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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5777 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 6534/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 10/4/2025
TRA
(già rappresentata e Parte_1 Parte_2
difeso dall' avv. Filippo Pingue e Massimino Lo Conte;
-appellante -
E , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, con gli Avv.ti e Ferrante Controparte_4 Controparte_1
Giuseppe;
-appellati-
E
, quale successore a titolo particolare Controparte_5
di posta in liquidazione, rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Filippo Pingue e Massimino Lo Conte .
-intervenuto ex art. 111 comma 3 c.p.c. -
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Cassino
n. 312/2019 pubbl. il 7/3/2019 .
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del 10/4/2025 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 18 febbraio 2014,
Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
convenivano innanzi al Tribunale di Cassino la Controparte_4
, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Parte_1
in via principale, accertare e dichiarare la nullità della clausola che onera l'assicurato del rischio finanziario e/o dei contratti di assicurazione sulla vita index linked e polizze nn. 01640000520-
01640000519-01640000523- e 01640000518, di cui trattasi, stipulate tra i ricorrenti e per le ragioni di fatto e Parte_2
i motivi di diritto specificatamente rappresentati nella narrativa del presente atto e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, alla restituzione in favore dei ricorrenti delle somme versate a titolo di premio per la stipula delle polizze dette, ammontanti rispettivamente ad € 40.000,00, 30.000,00, 52.000,00 e 5.000,00, ovvero le diverse somme che verranno accertate in corso di causa o ritenute di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione sino al saldo effettivo;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
per le ragioni di fatto e i motivi di diritto esposti nella narrativa del presente atto e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti a patiendi – anche mediante condanna generica ex art. 278
c.p.c. – da quantificarsi in misura non inferiore al capitale investito all'atto del pagamento dei premi, ovvero della diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione sino al saldo effettivo;
3) Con vittoria di spese e compensi difensivi, oltre accessori, di cui si chiede la liquidazione in via giudiziale”.
2. Si costituiva la resistente contestando quanto dedotto nel ricorso del quale chiedeva il rigetto
3. Disposto il mutamento di rito da speciale ad ordinario e precisate le conclusioni con sentenza n. 312/2019 pubblicata il 7/03/2019 il
Tribunale di Cassino decideva la causa così provvedendo: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e altri nei confronti di Controparte_1 [...]
così provvede: 1)dichiara la nullità delle Parte_2
polizze stipulate tra le parti;
2)condanna la convenuta alla restituzione delle somme versate a titolo di premio per oltre CP_1
interessi legali dal versamento dei premi al saldo;
3)condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
397,03 per spese ed euro 8.704,80 per competenze, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.”.
4. Avverso la predetta sentenza ha interposto rituale gravame Parte_1
chiedendo il rigetto delle domande proposte nel primo grado di giudizio e la condanna degli appellati alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado . Ha censurato l' appellante la sentenza per i seguenti motivi :
1.VIOLAZIONE DI LEGGE – ERRONEA ASSIMILAZIONE DEL
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INDEX LINKED AGLI
STRUMENTI FINANZIARI : deduce l' appellante che le polizze assicurative di tipo index linked sono a tutti gli effetti prodotti assicurativi sulla vita (e non strumenti finanziari), sebbene caratterizzate da una propria specificità… invero, le polizze index linked sono specificatamente richiamate dal Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209/2005) il quale all'art. 2, nel delineare il quadro dei prodotti assicurativi previsti dal nostro ordinamento, espressamente stabilisce (ai sensi dell'art. 1 lett. b) che per assicurazioni sulla vita si intendono:…b) le assicurazioni e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1. .. l'art. 2, comma 1, del Codice delle Assicurazioni, nel delineare la classificazione normativa dei rami assicurativi vita, espressamente stabilisce l'appartenenza al ramo III delle polizze index linked e unit linked ossia delle “assicurazioni, di cui ai rami I
e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni
(le unit linked) ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (le index linked). Secondo la richiamata definizione, infatti, le polizze index linked rientrano tra le assicurazioni di cui ai ramo I e II, dalle quali si distinguono esclusivamente per l'adozione di un criterio di commisurazione della prestazione collegato al controvalore di un indice di riferimento. .. la natura assicurativa (e non di strumento finanziario) delle polizze index linked si rinviene nel fatto che il pagamento della prestazione (sebbene commisurato al valore di un indice) resta comunque collegato ad un evento attinente alla vita umana (art 1882 c.c.), come osservato dall' sin dal 1998 con CP_6
circolare 332/D…anche nelle polizze index linked, sussiste l' impegno da parte dell'impresa a liquidare, per il caso di sopravvivenza alla scadenza ovvero per il caso di morte in pendenza di contratto, prestazioni assicurative il cui valore sia dipendente dalla valutazione di un rischio demografico ossia il rischio assicurativo tipico delle polizze vita, rappresentato dall'incertezza, sull'an e sul quantum, dell'avveramento dell'evento dedotto in contratto (prestazione caso vita alla scadenza e prestazione caso morte in corso di contratto)… nel caso di specie, dallo stesso contenuto del fascicolo informativo dei prodotti Controparte_7
(doc. 6 del fascicolo di primo grado), emerge che: - il riferimento al rischio demografico è stato espressamente richiamato in diversi passaggi del fascicolo informativo ed in particolare all'art. 3 delle condizioni di assicurazione (pag. 6 doc. 6 del fascicolo di primo grado); - l'art. 3 della
Scheda Sintetica del prodotto Atlantide, alla lett. b stabilisce: “Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato: - se il decesso avviene ad un'età inferiore a 75 anni, l'importo del capitale riconosciuto ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente è dato dal prodotto tra il 101% del capitale investito ed il valore corrente delle attività sottostanti;
- se il decesso avviene ad un'età maggiore o uguale a 75 anni, l'importo del capitale riconosciuto ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente è pari al prodotto tra il 100,1% del capitale investito ed il valore corrente delle attività sottostanti”.
Ritiene quindi l' appellante sulla scorta di alcune pronunzie di merito riportate , del tutto infondata la tesi interpretativa del Tribunale secondo cui l'incertezza legata al rischio di perdita del capitale investito sia di per sé elemento sufficiente per negare la natura assicurativa della polizza e per qualificare tout court il contratto in oggetto quale mero strumento finanziario.
MOTIVO 2 . SULLA DISCIPLINA APPLICABILE ALLE POLIZZE
INDEX LINKED ATLANTIDE SOTTOSCRITTE CP_7
ANTE 1.7.2007 – SULLA DICHIARATA NULLITÀ DELLE
POLIZZE E SULLA PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1175
C.C., 1337 C.C., 1375 C.C. ARTT. 21 E 23 DEL T.U.F. – SULLE
OBBLIGAZIONI SCATURENTI DAL CONTRATTO ATLANTIDE: deduce l' appellante che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale in ordine alla applicazione agli accordi di cui è causa del TUF e del Reg.
11522/98 derivante dall'asserito carattere finanziario dei citati CP_8 contratti, il Tribunale fa discendere l'ulteriore considerazione secondo cui ai medesimi accordi si applicherebbe tout court la normativa TUF ed il Reg.
11522/98, tale regolamentazione non sarebbe applicabile alle CP_8
polizze stipulate anteriormente al 1.7.2007 e quindi prima dell'entrata in vigore della delibera n. 15961/2007 con cui sarebbe stata estesa la competenza regolamentare e di vigilanza della CP_8
5.Si sono costituiti gli appellati in epigrafe indicati chiedendo dichiararsi l' inammissibilità dell' appello per tardività ex at. 327 c.p.c. e comunque il rigetto nel merito e la conferma dell' impugnata sentenza per le considerazioni correttamente svolte dal giudice di primo grado alle quali si sono riportati , in merito alla natura di strumento finanziario delle polizze linked pure e alla loro assoggettabilità alla normativa vigente TUF e Reg.
.Tanto in forza delle modifiche introdotte dalla L. 262 /2005 che CP_8
hanno esteso, con effetto immediato, l' ambito oggettivo del TUF alla sottoscrizione e collocamenti di prodotti finanziari da parte di banche e imprese assicuratrici ( artt. 21 e 22 TUF ) e l' ambito soggettivo dei poteri di vigilanza alle imprese assicurative . CP_8
6.Nel corso del giudizio è intervenuto volontariamente quale CP_5
successore a titolo particolare per effetto della cessione di portafoglio del ramo d' azienda di in liquidazione coatta amministrativa Parte_1
facendo proprie le conclusioni della dante causa
7. Precisate le conclusioni mediante deposito di note scritte in sostituzione dell' udienza del 10/4/2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex artt. 190 c.p.c. ***
A.Preliminarmente deve disattendersi l' eccezione di inammissibilità dell' appello in quanto proposto tardivamente ex art. 327 c.p.c. ovverossia oltre il termine lungo semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 7/3/2019.
