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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5338/2024 R.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Francesco Maria Parte_1
Spinazzola;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Vittorio Russi;
Controparte_1
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
RITENUTO IN FATTO.
Con ricorso depositato in data 09.05.2024 premesso che: Parte_1
1. con sentenza n. 273/2017 pubblicata il 09.02.2017 il Tribunale di Trani aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con (da cui erano Controparte_1 nati i figli e , rispettivamente il 31.01.1995 ed il 18.09.1999) alle condizioni Per_1 Per_2 di cui alla convenzione del 20.12.2016, che prevedevano, in particolare, l'affidamento del minore con collocamento presso la madre, la regolamentazione del suo diritto di Per_2 visita, l'obbligo paterno di versare alla resistente € 1.060,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre Istat ed al 50% delle spese straordinarie, € 500,00 a titolo di assegno divorzile, la rinuncia della in favore dei figli alla quota a lei spettante a CP_1 titolo di TFR del , l'impegno a porre in vendita la casa in comproprietà sita Parte_1 in Canosa di Puglia alla Piazza Oristano 29, con ripartizione del ricavato al 50% fra i coniugi;
2. la somma attualizzata per il contributo paterno al mantenimento dei figli era ormai pari ad €
628,00 mensili per ciascun figlio mentre quella dell'assegno divorzile ad € 592,00 mensili;
3. nel 2022 l'immobile in comproprietà tra le parti era stato venduto, ricavando ciascuno € 100.000,00 a titolo di corrispettivo;
4. il TFR del era stato già in parte versata nel 2023 in favore dei figli, essendo Parte_1 lui nelle more andato in pensione;
5. le condizioni della erano migliorate rispetto all'epoca della cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, essendo quest'ultima divenuta insegnante di sostegno di ruolo l'anno mentre all'epoca della convenzione divorzile ella era una supplente “a chiamata”;
1 6. la era nelle more divenuta proprietaria esclusiva di un immobile di cinque vani, CP_1 sito al quinto piano di via Giuseppe Fanelli n. 201/c in Bari, e comproprietaria per la quota di 2/12 di un altro immobile, ubicato al secondo piano dello stesso stabile;
chiedeva, pertanto, che il Tribunale disponesse la revoca dell'assegno divorzile o, in via subordinata, lo riducesse sensibilmente (fermo restando, invece, il versamento a suo carico del contributo paterno al mantenimento della prole nella misura di € 628,00 mensili per ciascun figlio).
Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente si costituiva in Controparte_1 giudizio in data 11.11.2024, instando per il rigetto dell'avversa domanda.
Negava sia che controparte partecipasse alle spese straordinarie relative ai figli, alle quali provvedeva lei in via esclusiva sia che lei non fosse più in condizioni di precarietà, dal momento che non vantava un punteggio di servizio consistente per le graduatorie interne della scuola.
Precisava, da una parte, di aver acquistato l'immobile sito in Bari col ricavato della vendita dell'appartamento in comunione col ed all'accensione di un mutuo bancario e, Parte_1 dall'altra, che alcuna rendita ricavava dalla quota di 2/12 di proprietà dell'immobile sito al secondo piano, vantando sullo stesso la madre della il diritto di abitazione. CP_1
Depositate le memorie integrative ex art. 473 bis 17 c.p.c. da parte del solo (in cui Parte_1 deduceva di non essersi giammai sottratto al pagamento delle spese straordinarie), all'udienza del 05.02.2025, previa audizione delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza l'assunzione di ulteriori termini. Il P.M. interveniva con nota del 25.07.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Preliminarmente, va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti personali ed economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473-bis. 29 c.p.c. (ex art. 9 L. n. 898/70) che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantie, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici di genitori rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al momento della situazione di fatto, laddove una modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. Ancora di recente la S.C, reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenite successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio (nonché di quelle relative ai figli nati fuori dal matrimonio) in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per la revoca o modifica delle pregresse statuizioni personali ed
2 economiche deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). 2.- Ancora, preliminarmente si ritengono superflue le richieste istruttorie invocate dal ricorrente
(interrogatorio formale, informativa, ordine di esibizione ex art 210 c.p.c.), in ragione della documentazione già in atti (tra cui le dichiarazioni fiscali delle parti) e delle rispettive allegazioni difensive.
3.- Ciò premesso, il ricorrente ha dedotto quale fatto nuovo, che a suo dire giustificherebbe l'elisione dell'assegno divorzile concordato dalle parti nel 2016, il miglioramento reddituale della sua ex moglie, essendo quest'ultima divenuta insegnante di sostegno di ruolo mentre all'epoca divorzile era una mera supplente “a chiamata”. Orbene, l'ammissibilità della domanda revisionale impone di deliberare la questione della debenza dell'assegno divorzile alla luce dei principi del diritto vivente. Sul punto, peraltro, si è già pronunciata la S.C. affermando che “Il giudice richiesto della revisione dell'assegno divorzile che incida sulla stessa spettanza del relativo diritto (precedentemente riconosciuto), in ragione della sopravvenienza di giustificati motivi dopo la sentenza che abbia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve verificare se tali motivi giustifichino, o meno, la negazione del diritto all'assegno a causa della sopraggiunta
“indipendenza o autosufficienza economica” dell'ex coniuge beneficiario, desunta dai seguenti
“indici”: possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri “lato sensu” imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), stabile disponibilità di una casa di abitazione, nonché eventualmente altri - rilevanti nelle singole fattispecie - senza, invece, tener conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
il tutto sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dall'ex coniuge obbligato, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'ex coniuge beneficiario” (cfr. Cass. Sez. I, 22/06/2017 n. 15481, Rv. 644763-01). 3.1.- Nella più recente sentenza n. 18278/2018, le Sezioni Unite hanno sancito che al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da effettuare al momento della decisione e senza tener conto di situazioni pregresse di contenuto economico eventualmente diverso;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità da parte sua di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, valutare se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
La valutazione in ordine alla sussistenza del diritto della resistente all'assegno divorzile, quindi, deve muovere da tali linee ispiratrici.
3.2.- Ebbene, partendo dal primo criterio indicato dalle Sezioni Unite, va osservato innanzitutto che la resistente, che all'epoca del divorzio aveva dedotto di essere stata “impegnata in via esclusiva a ottemperare al suo ruolo di madre e di moglie”, ha dimostrato di essersi inserita da tempo nel mercato del lavoro e, quindi, di godere di piena capacità economica, se è vero che ella esercita ormai dal 2022 l'attività di insegnante di sostegno, fermo restando che ella ha documentato altresì di poter sostenere una rata di mutuo per l'immobile ove ella abita (pari ad € 885,71 mensili), il che dimostra di per sé il raggiungimento di una autosufficienza economica.
3 Tanto risulta peraltro avvalorato dalle dichiarazioni dei redditi allegate dalla stessa resistente, dalle quali è dato desumere che costei ha conseguito un notevole miglioramento dei redditi (cfr. CUD 2024 di € 24.235,80 lordi, CUD 2023 di € 18.746,58 lordi, CUD 2020 di € 1.019,94 lordi e CUD 2019 di
€ 8.640,98 lordi). Sicché, seppur vero che il negli ultimi tre anni ha percepito un reddito annuo Parte_1 complessivo medio di circa € 80.000,00 lordi (cfr. 730/2023, 730/22 e 730/21 in atti), l'indubbia capacità lavorativa specifica ed economica maturata dalla resistente impongono di revocare l'assegno divorzile.
Nonostante la comparazione della loro condizione patrimoniale riveli uno squilibrio in favore del
, deve pur darsi atto che al contempo la è divenuta proprietaria di un Parte_1 CP_1 immobile in cui attualmente abita con i propri figli maggiorenni ed è comproprietaria di una quota di altro immobile, i quali se all'attualità non producono reddito, rappresentano pur sempre una posta attiva del suo patrimonio.
Né, in ogni caso, può avere alcuna rilevanza la circostanza della mancata partecipazione del
, a decorrere dal mese di novembre 2023, alle spese straordinarie relative ai figli Parte_1 maggiorenni, atteso che è stata la stessa come dichiarato dalla stessa all'udienza del CP_1
05.02.2025, a non richiedere più il 50 % delle relative spese al . Parte_1 Quindi, in conclusione, in difetto della prova circa l'incapacità di provvedere ai propri bisogni personali tramite l'attività lavorativa, la valutazione ponderata bilaterale della condizione degli ex coniugi, non rivela una differenza economico patrimoniale che necessiti di perequazione.
