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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/09/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato all'udienza del 17.9.2025, mediante lettura del dispositivo ex art. 437 co. 1^ c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1662/2024 promossa da:
(cf: e (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. LUCA DANESI e l'Avv. GIULIO C.F._2
BONASSO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. NOLITA CP_1 C.F._3
VIGLIOTTA;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 875/2024 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 22.7.2024.
CONCLUSIONI
In data 17.9.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Piaccia all'Ecc.Ma Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della Sentenza n. 875/2024 pubblicata il 22/07/2024 (non notificata) resa nella causa di cui al R.G. pagina 1 di 13 3601/2023 dal Tribunale di Livorno, G.O.T. Francesca Arusa, ferme le statuizioni di cui al punto n. 1) della Sentenza impugnata, riformare quest'ultima siccome errata, immotivata ed iniqua e per gli effetti stauire:
a) per infondata la restituzione del deposito cauzionale di cui al punto 3 del relativo dispositivo, con restituzione di quanto eventualmente pagato dai sigg.ri e nelle Pt_1 Pt_2 more del presente giudizio di Appello;
b) per infondato il punto n. 4 del dispositivo della Sentenza a mente del quale ha condannato iniquamente parte resistente al pagamento delle spese processuali con restituzione di quanto eventualmente pagato dai sig.ri e nelle more del presente giudizio di Appello;
Pt_3 Pt_2
c) la revoca dell'ordine di trasmissione della Sentenza alla Agenzia delle Entrate;
d) la condanna di parte appellata ex art. 96 c.p.c.;
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio secondo le regole ordinarie sulla soccombenza.
Per la parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
NEL MERITO: respingere l'appello proposto dai SIg.ri e Parte_1 Parte_2 avverso la Sentenza n' 875/2024 emessa dal Tribunale di Livorno il 22.07.2024 nel fascicolo R.G. N' 3601/2023 e per l'effetto confermare integralmente la pronuncia.
Con vittoria di spese e competenze per tutti i gradi del Giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 875/2024 pubblicata il 22.7.2024, ha così deciso:
1) Rigetta la domanda principale,
2) Rigetta la domanda di decadenza dall'azione ex art. 79 L. 392/78
3) Accoglie la domanda di condanna alla restituzione del deposito cauzionale.
4) Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in €
425,00 per la fase di studio della controversia, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria, € 851, per la fase decisionale, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Entrate in relazione agli eventuali illeciti tributari connessi al pagamento del canone in nero.
1.1 con ricorso depositato il 29.12.2023, CP_1
pagina 2 di 13
1.1.a premesso che:
Co 1.1 aveva condotto in locazione l'immobile a uso abitativo sito a Collesalvetti,
Località Mortaiolo, Via del Grano n. 4/a, di proprietà dei locatori e Parte_1 Parte_2 in forza di contratto di locazione stipulato il 26.3.2021, registrato il 1.4.2021 e consensualmente risolto in data 19.2.2023;
1.1.a.ii anche se il canone indicato nel contratto ammontava a € 280,00 mensili, ella aveva sempre corrisposto il maggior importo di € 480,00, come era dimostrato anche da una serie di messaggi WhatsApp dall'utenza del a quella della SS;
Pt_1
1.1.a.iii inoltre, pur essendo stato riconsegnato l'immobile in data 19.2.2023, dopo sopralluogo congiunto, i locatori, con raccomandata del 23.2.2023, avevano manifestato la volontà di trattenere il deposito cauzionale di € 560,00, lamentando danni inesistenti, per il ristoro dei quali, anzi, pretendevano ulteriori € 583,15; richieste che immediatamente erano state contestate con missiva 10.3.2023, con la quale si era intimata la restituzione del deposito cauzionale e la ripetizione di quanto versato a titolo di canone “in nero”, ossia la differenza mensile fra € 480,00 ed € 280,00, in tutto € 4.600,00;
1.1.a.iv inutile era stata la procedura di mediazione obbligatoria, per l'ingiustificata assenza dei locatori;
1.1.b aveva chiesto:
-accertare e dichiarare che i SIg.ti e , quali proprietari e Parte_1 Parte_2 locatori dell'immobile sito in Collesalvetti (Li), Loc. Mortaiolo, Via del Grano n. 4/a, abbiano ottenuto il pagamento, da parte della conduttrice SI.ra , di un canone di CP_1 locazione mensile dell'importo di € 480,00 a fronte di quello contrattualmente indicato, pari ad € 280,00, così come esposto in premessa;
-per l'effetto, previa riconduzione del canone de quo a quello contrattuale, così come disposto dall'art. 13 comma 5. L. 431/98, condannare i SIg.ri e a Parte_1 Parte_2 restituire in favore della SI.ra la complessiva somma di € 4.600,00 o altra CP_1 somma ritenuta di Giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria;
- condannare altresì i SIg.ri e a restituire in favore della Parte_1 Parte_2 ricorrente il deposito cauzionale a suo tempo versato, pari ad € 560,00 o altra somma che verrà ritenuta di Giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria;
- accertare la mancata partecipazione senza giustificato motivo dei SIg.ri Pt_1 pagina 3 di 13 e al Procedimento di mediazione obbligatoria adito dalla SI.ra Pt_1 Parte_2 CP_1
e per l'effetto condannarli ex art. 8, 4 bis del D.lg. 28/10 al pagamento della somma pari all'importo del versamento del contributo unificato.
Con vittoria di spese e compensi professionali anche per la fase della mediazione obbligatoria.
1.2 e si erano costituiti per resistere e sollecitare la condanna Parte_1 Parte_2 della controparte per responsabilità processuale aggravata.
Oltre a negare l'esistenza di una parte di canone “in nero” e a eccepire la decadenza ex art. 79 L. 392/1978, essi, per quanto ancori rilevi, avevano eccepito di avere il diritto di trattenere il deposito cauzionale, per far fronte ai danni provocati all'immobile da parte della
CP_1
Queste, dunque, le loro conclusioni:
- IN RITO ED IN VIA PRELIMINARE:
Dichiararsi l'intercorsa decadenza ex art. 79 L. 398/1978 quanto alla restituzione delle somme asseritamente percepite “in nero”.
