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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 13/10/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1375/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.09.2025 da
, nata l'[...] a [...] e residente in [...], Parte_1
Via PI PA IN n. 21, C.F.: , elettivamente domiciliata in Roma, Via C.F._1
Sardegna n. 38 presso lo studio dell'Avv. Antonio Caporale che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
e nato il [...] a [...] e residente in [...]
PI PA IN n. 21, C.F.: , elettivamente domiciliato in Roma, Via C.F._2
Reno n. 21 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Cirillo che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti. ricorrente con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in data 16/09/2006 in Roma (RM), Parte_1 Controparte_1 iscritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune, (atto n. 00875, Parte II, Serie A04, Anno
2006).
Dal matrimonio non sono nati figli.
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicazione di eventuali variazioni di residenza, domicilio e dimora.
2) La casa familiare, sita in Fiano Romano, (Roma) Via PI PA IN n. 21, è assegnata alla moglie, con quanto in essa contenuto.
Il marito si allontanerà dalla casa coniugale entro 30 giorni dalla data dell'udienza e trasferirà altrove la propria residenza anagrafica, portando con sè i suoi effetti personali.
3) Il IG. si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di contributo Controparte_1 Pt_1 per il suo mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di Euro 1000,00 (mille/00), con decorrenza dal mese di giugno 2025, somma che sarà soggetta annualmente a rivalutazione secondo l'indice Istat.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
4) a definizione e regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra le Parti, quale accordo ed elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, in assenza della quale l'accordo non sarebbe stato raggiunto, il IG. si obbliga a Controparte_1 trasferire alla IG.ra , entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di Parte_1 pubblicazione della sentenza, con atto notarile, meramente confermativo delle pattuizioni già stabilite, la piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari site nel Comune di Fiano Romano
(RM), località Belvedere, Comparto CPR7, lotto 3, Via PI PA IN n. 21 e precisamente:
1. appartamento posto ai piani terra, primo e sottotetto, distinto con la lettera B, composto al piano terra di soggiorno, cucina, bagno, con due porzioni di giardino e portici, al piano primo da due camere, bagno, corridoio e due balconi ed al piano sottotetto da tre locali soffitta e due balconi, piani collegati tra loro da scala interna in muratura;
il tutto confinante con appartamento A, appartamento C, strada privata, salvo altri;
2. box posto al piano interrato, distinto con la lettera B, confinante con area condominiale e box distinti con le lettere A e C, salvo altri.
Il tutto è distinto in Catasto Urbano di Fiano Romano al foglio 21 particella 286:
- subb.3 e 4 graffati, Cat.A/2 di 2^, vani 7, rendita euro 795,34, via di P.R.G. snc p.T-1-2 int.B lotto
3 (l'appartamento con giardini);
- sub.12, Cat.C/6 di 4^, mq.25, rendita euro 20,66, via di P.R.G. snc p.S1 int.B lotto 3 (il box).
La moglie riceverà il già menzionato trasferimento, richiedendo l'applicazione dei vantaggi fiscali connessi ai passaggi di proprietà tra coniugi nel regime di separazione o divorzio.
2 5) Tutte le spese inerenti al trasferimento saranno a carico della IG.ra e del IG. Parte_1
per il 50% ciascuno. Controparte_1
6) I coniugi si scambiano sin da ora assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Con note scritte depositate per l'udienza del 24.09.2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale ritiene l'accordo congruo e conforme alla legge.
Data la natura congiunta della domanda le spese di lite si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi , nata l'[...] e Parte_1 nato il [...] che hanno contratto matrimonio in data 16.09.2006 nel Controparte_1
Comune di Roma (RM), iscritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune, al n. 00875,
Parte II, Serie A04, Anno 2006;
- recepisce l'accordo delle parti come riportato in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 10.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.09.2025 da
, nata l'[...] a [...] e residente in [...], Parte_1
Via PI PA IN n. 21, C.F.: , elettivamente domiciliata in Roma, Via C.F._1
Sardegna n. 38 presso lo studio dell'Avv. Antonio Caporale che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
e nato il [...] a [...] e residente in [...]
PI PA IN n. 21, C.F.: , elettivamente domiciliato in Roma, Via C.F._2
Reno n. 21 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Cirillo che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti. ricorrente con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in data 16/09/2006 in Roma (RM), Parte_1 Controparte_1 iscritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune, (atto n. 00875, Parte II, Serie A04, Anno
2006).
Dal matrimonio non sono nati figli.
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicazione di eventuali variazioni di residenza, domicilio e dimora.
2) La casa familiare, sita in Fiano Romano, (Roma) Via PI PA IN n. 21, è assegnata alla moglie, con quanto in essa contenuto.
Il marito si allontanerà dalla casa coniugale entro 30 giorni dalla data dell'udienza e trasferirà altrove la propria residenza anagrafica, portando con sè i suoi effetti personali.
3) Il IG. si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di contributo Controparte_1 Pt_1 per il suo mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di Euro 1000,00 (mille/00), con decorrenza dal mese di giugno 2025, somma che sarà soggetta annualmente a rivalutazione secondo l'indice Istat.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
4) a definizione e regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra le Parti, quale accordo ed elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, in assenza della quale l'accordo non sarebbe stato raggiunto, il IG. si obbliga a Controparte_1 trasferire alla IG.ra , entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di Parte_1 pubblicazione della sentenza, con atto notarile, meramente confermativo delle pattuizioni già stabilite, la piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari site nel Comune di Fiano Romano
(RM), località Belvedere, Comparto CPR7, lotto 3, Via PI PA IN n. 21 e precisamente:
1. appartamento posto ai piani terra, primo e sottotetto, distinto con la lettera B, composto al piano terra di soggiorno, cucina, bagno, con due porzioni di giardino e portici, al piano primo da due camere, bagno, corridoio e due balconi ed al piano sottotetto da tre locali soffitta e due balconi, piani collegati tra loro da scala interna in muratura;
il tutto confinante con appartamento A, appartamento C, strada privata, salvo altri;
2. box posto al piano interrato, distinto con la lettera B, confinante con area condominiale e box distinti con le lettere A e C, salvo altri.
Il tutto è distinto in Catasto Urbano di Fiano Romano al foglio 21 particella 286:
- subb.3 e 4 graffati, Cat.A/2 di 2^, vani 7, rendita euro 795,34, via di P.R.G. snc p.T-1-2 int.B lotto
3 (l'appartamento con giardini);
- sub.12, Cat.C/6 di 4^, mq.25, rendita euro 20,66, via di P.R.G. snc p.S1 int.B lotto 3 (il box).
La moglie riceverà il già menzionato trasferimento, richiedendo l'applicazione dei vantaggi fiscali connessi ai passaggi di proprietà tra coniugi nel regime di separazione o divorzio.
2 5) Tutte le spese inerenti al trasferimento saranno a carico della IG.ra e del IG. Parte_1
per il 50% ciascuno. Controparte_1
6) I coniugi si scambiano sin da ora assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Con note scritte depositate per l'udienza del 24.09.2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale ritiene l'accordo congruo e conforme alla legge.
Data la natura congiunta della domanda le spese di lite si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi , nata l'[...] e Parte_1 nato il [...] che hanno contratto matrimonio in data 16.09.2006 nel Controparte_1
Comune di Roma (RM), iscritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune, al n. 00875,
Parte II, Serie A04, Anno 2006;
- recepisce l'accordo delle parti come riportato in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 10.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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