3.3.- Passando ad esaminare il secondo criterio, dalle considerazioni fin qui svolte è di tutta evidenza il difetto nella resistente del requisito sia dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione sia dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, atteso che l'attività che svolge consente alla donna di essere autosufficiente, come è desumibile la piena capacità professionale acquisita nello specifico settore dell'insegnamento di sostegno. 3.4.- Poiché, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite, l'assegno divorzile ha anche un contenuto compensativo/perequativo, resta da valutare, allora, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, se la differenza reddituale tra i due ex coniugi sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dalla richiedente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno, contributo reso sacrificando le proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età della stessa ed alla durata del matrimonio.
Anche sotto questo profilo, tuttavia, la delibazione non può che essere sfavorevole alla resistente atteso che costei non ha fornito alcuna dimostrazione di aver sacrificato le sue aspettative di carriera personale o comunque di miglioramento professionale ed economico in funzione di un contributo reso prevalentemente, se non esclusivamente, all'interno della famiglia.
3.5.- Deve piuttosto rilevarsi che la resistente è ormai divorziata dal 2016 e separata dal 2010 (allorché aveva solo 44 anni) ed ha goduto del relativo assegno per 9 anni, ovvero da quando le parti concordarono di porre a carico del l'assegno divorzile, ammontante all'attualità ad Parte_1
€ 592,00 mensili, sicché, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve ritenersi che la donna sia stata già ricompensata per il contributo fornito all'interno del nucleo familiare (il matrimonio è durato 20 anni), non potendo continuare ad essere ancora mantenuta, seppure in parte, dal
, il cui contributo si tradurrebbe in una ingiustificata rendita in suo favore. Parte_1
3.6.- Tale decisione, peraltro, s'impone anche alla luce dei principi affermati dall'Unione Europea in tema di assegno divorzile (in Europa e diritto privato, 2009, 248 ss.), i quali intendono offrire una linea guida ai legislatori nazionali con l'obiettivo di indirizzare i vari ordinamenti verso un modello armonizzato in tema di diritto di famiglia. In ossequio a tali principi, con lo scioglimento del matrimonio o con la cessazione dei suoi effetti civili gli ex coniugi hanno il dovere morale, prima ancora che legale, di rendersi autosufficienti, dovendosi evitare di collegare conseguenze economiche a situazioni i cui effetti giuridici siano ormai definitivamente venuti meno. La regola generale, infatti, è che “dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni” (p. 2.2) mentre la straordinarietà del mantenimento tra gli ex coniugi si ricava dalla previsione sia che
4 “L'autorità competente attribuisce il mantenimento per un periodo di tempo limitato, ma eccezionalmente può attribuirlo senza limiti temporali” (p. 2.8) sia di casi di estinzione presunta dell'obbligo di mantenimento “se l'ex coniuge sia passato a nuove nozze o abbia intrapreso una convivenza duratura”, con la precisazione che “l'obbligo di mantenimento non rivive in caso di rottura del nuovo matrimonio o della convivenza” (p. 2.9). In conclusione, in base ai principi di libertà e di auto responsabilità (cfr. Cass. Civ., sentenza n.
18076/2014, sebbene sul tema specifico del mantenimento dei figli maggiorenni) sanciti anche dall'art. 4 co 2° Cost., dopo il divorzio, gli unici legami destinati a rimanere in vita tra gli ex coniugi dovrebbero essere quelli riguardanti i figli e, qualora eccezionalmente riguardino rapporti patrimoniali, essi dovrebbero avere una durata temporanea.
4.- L'assegno di divorzio in favore della resistente, dunque, va revocato dal mese di giugno 2024, ovvero da quello immediatamente successivo al deposito del ricorso revisionale.
5.- Alla soccombenza della resistente consegue la sua condanna al pagamento integrale delle spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 147/22, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 26.000,00 (che si giustifica in base all'effettivo valore della controversia da ritenersi di norma inferiore a quello delle separazioni e dei divorzi per l'assenza delle pronunce sullo status e sugli addebiti;
dello stesso avviso Cass. Civ., 968/2022) di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”, ivi incluse le fasi di studio, introduttiva e decisoria, tutte con riduzione del 50% stante la particolare tenuità della causa ma con esclusione delle fasi istruttoria non celebratesi.
6.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 09.05.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) revoca a decorre dal mese di giugno 2024 l'assegno divorzile in favore della resistente;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €-
1.969,48, di cui € 1.698,50 per compensi ed € 270,98 per spese, oltre accessori di legge se dovuti e contributo forfettario sulle spese generali nella misura del 15%;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso il 1 aprile 2025 nella camera di consiglio della Sez. I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
5
SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5338/2024 R.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Francesco Maria Parte_1
Spinazzola;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Vittorio Russi;
Controparte_1
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
RITENUTO IN FATTO.