- NEL MERITO
Dichiarare per infondata, in fatto ed in diritto, la domanda ex adverso svolta dalla ricorrente sig.ra CP_1
- SEMPRE NEL MERITO
Dichiarare altresì che la domanda proposta dalla sig.ra configura un abuso del CP_1 processo (ex Art. 96 comma III°, c.p.c) e per l'effetto pronunciare la qui richiesta condanna della ricorrente a dar luogo al pagamento nel favore della comparente di una somma equitativamente determinata.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”.
1.3 Il Tribunale, sulla scorta della sola istruttoria documentale, ha fondato la sua decisione sui seguenti snodi:
1.3.a non sussisteva decadenza dall'azione ex art. 79 L. 392/1978, perché essa era tempestiva in considerazione dell'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria;
1.3.b la domanda, però, era infondata, perché non v'era alcuna prova della pagina 4 di 13 corresponsione di importi maggiori di quelli dichiarati in contratto;
1.3.c «[…] Quanto alla mancata restituzione del deposito cauzionale, parte locatrice dal canto suo, sebbene sostenga di non voler restituire il deposito cauzionale pari ad €
560,00 a causa di presunti danni riscontrati dopo il rilascio, in atti non è stata data la prova, infatti non è dato rinvenire un verbale di riconsegna, sopralluogo e/o, preventivi volti a dimostrare i danni avuti dalla locazione. La domanda è fondata, parte resistente dovrà restituire il deposito cauzionale pari ad € 560,00 […]» (sent., pag. 3).
1.3.d sui costi di causa, «[…] Le spese seguono la soccombenza. […]» (ivi, pag. 4).
2. Con ricorso depositato il 2.8.2024, regolarmente notificato con il decreto di fissazione udienza, e (di seguito anche appellanti) hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, (di seguito anche CP_1 appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza, al fine di ottenere il rigetto della domanda di restituzione del deposito cauzionale, la revoca dell'ordine di trasmissione degli atti all'Agenzia delle Entrate e una revisione del governo delle spese processuali.
Hanno articolato i seguenti motivi di appello:
2.1 In primo luogo, i locatori, lamentando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservano che la prova della esistenza dei danni era stata ampiamente acquisita, in quanto:
2.1.a la raccomandata del 10.3.2023 (doc. 4 , con la quale aveva risposto alla CP_1 contestazione dei danni, aveva un chiaro tenore confessorio sulla esistenza dei vizi;
2.1.b un dettagliato elenco dei danni era del resto già contenuto nella raccomandata del
23.2.203 (doc. 5 e 3 , comprensiva di fotografie, con la quale i locatori CP_3 CP_1 avevano contestato la loro esistenza, per giustificare la volontà di trattenere il deposito cauzionale;
2.1.c le omissioni che il Tribunale aveva addebitato ai locatori non sussistevano, perché:
2.1.c.i la mancata sottoscrizione di un verbale di riconsegna non era ragione sufficiente per escludere la esistenza dei danni e, del resto, era impossibile redigere un simile atto in difetto della comune volontà di farlo;
2.1.c.ii del pari privo di significato era la mancanza di un preventivo dei danni;
2.1.d peraltro, il 19.2.2023, ossia nelle ore successive al rilascio dei locali, gli appellanti pagina 5 di 13 avevano inviato alla un messaggio WhatsApp (doc. 8 pag. 26 ore 18,36), dove CP_1 CP_1 già esisteva una contestazione dei danni.
2.2 In secondo luogo, gli appellanti si dolgono che, nonostante sia stato escluso il Cont pagamento di somme “in nero”, il giudice abbia ordinato la trasmissione degli atti all .
2.3 Infine, ci si duole dell'onere delle spese, nonostante che sia stata rigettata la domanda di ripetizione (€ 4.600,00) e accolta solo quella inerente il deposito cauzionale (€
560,00).
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
e con condanna ex art. 96 c.p.c.-
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
3.1 Ha negato di avere mai ammesso o riconosciuto l'esistenza dei danni, al massimo essendosi offerta, per mero spirito di condiscendenza, di operare in via diretta qualche piccola riparazione, inerente, peraltro, a problemi di mera e fisiologica usura.
3.2 Ha contestato che le fotografie avessero efficacia probatoria, trattandosi di fonte unilaterale priva di data, provenienza e oggetto incerti.
3.3 Ha ribadito che la riconsegna avvenne in pieno giorno e che i locatori nulla le contestarono.
Cont 3.4 Ha sostenuto la legittimità dell'ordine di trasmissione degli atti all .
3.5 Ha insistito per avere rifuse le spese dei due gradi.
4. La causa è stata decisa (mediante lettura del dispositivo) in data 17.9.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di discussione orale, come da relativo verbale di udienza.
pagina 6 di 13 ***
L'appello è solo in parte fondato.
5. Il primo motivo di appello, che concerne il deposito cauzionale, va accolto limitatamente ai danni relativi a due sedie e all'anta del mobile di sala.
5.1 La violazione dell'art. 115 c.p.c. è manifestamente insussistente.
A tacere che la nel suo ricorso introduttivo, aveva già premesso che i locatori CP_1 rifiutavano la restituzione del deposito cauzionale accampando inesistenti danni, sta di fatto che e convenuti in prime cure, hanno, per fondare la loro eccezione (d'aver diritto Pt_3 Pt_2
a trattenere il deposito cauzionale), allegato l'esistenza di danni in seno alla comparsa di costituzione.
