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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 2620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2620 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
1.7.25 il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al n. 385/22 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Flavio Capuozzo Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1
Nunzio Rizzo e Pierluigi Rizzo
APPELLATO
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado liquidate, previa compensazione per la metà, definitivamente in euro 1600,00 oltre accessori di legge, in favore della parte appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
1.7.25 il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al n. 385/22 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Flavio Capuozzo Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1
Nunzio Rizzo e Pierluigi Rizzo
APPELLATO
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado liquidate, previa compensazione per la metà, definitivamente in euro 1600,00 oltre accessori di legge, in favore della parte appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
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