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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 391/2023 promossa da:
(CF ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Massimiliano Angelini e Raffaella Balzi, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Via
Gambalunga n. 64 Rimini
- Appellante - contro
(CF ) rappresentato dall'Avv. Andrea Vannucci, con CP_1 C.F._2 domicilio eletto presso lo studio del difensore in Piazza A. Giorgi n.14 San Mauro Pascoli (FC),
-Appellato –
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_2 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Gerardo Rucci con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Rocco De Bonis in Via del Pratello n. 9 Bologna
- Appellata/ App incidentale –
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Forlì n.43 del 19/1/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE
pagina 1 di 6 udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la Sentenza impugnata il Tribunale di Forlì, pronunciando sulla domanda proposta da CP_1
nei confronti di , volta a sentirsi risarcire il danno patrimoniale subito in
[...] Parte_1
seguito al sinistro stradale verificatosi il 6/11/2018 alle ore 20.10 circa in Via Bellaria in San Mauro
Pascoli, e sulla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto nei confronti dell'attore e Pt_1
della per il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti, CP_2
dichiarava la corresponsabilità di nella misura del 40% nella causazione del Parte_1 sinistro stradale e lo condannava al pagamento in favore di della somma di € 403,58 per CP_1 il danno patrimoniale riportato dall'autovettura; rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale avanzata da rilevando che la somma corrisposta dalla Compagnia assicuratrice di Parte_1
€13.970,00 risultava satisfattiva delle richieste risarcitorie (liquidate nell'importo complessivo di euro 13.094,85, già decurtato del 40%); condannava infine al pagamento delle Parte_1
spese di assistenza stragiudiziale in favore di e delle spese processuali di entrambe le CP_1
parti .
Avverso la Sentenza ha proposto appello e ha censurato la decisione sulla base dei Parte_1
seguenti motivi.
-Con il primo motivo l'appellante censura la mancata revoca dell'ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie deducendo che la prova testimoniale e la prova per interpello avevano ad oggetto circostanze rilevanti ai fini della decisione, vertendo in particolare i capitoli di prova sull'illuminazione dell'incrocio (cap. 3 e 6) e sull'omessa visione dell'attraversamento del pedone da parte dell'automobilista (cap. 4 e 8).
-Con il secondo motivo censura l'accertamento del concorso di colpa posto a suo carico nella misura del 40% per omessa, erronea e/o contradditoria motivazione, lamentando che il Tribunale ha attribuito rilievo decisivo alla violazione dell'art. 190 c2 e 10 CDS da parte di senza Pt_1
motivare come tale condotta ha contribuito nella determinazione del sinistro stradale.
Critica la decisione , inoltre, per “falsa applicazione” della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.1 cc e dell'art. 1227 cc deducendo che la condotta del veicolo investitore era stata contraria alle regole di comune prudenza, che imponevano di ispezionare l'incrocio stradale in prossimità delle strisce pedonali, ed era stata sanzionata per la violazione dell'art. 154 c 3 lett. B Cds
e pertanto non poteva ritenersi superata la presunzione di colpa posta a carico dell'automobilista pagina 2 di 6 dall'art 2054 c 1 cc che impone l'ineccepibilità della condotta di guida e l'imprevedibilità della condotta del pedone. Rileva inoltre che il punto d'impatto tra l'autovettura e il pedone è stato localizzato al centro della corsia e l'autovettura ha riportato danni alla parte anteriore centrale in corrispondenza del cofano, elementi che denotavano che al momento del sinistro il conducente non stava ispezionando la strada;
che l'attraversamento del pedone era avvenuto in prossimità delle strisce pedonali, ovvero a soli 21 mt di distanza da queste, e in luogo perfettamente illuminato per cui l'avvistamento del pedone non poteva non avvenire.