Nel primo atto difensivo utile, ossia nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 9.4.2024, si legge, fra l'altro (pag. 2):
Sulla mancata restituzione del deposito cauzionale, si contesta quanto ex adverso asserito, ossia che l'immobile venne rilasciato dalla conduttrice in pessimo stato di manutenzione e con danni. Infatti, i resistenti pretendono di trattenere le somme a suo tempo ricevute, allegando alcune foto, che non solo vengono disconosciute dalla ricorrente, ma che non hanno neppure alcuna valenza probatoria. Si eccepisce, infatti, che al momento del rilascio del bene, venne eseguito un sopralluogo fra le parti in pieno giorno, all'esito del quale, nulla venne eccepito alla conduttrice, né venne redatto un verbale di riconsegna. Solo in un secondo momento, i locatori, al solo fine di trattenere ingiustificatamente il deposito cauzionale e pretendere somme ulteriori, contestavano in maniera unilaterale ed in difetto di alcun contraddittorio, il pessimo stato di manutenzione e conservazione in cui asserivano fosse stato rilasciato il bene. Peraltro, è opportuno rilevare che se i danni asseritamente causati fossero stati effettivamente quelli ritratti dalle foto prodotte, che vengono comunque
CONTESTATE e non riconosciute, essi sarebbero stati del tutto evidenti, percepibili, non occulti, né occultati. Quindi, non si comprende il motivo per cui i locatori non li potessero contestare immediatamente e perché lo dovessero fare successivamente ed in difetto di alcun contraddittorio con la conduttrice.
pagina 7 di 13 La contestazione specifica ed esauriente sulla esistenza dei danni è addirittura eclatante: del resto, la difesa appellante in alcun modo si occupa di questo atto difensivo della controparte, men che meno spiega come mai non se ne dovrebbe tenere conto, così che non ritiene il collegio di doversi soffermare oltre sul punto.
5.2 La violazione dell'art. 116 c.p.c., sotto il profilo del mancato adeguato apprezzamento delle prove, sussiste, per quanto di ragione.
Se certo non può essere dirimente, a sfavore dei locatori, l'assenza di un verbale di riconsegna ovvero l'assenza di un preventivo, va però confermato che la parte onerata di dimostrare il danno, ossia i locatori (che, con eccezione riconvenzionale, avevano resistito alla domanda di restituzione del deposito cauzionale, opponendo il diritto a trattenerlo, fondato, a sua volta, sui danni stessi), vi hanno solo in parte adempiuto.
5.2.a La già menzionata lettera di contestazione del 23.2.2023, corredata da fotografie,
è, di per sé sola, priva di efficacia probatoria, in quanto:
5.2.a.i la lettera in sé contiene solo una esposizione di parte, priva di forza dimostrativa;
5.2.a.ii le fotografie ivi accluse risultano essere state specificatamente e tempestivamente contestate dalla controparte (note del 9.4.2024, brano trascritto al precedente § 5.1, in particolare: alcune foto, che non solo vengono disconosciute dalla ricorrente, ma che non hanno neppure alcuna valenza probatoria), con eccezione ribadita specificatamente in questo grado, sì da non potersi riconoscere l'efficacia probatoria privilegiata dell'art. 2712 c.c.-
5.2.b Eguale argomento vale per il messaggio WhatsApp (doc. 8 pag. 26 ore CP_1
18,36) col quale gli appellanti, poche ore dopo la riconsegna, avevano contestato i danni.
Anche in questo caso, infatti, si tratta di una mera dichiarazione di e Pt_1 Pt_2 laddove, per di più, la nel messaggio di risposta (inviato il 23.2.2023 ore 12,40), aveva CP_1 negato l'esistenza di danni, fatta eccezione per due sedie;
relegando la persiana a un problema di fisiologica usura.
5.2.c È però vero che la risposta alla missiva del 23.2.2023 – redatta dall'avvocato, ma sottoscritta personalmente anche dalla (doc. 4 – ha un contenuto, in parte, CP_1 CP_1 confessorio.
Vi si legge, fra l'altro:
pagina 8 di 13 All'esito del sopralluogo venivano riscontrati i seguenti danni: due sedie erano effettivamente danneggiate, così come anche l'anta del mobile della sala e la persiana della camera, tanto che la SIra si dichiarava immediatamente disponibile a farli CP_1 ripristinare e a risarcire i danni per le due sedie.
…
Pertanto, confermo che la mia assistita è disponibile a farVi riparare da parte di un proprio incaricato sia l'anta del mobile di sala che la persiana, anche perché quanto da Voi preventivato per il ripristino della persiana è assolutamente eccessivo ed esorbitante.
…
Quanto alle sedie, Vi chiedo di inviarmi la ricevuta/scontrino di acquisto al fine di valutarne il valore e proporre così un giusto risarcimento.
Per il resto, nessun altro danno viene riconosciuto …
Non solo – beninteso, limitatamente alle sedie, all'anta del mobile e alla persiana – siamo davanti a una confessione stragiudiziale resa in piena consapevolezza (e con assistenza del legale) dalla conduttrice ai locatori, dal momento che è inequivocabile il riconoscimento dell'esistenza veri e propri danni causati dalla conduttrice e l'assunzione dell'obbligo di risarcirli, e non già, come genericamente sostiene l'appellata, alla manifestazione di volontà effettuata per mero spirito transattivo e relativo a mera usura;
ma, a questo punto, si può parzialmente rivalutare anche la prova fotografica già citata, la quale, pur se non assistita da favore di cui all'art. 2712 c.c., trova però nel riconoscimento della un autonomo CP_1 elemento di convalida, fatta eccezione per la persiana.
Le foto, allegate alla lettera di contestazione (doc. 5 appellanti), mostrano infatti, fra l'altro:
(-) la rottura di sedie (modello Grand Soleil) in materiale plastico trasparente;
se ne indicano tre, ma le foto, troppo di dettaglio, non permettono di ravvisare danni oltre alle due riconosciute;
la foto è corredata altresì dalla indicazione del costo unitario di una di esse, pari a € 68,95, sulla piattaforma di acquisto online Amazon;
(-) la rottura del mobile della sala, con costo di € 12,50.