Trattandosi di giudizio instaurato nel 2017, il termine c.d. lungo per impugnare è di sei mesi al quale devono aggiungersi 31 giorni di sospensione feriale (1 /31 agosto) in forza del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014.
Parte appellata pur riportando correttamente i criteri previsti per la computazione civile dei termini ex artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c. ex nominatione dierum applicabili anche al c.d. termine lungo , non tiene conto che al termine finale semestrale ( 7/9/2019) devono aggiungersi 31 e non 30 giorni per la sospensione feriale dei termini processuali ( 7/9 + 31 giorni = 8 ottobre ) secondo il criterio invalso ex numeratione dierum . Dalla sommatoria del periodo feriale risulta che la notifica dell' atto di appello è avvenuta nell' ultimo giorno utile ex art. 327 c.p.c. in data CP_9
8/10/2019 ( c.f.r. Cass. sez. 6, 25/8/2020 n. 17640 per l' adozione del sistema computazione civile ex nominatione dierum del termine annuale e semestrale , Cass. Cass. 1/02/2021 n. 2186 e Cass.n. 9971/2025 per il computo ex numeratione dierum del periodo di sospensione feriale ).
B.Sempre in via preliminare deve rilevarsi la ammissibilità dell' intervento ai sensi dell' art. 111, comma 3, c.p.c. di nella qualità di Controparte_5
successore a titolo particolare di L' Controparte_10 interveniente invero all' atto della costituzione in questo grado ha prodotto, sia pure in fotocopia , atto di cessione notarile del 27/10/2023 da parte del
Commissario Liquidatore di del ramo d' azienda CP_11 Controparte_5
comprensivo, tra l' altro, di tutti i Contenziosi del Cedente con sottoscrittori di prodotti di (inclusi quelli relativi a polizze scadute o cessate) Pt_1
nonché atto di autorizzazione , ai sensi dell'articolo 257, commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, alla cessione del compendio aziendale che include il portafoglio assicurativo, da in Parte_1
liquidazione coatta amministrativa a Controparte_5
allegati 1 e 2 comparsa costituzione ).
Controparte non ha contestato la legittimazione di Cronos e la conformità della documentazione prodotta in copia alla documentazione in originale ai sensi e per gli effetti dell' art. 2719 c.c. .
Ne consegue la legittimazione di a intervenire nel giudizio d' appello CP_5
promosso da quale successore a titolo particolare di Pt_1 CP_10
in quanto cessionario del ramo di azienda comprensivo del portafoglio
[...]
assicurativo di quest' ultima a ciò autorizzato da SS .
Nel merito si osserva quanto segue .
Oggetto del giudizio di appello è la natura dei contratti di assicurazione sulla vita index linked e polizze nn. 01640000520-01640000519-
01640000523- e 01640000518, di cui trattasi, stipulate tra i ricorrenti e formalizzata nel contratto Parte_2 CP_7
Atlantide . Dalla documentazione allegata al ricorso ex art. 702 bi c.p.c. si evince che le polizze in questione prevedono, a carico dell' assicurazione, l' obbligo di restituzione , in aggiunta all' eventuale cedola , del capitale investito ( v. scheda sintetica punto 3. Prestazioni Assicurative pag. 3 ) .
La sussistenza di siffatto obbligo è tuttavia contraddetta dal successivo punto 4. “Rischi finanziari a carico del contraente” che prevede “L' impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo. Pertanto il pagamento delle prestazioni dipende dalle oscillazioni del parametro di riferimento e/o dalla solvibilità dell' ente ( o garante) gli strumenti finanziari sottostanti il contratto assicurativo …Con la sottoscrizione del contratto il contraente acquista una struttura finanziaria complessa , che comporta l' assunzione su di posizioni su strumenti derivati ”.