Con ricorso depositato in data 09.05.2024 premesso che: Parte_1
1. con sentenza n. 273/2017 pubblicata il 09.02.2017 il Tribunale di Trani aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con (da cui erano Controparte_1 nati i figli e , rispettivamente il 31.01.1995 ed il 18.09.1999) alle condizioni Per_1 Per_2 di cui alla convenzione del 20.12.2016, che prevedevano, in particolare, l'affidamento del minore con collocamento presso la madre, la regolamentazione del suo diritto di Per_2 visita, l'obbligo paterno di versare alla resistente € 1.060,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre Istat ed al 50% delle spese straordinarie, € 500,00 a titolo di assegno divorzile, la rinuncia della in favore dei figli alla quota a lei spettante a CP_1 titolo di TFR del , l'impegno a porre in vendita la casa in comproprietà sita Parte_1 in Canosa di Puglia alla Piazza Oristano 29, con ripartizione del ricavato al 50% fra i coniugi;
2. la somma attualizzata per il contributo paterno al mantenimento dei figli era ormai pari ad €
628,00 mensili per ciascun figlio mentre quella dell'assegno divorzile ad € 592,00 mensili;
3. nel 2022 l'immobile in comproprietà tra le parti era stato venduto, ricavando ciascuno € 100.000,00 a titolo di corrispettivo;
4. il TFR del era stato già in parte versata nel 2023 in favore dei figli, essendo Parte_1 lui nelle more andato in pensione;
5. le condizioni della erano migliorate rispetto all'epoca della cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, essendo quest'ultima divenuta insegnante di sostegno di ruolo l'anno mentre all'epoca della convenzione divorzile ella era una supplente “a chiamata”;
1 6. la era nelle more divenuta proprietaria esclusiva di un immobile di cinque vani, CP_1 sito al quinto piano di via Giuseppe Fanelli n. 201/c in Bari, e comproprietaria per la quota di 2/12 di un altro immobile, ubicato al secondo piano dello stesso stabile;
chiedeva, pertanto, che il Tribunale disponesse la revoca dell'assegno divorzile o, in via subordinata, lo riducesse sensibilmente (fermo restando, invece, il versamento a suo carico del contributo paterno al mantenimento della prole nella misura di € 628,00 mensili per ciascun figlio).
Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente si costituiva in Controparte_1 giudizio in data 11.11.2024, instando per il rigetto dell'avversa domanda.
Negava sia che controparte partecipasse alle spese straordinarie relative ai figli, alle quali provvedeva lei in via esclusiva sia che lei non fosse più in condizioni di precarietà, dal momento che non vantava un punteggio di servizio consistente per le graduatorie interne della scuola.
Precisava, da una parte, di aver acquistato l'immobile sito in Bari col ricavato della vendita dell'appartamento in comunione col ed all'accensione di un mutuo bancario e, Parte_1 dall'altra, che alcuna rendita ricavava dalla quota di 2/12 di proprietà dell'immobile sito al secondo piano, vantando sullo stesso la madre della il diritto di abitazione. CP_1
Depositate le memorie integrative ex art. 473 bis 17 c.p.c. da parte del solo (in cui Parte_1 deduceva di non essersi giammai sottratto al pagamento delle spese straordinarie), all'udienza del 05.02.2025, previa audizione delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza l'assunzione di ulteriori termini. Il P.M. interveniva con nota del 25.07.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Preliminarmente, va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti personali ed economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473-bis. 29 c.p.c. (ex art. 9 L. n. 898/70) che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantie, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici di genitori rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al momento della situazione di fatto, laddove una modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. Ancora di recente la S.C, reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenite successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio (nonché di quelle relative ai figli nati fuori dal matrimonio) in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per la revoca o modifica delle pregresse statuizioni personali ed
2 economiche deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). 2.- Ancora, preliminarmente si ritengono superflue le richieste istruttorie invocate dal ricorrente
(interrogatorio formale, informativa, ordine di esibizione ex art 210 c.p.c.), in ragione della documentazione già in atti (tra cui le dichiarazioni fiscali delle parti) e delle rispettive allegazioni difensive.
3.- Ciò premesso, il ricorrente ha dedotto quale fatto nuovo, che a suo dire giustificherebbe l'elisione dell'assegno divorzile concordato dalle parti nel 2016, il miglioramento reddituale della sua ex moglie, essendo quest'ultima divenuta insegnante di sostegno di ruolo mentre all'epoca divorzile era una mera supplente “a chiamata”. Orbene, l'ammissibilità della domanda revisionale impone di deliberare la questione della debenza dell'assegno divorzile alla luce dei principi del diritto vivente. Sul punto, peraltro, si è già pronunciata la S.C. affermando che “Il giudice richiesto della revisione dell'assegno divorzile che incida sulla stessa spettanza del relativo diritto (precedentemente riconosciuto), in ragione della sopravvenienza di giustificati motivi dopo la sentenza che abbia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve verificare se tali motivi giustifichino, o meno, la negazione del diritto all'assegno a causa della sopraggiunta
“indipendenza o autosufficienza economica” dell'ex coniuge beneficiario, desunta dai seguenti
“indici”: possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri “lato sensu” imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), stabile disponibilità di una casa di abitazione, nonché eventualmente altri - rilevanti nelle singole fattispecie - senza, invece, tener conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
il tutto sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dall'ex coniuge obbligato, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'ex coniuge beneficiario” (cfr. Cass. Sez. I, 22/06/2017 n. 15481, Rv. 644763-01). 3.1.- Nella più recente sentenza n. 18278/2018, le Sezioni Unite hanno sancito che al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da effettuare al momento della decisione e senza tener conto di situazioni pregresse di contenuto economico eventualmente diverso;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità da parte sua di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, valutare se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
La valutazione in ordine alla sussistenza del diritto della resistente all'assegno divorzile, quindi, deve muovere da tali linee ispiratrici.
3.2.- Ebbene, partendo dal primo criterio indicato dalle Sezioni Unite, va osservato innanzitutto che la resistente, che all'epoca del divorzio aveva dedotto di essere stata “impegnata in via esclusiva a ottemperare al suo ruolo di madre e di moglie”, ha dimostrato di essersi inserita da tempo nel mercato del lavoro e, quindi, di godere di piena capacità economica, se è vero che ella esercita ormai dal 2022 l'attività di insegnante di sostegno, fermo restando che ella ha documentato altresì di poter sostenere una rata di mutuo per l'immobile ove ella abita (pari ad € 885,71 mensili), il che dimostra di per sé il raggiungimento di una autosufficienza economica.
3 Tanto risulta peraltro avvalorato dalle dichiarazioni dei redditi allegate dalla stessa resistente, dalle quali è dato desumere che costei ha conseguito un notevole miglioramento dei redditi (cfr. CUD 2024 di € 24.235,80 lordi, CUD 2023 di € 18.746,58 lordi, CUD 2020 di € 1.019,94 lordi e CUD 2019 di
€ 8.640,98 lordi). Sicché, seppur vero che il negli ultimi tre anni ha percepito un reddito annuo Parte_1 complessivo medio di circa € 80.000,00 lordi (cfr. 730/2023, 730/22 e 730/21 in atti), l'indubbia capacità lavorativa specifica ed economica maturata dalla resistente impongono di revocare l'assegno divorzile.
Nonostante la comparazione della loro condizione patrimoniale riveli uno squilibrio in favore del
, deve pur darsi atto che al contempo la è divenuta proprietaria di un Parte_1 CP_1 immobile in cui attualmente abita con i propri figli maggiorenni ed è comproprietaria di una quota di altro immobile, i quali se all'attualità non producono reddito, rappresentano pur sempre una posta attiva del suo patrimonio.
Né, in ogni caso, può avere alcuna rilevanza la circostanza della mancata partecipazione del
, a decorrere dal mese di novembre 2023, alle spese straordinarie relative ai figli Parte_1 maggiorenni, atteso che è stata la stessa come dichiarato dalla stessa all'udienza del CP_1
05.02.2025, a non richiedere più il 50 % delle relative spese al . Parte_1 Quindi, in conclusione, in difetto della prova circa l'incapacità di provvedere ai propri bisogni personali tramite l'attività lavorativa, la valutazione ponderata bilaterale della condizione degli ex coniugi, non rivela una differenza economico patrimoniale che necessiti di perequazione.
3.3.- Passando ad esaminare il secondo criterio, dalle considerazioni fin qui svolte è di tutta evidenza il difetto nella resistente del requisito sia dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione sia dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, atteso che l'attività che svolge consente alla donna di essere autosufficiente, come è desumibile la piena capacità professionale acquisita nello specifico settore dell'insegnamento di sostegno. 3.4.- Poiché, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite, l'assegno divorzile ha anche un contenuto compensativo/perequativo, resta da valutare, allora, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, se la differenza reddituale tra i due ex coniugi sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dalla richiedente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno, contributo reso sacrificando le proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età della stessa ed alla durata del matrimonio.
Anche sotto questo profilo, tuttavia, la delibazione non può che essere sfavorevole alla resistente atteso che costei non ha fornito alcuna dimostrazione di aver sacrificato le sue aspettative di carriera personale o comunque di miglioramento professionale ed economico in funzione di un contributo reso prevalentemente, se non esclusivamente, all'interno della famiglia.
3.5.- Deve piuttosto rilevarsi che la resistente è ormai divorziata dal 2016 e separata dal 2010 (allorché aveva solo 44 anni) ed ha goduto del relativo assegno per 9 anni, ovvero da quando le parti concordarono di porre a carico del l'assegno divorzile, ammontante all'attualità ad Parte_1
€ 592,00 mensili, sicché, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve ritenersi che la donna sia stata già ricompensata per il contributo fornito all'interno del nucleo familiare (il matrimonio è durato 20 anni), non potendo continuare ad essere ancora mantenuta, seppure in parte, dal
, il cui contributo si tradurrebbe in una ingiustificata rendita in suo favore. Parte_1
3.6.- Tale decisione, peraltro, s'impone anche alla luce dei principi affermati dall'Unione Europea in tema di assegno divorzile (in Europa e diritto privato, 2009, 248 ss.), i quali intendono offrire una linea guida ai legislatori nazionali con l'obiettivo di indirizzare i vari ordinamenti verso un modello armonizzato in tema di diritto di famiglia. In ossequio a tali principi, con lo scioglimento del matrimonio o con la cessazione dei suoi effetti civili gli ex coniugi hanno il dovere morale, prima ancora che legale, di rendersi autosufficienti, dovendosi evitare di collegare conseguenze economiche a situazioni i cui effetti giuridici siano ormai definitivamente venuti meno. La regola generale, infatti, è che “dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni” (p. 2.2) mentre la straordinarietà del mantenimento tra gli ex coniugi si ricava dalla previsione sia che
4 “L'autorità competente attribuisce il mantenimento per un periodo di tempo limitato, ma eccezionalmente può attribuirlo senza limiti temporali” (p. 2.8) sia di casi di estinzione presunta dell'obbligo di mantenimento “se l'ex coniuge sia passato a nuove nozze o abbia intrapreso una convivenza duratura”, con la precisazione che “l'obbligo di mantenimento non rivive in caso di rottura del nuovo matrimonio o della convivenza” (p. 2.9). In conclusione, in base ai principi di libertà e di auto responsabilità (cfr. Cass. Civ., sentenza n.
18076/2014, sebbene sul tema specifico del mantenimento dei figli maggiorenni) sanciti anche dall'art. 4 co 2° Cost., dopo il divorzio, gli unici legami destinati a rimanere in vita tra gli ex coniugi dovrebbero essere quelli riguardanti i figli e, qualora eccezionalmente riguardino rapporti patrimoniali, essi dovrebbero avere una durata temporanea.
4.- L'assegno di divorzio in favore della resistente, dunque, va revocato dal mese di giugno 2024, ovvero da quello immediatamente successivo al deposito del ricorso revisionale.
5.- Alla soccombenza della resistente consegue la sua condanna al pagamento integrale delle spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 147/22, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 26.000,00 (che si giustifica in base all'effettivo valore della controversia da ritenersi di norma inferiore a quello delle separazioni e dei divorzi per l'assenza delle pronunce sullo status e sugli addebiti;
dello stesso avviso Cass. Civ., 968/2022) di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”, ivi incluse le fasi di studio, introduttiva e decisoria, tutte con riduzione del 50% stante la particolare tenuità della causa ma con esclusione delle fasi istruttoria non celebratesi.
6.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 09.05.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) revoca a decorre dal mese di giugno 2024 l'assegno divorzile in favore della resistente;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €-
1.969,48, di cui € 1.698,50 per compensi ed € 270,98 per spese, oltre accessori di legge se dovuti e contributo forfettario sulle spese generali nella misura del 15%;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso il 1 aprile 2025 nella camera di consiglio della Sez. I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
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