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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/11/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1643/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 1643/2025 V.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 21.11.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 residente ad Augusta, c.da Palmieri snc,
e
(codice fiscale ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
23.7.1975, ivi residente, c.da Palmieri snc, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Cristina Elia, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 18.6.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato telematicamente in data 3.6.2025,
pagina 1 di 3 i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento) alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio in data 8.9.2005 nel Comune di Melilli (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Augusta al n. 52, parte II, serie C, anno 2005);
- che in corso di matrimonio nascevano i figli (il 3.3.2006) e (il 20.1.2017); Per_1 Per_2
- di essersi separati giusto decreto di omologa n. 6/2020 reso dal Tribunale di Siracusa il
7.1.2020, depositato il 10.1.2020, con efficacia acquisita il 21.2.2020 (allegato in atti);
- che con sentenza n. 1714/2024 del 4.7.2024, pubblicata il 19.7.2024, il Tribunale di Siracusa dichiarava che non era figlia di . Controparte_2 Controparte_1
All'udienza del 20.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma
1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui in ricorso, così come meglio specificate con le note depositate il 24.10.2025, qui di seguito riportate:
“- revocare il contributo al mantenimento di a carico del sig. Controparte_2
, in considerazione di quanto esposto in narrativa;
Controparte_1
- disporre che nessun assegno divorzile venga corrisposto a carico di un coniuge ed in favore dell'altro;
- con la sottoscrizione del ricorso introduttivo i coniugi dichiarano di avere definito ogni pendenza relativa alla restituzione e/o suddivisione dei beni mobili di loro proprietà.”
Con provvedimento del 21.11.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il pubblico ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della
Legge n. 898/1970, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 2 di 3 Inoltre, il Collegio dà atto delle condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, contrariis rejectis: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da IT RA e Controparte_1 il giorno 8.9.2005 nel Comune di Melilli, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello
Stato civile del Comune di Augusta (atto n. 52, parte II, serie C, anno 2005), dando atto delle condizioni concordate dalle parti;
nulla sulle spese;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Augusta di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato civile, atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa il 26.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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