Si legge poi nella Nota Informativa Nota informativa, pag. 8, punto 4
“Prestazione assicurativa”: “La presente assicurazione non prevede alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo da parte di , in quanto il Pt_1
pagamento delle prestazioni è condizionato dalla solvibilità delle Società
Emittenti le attività finanziarie distinte alla copertura degli impegni tecnici di descritte alla Sezione C ed non si assume il rischio di Pt_1 Pt_1
controparte relativo alla solvibilità delle suddette Società. Ciò può comportare che l'entità della prestazione sia inferiore al premio dal
Contraente. Il contraente, quindi, si assume il rischio connesso all'andamento degli indici azionari di riferimento e quello legato all'eventuale insolvenza degli emittenti degli strumenti finanziari acquisiti da a copertura degli impegni contrattuali verso gli assicurati” . Pt_1 Lo stesso art. 11 della nota informativa del contratto prevede che il premio pagato al contraente afferisca per il 75,93% alla componente obbligazionaria, per il 17,95% a quella derivata, per il 6,12% per i costi, di cui solo lo 0,18% è relativo al rischio morte , con evidente insussistenza del c.d. rischio demografico.
Inoltre nelle Condizioni di assicurazione pag. 25, art. 11, si legge :
“Prestazioni”: “Il pagamento delle prestazioni è condizionato alla solvibilità della Società Emittente le attività finanziarie descritte alla
Sezione C della Nota Informativa. Tali attività non sono garantite da pertanto vi è la possibilità che l'entità della prestazione sia Pt_1
inferiore al premio corrisposto.”
Come si evince dalla documentazione prodotta le polizze vita unit linked stipulate dai ricorrenti /appellati sono legate , nella quantificazione della somma assicurata, ad un vero strumento finanziario il cui rischio ricade esclusivamente sull' assicurato che può anche perdere l' intero capitale
(diversamente da quanto accade per le polizze assicurative sulla vita ove il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore). Invero lo stesso rischio demografico ( 0.18 rischio morte assicurato) nonostante la sua astratta previsione , è in realtà solo apparente e non vale a garantire la restituzione, sia pure minima, del capitale investito ma esclusivamente ad individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza .
In conformità dell' insegnamento del giudice di legittimità la mancanza del rischio a carico dell' assicuratore colloca i contratti “ assicurativi” in questione nella categoria degli strumenti finanziari
(Cass. 9418 del 09/04/2024) .
Con particolare riguardo alle polizze unit linke c.d. pure la giurisprudenza di legittimità ritiene che “Le polizze vita a contenuto finanziario - caratterizzate, per l'appunto, dal rischio finanziario che, in quelle cd.
"linked" "pure", grava interamente sull'assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi - conferiscono all'impresa di assicurazioni, al posto dell'obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l'andamento del mercato o dei titoli (polizze cd. "unit linked" ed "index linked", il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all'andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). In esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita cd. "tradizionali" ex art. 1882 c.c., con la stipulazione delle quali l'assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto.”(Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 29583 del 22/10/2021 e
Cass. ordinanza n. 9418/2024 ).
Come correttamente evidenziato in motivazione la prevalente natura del carattere finanziario delle polizze linked pure, con applicazione delle norme del TUF muove dai principi affermati da Cass. 6061/2012 in base ai quali “
In tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n.262 e del d.lgs. 29 dicembre 2006
n.303, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi d'investimento interni o esterni all'assicuratore, che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso
(polizze denominate unit linked), il giudice di merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art.1337 cod. civ., deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del "nomen iuris" attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di "performance" sia per intero addossato all'assicurato).Si legge nella motivazione della sentenza della Cassazione che “ 3.- Le polizze unit-linked si possono difatti classificare in più categorie a seconda delle loro caratteristiche, che riguardano per lo più le garanzie di restituzione dei premi riconosciute all'assicurato: - le polizze guaranteed unit linked garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima;
- le polizze partial guaranteed unit linked riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati;
- nelle polizze unit linked cd. pure la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento “integrale” al valore sottostante delle quote di investimento. E allora, nelle polizze guaranteed o partial garanteed l'assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana all'assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato. Soltanto nelle polizze unit linked “pure” il rischio di investimento è totalmente a carico dell'assicurato,con la conseguenza che in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell'assicuratore. Coerente è, quindi, la scelta del legislatore che, con l'art. 2 del d.lgs. n. 209/2005, in base al quale
«rientrano nel III ramo le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento», ha fatto rientrare nella categorie delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit linked, ma solo quelle guaranteed e partial garanteed: il legislatore ha così espressamente assunto come requisito qualificante l'idoneità di un evento futuro legato alla vita a incidere sulla prestazione dell'assicuratore, nel senso di riconoscere comunque all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario. Infondato è altresì il secondo motivo di gravame riguardante la applicabilità alle polizze in oggetto ( stipulate anteriormente al 1.7.2007 e quindi prima dell'entrata in vigore della delibera n. 15961/2007 con cui sarebbe stata estesa la competenza regolamentare e di vigilanza della
Consob) del TUF .
