Ordinanza collegiale 13 luglio 2022
Decreto presidenziale 23 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 27 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 1 febbraio 2023
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 29/07/2025, n. 15034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15034 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15034/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06321/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6321 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ER RN, rappresentata e difesa dall'avvocato Dino Caudullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Nazionale di cui all'articolo 7 del D.M. Istruzione 9.11.2021, n. 326, Commissione Esaminatrice del Concorso Ordinario AB25, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) dell'esito della prova scritta del ricorrente svolta nell'ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB25- Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Sicilia di cui al Decreto dipart.le del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., laddove al ricorrente è stato attribuito il punteggio finale di 66/100 e della conseguente non ammissione alla prova orale;
2) dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB25 - Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Sicilia di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., nella parte in cui il ricorrente non risulta incluso tra i candidati ammessi alla prova orale;
3) dei verbali di correzione della prova scritta svolta dal ricorrente, di cui si sconoscono gli estremi;
4) dell'archivio nazionale dei quesiti di cui all'art.7 del DM Istruzione 326/2021 per la prova scritta della classe di concorso AB25- Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado, come predisposto dalla Commissione nazionale nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa;
5) della batteria di quesiti sottoposti al ricorrente per la prova scritta per la classe di concorso AB25- Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Sicilia, nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa, ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale;
6) del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta per la classe di concorso AB25, nella parte in cui dovesse ritenersi comprendere anche i testi letterari;
7) di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, nei limiti di interesse, il decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020, come modificato ed integrato dal Decreto n.23 del 5.01.2022, nonché di ogni altro atto comunque pregiudizievole per il ricorrente;
nonché, per l'accertamento
del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa, con la consequenziale declaratoria della idoneità ai fini dell'ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento e conseguente invalidazione delle domande ritenute errate con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio prevista per l'ammissione alla prova orale;
e, per la condanna
in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare al ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RN ER il 15/12/2022:
1) della graduatoria generale di merito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria, nonché dell'elenco nominativo dei candidati che hanno conseguito i punteggi minimi ai fini del conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 per la classe di concorso AB25 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese) per la regione Sicilia di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 18.10.2022 prot.39569 e succ. modifiche, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;
2) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, di integrazione e rettifica della graduatoria e dell'elenco sub 1 impugnati, nonché della medesima graduatoria ed elenco come da ultimo rettificata prot. n. 45340 del 1.12.2022, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;
3) di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, di approvazione e pubblicazione delle graduatorie ed elenchi impugnati, nonché di ogni altro atto comunque pregiudizievole per la ricorrente.
Per l'accertamento e la declaratoria
del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa, con la consequenziale declaratoria della idoneità ai fini dell'ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento e conseguente invalidazione delle domande ritenute errate con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio prevista per l'ammissione alla prova orale
e per la condanna
in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare al ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 luglio 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, l’esito della prova scritta computer based svolta nell’ambito del concorso ordinario per titoli ed esami di cui al D.D. n. 499/2020, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB25- Lingua inglese per la regione Sicilia, laddove risulta attribuito il punteggio finale di 66/100, al di sotto della soglia minima per l’ammissione alla prova orale (70/100).
2. In data 8 giugno 2022 si sono costituiti in giudizio, con atto formale, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – Direzione Generale.
3. Con ordinanza n. 9692 adottata all’esito della camera di consiglio del 12 luglio 2022 il Collegio ha chiesto chiarimenti scritti all’Amministrazione, che ha adempiuto all’incombente istruttorio con deposito del 13 ottobre 2022.
4. Con atto per motivi aggiunti notificato in data 14 dicembre 2022 e depositato in data 15 dicembre 2022 parte ricorrente ha impugnato, altresì, la graduatoria definitiva di merito.
5. Con ordinanza n. 694 adottata all’esito della camera di consiglio del 24 gennaio 2023, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 947 del 9 marzo 2023, il Collegio ha respinto la domanda di misura cautelare.
6. All’udienza del 18 luglio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati affidati agli stessi due motivi di diritto.
8. Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente censura “ Vizi generali attinenti allo svolgimento della procedura concorsuale nazionale . Violazione ed erronea applicazione del Decreto dipart.le n. 499 del 21.04.2020, come modificato ed integrato dai Decreti n. 649/2020, n. 749/2020 e n. 23/2022. Violazione ed erronea applicazione dell’art.7 del DM n. 326 del 9.11.2021. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 5 del Decreto dipart.le n .23 del 5.01.2022. – Genericità dei Quadri di riferimento ”, in quanto i quadri di riferimento per la classe di concorso oggetto di giudizio sarebbero generici poiché non specificherebbero né i criteri di ripartizione dei quesiti tra i vari macroargomenti, né il numero dei quesiti per ciascun argomento.
8.1 Il motivo è infondato.
8.1.1 A prescindere dai profili di possibile inammissibilità per carenza di interesse della doglianza in esame, in quanto parte ricorrente non dimostra in che modo il vizio rappresentato avrebbe direttamente e concretamente inciso sull’esito della sua prova scritta, rileva nel merito, in maniera dirimente, quanto eccepito dall’Amministrazione resistente, con considerazioni che il Collegio ritiene di condividere. Non vi è, infatti, nella disciplina di riferimento, alcuna prescrizione vincolante per l’Amministrazione quanto alla ripartizione dei quesiti in misura da ricomprendere “ tutte ” le aree indicate, il numero di quesiti per ciascuna delle aree e la distribuzione simmetrica o proporzionale degli stessi. Conseguentemente, non risulta impedito il riconoscimento, nella predisposizione dei quesiti, di un rilievo maggiore di un’area rispetto ad un’altra.
8.1.2 Alla luce di quanto sopra, i provvedimenti gravati non risultano inficiati dai vizi prospettati con il primo motivo di impugnazione.
9. Con il secondo motivo di diritto, parte ricorrente lamenta “ Vizi attinenti l’erroneità di alcuni quesiti dell’archivio nazionale e presenti nella batteria della prova d’esame del ricorrente . Violazione dell’art. 1 del DPR 487/1994. Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso di cui al decreto dipartimentale n. 449/2020 e succ. mod.. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. Violazione dell’art.97 Cost. - buon andamento ed imparzialità della PA. Difetto di istruttoria. Motivazione carente, perplessa e generica. Violazione del legittimo affidamento. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione del principio della par condicio dei concorrenti e del favor partecipationis. Violazione dell’art.3 Cost. eccesso di potere per disparità di trattamento. Travisamento dei fatti. Sviamento di potere e contraddittorietà dell’azione amministrativa ”.
Molti dei quesiti sottoposti alla candidata sarebbero ambigui e mal formulati, in quanto o delle quattro risposte possibili ne risulterebbe corretta più di una, o nessuna delle quattro risposte indicate risulterebbe corretta.
Parte ricorrente ha contestato in particolare i seguenti quattro quesiti:
- Quesito 48 (n. 15 piattaforma Cineca) “ Choose the correct statement [a] World Englishes refer to different forms and varieties of English used in various sociolinguistic contexts in different parts of the world [b] World Englishes are types of standard English used in different parts of the world [c] World Englishes are varieties that are used exclusively for international communications [d] World Englishes are Englishes as foreign languages ”;
- Quesito 10 (n. 38 piattaforma Cineca) “ Choose the option which best completes the statement below The Common European Framework of Reference for Languages [a] is non-language specific [b] concerns the teaching and learning of English [c] defines teaching/learning objectives for minority languages [d] is targeted to native speakers ”;
- Quesito 14 (n. 27 piattaforma Cineca) “ Which of the following is an example of alternative assessment? [a] Portfolio assessment [b] Cloze test [c] Certifications [d] Computer-based tests ”;
- Quesito 28 “ Choose the correct option to complete the statement below The organization of a country’s political siystem is an example of [a] sociotype [b] cultural model [c] civilization [d] stereotype ”.
9.1 L’Amministrazione nella relazione agli atti di causa ha dedotto che, con riferimento a tutti i quesiti contestati, parte ricorrente non avrebbe correttamente contestualizzato la domanda e non avrebbe indicato l’unica opzione univocamente corretta, risultando le altre risposte offerte dal quesito (in quanto parziali e/o inesatte) dei meri distrattori, formulati in modo da risultare plausibili e “distrarre” dall’individuazione dell’alternativa esatta.
9.2 Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene il motivo infondato e non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
9.2.1 Non si rinvengono motivi per discostarsi dall’orientamento negativo manifestato dalla Sezione nell’ordinanza cautelare di rigetto, peraltro confermata dal Consiglio di Stato.
Alla luce della relazione depositata dall’Amministrazione sui quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo Giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l’unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.
Come anche sottolineato dal Consiglio di Stato nell’ordinanza che ha respinto l’appello cautelare, le contestazioni della ricorrente non risultano idonee a superare le deduzioni enunciate, per ciascuno dei quesiti contestati, nella relazione depositata dall’Amministrazione e le questioni dedotte dalla ricorrente non comprovano l’evidenza di un errore macroscopico commesso nell’elaborazione dei quesiti contestati, dimostrando, al più, soltanto l’opinabilità di talune delle risposte fornite rispetto a quelle considerate esatte.
Come evidenziato in numerose pronunce della Sezione, deve essere ascritta alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione tanto la formulazione dei quesiti quanto l’individuazione della risposta corretta.
Ne deriva l'impossibilità per il Giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla Commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: “ …sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti " (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302).
Al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha giustificato in maniera adeguata le ragioni sottese alla individuazione di una data risposta, derivandone pertanto la non illogicità o irragionevolezza del quesito e delle risposte formulate.
10. Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso e l’atto per motivi aggiunti risultano infondati e devono pertanto devono essere rigettati.
11. La complessità, il numero e la serialità del contenzioso giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Rocco Vampa, Primo Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO