessi e le relative date di notifica.
Con riferimento alla questione di cui sopra, si accenna in questa sede al dibattito giurisprudenziale in cui è intervenuta in passato Cass. civ., Sez. V, 11/02/2015, n. 2625, secondo cui, in caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima (principio, il suddetto, che secondo tale pronuncia non soffre eccezioni in ragione di qualità soggettive del mittente, in particolare del concessionario della riscossione, tenuto al rispetto dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede col contribuente), pronuncia, la suddetta, seguita poi da altri orientamenti di segno non coincidente (ma si veda anche, di recente, Cassazione civile sez. trib., 23/11/2021, n. 36263, in motivazione).
Nel caso di specie va in ogni caso rilevato che, anche a voler tener presente le date di notifica degli avvisi di addebito antecedenti al penultimo avviso tra quelli interessati dall'intimazione di pagamento in oggetto (ovvero gli avvisi di addebito fino a quello nr. 40020140004554068000 notificato in ipotesi in data 15/10/2014 e relativo a contributi IV per il periodo luglio-dicembre
2013, come emerge dall'estratto di ruolo depositato dall' , i crediti sottesi agli stessi CP_4 risulterebbero estinti per decorso della prescrizione quinquennale di cui sopra, tenuto comunque conto del cd. periodo di sospensione Covid come anche delle successive intimazioni di pagamento richiamate dallo stesso appellante nel proprio atto di impugnazione, ovvero, come riferito dallo stesso, “A) 10020149002264251000 notificata il 30/05/2014 a mezzo posta raccomandata;
B)
10020199014586860000 notificata il 11/04/2022 notificata ex art. 140 cpc per compiuta giacenza”, inidonee ad interrompere la prescrizione di cui sopra, deducendosi peraltro la notifica della seconda in epoca successiva alla stessa notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Diverso discorso deve invece farsi, tenuto conto dei principi di cui sopra, per i due avvisi di addebito nr. 40020150003138936000, notificato in ipotesi in data 02/11/2015 per un importo di euro 2.499,64, con riferimento a contributi IV per il periodo luglio-dicembre 2014, e nr.
40020160002011591000 notificato in ipotesi in data 13/05/2016 per un importo di euro 2.455,04, con riferimento a contributi per il periodo gennaio-giugno 2015.
Va al riguardo rilevato che la Suprema Corte, con la sentenza n. 30699 del 21 dicembre 2017 ha chiarito come tutti i contributi, pur nella loro varieta' tipologica, siano assoggettati alla medesima disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3 della L. 335/1995, alla quale dunque non c'e' ragione logico-giuridica per non sottoporre anche i contributi IV (acronimo per “Invalidità, Vecchiaia e
Superstiti”), come nel caso che ci riguarda, atteso che, come chiarito in motivazione dalla pronuncia da ultimo richiamata, “mentre non esiste una soluzione unica quanto alla definizione della natura e della funzione dei contributi complessivamente considerati, tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati alla medesima disciplina della prescrizione (dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3)”.
Sul punto, Cass. ordinanza 22 febbraio 2019, n. 5379, con riferimento alla specifica ipotesi dei contributi dovuti alla gestione separata ma sulla base di considerazioni generali applicabili anche al caso di specie, nel modificare l'orientamento espresso in precedenza dalla stessa Corte di
Cassazione, che faceva decorrere il quinquennio dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, ha richiamato «la regola, fissata dal d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”. La relativa prescrizione decorre quindi dal momento in cui “in cui i singoli contributi dovevano essere versati” (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55), e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi”». Il predetto nuovo indirizzo ermeneutico risulta confermato in successive pronunzie dei giudici di legittimità (cfr ex multis Cass. n. 16422/2019, n. 9270/2019).
Tenuto dunque conto dei termini previsti per il pagamento delle somme in questione con riferimento ai periodi cronologici presi in considerazione dai due ultimi avvisi di addebito come anche dell'applicabilità al caso di specie della cd. sospensione Covid, deve ritenersi ritualmente intervenuto, quanto ai suddetti titoli, un idoneo atto interruttivo costituito della notifica della intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Al riguardo va anche considerato che l'appellato non ha contestato né nell'atto di opposizione né nell'atto di costituzione nel presente giudizio di impugnazione il merito dell'originaria pretesa CP_ dell' limitandosi a riproporre le eccezioni di mancata notifica dei titoli presupposti e di prescrizione dei crediti vantati dall'Istituto, il tutto con l'ulteriore deduzione circa la decadenza dei termini di riscossione ex art. 17 comma 1 D.P.R. n. 602/1973.