Invero parte appellante trascura che sin dall' entrata in vigore della novella di cui alla L.262/2005 e D.Lgs. 303/2006 le polizze vita uni linked pure sono state assoggettate alla disciplina del TUF e del Regolamento CP_8
n. 11522/1998 come modificato dall' art. 11 della L. n. 262/2005 con l' introduzione dell' art. 25 bis che prevede l' estensione degli artt. 21 e 23 della disciplina alla sottoscrizione e collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione e, al tempo stesso un' estensione soggettiva dei poteri di vigilanza CONSOB sui soggetti abilitati e imprese di assicurazione .
Pertanto la disciplina applicabile alle polizze in questione è quella prevista nel TUF applicabile ratione temporis in ragione della assimilabilità delle polizze unit linked a strumenti finanziari con la conseguente nullità dei contratti in mancanza della stipula del c.d. contratto quadro costituente requisito di forma a protezione dell' investitore ( Cass. 7283/2013, Cass. n.
3950/2016).Nel senso della necessità della stipula di un contratto quadro per le polizze unit linked assimilate agli strumenti finanziari v.anche più recentemente Cass. 15242/2025 .
Anche a prescindere dall' assorbente motivo di nullità delle polizze in oggetto si fa presente che il Tribunale ha motivato adeguatamente anche in relazione agli obblighi gravanti sull' intermediario finanziario ex artt.
1175, 1337 e 1375 c.c., artt. 21 e 23 del TUF (come detto, estesi anche ai prodotti finanziari emessi dalle banche e da imprese di assicurazione, dall'art. 25 bis) di fornire al contraente una informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto e addirittura il dovere di astenersi dal consigliare la sottoscrizione della polizza a fronte delle dichiarazioni di avere, in relazione al contratto da stipulare, un obiettivo di risparmio/investimento di pura redditività (non di crescita), nonché di avere una propensione al rischio ed una aspettativa di rendimento dell'investimento, rispetto al prodotto proposto, media (nel senso di accettare oscillazioni contenute del valore del proprio investimento e comunque un rendimento medio alla scadenza del contratto) Non è stato spiegato al cliente che il prodotto scelto era inadeguato perché, contrariamente alle sue aspettative, i rendimenti garantiti avrebbero potuto essere inferiori al capitale versato, essendo questo l'aspetto saliente che contraddistingue lo strumento finanziario di investimento dalla polizza assicurativa vita;
non solo, ma nella nota informativa, si dichiarava espressamente che alla scadenza contrattuale, era prevista la restituzione del capitale investito, delle cedole in misura prefissata nei primi quattro anni ed un'eventuale cedola a scadenza, legata alle performances di un paniere di tredici titoli, legati al settore delle energie alternative e rinnovabili. Tali dichiarazioni, oltre ad ingenerare nel cliente aspettative che, seppure coincidenti con le proprie, erano alquanto difficili da realizzarsi, sono sintomatiche del fatto che vi è stata una consapevole omissione di informazioni. In conclusione l' appello deve essere rigettato e confermata integralmente l' impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore degli appellati e a carico del successore a titolo particolare di nella CP_10
misura indicata nella parte dispositiva , a valori medi, tenuto conto del valore della causa ( indeterminabile ) e della identità di posizioni processuale dei resistenti non comportante l' esame di diverse questioni ex art. 4, comma 2 e 4 , dpr n.55/2014, con espunzione delle voci trattazione/istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto .
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da al quale è subentrato Parte_1
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino n. CP_12
312/2019 , ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese , così provvede :
-rigetta l' appello .
n. q. a rifondere a ,. Controparte_13 Controparte_1
, , le spese di lite CP_2 CP_3 Controparte_4
del presente grado che liquida in euro 5.210,00 , oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
-dichiara che n.q. è tenuta al pagamento di una somma parti Controparte_5
al doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater dpr n.
115/2002 Così deciso nella Camera di consiglio del 7/10/2025
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino