Ordinanza cautelare 18 marzo 2022
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00715/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00261/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 261 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno-Questura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
dell'avviso orale n. -OMISSIS- del 7.11.2021 emesso dalla Questura di Vibo Valentia nonché per l'annullamento di ogni altro atto connesso, collegato, precedente e presupposto e, in particolare, dei seguenti atti: 1) il processo verbale di avviso orale notificato dalla Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- in data -OMISSIS-; 2) la nota prot. -OMISSIS- del 13.12.2021, con la quale, la Questura di Vibo Valentia - Div. Anticrimine, ex art. 3 D.M. 415/94 negava l'accesso agli atti ex l. n..241/90; 4) le informative delle forze di polizia (di contenuto ed estremi ignoti) menzionate nel provvedimento impugnato, su tutte, quelle dell'8.06.2021 e 17.11.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Interno- Questura di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa RI LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale n. -OMISSIS- del 7.11.2021, emesso dalla Questura di Vibo Valentia, deducendone l’illegittimità per difetto di istruttoria, di motivazione, difetto dei presupposti e violazione di legge.
Il ricorrente svolge, infatti, regolarmente la propria attività lavorativa, è incensurato e assolutamente estraneo alla frequentazione con qualsivoglia circuito criminale. Nel provvedimento impugnato, quindi, non sarebbero chiarite le ragioni per le quali la valutazione degli scarni elementi raccolti dall’Ufficio farebbe ritenere “probabile” una delle condizioni enucleate nell’art. 1 del D. Lgs. 149/2011. Inoltre, il procedimento penale riportato nell’informativa dell’11.10.2020, che aveva condotto all’arresto del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 81cpv, 110 e 648 c.p. nonché dell’art. 23 L. 110/75, si è concluso con sentenza di assoluzione del Tribunale di Vibo Valentia in data 12.11.2021, mentre il procedimento penale riportato nell’informativa n° -OMISSIS- del 19.04.2020 del Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- sarebbe ancora nella fase dibattimentale.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 16.03.2022.
Pervenuto alla udienza pubblica di smaltimento del 20 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Come rilevato da questo Tribunale in fase cautelare, rientra nella discrezionalità del Questore emanare l’avviso “senza indugio”, e dunque, senza previa comunicazione di avvio del procedimento, al fine di prevenire pericoli per la sicurezza pubblica (v. T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. I, 28/09/2020, n. 1486; T.A.R. Marche, sez. I, 17/02/2020, n. 120; T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, sez. I, 23/11/2019, n. 570);
l’avviso orale può essere comminato anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 del d.lgs n. 159 del 2011 (v. per tutte, Consiglio di Stato, sez. III, 09/05/2016, n. 1859) tra cui si annoverano “coloro i quali sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.
L’avviso orale è dunque un provvedimento monitorio, col quale si invita il soggetto avvisato a modificare il proprio comportamento, per non incorrere in ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati, l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza ha finalità lato sensu preventiva, cosicché l'esercizio del potere di cui è titolare l'amministrazione non presuppone che sia accertata la responsabilità penale dell'interessato o comunque l'esistenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi il giudizio di pericolosità su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria (T.A.R. Calabria, Catanzaro. Sez. I, 26 novembre 2025, n. 1973).
In altri termini, ai fini dell'applicabilità dell'avviso orale, per il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato, è sufficiente che l'autorità di polizia sospetti semplicemente della presenza di elementi tali da ritenere la configurabilità di una personalità propensa a seguire particolari comportamenti antigiuridici. Ne consegue che è legittimo procedere all'avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza aduna delle categorie di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 159/2011.
In particolare, la misura di prevenzione dell'avviso può essere disposta anche qualora non sia possibile documentare che l'interessato vive dei proventi di attività delittuosa o è dedito a traffici illeciti o si associa con pregiudicati, qualora il modello comportamentale complessivo del soggetto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l'esistenza di una pericolosità sociale (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 23 luglio 2021, n. 2323).
Ancora, si è precisato che l'avviso orale può essere basato su meri sospetti purché ovviamente sorretti da adeguata motivazione.
A differenza di quanto la legge richiede per le ben più invasive misure di prevenzione, la valutazione degli elementi di fatto che devono sorreggere la valutazione sottesa all'avviso orale è meno stringente, attesa la natura monitoria ed infra-procedimentale che, come tale, non produce immediatamente effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali, diversamente da quanto accade per le misure di prevenzione.
Sul giudizio di pericolosità sociale, inoltre, l'autorità amministrativa competente gode di ampia discrezionalità nell'accertamento e nella valutazione dei presupposti richiesti dalla legge, ossia dei sospetti, dovendo il sindacato del giudice amministrativo limitarsi solo ad aspetti di manifesta irragionevolezza od arbitrarietà dell'iter logico seguito dall'amministrazione o della motivazione adottata (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 2 dicembre 2020, n. 791).
Ulteriormente, è stato chiarito che gli elementi presuntivi della pericolosità sociale, posti a base del provvedimento di avviso orale emesso dal Questore, devono essere valutati al momento dell'adozione dell'atto ed eventuali pronunce sopravvenute favorevoli all'interessato non possono assumere rilevanza ai fini di una illegittimità sopravvenuta, ora per allora, del provvedimento questorile (Consiglio di Stato, Sez. III, 15 novembre 2018, n. 5447).
Alla luce di tali principi, si deve ritenere non irragionevole che l'amministrazione abbia ritenuto sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'irrogazione della misura di prevenzione di cui trattasi, in considerazione delle gravi contestazioni formulate al ricorrente dall’autorità giudiziaria e, al contempo, le ragioni sottese alla determinazione avversata risultano specificate in modo sufficiente e adeguato in correlazione con le contestazioni.
Il provvedimento oggetto d’impugnazione è, quindi, pienamente legittimo ed immune dalle censure dedotte, trovando fondamento nei precedenti penali in esso evidenziati; al di là della prova di intervenuta assoluzione di una della fattispecie riportate nel provvedimento impugnato, invero, tali precedenti, tra i quali l’ulteriore deferimento per minaccia e danneggiamento appaiono di per sé giustificare il provvedimento impugnato. Come si evince dalla relazione amministrativa in atti e dal provvedimento impugnato, inoltre, il ricorrente ha precedenti per danneggiamento, minacce e si accompagna a soggetti, nominativamente individuati, con pregiudizi penali.
Per tali ragioni, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite in favore del Ministero dell’Interno, nella misura di euro 2000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI LU, Presidente, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
Michele Di Martino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI LU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.