Quanto a tale ultimo profilo, va innanzitutto rilevato che la predetta disposizione, peraltro oggetto di abrogazione ad opera dall'articolo 1, comma 5-ter, lettera a), numero 1), del D.L. 17 giugno 2005, n.
106, convertito con modificazioni in Legge 31 luglio 2005, n. 156 e successivamente dall'articolo
241, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026, a norma di quanto previsto dall'articolo 243 del D.Lgs. n. 33/2025 medesimo, non appare applicabile alla presente fattispecie. Invero, come precisato da Cassazione civile sez. trib.,
06/11/2020, n. 24892, il sistema di riscossione mediante iscrizione a ruolo, nel cui ambito devono essere osservati i termini di decadenza di cui all'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973,
"ratione temporis" vigente, si applica, dopo il 1° luglio 1999, alle sole imposte dirette, atteso che l'unico fondamento normativo della sua estensione alle imposte indirette era costituito dal titolo III del d.P.R. n. 43 del 1988, che è stato tuttavia abrogato dall'art. 68 del d.lgs. n. 113 del 1999, con la decorrenza sopra indicata.
Va dunque accolto parzialmente l'appello di e, in parziale Controparte_4 riforma dell'impugnata sentenza, vanno dichiarati non prescritti i crediti di cui all'intimazione di pagamento nr. 10020219004820917/000 correlati agli avvisi di addebito nr.
40020150003138936000 e nr. 40020160002011591000, confermandosi la declaratoria di prescrizione relativa ai residui crediti di cui alla predetta intimazione e l'annullamento in parte qua della medesima.
L'appellato è comunque tenuto alla restituzione in favore dell' appellante degli CP_1 CP_4 importi eventualmente riscossi a titolo di spese di lite, oggetto peraltro di richiesta formulata dall'impugnante nei suoi atti difensivi, tanto in applicazione dei principi di cui all'art. 336 comma 2
c.p.c. e tenuto conto al riguardo che nel giudizio di appello la richiesta di restituzione delle somme versate in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado riformata o cassata non costituisce domanda nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (cfr. Cass. n. 11491/2006), il tutto senza trascurare che l'obbligo di restituzione sorge persino in assenza di espressa statuizione in tal senso nella sentenza che riforma la decisione impugnata.
Atteso l'accoglimento parziale dell'opposizione proposta dallo come anche della stessa CP_1 impugnazione dell' e tenuto conto della parziale soccombenza intervenuta tra le parti nei CP_4 termini sopra riferiti, ritiene il Collegio di dover compensare tra tutti i soggetti processuali in questione le spese del doppio grado di giudizio, anche alla luce della complessità della ricostruzione CP_ della presente fattispecie ed avuto riguardo al corretto e lineare comportamento dell' nell'ambito del presente procedimento.
Atteso il contenuto della presente decisione va dichiarata la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 30.12.2022 da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di Controparte_4 CP_1
CP_
ed in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 1756/2022 del
[...]
Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie parzialmente l'appello di e, in parziale riforma Controparte_4 dell'impugnata sentenza, dichiara non prescritti i crediti di cui all'intimazione di pagamento nr.
10020219004820917/000 correlati agli avvisi di addebito nr. 40020150003138936000 e nr.
40020160002011591000, confermando la declaratoria di prescrizione relativa ai residui crediti di cui alla predetta intimazione e l'annullamento in parte qua della medesima;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 6 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. (Dr. Arturo Pizzella)
IL PRESIDENTE (Dr Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Lia Di Benedetto Consigliere dr. Arturo Pizzella Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello all'esito della camera di consiglio del dì 6 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 642/2022 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Antonio Carotenuto e con la stessa elettivamente domiciliata in Casamicciola Terme alla via Castanito n. 23
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alessandro Ruggiero e Controparte_1 con lo stesso elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore alla via Gustavo Origlia n. 75
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio CP_2
Maritato in virtù di procura generale ad lites ed elettivamente domiciliato in Salerno, Corso
Garibaldi n. 38 presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell' ; CP_3
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1756/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata il 9.11.2022
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato il 5/1/2022 presso la cancelleria del Tribunale di Nocera Inferiore in CP_ funzione di giudice del lavoro proponeva opposizione nei confronti dell' e Controparte_1 dell' avverso l'intimazione di pagamento nr. Controparte_4
10020219004820917/000, notificata in data 16/12/2021 per un importo totale di euro 20.463,21 richiesti a titolo di mancato versamento all' di contributi previdenziali IV di cui agli avvisi di CP_2 addebito nr. 40020120001716802000 asseritamente notificato in data 22/05/2012 per un importo di euro 4.667,74, nr. 40020120007829831000 asseritamente notificato in data 28/01/2013 per un importo totale di euro 2.416,69, nr. 40020130001990626000 asseritamente notificato in data
24/04/2013 per un importo di euro 1.242,79, nr. 40020130003867004000 asseritamente notificato in data 19/12/2013 per un importo di euro 2,462,15, nr. 40020140001374680000 asseritamente notificato in data 03/06/2014 per un importo di euro 2.561,17, nr. 40020140004554068000 asseritamente notificato in data 15/10/2014 per un importo di euro 2.524,13, nr.
40020150003138936000 asseritamente notificato in data 02/11/2015 per un importo di euro
2.499,64, nr. 40020160002011591000 asseritamente notificato in data 13/05/2016 per un importo di euro 2.455,04.
A sostegno della propria opposizione deduceva di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito correlati all'intimazione di pagamento qui impugnata ed eccepiva in ogni caso la prescrizione quinquennale successiva all'eventuale notifica dei predetti avvisi.
Instaurato il contraddittorio si costituivano l' e l' CP_2 Controparte_4 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e la sua infondatezza nel merito.
Sulla documentazione in atti il Tribunale, con la sentenza n. 1756/2022 pubblicata il 19/11/2022 e qui impugnata, in accoglimento del ricorso dello accertava la prescrizione dei crediti portati CP_1 dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e dichiarava dunque l'illegittimità di quest'ultima, condannando alla rifusione delle spese in Controparte_4
CP_ favore del ricorrente e dell'
Il giudice di prime cure poneva a fondamento della propria decisione le considerazioni che di seguito si riportano.
“L'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente va accolta considerando che sebbene
l' abbia fornito la prova della notifica degli avvisi di addebito sottesi l'intimazione impugnata CP_2
(cfr. prod. non ha depositato documentazione sufficiente CP_2 Controparte_4 al fine di ritenere dimostrata l'avvenuta notifica 'medio tempore" di atti interruttivi della prescrizione in quanto il concessionario si è limitato al deposito di relate di notifica di Intimazioni di pagamento e non ha allegato anche la copia degli atti notificati -si da non consentire al
Tribunale di operare il dovuto riscontro in ordine all'efficacia interruttiva degli atti notificati- (cfr prod. ). Controparte_4 Le spese di lite sostenute dalle parti vengono poste a carico di Controparte_4
(cfr cass Civ 771 6/2022) e vengono liquidate come da dispositivo”.
Con atto di appello depositato il 30/12/2022 censurava la Controparte_4 sentenza di primo grado sostenendone l'illegittimità e l'ingiustizia per erronea valutazione da parte del Tribunale della documentazione prodotta in atti, atteso che non era maturata la prescrizione rilevata dal primo giudice in quanto: era stata fornita da la prova della Controparte_4 regolare notifica di atti interruttivi della prescrizione;
come emergeva dalla documentazione depositata nel fascicolo del primo grado di giudizio, era intervenuta la notifica nei termini di legge di alcune cartelle esattoriali, mai impugnate dal ricorrente;
erano poi state notificate, ai fini dell'interruzione, altre intimazioni di pagamento oltre a quella oggi impugnata, e precisamente “A)
10020149002264251000 notificata il 30/05/2014 a mezzo posta raccomandata;
B)
10020199014586860000 notificata il 11/04/2022 notificata ex art. 140 cpc per compiuta giacenza”; l'intimazione nr. 10020149002264251000 aveva interrotto i termini di cui alla cartella esattoriale nr. 40020120001716802000 allorquando le altre intimazioni di pagamento
(10020219004820917/000 nonché 10020199014586860000) avevano interrotto i termini di tutte le cartelle esattoriali restanti e sopra indicate nonché della stessa cartella esattoriale nr.
40020120001716802000; il primo giudice non aveva inoltre tenuto conto del periodo di sospensione relativo al periodo emergenziale correlato all'epidemia Covid, caratterizzato da precisi interventi normativi che avevano avuto l'obiettivo di sospendere la stessa riscossione coattiva dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, tanto sulla base del d.l. 18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia) in base al quale ed alle successive proroghe fu disposta la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019; in ogni caso il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio dall' ovvero della CP_4
“copia degli estratti di ruolo e delle retate di notifica delle cartelle di pagamento”, atti del tutto idonei a dimostrare l'intervenuta interruzione della prescrizione e neppure ritualmente impugnati ex art. 2719 c.c. dal contribuente quanto al profilo della loro conformità all'originale.
L concludeva dunque nel merito chiedendo alla Corte di “riformare la appellata sentenza CP_4
e per l'effetto, in accoglimento del presente appello, dichiarare regolarmente notificati gli atti interruttivi della prescrizione e per l'effetto dichiarare non prescritto il credito di cui alla intimazione di pagamento opposta per non essere spirati i termini di prescrizione”, con vittoria di spese di lite e obbligo di restituzione da parte del di quanto riscosso per effetto della CP_1 sentenza di primo grado. Instaurato il contraddittorio, si costituiva nel presente giudizio di impugnazione Controparte_1 resistendo all'appello dell' e riproponendo le eccezioni di mancata notifica dei titoli CP_4 presupposti dall'intimazione di pagamento oggetto di lite e di prescrizione dei crediti vantati CP_ dall' tanto con l'ulteriore deduzione della intervenuta decadenza nel caso di specie dei termini di riscossione ex art. 17 comma 1 D.P.R. n. 602/1973, disposizione in base alla quale, all'esito dell'intervento normativo di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 46/99 applicabile, ex art. 36 medesima fonte, alle dichiarazioni presentate a partire dal 01/01/99, “Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36/bis del Dpr. n. 600/73…”. CP_ Si costituiva altresì l' nel presente grado di giudizio, rimettendosi alle valutazioni della Corte, evidenziando “come il thema decidendum attenga all'attività di riscossione rientrante nella esclusiva sfera di competenza dell'Agente della Riscossione, odierno appellante”.
All'esito della camera di consiglio fissata in seguito alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'impugnazione dell' senz'altro ammissibile in presenza di un interesse ad impugnare CP_4 correlato alla condanna alle spese di lite disposta dal Tribunale nei suoi confronti, va accolta solo parzialmente per le ragioni che vanno di seguito ad esporsi.
Va innanzitutto premesso che, alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 (cui hanno fatto seguito altre di identico tenore: cfr., ex plurimis, tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. VI, 17 marzo 2020, n. 7409; 27 gennaio 2020, n. 1826; 26 aprile 2019, n. 11335), la scadenza del termine -pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n.
46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ, trovando applicazione tale ultima disposizione, come sottolineato dalla stessa Suprema Corte,
“soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di CP_ giudicato”, e tanto anche “con riferimento all'avviso di addebito dell che, dal 1° gennaio
2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto , ai CP_3 sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010)”. Tanto chiarito in termini generali, va anche rilevato che, con riferimento al periodo emergenziale interessato dalla pandemia derivante dal coronavirus “Covid 19”, la Suprema Corte (cfr.
Cassazione civile sez. I, 15/01/2025, n. 960) ha chiarito che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Va anche precisato che la sospensione della prescrizione è eccezione in senso lato, ricompresa tra quelle rilevabili d'ufficio, che sfuggono alle preclusioni previste per le eccezioni rilevabili a cura di parte, tanto da poter essere rilevate anche in appello.
La materia è stata interessata da un ricco iter giurisprudenziale (riassunto da Cass. S.U. 10531/13, alla quale si rimanda) e ha visto una fondamentale affermazione della natura dell'eccezione di interruzione della prescrizione con S.U. 15661/05. E' appena il caso di rammentare al riguardo che, come rimarcato da dottrina e giurisprudenza, se la questione è rilevabile di ufficio, ogni sollecitazione al giudice a valersene è in ogni tempo consentita, con l'unico limite della rilevabilità ex actis, cioè dell'esistenza in atti, al momento in cui avviene il rilievo officioso, di risultanze che giustifichino il rilievo stesso.
Tanto chiarito, va poi rilevato in fatto, analogamente a quanto emerge dalla stessa sentenza del
Tribunale, come abbia prodotto in atti copia delle relate delle notifiche effettuate a mezzo CP_4 del servizio postale e relative agli atti (avvisi di addebito) presupposti dall'intimazione di pagamento in oggetto ma non anche copia dei suddetti atti, depositando in atti copia dell'estratto di ruolo in cui sono indicati gli stessi e le relative date di notifica.
Con riferimento alla questione di cui sopra, si accenna in questa sede al dibattito giurisprudenziale in cui è intervenuta in passato Cass. civ., Sez. V, 11/02/2015, n. 2625, secondo cui, in caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima (principio, il suddetto, che secondo tale pronuncia non soffre eccezioni in ragione di qualità soggettive del mittente, in particolare del concessionario della riscossione, tenuto al rispetto dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede col contribuente), pronuncia, la suddetta, seguita poi da altri orientamenti di segno non coincidente (ma si veda anche, di recente, Cassazione civile sez. trib., 23/11/2021, n. 36263, in motivazione).
Nel caso di specie va in ogni caso rilevato che, anche a voler tener presente le date di notifica degli avvisi di addebito antecedenti al penultimo avviso tra quelli interessati dall'intimazione di pagamento in oggetto (ovvero gli avvisi di addebito fino a quello nr. 40020140004554068000 notificato in ipotesi in data 15/10/2014 e relativo a contributi IV per il periodo luglio-dicembre
2013, come emerge dall'estratto di ruolo depositato dall' , i crediti sottesi agli stessi CP_4 risulterebbero estinti per decorso della prescrizione quinquennale di cui sopra, tenuto comunque conto del cd. periodo di sospensione Covid come anche delle successive intimazioni di pagamento richiamate dallo stesso appellante nel proprio atto di impugnazione, ovvero, come riferito dallo stesso, “A) 10020149002264251000 notificata il 30/05/2014 a mezzo posta raccomandata;
B)
10020199014586860000 notificata il 11/04/2022 notificata ex art. 140 cpc per compiuta giacenza”, inidonee ad interrompere la prescrizione di cui sopra, deducendosi peraltro la notifica della seconda in epoca successiva alla stessa notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Diverso discorso deve invece farsi, tenuto conto dei principi di cui sopra, per i due avvisi di addebito nr. 40020150003138936000, notificato in ipotesi in data 02/11/2015 per un importo di euro 2.499,64, con riferimento a contributi IV per il periodo luglio-dicembre 2014, e nr.
40020160002011591000 notificato in ipotesi in data 13/05/2016 per un importo di euro 2.455,04, con riferimento a contributi per il periodo gennaio-giugno 2015.
Va al riguardo rilevato che la Suprema Corte, con la sentenza n. 30699 del 21 dicembre 2017 ha chiarito come tutti i contributi, pur nella loro varieta' tipologica, siano assoggettati alla medesima disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3 della L. 335/1995, alla quale dunque non c'e' ragione logico-giuridica per non sottoporre anche i contributi IV (acronimo per “Invalidità, Vecchiaia e
Superstiti”), come nel caso che ci riguarda, atteso che, come chiarito in motivazione dalla pronuncia da ultimo richiamata, “mentre non esiste una soluzione unica quanto alla definizione della natura e della funzione dei contributi complessivamente considerati, tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati alla medesima disciplina della prescrizione (dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3)”.
Sul punto, Cass. ordinanza 22 febbraio 2019, n. 5379, con riferimento alla specifica ipotesi dei contributi dovuti alla gestione separata ma sulla base di considerazioni generali applicabili anche al caso di specie, nel modificare l'orientamento espresso in precedenza dalla stessa Corte di
Cassazione, che faceva decorrere il quinquennio dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, ha richiamato «la regola, fissata dal d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”. La relativa prescrizione decorre quindi dal momento in cui “in cui i singoli contributi dovevano essere versati” (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55), e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi”». Il predetto nuovo indirizzo ermeneutico risulta confermato in successive pronunzie dei giudici di legittimità (cfr ex multis Cass. n. 16422/2019, n. 9270/2019).
Tenuto dunque conto dei termini previsti per il pagamento delle somme in questione con riferimento ai periodi cronologici presi in considerazione dai due ultimi avvisi di addebito come anche dell'applicabilità al caso di specie della cd. sospensione Covid, deve ritenersi ritualmente intervenuto, quanto ai suddetti titoli, un idoneo atto interruttivo costituito della notifica della intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Al riguardo va anche considerato che l'appellato non ha contestato né nell'atto di opposizione né nell'atto di costituzione nel presente giudizio di impugnazione il merito dell'originaria pretesa CP_ dell' limitandosi a riproporre le eccezioni di mancata notifica dei titoli presupposti e di prescrizione dei crediti vantati dall'Istituto, il tutto con l'ulteriore deduzione circa la decadenza dei termini di riscossione ex art. 17 comma 1 D.P.R. n. 602/1973.
Quanto a tale ultimo profilo, va innanzitutto rilevato che la predetta disposizione, peraltro oggetto di abrogazione ad opera dall'articolo 1, comma 5-ter, lettera a), numero 1), del D.L. 17 giugno 2005, n.
106, convertito con modificazioni in Legge 31 luglio 2005, n. 156 e successivamente dall'articolo
241, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026, a norma di quanto previsto dall'articolo 243 del D.Lgs. n. 33/2025 medesimo, non appare applicabile alla presente fattispecie. Invero, come precisato da Cassazione civile sez. trib.,
06/11/2020, n. 24892, il sistema di riscossione mediante iscrizione a ruolo, nel cui ambito devono essere osservati i termini di decadenza di cui all'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973,
"ratione temporis" vigente, si applica, dopo il 1° luglio 1999, alle sole imposte dirette, atteso che l'unico fondamento normativo della sua estensione alle imposte indirette era costituito dal titolo III del d.P.R. n. 43 del 1988, che è stato tuttavia abrogato dall'art. 68 del d.lgs. n. 113 del 1999, con la decorrenza sopra indicata.
Va dunque accolto parzialmente l'appello di e, in parziale Controparte_4 riforma dell'impugnata sentenza, vanno dichiarati non prescritti i crediti di cui all'intimazione di pagamento nr. 10020219004820917/000 correlati agli avvisi di addebito nr.
40020150003138936000 e nr. 40020160002011591000, confermandosi la declaratoria di prescrizione relativa ai residui crediti di cui alla predetta intimazione e l'annullamento in parte qua della medesima.
L'appellato è comunque tenuto alla restituzione in favore dell' appellante degli CP_1 CP_4 importi eventualmente riscossi a titolo di spese di lite, oggetto peraltro di richiesta formulata dall'impugnante nei suoi atti difensivi, tanto in applicazione dei principi di cui all'art. 336 comma 2
c.p.c. e tenuto conto al riguardo che nel giudizio di appello la richiesta di restituzione delle somme versate in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado riformata o cassata non costituisce domanda nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (cfr. Cass. n. 11491/2006), il tutto senza trascurare che l'obbligo di restituzione sorge persino in assenza di espressa statuizione in tal senso nella sentenza che riforma la decisione impugnata.
Atteso l'accoglimento parziale dell'opposizione proposta dallo come anche della stessa CP_1 impugnazione dell' e tenuto conto della parziale soccombenza intervenuta tra le parti nei CP_4 termini sopra riferiti, ritiene il Collegio di dover compensare tra tutti i soggetti processuali in questione le spese del doppio grado di giudizio, anche alla luce della complessità della ricostruzione CP_ della presente fattispecie ed avuto riguardo al corretto e lineare comportamento dell' nell'ambito del presente procedimento.
Atteso il contenuto della presente decisione va dichiarata la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 30.12.2022 da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di Controparte_4 CP_1
CP_
ed in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 1756/2022 del
[...]
Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie parzialmente l'appello di e, in parziale riforma Controparte_4 dell'impugnata sentenza, dichiara non prescritti i crediti di cui all'intimazione di pagamento nr.
10020219004820917/000 correlati agli avvisi di addebito nr. 40020150003138936000 e nr.
40020160002011591000, confermando la declaratoria di prescrizione relativa ai residui crediti di cui alla predetta intimazione e l'annullamento in parte qua della medesima;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 6 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. (Dr. Arturo Pizzella)
IL PRESIDENTE (Dr Maura Stassano)