Nessuna foto, invece, fra quelle allegate alla lettera, individua la . Pt_4
pagina 9 di 13 In definitiva, il danno ascrivibile alla conduttrice è esclusivamente quello per due sedie,
l'anta del mobile e la persiana;
nondimeno, al e alla è riconoscibile solo l'importo Pt_1 Pt_2 di € (68,95 + 68,95 + 12,50=) 150,40, perché, mentre il costo delle sedie e dell'anta è adeguatamente dimostrata mediante la produzione fotografica (del possibile acquisto su
Amazon di un bene identico a quei prezzi), nulla è dato sapere del costo di riparazione della persiana e, a ben vedere, neppure in cosa tale nocumento sia consistito (ossia in qual misura esso pregiudichi il bene).
5.2.d Nessuna prova adeguata sussiste invece – con ciò dovendosi confermare la decisione del primo giudice - per le ulteriori pretese dei locatori e ciò perché, esclusa la confessione (che riguarda solo sedie, anta di sala e persiana), anche il corredo fotografico torna a non avere valore (intrinseco, per la contestazione ex art. 2712 c.c., né estrinseco, in difetto di elementi o fonti confermativi a supporto), così che, pur vero che la riconosce CP_1 una lesione anche della persiana, resta privo di determinazione (o determinabilità, anche equitativa, in difetto, appunto, di una concreta rappresentazione del nocumento effettivo) il quantum, che la stessa aveva contestato già all'epoca dei fatti. CP_1
Va da ultimo escluso che abbia rilievo, in favore dell'appellata, l'offerta che la CP_1 aveva fatto di provvedere alle riparazioni o alle sostituzioni (dei beni riconosciuti danneggiati), poiché essa, per quanto consti, non ha poi avuto luogo.
5.2.e Ne segue che la somma determinata dal Tribunale va ridotta da € 560,00 a €
(560,00 – 150,40=) 409,60.
5.3 Il secondo motivo è manifestamente fondato.
Il giudice ha ordinato al Cancelliere di trasmettere gli atti all'Agenzia delle Entrate in relazione agli eventuali illeciti tributari connessi al pagamento del canone in nero, del che si dolgono gli appellanti, che denunciano l'intrinseca contraddittorietà della disposizione rispetto all'esclusione del pagamento di un canone “in nero”.
La questione non attiene alla controversia fra le parti, dal momento che non attiene ad alcun reciproco diritto o obbligo fra locatore o conduttore: è quindi priva di legittimazione a contraddire la che, del resto, non aveva proposto alcuna domanda al Tribunale. CP_1
Nel merito, a tacer d'altro, è addirittura stridente l'insanabile aporia fra il rigetto della domanda di ripetizione di somme versate “in nero” e l'ordine giudiziale impugnato: tema, che,
pagina 10 di 13 per di più, è adesso coperto anche da giudicato interno, non avendo appellato la CP_1 reiezione di quella sua domanda.
Nulla - secondo lo stesso Tribunale – depone nel senso di illeciti tributarî e, di Cont conseguenza, non v'è alcuna ragione di denunciare il fatto all .
5.4 Il terzo motivo, sugli oneri di causa, è assorbito dalla necessità, indotta dall'accoglimento parziale del primo motivo, di procedere a nuova regolazione delle spese processuali, essendo la statuizione del Tribunale venuta meno ex art. 336 c.p.c.-
In esito al giudizio, sussiste reciproca soccombenza, perché vede accolta, con CP_1 lieve riduzione del quantum, la domanda concernente il deposito cauzionale, mentre vede respinta la autonoma domanda di ripetizione dell'eventuale indebito correlato al canone “in nero”.
La sensibile diversità fra i due importi (che esprimono sul piano patrimoniale i profili di reciproca soccombenza) induce la Corte, nell'ambito del potere dell'art. 92 co. 2^ c.p.c., a procedere a una compensazione significativa, stimata congrua nella misura di metà, delle spese dei due gradi;
fermo restando che la residua metà va posta a carico degli appellanti, essendo della massima evidenza, alla luce del principio di causalità della lite, che CP_1 senza rivolgersi al giudice, non avrebbe mai potuto ottenere quel che, pur in misura sensibilmente inferiore alla pretesa, le spettava.
La liquidazione degli interi, sui quali calcolare le frazioni dovute, si opera ex D.M.
55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2 e 25 bis per il primo grado e 12 per il secondo, parametri medi, valore di causa da determinarsi in base al criterio del decisum
e dunque in € 409,60.
Pertanto:
1^ grado: € 131,00 fase 1, € 131,00 fase 2, € 200,00 fase 3, € 200,00 fase 4, € 63,00 fase di attivazione ed € 126,00 fase di negoziazione (presenza all'incontro), in tutto € 851,00, oltre oneri di legge e spese vive per € 125,00 per spese vive;
2^ grado: € 142,00 fase 1, € 142,00 fase 2, € 179,00 fase 3 ed € 210,00 fase 4, in tutto €
673,00, oltre accessori di legge.
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
pagina 11 di 13 È pressoché automaticamente da disattendere la domanda ex art. 96 c.p.c. degli appellanti, avuto riguardo al pur solo parziale accoglimento di una delle domande inizialmente formulate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di avverso la sentenza n. 875/2024 emessa dal Tribunale di CP_1
Livorno e pubblicata il 22.7.2024, in sua corrispondente parziale riforma e con conferma nel resto:
1.a) riduce da € 560,00 a € 409,60 l'importo che e Parte_1 Pt_2 sono stati condannati a pagare a
[...] CP_1
1.b) revoca l'ordine impartito dal Tribunale per “la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Entrate in relazione agli eventuali illeciti tributari connessi al pagamento del canone in nero”;
1.c) condanna e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 CP_1 metà delle spese processuali del giudizio di primo grado e compensa la residua metà, liquidando l'intero, sul quale calcolare la metà dovuta, in complessivi € 976,00, di cui €
125,00 per esborsi ed € 851,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2. condanna e a rimborsare a metà Parte_1 Parte_2 CP_1 delle spese processuali del presente giudizio e compensa la residua metà, liquidando l'intero, sul quale calcolare la metà dovuta, in complessivi € 673,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, 17 settembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
pagina 12 di 13 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato all'udienza del 17.9.2025, mediante lettura del dispositivo ex art. 437 co. 1^ c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1662/2024 promossa da:
(cf: e (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. LUCA DANESI e l'Avv. GIULIO C.F._2
BONASSO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. NOLITA CP_1 C.F._3
VIGLIOTTA;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 875/2024 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 22.7.2024.
CONCLUSIONI
In data 17.9.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Piaccia all'Ecc.Ma Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della Sentenza n. 875/2024 pubblicata il 22/07/2024 (non notificata) resa nella causa di cui al R.G. pagina 1 di 13 3601/2023 dal Tribunale di Livorno, G.O.T. Francesca Arusa, ferme le statuizioni di cui al punto n. 1) della Sentenza impugnata, riformare quest'ultima siccome errata, immotivata ed iniqua e per gli effetti stauire:
a) per infondata la restituzione del deposito cauzionale di cui al punto 3 del relativo dispositivo, con restituzione di quanto eventualmente pagato dai sigg.ri e nelle Pt_1 Pt_2 more del presente giudizio di Appello;
b) per infondato il punto n. 4 del dispositivo della Sentenza a mente del quale ha condannato iniquamente parte resistente al pagamento delle spese processuali con restituzione di quanto eventualmente pagato dai sig.ri e nelle more del presente giudizio di Appello;
Pt_3 Pt_2
c) la revoca dell'ordine di trasmissione della Sentenza alla Agenzia delle Entrate;
d) la condanna di parte appellata ex art. 96 c.p.c.;
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio secondo le regole ordinarie sulla soccombenza.
Per la parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
NEL MERITO: respingere l'appello proposto dai SIg.ri e Parte_1 Parte_2 avverso la Sentenza n' 875/2024 emessa dal Tribunale di Livorno il 22.07.2024 nel fascicolo R.G. N' 3601/2023 e per l'effetto confermare integralmente la pronuncia.
Con vittoria di spese e competenze per tutti i gradi del Giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 875/2024 pubblicata il 22.7.2024, ha così deciso:
1) Rigetta la domanda principale,
2) Rigetta la domanda di decadenza dall'azione ex art. 79 L. 392/78
3) Accoglie la domanda di condanna alla restituzione del deposito cauzionale.
4) Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in €
425,00 per la fase di studio della controversia, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria, € 851, per la fase decisionale, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Entrate in relazione agli eventuali illeciti tributari connessi al pagamento del canone in nero.
1.1 con ricorso depositato il 29.12.2023, CP_1
pagina 2 di 13
1.1.a premesso che:
Co 1.1 aveva condotto in locazione l'immobile a uso abitativo sito a Collesalvetti,
Località Mortaiolo, Via del Grano n. 4/a, di proprietà dei locatori e Parte_1 Parte_2 in forza di contratto di locazione stipulato il 26.3.2021, registrato il 1.4.2021 e consensualmente risolto in data 19.2.2023;
1.1.a.ii anche se il canone indicato nel contratto ammontava a € 280,00 mensili, ella aveva sempre corrisposto il maggior importo di € 480,00, come era dimostrato anche da una serie di messaggi WhatsApp dall'utenza del a quella della SS;
Pt_1
1.1.a.iii inoltre, pur essendo stato riconsegnato l'immobile in data 19.2.2023, dopo sopralluogo congiunto, i locatori, con raccomandata del 23.2.2023, avevano manifestato la volontà di trattenere il deposito cauzionale di € 560,00, lamentando danni inesistenti, per il ristoro dei quali, anzi, pretendevano ulteriori € 583,15; richieste che immediatamente erano state contestate con missiva 10.3.2023, con la quale si era intimata la restituzione del deposito cauzionale e la ripetizione di quanto versato a titolo di canone “in nero”, ossia la differenza mensile fra € 480,00 ed € 280,00, in tutto € 4.600,00;
1.1.a.iv inutile era stata la procedura di mediazione obbligatoria, per l'ingiustificata assenza dei locatori;
1.1.b aveva chiesto:
-accertare e dichiarare che i SIg.ti e , quali proprietari e Parte_1 Parte_2 locatori dell'immobile sito in Collesalvetti (Li), Loc. Mortaiolo, Via del Grano n. 4/a, abbiano ottenuto il pagamento, da parte della conduttrice SI.ra , di un canone di CP_1 locazione mensile dell'importo di € 480,00 a fronte di quello contrattualmente indicato, pari ad € 280,00, così come esposto in premessa;
-per l'effetto, previa riconduzione del canone de quo a quello contrattuale, così come disposto dall'art. 13 comma 5. L. 431/98, condannare i SIg.ri e a Parte_1 Parte_2 restituire in favore della SI.ra la complessiva somma di € 4.600,00 o altra CP_1 somma ritenuta di Giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria;
- condannare altresì i SIg.ri e a restituire in favore della Parte_1 Parte_2 ricorrente il deposito cauzionale a suo tempo versato, pari ad € 560,00 o altra somma che verrà ritenuta di Giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria;
- accertare la mancata partecipazione senza giustificato motivo dei SIg.ri Pt_1 pagina 3 di 13 e al Procedimento di mediazione obbligatoria adito dalla SI.ra Pt_1 Parte_2 CP_1
e per l'effetto condannarli ex art. 8, 4 bis del D.lg. 28/10 al pagamento della somma pari all'importo del versamento del contributo unificato.
Con vittoria di spese e compensi professionali anche per la fase della mediazione obbligatoria.
1.2 e si erano costituiti per resistere e sollecitare la condanna Parte_1 Parte_2 della controparte per responsabilità processuale aggravata.
Oltre a negare l'esistenza di una parte di canone “in nero” e a eccepire la decadenza ex art. 79 L. 392/1978, essi, per quanto ancori rilevi, avevano eccepito di avere il diritto di trattenere il deposito cauzionale, per far fronte ai danni provocati all'immobile da parte della
CP_1
Queste, dunque, le loro conclusioni:
- IN RITO ED IN VIA PRELIMINARE:
Dichiararsi l'intercorsa decadenza ex art. 79 L. 398/1978 quanto alla restituzione delle somme asseritamente percepite “in nero”.
