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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 16/04/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1396/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con trattazione scritta, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al R.G. n. 1396/2024, promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da: nato il [...] a [...], Quebec (Canada); Parte_1
nata il [...] a [...], Quebec (Canada), in proprio e, unitamente a CP_1
, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori Controparte_2
nata il [...] a [...], Quebec (Canada), Persona_1
nato il [...] a [...], Quebec (Canada); Parte_2
pagina 1 di 8 con il patrocinio degli avv.ti DI PIETRO Claudio e MAZZESCHI Marco ed elettivamente domiciliati in Campobasso, via Nobile n. 39
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_3 P.IVA_1 ope legis in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 27.08.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_3 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_3 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza canadese, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'ava , cittadina italiana nata il Persona_2
2.11.1895 nel Comune di Ururi (CB); costei, dopo essersi sposata il 7.02.1920 con Per_3
si trasferiva in Canada ed ivi, il 6.05.1938, generava;
[...] Persona_4 Per_4
dall'unione con il marito avvenuta il 24.08.1967, diveniva madre di
[...] Persona_5 nato il [...], e , nata il [...]; , dall'unione Parte_1 CP_1 CP_1
con , aveva due figli: nata il [...] e Controparte_2 Persona_1
nato il [...]; il 7.07.2017, posava Parte_2 Parte_1 Persona_6
[...]
- che l'avo si era naturalizzato canadese nel 1923 e, per l'effetto di ciò, Persona_3
quindi in via automatica secondo quanto previsto dalla legislazione canadese allora vigente, anche la moglie ed il figlio si erano naturalizzati, a loro Persona_2 Per_3 volta, canadesi;
pertanto, era da intendersi che quest'ultimi non avessero, in realtà, mai volontariamente rinunciato alla propria cittadinanza italiana, così trasmettendola iure sanguinis, ovvero ai sensi della legge n. 91 del 05.02.1992, ai loro discendenti tutti;
- essendosi registrata nella discendenza una trasmissione della cittadinanza per parte di madre in epoca antecedente all'01.01.1948, il riconoscimento doveva avvenire in sede pagina 2 di 8 giurisdizionale e non amministrativa, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale nn.
87/1975 e 30/1983, nonché dell'interpretazione resa dalla Suprema Corte con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009.
I ricorrenti chiedevano quindi all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e all'Ufficiale dello stato Controparte_3
civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge di detto status sui registri civili;
di condannare il al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_3
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_3
quindi dichiarato contumace in questa sede.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito, anche di recente, dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (cfr. Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato, quale ava da cui far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana, l'ascendente , cittadina italiana nata il Persona_2
2.11.1895 nel Comune di Ururi (CB).
Costei, dopo essersi sposata il 7.02.1920 con si era trasferita in Canada Persona_3
ed ivi, il 6.05.1938, aveva generato , dando inizio alla linea di discendenza Persona_4
degli odierni ricorrenti.
4. Con riguardo alla conservazione della cittadinanza italiana da parte di Persona_2
va premesso, in punto di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in
[...] forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso. Dunque, l'unica modalità con la quale
- anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912 - si può rinunciare alla propria cittadinanza d'origine è quella di compiere un atto consapevole e volontario che deponga espressamente in tal senso (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera").
Non può invece essere dedotta tale volontà a partire da fatti negativi quali, ad esempio, la mancata rinuncia da parte del soggetto all'acquisto della cittadinanza del Paese in cui risiede ovvero l'omessa dichiarazione negativa alla naturalizzazione da rendersi dinanzi al Comune o pagina 3 di 8 al Console della Nazione di origine (lettura confermata dalle sentenze gemelle della S.C. a
Sezioni Unite n. 25317 e n. 2318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58–A del 1889).
In applicazione di quanto detto al caso, si deve considerare che, mentre il marito della predetta si è volontariamente naturalizzato canadese nel 1923, , Persona_2
parimenti alla figlia, ha espressamente rinunciato - come da dichiarazione presente in atti - alla perdita della cittadinanza italiana in favore di quella canadese, così conservandola per tutto l'arco della sua vita.
5. Mantenuta la cittadinanza italiana, l'ha potuta quindi Persona_2
legittimamente trasmettere alla sua linea di discendenza che è stata puntualmente ricostruita e documentata dagli odierni ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a;
Persona_2 Persona_4
- da a;
Persona_4 Parte_1 CP_1
- da a e . CP_1 Persona_1 Parte_2
È opportuno premettere, in via generale che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009, ha superato tale disparità di trattamento.
pagina 4 di 8 La Suprema Corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria.” (v. Sez.
U., Sentenza n. 4466 del 25/02/2009)
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, nonché dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1.01.1948 e, conseguentemente, pure ai loro discendenti.
Nel caso di specie, non appaiono quindi condizioni ostative rispetto alla trasmissione della cittadinanza italiana dall'ava alla figlia dal Persona_2 Persona_4
momento che su tale passaggio trovano applicazione le dichiarazioni di incostituzionalità sopra richiamate, ovvero la n. 87/1975 e la n. 30/1983, in connubio con l'interpretazione datane dalle S.U. con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009.
pagina 5 di 8 In particolare, non può intendersi intervenuta la perdita della cittadinanza italiana in capo all'ascendente per il solo fatto di essersi sposata il 7.02.1920, vale a Persona_2 dire antecedentemente all'entrata in vigore della Carta costituzionale, quindi ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge n. 555/1921, con un cittadino italiano naturalizzatosi canadese/straniero nel 1923, tale Persona_3
Il menzionato articolo, si ricorda, comportava la rinuncia alla cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero. Ebbene, un automatismo di tal tipo, alla luce dei principi espressi dalla Consulta e dalla Cassazione, deve intendersi in ogni modo non operante, visto che la predetta - da quel che risulta in atti - non ha mai posto in essere atti volontari ed espressi che deponessero a favore di una perdita della sua prima cittadinanza.
Del pari, non è ostativa alla trasmissione della cittadinanza da alla Persona_2 figlia il fatto che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. 555/1912, la Persona_4
cittadinanza potesse essere comunicata iure sanguinis solo per via paterna.
Come anticipato, sul punto trova applicazione la pronuncia di incostituzionalità della norma come operata dalla Corte costituzionale nel 1983, nonché l'interpretazione che è stata data di tale sentenza dalla Corte di cassazione nel 2009 che ha voluto sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, rendendolo tutelabile in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione;
quindi, anche in relazione a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della nostra Costituzione, ma che esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
In merito alle ulteriori trasmissioni non si profilano questioni giuridiche di rilievo, constatato che, seppur avvenute per parte di madre, si sono verificate dopo il 1948, data a decorrere dalla quale retroagiscono generalmente gli effetti di tutte le sentenze di incostituzionalità, ivi comprese quelli delle pronunce nn. 87/1975 e 30/1983 prima menzionate.
Accertato dunque che la linea di discendenza in discorso è stata correttamente ricostruita e documentata, deve dichiararsi che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani.
6. Quanto alla proposizione della domanda, effettuata dai ricorrenti direttamente in sede giudiziaria, si deve evidenziare la legittimità di tale scelta. Difatti, nel caso in esame si registrava il matrimonio di una cittadina italiana con un cittadino italiano naturalizzatosi straniero in data anteriore al 1°.01.1948, ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge pagina 6 di 8 555/1912; ipotesi che avrebbero potuto comportare il rigetto della richiesta di riconoscimento qualora espletata in sede amministrativa.
Questo perché, in sede amministrativa, secondo quanto stabilito dall'art. 209 della legge n.
151/1975, la donna che ha perso la cittadinanza per essersi sposata con un cittadino straniero o per l'avvenuta naturalizzazione straniera del marito - quindi ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 555/1912, dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n.
87/1975 - può riacquisirla solo dopo aver reso, di fronte alla competente autorità, una dichiarazione nella quale, per l'appunto, palesa questa sua volontà di riavere la cittadinanza italiana.
Tuttavia, nella maggior parte delle ipotesi in cui si sia verificato questo tipo di perdita di cittadinanza non è poi stata resa dalla diretta interessata una dichiarazione di senso contrario e la PA, in assenza di tale dichiarazione, non può effettuare un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, non potendo dare autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni unite con sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del
2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità n. 87/1975 e n. 30/1983 sono da estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della Carta. Il riconoscimento deve quindi essere effettuato nella presente sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dalla donne ai sensi dell'art. 219 della legge n.
151/1975. Invero, le Sezioni unite, con sentenza n. 4466/2009, hanno osservato che: “Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto "La titolarità della cittadinanza va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della
L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
In buona sostanza, quindi, i ricorrenti hanno legittimamente adito questo Tribunale, non essendo propedeutica, per il caso di specie, la previa proposizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza in sede amministrativa, prima che in quella giurisdizionale.
pagina 7 di 8
7. Alla luce di tutto quanto osservato, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Controparte_3
Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1396/2023, così provvede:
1) dichiara la contumacia del per il presente giudizio;
Controparte_3
2) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 16 aprile 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con trattazione scritta, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al R.G. n. 1396/2024, promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da: nato il [...] a [...], Quebec (Canada); Parte_1
nata il [...] a [...], Quebec (Canada), in proprio e, unitamente a CP_1
, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori Controparte_2
nata il [...] a [...], Quebec (Canada), Persona_1
nato il [...] a [...], Quebec (Canada); Parte_2
pagina 1 di 8 con il patrocinio degli avv.ti DI PIETRO Claudio e MAZZESCHI Marco ed elettivamente domiciliati in Campobasso, via Nobile n. 39
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_3 P.IVA_1 ope legis in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 27.08.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_3 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_3 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza canadese, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'ava , cittadina italiana nata il Persona_2
2.11.1895 nel Comune di Ururi (CB); costei, dopo essersi sposata il 7.02.1920 con Per_3
si trasferiva in Canada ed ivi, il 6.05.1938, generava;
[...] Persona_4 Per_4
dall'unione con il marito avvenuta il 24.08.1967, diveniva madre di
[...] Persona_5 nato il [...], e , nata il [...]; , dall'unione Parte_1 CP_1 CP_1
con , aveva due figli: nata il [...] e Controparte_2 Persona_1
nato il [...]; il 7.07.2017, posava Parte_2 Parte_1 Persona_6
[...]
- che l'avo si era naturalizzato canadese nel 1923 e, per l'effetto di ciò, Persona_3
quindi in via automatica secondo quanto previsto dalla legislazione canadese allora vigente, anche la moglie ed il figlio si erano naturalizzati, a loro Persona_2 Per_3 volta, canadesi;
pertanto, era da intendersi che quest'ultimi non avessero, in realtà, mai volontariamente rinunciato alla propria cittadinanza italiana, così trasmettendola iure sanguinis, ovvero ai sensi della legge n. 91 del 05.02.1992, ai loro discendenti tutti;
- essendosi registrata nella discendenza una trasmissione della cittadinanza per parte di madre in epoca antecedente all'01.01.1948, il riconoscimento doveva avvenire in sede pagina 2 di 8 giurisdizionale e non amministrativa, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale nn.
87/1975 e 30/1983, nonché dell'interpretazione resa dalla Suprema Corte con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009.
I ricorrenti chiedevano quindi all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e all'Ufficiale dello stato Controparte_3
civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge di detto status sui registri civili;
di condannare il al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_3
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_3
quindi dichiarato contumace in questa sede.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito, anche di recente, dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (cfr. Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato, quale ava da cui far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana, l'ascendente , cittadina italiana nata il Persona_2
2.11.1895 nel Comune di Ururi (CB).
Costei, dopo essersi sposata il 7.02.1920 con si era trasferita in Canada Persona_3
ed ivi, il 6.05.1938, aveva generato , dando inizio alla linea di discendenza Persona_4
degli odierni ricorrenti.
4. Con riguardo alla conservazione della cittadinanza italiana da parte di Persona_2
va premesso, in punto di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in
[...] forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso. Dunque, l'unica modalità con la quale
- anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912 - si può rinunciare alla propria cittadinanza d'origine è quella di compiere un atto consapevole e volontario che deponga espressamente in tal senso (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera").
Non può invece essere dedotta tale volontà a partire da fatti negativi quali, ad esempio, la mancata rinuncia da parte del soggetto all'acquisto della cittadinanza del Paese in cui risiede ovvero l'omessa dichiarazione negativa alla naturalizzazione da rendersi dinanzi al Comune o pagina 3 di 8 al Console della Nazione di origine (lettura confermata dalle sentenze gemelle della S.C. a
Sezioni Unite n. 25317 e n. 2318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58–A del 1889).
In applicazione di quanto detto al caso, si deve considerare che, mentre il marito della predetta si è volontariamente naturalizzato canadese nel 1923, , Persona_2
parimenti alla figlia, ha espressamente rinunciato - come da dichiarazione presente in atti - alla perdita della cittadinanza italiana in favore di quella canadese, così conservandola per tutto l'arco della sua vita.
5. Mantenuta la cittadinanza italiana, l'ha potuta quindi Persona_2
legittimamente trasmettere alla sua linea di discendenza che è stata puntualmente ricostruita e documentata dagli odierni ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a;
Persona_2 Persona_4
- da a;
Persona_4 Parte_1 CP_1
- da a e . CP_1 Persona_1 Parte_2
È opportuno premettere, in via generale che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009, ha superato tale disparità di trattamento.
pagina 4 di 8 La Suprema Corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria.” (v. Sez.
U., Sentenza n. 4466 del 25/02/2009)
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, nonché dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1.01.1948 e, conseguentemente, pure ai loro discendenti.
Nel caso di specie, non appaiono quindi condizioni ostative rispetto alla trasmissione della cittadinanza italiana dall'ava alla figlia dal Persona_2 Persona_4
momento che su tale passaggio trovano applicazione le dichiarazioni di incostituzionalità sopra richiamate, ovvero la n. 87/1975 e la n. 30/1983, in connubio con l'interpretazione datane dalle S.U. con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009.
pagina 5 di 8 In particolare, non può intendersi intervenuta la perdita della cittadinanza italiana in capo all'ascendente per il solo fatto di essersi sposata il 7.02.1920, vale a Persona_2 dire antecedentemente all'entrata in vigore della Carta costituzionale, quindi ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge n. 555/1921, con un cittadino italiano naturalizzatosi canadese/straniero nel 1923, tale Persona_3
Il menzionato articolo, si ricorda, comportava la rinuncia alla cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero. Ebbene, un automatismo di tal tipo, alla luce dei principi espressi dalla Consulta e dalla Cassazione, deve intendersi in ogni modo non operante, visto che la predetta - da quel che risulta in atti - non ha mai posto in essere atti volontari ed espressi che deponessero a favore di una perdita della sua prima cittadinanza.
Del pari, non è ostativa alla trasmissione della cittadinanza da alla Persona_2 figlia il fatto che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. 555/1912, la Persona_4
cittadinanza potesse essere comunicata iure sanguinis solo per via paterna.
Come anticipato, sul punto trova applicazione la pronuncia di incostituzionalità della norma come operata dalla Corte costituzionale nel 1983, nonché l'interpretazione che è stata data di tale sentenza dalla Corte di cassazione nel 2009 che ha voluto sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, rendendolo tutelabile in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione;
quindi, anche in relazione a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della nostra Costituzione, ma che esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
In merito alle ulteriori trasmissioni non si profilano questioni giuridiche di rilievo, constatato che, seppur avvenute per parte di madre, si sono verificate dopo il 1948, data a decorrere dalla quale retroagiscono generalmente gli effetti di tutte le sentenze di incostituzionalità, ivi comprese quelli delle pronunce nn. 87/1975 e 30/1983 prima menzionate.
Accertato dunque che la linea di discendenza in discorso è stata correttamente ricostruita e documentata, deve dichiararsi che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani.
6. Quanto alla proposizione della domanda, effettuata dai ricorrenti direttamente in sede giudiziaria, si deve evidenziare la legittimità di tale scelta. Difatti, nel caso in esame si registrava il matrimonio di una cittadina italiana con un cittadino italiano naturalizzatosi straniero in data anteriore al 1°.01.1948, ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge pagina 6 di 8 555/1912; ipotesi che avrebbero potuto comportare il rigetto della richiesta di riconoscimento qualora espletata in sede amministrativa.
Questo perché, in sede amministrativa, secondo quanto stabilito dall'art. 209 della legge n.
151/1975, la donna che ha perso la cittadinanza per essersi sposata con un cittadino straniero o per l'avvenuta naturalizzazione straniera del marito - quindi ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 555/1912, dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n.
87/1975 - può riacquisirla solo dopo aver reso, di fronte alla competente autorità, una dichiarazione nella quale, per l'appunto, palesa questa sua volontà di riavere la cittadinanza italiana.
Tuttavia, nella maggior parte delle ipotesi in cui si sia verificato questo tipo di perdita di cittadinanza non è poi stata resa dalla diretta interessata una dichiarazione di senso contrario e la PA, in assenza di tale dichiarazione, non può effettuare un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, non potendo dare autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni unite con sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del
2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità n. 87/1975 e n. 30/1983 sono da estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della Carta. Il riconoscimento deve quindi essere effettuato nella presente sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dalla donne ai sensi dell'art. 219 della legge n.
151/1975. Invero, le Sezioni unite, con sentenza n. 4466/2009, hanno osservato che: “Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto "La titolarità della cittadinanza va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della
L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
In buona sostanza, quindi, i ricorrenti hanno legittimamente adito questo Tribunale, non essendo propedeutica, per il caso di specie, la previa proposizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza in sede amministrativa, prima che in quella giurisdizionale.
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7. Alla luce di tutto quanto osservato, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Controparte_3
Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1396/2023, così provvede:
1) dichiara la contumacia del per il presente giudizio;
Controparte_3
2) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 16 aprile 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
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