-Con il terzo motivo di gravame censura la condanna a carico del al pagamento delle spese Pt_1
processuali in favore sia di che della evidenziando in particolare che il CP_1 CP_2
pagamento del risarcimento da parte della Compagnia assicuratrice era avvenuto nel corso del giudizio di primo grado e non era compreso il pagamento del compenso professionale e che la sentenza aveva riconosciuto una corresponsabilità del conducente del 60%. CP_1
Si è costituito in giudizio e ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto. CP_1
Si è costituita in giudizio, altresì, e ha resistito all'appello chiedendone il Controparte_3 rigetto. Ha proposto , inoltre, appello incidentale condizionato all'accoglimento, anche solo parziale, dell'appello principale, chiedendo porsi a carico del pedone la totale responsabilità nella causazione del sinistro e, in subordine, la responsabilità nella misura del 70% con condanna alla restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto all'accertamento della misura delle colpe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Le censure sollevate con il primo motivo di gravame non sono fondate.
Richiamando l'Ordinanza della Corte del 18/7/2023 che ha rigettato le istanze istruttorie avanzate dall'appellante, deve confermarsi la valutazione di superfluità delle richieste di prova in considerazione del rapporto dei CC e delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dalle parti che risultano esaustivi anche in relazione alle circostanze evidenziate dall'appellante (riguardanti l'illuminazione dei luoghi e l'omesso avvistamento del pedone) , circostanze peraltro che, come si dirà, sono state anche positivamente valutate dal Tribunale nella sentenza impugnata.
-Le censure sollevate dall'appellante con il secondo motivo di gravame sull'accertamento e sulla misura del concorso colposo di non sono fondate. Pt_1
La dinamica del sinistro stradale è stata ricostruita dal Tribunale sulla scorta del rapporto dei
Carabinieri di San Mauro Pascoli intervenuti nell'immediatezza dei fatti.
Come risulta dal rapporto dei CC l'autovettura Skoda Fabia SW tg. FM161AL di proprietà e condotta da procedendo sulla Via XX Settembre con direzione mare-monte, effettuava CP_1
manovra di svolta a sinistra ed imboccava la Via Bellaria investendo che, Parte_1
pagina 3 di 6 provenendo dalla Via XX Settembre con direzione opposta rispetto al senso di marcia dell'autovettura, in quel frangente stava attraversando la predetta strada in prossimità dell'intersezione, senza servirsi dell'attraversamento pedonale distante a mt 21.
Gli agenti elevavano nei confronti di la contravvenzione di cui all'art. 154 c 2 e 3 lett b) , 6 e 8 CP_1
CDS , perché nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, imboccava la Via Bellaria parzialmente contromano con le ruote di sinistra, e nei confronti di contestavano la violazione dell'art. Pt_1
190 c 2 e 10 CDS, perché attraversava la carreggiata senza servirsi dell'apposito attraversamento pedonale posto a meno di 100 mt.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'art 2054 c1 cc e dell'art 1227 cc nell'accertamento delle corresponsabilità delle parti coinvolte nel sinistro stradale.
Nella recente ordinanza 2024/2433 la Suprema Corte ha ribadito che in tema di investimento di un pedone la lettura combinata dell'art 2054 c1 cc, che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore, e dell'art 1227 cc esige da parte del giudice di merito uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame.
La presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo investitore prevista dall'art 2054 c 1 cc non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa ai sensi dell'art 1227cc ( Cass 2020/842)
Orbene il Tribunale, in ordine alla condotta tenuta dal conducente dell'autovettura, odierno appellato, ha condivisibilmente osservato che la mancanza di tracce di frenata nella fase antecedente l'investimento rivelava che il conducente, pur procedendo a bassa velocità come confermato dal rapporto dei CC, non si è avveduto del pedone che stava attraversando la strada provenendo dal marciapiede posto alla sinistra del veicolo e dunque, nonostante questi si trovasse nel senso di marcia opposto a quello del conducente e in condizioni di piena visibilità.
Il mancato avvistamento del pedone risulta confermato poi dalle stesse dichiarazioni che il conducente ha reso nell'immediatezza dei fatti, che ha appunto riferito agli agenti di non avere visto il pedone prima dell'investimento, per cui è evidente la sua responsabilità per non avere prestato la dovuta attenzione nella guida ed ispezionato la strada al momento della manovra di svolta.
Non rilevante appare la violazione dell'art 154 CDS che è stata contestata nei confronti del predetto per avere imboccato la via Bellaria “parzialmente contromano” invadendo l'opposta corsia con le pagina 4 di 6 sole ruote di sx, rilevato che l'investimento del pedone è avvenuto comunque nella corsia di pertinenza dell'automobilista.
La pronuncia merita conferma nella parte in cui ha riconosciuto l'indubbio contributo nella causazione del sinistro della condotta tenuta dal pedone, il quale ha attraversato la via Bellaria senza servirsi dell'attraversamento pedonale posto a distanza di mt 21.
La condotta del pedone risulta connotata da grave colpa e imprudenza in quanto l'attraversamento è avvenuto in prossimità di un'intersezione, esponendo con ciò a pericolo sé e gli altri, ed omettendo di concedere la precedenza all'autovettura, obbligo cui il pedone era tenuto ai sensi dell'art 190 c2
CDS perché l'attraversamento è avvenuto al di fuori dalle strisce pedonali distanti a meno di 100 mt.
Risulta pertanto evidente che l'adozione della dovuta cautela e prudenza ed il rispetto delle norme del codice della strada da parte del pedone avrebbero evitato l'impatto con l'autovettura.
La rilevanza e l'incidenza causale della condotta tenuta dal pedone non è esclusa dalla circostanza che il punto di impatto con l'autovettura è stato individuato quasi al centro della corsia di marcia e che i danni sono stati riportati alla parte anteriore centrale dell'autovettura in corrispondenza del cofano, in quanto è proprio l'avere attraversato in prossimità dell'intersezione e al di fuori dalle strisce pedonali, che ha creato intralcio nella circolazione ed esposto a pericolo il pedone ed ha reso inevitabile, unitamente alla condotta dell'automobilista, il sinistro stradale, come è avvenuto.
La pronuncia merita conferma anche nella graduazione delle colpe tenuto conto della gravità dell'imprudenza del pedone, il quale peraltro, vista anche la modesta velocità della vettura, avrebbe anch'egli potuto e dovuto avvedersi del sopraggiungere dell'automobile.
-E' fondato il terzo motivo di gravame svolto dall'appellante sulla regolamentazione delle spese processuali, che la sentenza impugnata ha posto integralmente a carico di . Parte_1
Il Tribunale non ha tenuto conto che la Compagnia assicuratrice ha offerto la liquidazione del risarcimento in favore dell'appellante il 7/12/19, provvedendo poi al pagamento il 12/12/2019, e dunque solo dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado, che aveva visto la costituzione del in data 5/12/19 dinanzi al GD (poi dichiaratosi incompetente) senza nulla corrispondere Pt_1 per le spese di difesa sino a quel momento sostenute, e senz'altro superiori alla differenza fra l'importo versato e il danno liquidato dal giudice.
Rilevato che il soddisfacimento della richiesta risarcitoria avanzata da è intervento soltanto Pt_1
nelle more del processo e tenuto conto altresì del concorso di colpa riconosciuto a suo carico, nonché l'accoglimento della domanda del sussistono i presupposti per disporre la CP_1
compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio fra le parti tutte.
pagina 5 di 6 Le spese della CTU svolta in primo grado, successiva al pagamento effettuato dalla Compagnia, devono rimanere a carico del Pt_1
-Va dichiarata la tardività dell'appello incidentale, condizionato all'accoglimento, anche solo in parte, dell'appello principale, proposto da nella comparsa di costituzione Controparte_3 depositata in data 24.5.2023 per violazione dei termini dell'art 347 cpc, in quanto l'udienza in citazione era fissata per il 12.6.2023 e si è tenuta il 13.6.2023 ai sensi dell'art. 168 bis c4 cpc.
La Corte
--In parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma della Parte_1
sentenza impugnata, compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado, ferme le spese della
CTU a carico del solo Pt_1
-Dichiara inammissibile l'appello incidentale della CP_2
-Compensa le spese di lite del grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 I quater DPR 2002/115 ai fini del pagamento, a carico dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 22/2/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
pagina 6 di 6