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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/12/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 3299/2025 V.G.
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Laura Di Bernardi Presidente relatore
LE Tolettini IC
CC OG ZZ IC
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Federica Fuggetti del Foro di Trento, (C.F. ), CodiceFiscale_2
con studio in 38122 Trento, via Giuseppe Grazioli 59, (indirizzo di posta elettronica
, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio Email_1
separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso e
C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._3
08.02.1974 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luca Pontalti del Foro di Trento, (C.F.
), con studio in Trento via Oss Mazzurana 72, (indirizzo di posta C.F._4
elettronica in virtù di procura in calce rilasciata su Email_2
foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 15 luglio 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 19 novembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 15 luglio 2025.
All'udienza del 19 novembre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1. I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in via
Latemar 17 a Castello – Molina di FI, di proprietà esclusiva del signor CP_1
resterà assegnata quanto all'unità posta al piano primo e al piano secondo alla
[...]
signora la quale vi abiterà con i figli e sino alla loro Parte_1 Per_1 Per_2
indipendenza economica;
l'unità posta a piano terra resterà assegnata in uso al signor il signor , quale esclusivo proprietario, sosterrà le CP_1 CP_1 spese straordinarie relative all'intero immobile, mentre la signora si farà Parte_1
carico del pagamento delle spese ordinarie e delle utenze relative alla sola abitazione posta al piano primo e secondo a lei assegnata in uso;
3. Entrambi i figli e Per_1
resteranno ad abitare nella casa già coniugale con la madre, dove Per_2
manterranno la loro residenza anagrafica e saranno liberi di gestire in autonomia i rapporti con ciascun genitore, salvo con riferimento al figlio minore quanto Per_2
previsto al successivo punto 5; 4. Il figlio minore , nato a [...], il Per_2
11.09.2009, sarà affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa. In particolare, le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio, mentre quelle di ordinaria amministrazione saranno prese disgiuntamente allorquando il figlio starà con l'uno o l'altro genitore. I genitori s'impegnano a rispettarsi reciprocamente, in particolare alla presenza del figlio, ed a garantire tra loro la massima comunicazione al fine di operare, congiuntamente, le scelte migliori per assicurare al figlio minore la crescita più equilibrata e serena;
5. Ciascun genitore avrà, comunque, il diritto di vedere e tenere con sé il figlio : - metà delle Per_2
vacanze di Natale, alternando di anno in anno, il periodo (primo) dalla mattina del giorno di Natale al pomeriggio del 31 dicembre, e quello (secondo) dalla mattina del
24 dicembre sino alla mattina del giorno di Natale e dal pomeriggio del 31 dicembre alla Befana;
- metà delle vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno, il periodo
(primo) da Venerdì Santo a Pasqua oppure (secondo periodo) dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo e/o al giorno di ripresa della scuola;
- le ulteriori vacanze e ponti scolastici secondo i criteri del tempo paritario e dell'alternanza; - durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive, previo accordo tra i genitori da raggiungersi entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
- le giornate di Pasqua e
Natale saranno trascorse con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, in modo tale che chi dei due non abbia trascorso con i figli il giorno di Natale, possa trascorrere con i figli il giorno di Pasqua e viceversa;
- per le altre festività, ricorrenze familiari, festeggiamenti ed il giorno del compleanno i genitori si regoleranno in base ad accordi raggiunti in tempo utile prima dell'evento, tenendo presente i principi delle pari opportunità e dell'alternanza, nonché delle primarie esigenze del figlio. Eventuali modifiche dei tempi sopra indicati dovranno essere comunicate e concordate con l'altro genitore con anticipo di almeno 24 ore, se dovute ad emergenze, e negli altri casi, alla richiesta di modifica dei tempi formulata da un genitore dovrà essere data risposta entro cinque giorni dalla richiesta;
6. Il signor verserà alla CP_1
signora a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Parte_1 Per_1
maggiore d'età ma economicamente non autosufficiente, e del figlio , minore Per_2
d'età, la somma mensile di € 550,00 ciascuno (complessivi € 1.100,00), mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora somma da rivalutarsi annualmente in Parte_1
base all'indice ISTAT, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
7. Le spese straordinarie relative ai figli e saranno sostenute nella misura del 70% Per_1 Per_2
dal signor e nella misura del 30% dalla signora Per CP_1 Parte_1
l'individuazione delle spese straordinarie sarà fatto riferimento alle Linee Guida del
CNF, che di seguito si riportano: - SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE per le quali NON è richiesta la concertazione tra i genitori: libri scolastici e materiale scolastico compreso nella lista fornita ad inizio dell'anno dalla scuola, nonché di materiale speciale che venisse dalla scuola richiesto per particolari attività durante l'anno; spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli rientranti nel man-tenimento ordinario); spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. - SPESE subordinate al consenso di entrambi i genitori: I. scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del Conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o a concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
pre-scuola e/o doposcuola;
viaggi di studio e di istruzione;
soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
II. spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura); corsi di informatica;
centri estivi;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto); spese di corso patente;
III. spese sportive: attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale attività agonistica;
abbonamento stagionale per lo sci;
IV. spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia;
V. festeggiamenti: organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio. In relazione alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, raccomandata), dovrà motivare un eventuale dissenso, sempre per iscritto, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalla spesa, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
8. L'Assegno Unico Universale di cui al d.lgs. n. 230/2021 succ. modif e integraz. e ogni altro beneficio pubblico spettante al nucleo familiare verranno interamente percepiti dalla signora salvi diversi accordi che in futuro Parte_1
potranno intervenire tra i genitori;
in ogni caso, ciascun genitore si impegna ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la compilazione della domanda per l'Icef o Isee per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia/figlio;
9. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed autonomi e rinunciano reciprocamente alla corresponsione per sé stessi di un assegno di mantenimento, dichiarando di trarre i proventi necessari e sufficienti al loro mantenimento ciascuno dalla propria attività lavorativa. 10. I coniugi al fine di dare regolamentazione ai rapporti economici e patrimoniali sorti durante il matrimonio e funzionali alla risoluzione della crisi familiare convengono che il signor CP_1
si obbliga a restituire alla signora che accetta, la somma di €
[...] Parte_1
125.000,00, dalla stessa versata negli anni di matrimonio per il pagamento del mutuo ipotecario di € 250.000,00 contratto dai coniugi nell'anno 2013 con Cassa Rurale Val di FI per la costruzione della casa familiare ed estinto nell'anno 2023; 11. Le
Parti dichiarano di avere, altresì, raggiunto un accordo per la regolamentazione dei loro beni patrimoniali comuni e per il rimborso di somme e la restituzione di prestiti effettuati in costanza di matrimonio che prevede il versamento da parte del signor alla signora della somma di € 150.000,00; 12. Il CP_1 Parte_1
signor si obbliga a versare alla signora le somme CP_1 Parte_1
concordate di cui ai precedenti punti 10 e 11 in tre rate: la prima di € 95.000,00 da versarsi entro la data del 31.12.2025, la seconda di € 90.000,00 da versarsi entro la data del 30.06.2026 e l'ulteriore pari a € 90.000,00 entro la data del 31.12.2026; 13.
I coniugi dichiarano e riconoscono che la corresponsione delle somme di cui ai precedenti punti 10 e 11 sono state previste dai medesimi nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento di separazione, in vista della cessazione della convivenza e senza alcun spirito di liberalità, e la stessa è, pertanto, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione non contenziosa e definitiva della crisi coniugale in mancanza dei quali l'accordo separativo non sarebbe stato raggiunto. In considerazione di ciò, la corresponsione delle somme di denaro di cui ai superiori punti 10 e 11 sono da intendersi esenti da ogni imposta e/o tassa e/o tributo, ai sensi dell'articolo 19 della L. 6 Marzo 1987 n.
74, e, pertanto, le parti chiedono, sin da ora, che ai suddetti atti meramente esecutivi degli impegni assunti nell'ambito del presente accordo di separazione consensuale e che verranno effettuati in forza degli accordi raggiunti venga applicata l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, come stabilito anche dalle sentenze della Corte Costituzionale in data 15 aprile 1992 n. 176, 10 maggio 1999 n. 154; 11 giugno 2003 n. 202 e, da ultimo, da Cass. Civ. 21 marzo 2019
n. 7966 ed in conformità alla Circolare Ministeriale n. 49/E del 16 marzo 2000 e seguenti;
14. I coniugi dichiarano che, con l'adempimento degli obblighi sopra indicati, di aver regolato tra loro ogni pendenza e pretesa economica, e, pertanto, di nulla avere più reciprocamente a pretendere in relazione alla presente separazione;
15. L'autovettura Volvo XC 40, tg. FY 992 KE, di proprietà della signora
[...]
rimarrà di esclusiva proprietà e disponibilità della stessa, con tutti gli oneri Parte_1
esclusivamente a suo carico, mentre l'autoveicolo aziendale Volvo V60, tg. GG 042
HX, rimarrà nella disponibilità del signor , così come l'autoveicolo CP_1
Volkswagen Polo, tg. EW 560 TK, il Motociclo Piaggio Vespa, tg. DM 39885, e il
Motociclo Aprilia, tg. EC 77398, di proprietà del signor resteranno CP_1
in proprietà ed esclusiva disponibilità dello stesso con tutti gli oneri esclusivamente a suo carico;
16. Agli effetti fiscali i sotto firmati coniugi chiedono l'applicazione della esenzione dalla tassazione ai sensi dell'art. 19 legge 16.03.1987 n°74. 17. Ordinarsi ai competenti Uffici di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge;
18. Spese
e competenze professionali di causa compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13, comma 8, della L. n. 247/2012”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 15 luglio 2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 14 giugno 2008 a Castello di
FI (TN), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Castello - Molina di FI (TN) al N.
2 - P. 1 - Anno 2008).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 27 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Laura Di Bernardi