- NEL MERITO
Dichiarare per infondata, in fatto ed in diritto, la domanda ex adverso svolta dalla ricorrente sig.ra CP_1
- SEMPRE NEL MERITO
Dichiarare altresì che la domanda proposta dalla sig.ra configura un abuso del CP_1 processo (ex Art. 96 comma III°, c.p.c) e per l'effetto pronunciare la qui richiesta condanna della ricorrente a dar luogo al pagamento nel favore della comparente di una somma equitativamente determinata.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”.
1.3 Il Tribunale, sulla scorta della sola istruttoria documentale, ha fondato la sua decisione sui seguenti snodi:
1.3.a non sussisteva decadenza dall'azione ex art. 79 L. 392/1978, perché essa era tempestiva in considerazione dell'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria;
1.3.b la domanda, però, era infondata, perché non v'era alcuna prova della pagina 4 di 13 corresponsione di importi maggiori di quelli dichiarati in contratto;
1.3.c «[…] Quanto alla mancata restituzione del deposito cauzionale, parte locatrice dal canto suo, sebbene sostenga di non voler restituire il deposito cauzionale pari ad €
560,00 a causa di presunti danni riscontrati dopo il rilascio, in atti non è stata data la prova, infatti non è dato rinvenire un verbale di riconsegna, sopralluogo e/o, preventivi volti a dimostrare i danni avuti dalla locazione. La domanda è fondata, parte resistente dovrà restituire il deposito cauzionale pari ad € 560,00 […]» (sent., pag. 3).
1.3.d sui costi di causa, «[…] Le spese seguono la soccombenza. […]» (ivi, pag. 4).
2. Con ricorso depositato il 2.8.2024, regolarmente notificato con il decreto di fissazione udienza, e (di seguito anche appellanti) hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, (di seguito anche CP_1 appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza, al fine di ottenere il rigetto della domanda di restituzione del deposito cauzionale, la revoca dell'ordine di trasmissione degli atti all'Agenzia delle Entrate e una revisione del governo delle spese processuali.
Hanno articolato i seguenti motivi di appello:
2.1 In primo luogo, i locatori, lamentando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservano che la prova della esistenza dei danni era stata ampiamente acquisita, in quanto:
2.1.a la raccomandata del 10.3.2023 (doc. 4 , con la quale aveva risposto alla CP_1 contestazione dei danni, aveva un chiaro tenore confessorio sulla esistenza dei vizi;
2.1.b un dettagliato elenco dei danni era del resto già contenuto nella raccomandata del
23.2.203 (doc. 5 e 3 , comprensiva di fotografie, con la quale i locatori CP_3 CP_1 avevano contestato la loro esistenza, per giustificare la volontà di trattenere il deposito cauzionale;
2.1.c le omissioni che il Tribunale aveva addebitato ai locatori non sussistevano, perché:
2.1.c.i la mancata sottoscrizione di un verbale di riconsegna non era ragione sufficiente per escludere la esistenza dei danni e, del resto, era impossibile redigere un simile atto in difetto della comune volontà di farlo;
2.1.c.ii del pari privo di significato era la mancanza di un preventivo dei danni;
2.1.d peraltro, il 19.2.2023, ossia nelle ore successive al rilascio dei locali, gli appellanti pagina 5 di 13 avevano inviato alla un messaggio WhatsApp (doc. 8 pag. 26 ore 18,36), dove CP_1 CP_1 già esisteva una contestazione dei danni.
2.2 In secondo luogo, gli appellanti si dolgono che, nonostante sia stato escluso il Cont pagamento di somme “in nero”, il giudice abbia ordinato la trasmissione degli atti all .
2.3 Infine, ci si duole dell'onere delle spese, nonostante che sia stata rigettata la domanda di ripetizione (€ 4.600,00) e accolta solo quella inerente il deposito cauzionale (€
560,00).
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
e con condanna ex art. 96 c.p.c.-
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
3.1 Ha negato di avere mai ammesso o riconosciuto l'esistenza dei danni, al massimo essendosi offerta, per mero spirito di condiscendenza, di operare in via diretta qualche piccola riparazione, inerente, peraltro, a problemi di mera e fisiologica usura.
3.2 Ha contestato che le fotografie avessero efficacia probatoria, trattandosi di fonte unilaterale priva di data, provenienza e oggetto incerti.
3.3 Ha ribadito che la riconsegna avvenne in pieno giorno e che i locatori nulla le contestarono.
Cont 3.4 Ha sostenuto la legittimità dell'ordine di trasmissione degli atti all .
3.5 Ha insistito per avere rifuse le spese dei due gradi.
4. La causa è stata decisa (mediante lettura del dispositivo) in data 17.9.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di discussione orale, come da relativo verbale di udienza.
pagina 6 di 13 ***
L'appello è solo in parte fondato.
5. Il primo motivo di appello, che concerne il deposito cauzionale, va accolto limitatamente ai danni relativi a due sedie e all'anta del mobile di sala.
5.1 La violazione dell'art. 115 c.p.c. è manifestamente insussistente.
A tacere che la nel suo ricorso introduttivo, aveva già premesso che i locatori CP_1 rifiutavano la restituzione del deposito cauzionale accampando inesistenti danni, sta di fatto che e convenuti in prime cure, hanno, per fondare la loro eccezione (d'aver diritto Pt_3 Pt_2
a trattenere il deposito cauzionale), allegato l'esistenza di danni in seno alla comparsa di costituzione.
Nel primo atto difensivo utile, ossia nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 9.4.2024, si legge, fra l'altro (pag. 2):
Sulla mancata restituzione del deposito cauzionale, si contesta quanto ex adverso asserito, ossia che l'immobile venne rilasciato dalla conduttrice in pessimo stato di manutenzione e con danni. Infatti, i resistenti pretendono di trattenere le somme a suo tempo ricevute, allegando alcune foto, che non solo vengono disconosciute dalla ricorrente, ma che non hanno neppure alcuna valenza probatoria. Si eccepisce, infatti, che al momento del rilascio del bene, venne eseguito un sopralluogo fra le parti in pieno giorno, all'esito del quale, nulla venne eccepito alla conduttrice, né venne redatto un verbale di riconsegna. Solo in un secondo momento, i locatori, al solo fine di trattenere ingiustificatamente il deposito cauzionale e pretendere somme ulteriori, contestavano in maniera unilaterale ed in difetto di alcun contraddittorio, il pessimo stato di manutenzione e conservazione in cui asserivano fosse stato rilasciato il bene. Peraltro, è opportuno rilevare che se i danni asseritamente causati fossero stati effettivamente quelli ritratti dalle foto prodotte, che vengono comunque
CONTESTATE e non riconosciute, essi sarebbero stati del tutto evidenti, percepibili, non occulti, né occultati. Quindi, non si comprende il motivo per cui i locatori non li potessero contestare immediatamente e perché lo dovessero fare successivamente ed in difetto di alcun contraddittorio con la conduttrice.
pagina 7 di 13 La contestazione specifica ed esauriente sulla esistenza dei danni è addirittura eclatante: del resto, la difesa appellante in alcun modo si occupa di questo atto difensivo della controparte, men che meno spiega come mai non se ne dovrebbe tenere conto, così che non ritiene il collegio di doversi soffermare oltre sul punto.
5.2 La violazione dell'art. 116 c.p.c., sotto il profilo del mancato adeguato apprezzamento delle prove, sussiste, per quanto di ragione.
Se certo non può essere dirimente, a sfavore dei locatori, l'assenza di un verbale di riconsegna ovvero l'assenza di un preventivo, va però confermato che la parte onerata di dimostrare il danno, ossia i locatori (che, con eccezione riconvenzionale, avevano resistito alla domanda di restituzione del deposito cauzionale, opponendo il diritto a trattenerlo, fondato, a sua volta, sui danni stessi), vi hanno solo in parte adempiuto.
5.2.a La già menzionata lettera di contestazione del 23.2.2023, corredata da fotografie,
è, di per sé sola, priva di efficacia probatoria, in quanto:
5.2.a.i la lettera in sé contiene solo una esposizione di parte, priva di forza dimostrativa;
5.2.a.ii le fotografie ivi accluse risultano essere state specificatamente e tempestivamente contestate dalla controparte (note del 9.4.2024, brano trascritto al precedente § 5.1, in particolare: alcune foto, che non solo vengono disconosciute dalla ricorrente, ma che non hanno neppure alcuna valenza probatoria), con eccezione ribadita specificatamente in questo grado, sì da non potersi riconoscere l'efficacia probatoria privilegiata dell'art. 2712 c.c.-
5.2.b Eguale argomento vale per il messaggio WhatsApp (doc. 8 pag. 26 ore CP_1
18,36) col quale gli appellanti, poche ore dopo la riconsegna, avevano contestato i danni.
Anche in questo caso, infatti, si tratta di una mera dichiarazione di e Pt_1 Pt_2 laddove, per di più, la nel messaggio di risposta (inviato il 23.2.2023 ore 12,40), aveva CP_1 negato l'esistenza di danni, fatta eccezione per due sedie;
relegando la persiana a un problema di fisiologica usura.
5.2.c È però vero che la risposta alla missiva del 23.2.2023 – redatta dall'avvocato, ma sottoscritta personalmente anche dalla (doc. 4 – ha un contenuto, in parte, CP_1 CP_1 confessorio.
Vi si legge, fra l'altro:
pagina 8 di 13 All'esito del sopralluogo venivano riscontrati i seguenti danni: due sedie erano effettivamente danneggiate, così come anche l'anta del mobile della sala e la persiana della camera, tanto che la SIra si dichiarava immediatamente disponibile a farli CP_1 ripristinare e a risarcire i danni per le due sedie.
…
Pertanto, confermo che la mia assistita è disponibile a farVi riparare da parte di un proprio incaricato sia l'anta del mobile di sala che la persiana, anche perché quanto da Voi preventivato per il ripristino della persiana è assolutamente eccessivo ed esorbitante.
…
Quanto alle sedie, Vi chiedo di inviarmi la ricevuta/scontrino di acquisto al fine di valutarne il valore e proporre così un giusto risarcimento.
Per il resto, nessun altro danno viene riconosciuto …
Non solo – beninteso, limitatamente alle sedie, all'anta del mobile e alla persiana – siamo davanti a una confessione stragiudiziale resa in piena consapevolezza (e con assistenza del legale) dalla conduttrice ai locatori, dal momento che è inequivocabile il riconoscimento dell'esistenza veri e propri danni causati dalla conduttrice e l'assunzione dell'obbligo di risarcirli, e non già, come genericamente sostiene l'appellata, alla manifestazione di volontà effettuata per mero spirito transattivo e relativo a mera usura;
ma, a questo punto, si può parzialmente rivalutare anche la prova fotografica già citata, la quale, pur se non assistita da favore di cui all'art. 2712 c.c., trova però nel riconoscimento della un autonomo CP_1 elemento di convalida, fatta eccezione per la persiana.
Le foto, allegate alla lettera di contestazione (doc. 5 appellanti), mostrano infatti, fra l'altro:
(-) la rottura di sedie (modello Grand Soleil) in materiale plastico trasparente;
se ne indicano tre, ma le foto, troppo di dettaglio, non permettono di ravvisare danni oltre alle due riconosciute;
la foto è corredata altresì dalla indicazione del costo unitario di una di esse, pari a € 68,95, sulla piattaforma di acquisto online Amazon;
(-) la rottura del mobile della sala, con costo di € 12,50.
Nessuna foto, invece, fra quelle allegate alla lettera, individua la . Pt_4
pagina 9 di 13 In definitiva, il danno ascrivibile alla conduttrice è esclusivamente quello per due sedie,
l'anta del mobile e la persiana;
nondimeno, al e alla è riconoscibile solo l'importo Pt_1 Pt_2 di € (68,95 + 68,95 + 12,50=) 150,40, perché, mentre il costo delle sedie e dell'anta è adeguatamente dimostrata mediante la produzione fotografica (del possibile acquisto su
Amazon di un bene identico a quei prezzi), nulla è dato sapere del costo di riparazione della persiana e, a ben vedere, neppure in cosa tale nocumento sia consistito (ossia in qual misura esso pregiudichi il bene).
5.2.d Nessuna prova adeguata sussiste invece – con ciò dovendosi confermare la decisione del primo giudice - per le ulteriori pretese dei locatori e ciò perché, esclusa la confessione (che riguarda solo sedie, anta di sala e persiana), anche il corredo fotografico torna a non avere valore (intrinseco, per la contestazione ex art. 2712 c.c., né estrinseco, in difetto di elementi o fonti confermativi a supporto), così che, pur vero che la riconosce CP_1 una lesione anche della persiana, resta privo di determinazione (o determinabilità, anche equitativa, in difetto, appunto, di una concreta rappresentazione del nocumento effettivo) il quantum, che la stessa aveva contestato già all'epoca dei fatti. CP_1
Va da ultimo escluso che abbia rilievo, in favore dell'appellata, l'offerta che la CP_1 aveva fatto di provvedere alle riparazioni o alle sostituzioni (dei beni riconosciuti danneggiati), poiché essa, per quanto consti, non ha poi avuto luogo.
5.2.e Ne segue che la somma determinata dal Tribunale va ridotta da € 560,00 a €
(560,00 – 150,40=) 409,60.
5.3 Il secondo motivo è manifestamente fondato.
Il giudice ha ordinato al Cancelliere di trasmettere gli atti all'Agenzia delle Entrate in relazione agli eventuali illeciti tributari connessi al pagamento del canone in nero, del che si dolgono gli appellanti, che denunciano l'intrinseca contraddittorietà della disposizione rispetto all'esclusione del pagamento di un canone “in nero”.
La questione non attiene alla controversia fra le parti, dal momento che non attiene ad alcun reciproco diritto o obbligo fra locatore o conduttore: è quindi priva di legittimazione a contraddire la che, del resto, non aveva proposto alcuna domanda al Tribunale. CP_1
Nel merito, a tacer d'altro, è addirittura stridente l'insanabile aporia fra il rigetto della domanda di ripetizione di somme versate “in nero” e l'ordine giudiziale impugnato: tema, che,
pagina 10 di 13 per di più, è adesso coperto anche da giudicato interno, non avendo appellato la CP_1 reiezione di quella sua domanda.
Nulla - secondo lo stesso Tribunale – depone nel senso di illeciti tributarî e, di Cont conseguenza, non v'è alcuna ragione di denunciare il fatto all .
5.4 Il terzo motivo, sugli oneri di causa, è assorbito dalla necessità, indotta dall'accoglimento parziale del primo motivo, di procedere a nuova regolazione delle spese processuali, essendo la statuizione del Tribunale venuta meno ex art. 336 c.p.c.-
In esito al giudizio, sussiste reciproca soccombenza, perché vede accolta, con CP_1 lieve riduzione del quantum, la domanda concernente il deposito cauzionale, mentre vede respinta la autonoma domanda di ripetizione dell'eventuale indebito correlato al canone “in nero”.
La sensibile diversità fra i due importi (che esprimono sul piano patrimoniale i profili di reciproca soccombenza) induce la Corte, nell'ambito del potere dell'art. 92 co. 2^ c.p.c., a procedere a una compensazione significativa, stimata congrua nella misura di metà, delle spese dei due gradi;
fermo restando che la residua metà va posta a carico degli appellanti, essendo della massima evidenza, alla luce del principio di causalità della lite, che CP_1 senza rivolgersi al giudice, non avrebbe mai potuto ottenere quel che, pur in misura sensibilmente inferiore alla pretesa, le spettava.
La liquidazione degli interi, sui quali calcolare le frazioni dovute, si opera ex D.M.
55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2 e 25 bis per il primo grado e 12 per il secondo, parametri medi, valore di causa da determinarsi in base al criterio del decisum
e dunque in € 409,60.
Pertanto:
1^ grado: € 131,00 fase 1, € 131,00 fase 2, € 200,00 fase 3, € 200,00 fase 4, € 63,00 fase di attivazione ed € 126,00 fase di negoziazione (presenza all'incontro), in tutto € 851,00, oltre oneri di legge e spese vive per € 125,00 per spese vive;
2^ grado: € 142,00 fase 1, € 142,00 fase 2, € 179,00 fase 3 ed € 210,00 fase 4, in tutto €
673,00, oltre accessori di legge.
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
pagina 11 di 13 È pressoché automaticamente da disattendere la domanda ex art. 96 c.p.c. degli appellanti, avuto riguardo al pur solo parziale accoglimento di una delle domande inizialmente formulate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di avverso la sentenza n. 875/2024 emessa dal Tribunale di CP_1
Livorno e pubblicata il 22.7.2024, in sua corrispondente parziale riforma e con conferma nel resto:
1.a) riduce da € 560,00 a € 409,60 l'importo che e Parte_1 Pt_2 sono stati condannati a pagare a
[...] CP_1
1.b) revoca l'ordine impartito dal Tribunale per “la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Entrate in relazione agli eventuali illeciti tributari connessi al pagamento del canone in nero”;
1.c) condanna e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 CP_1 metà delle spese processuali del giudizio di primo grado e compensa la residua metà, liquidando l'intero, sul quale calcolare la metà dovuta, in complessivi € 976,00, di cui €
125,00 per esborsi ed € 851,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2. condanna e a rimborsare a metà Parte_1 Parte_2 CP_1 delle spese processuali del presente giudizio e compensa la residua metà, liquidando l'intero, sul quale calcolare la metà dovuta, in complessivi € 673,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, 17 settembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
pagina 12 di 13 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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