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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/04/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda
R.G. 1202/2018
Il Tribunale di Bari, Seconda, in persona del GOP Cosmo Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Maurizio Sportelli e Sebastiano Cicchelli
ATTRICE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Fabrizio Pugliese
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 09/01/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta con concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto così come previsto dall'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio ai sensi dell'art. 616 cpc, in riassunzione a seguito Controparte_1
di ordinanza cautelare pronunciata in data 06/11/2017 (con la quale era stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione da parte del G.E. avverso opposizione al pignoramento di quote societarie ad istanza della medesima attrice), attivato nei confronti di quest'ultimo in virtù di precetto del
24/01/2017.
Parte attrice dava atto della pendenza di precedente giudizio oppositivo preventivo innanzi al GDP di Bari avverso il medesimo precetto.
Parte convenuta (ricorrente innanzi al G.E.) si costituiva nel presente giudizio riproponendo le stesse doglianze già in esame innanzi al Giudice dell'opposizione a precetto preventiva.
Quivi proposta la riassunzione ai sensi dell'art. 616 cpc mercè gli stessi argomenti affrontati in sede cautelare, nel giudizio non si è svolta alcuna istruttoria e la causa è stata direttamente avviata alla fase decisoria all'udienza del 09/01/2024 con i termini di cui all'art. 190 cpc previo contraddittorio stimolato sulla questione della litispendenza ex art. 101 cpc sottoposta alle parti con ordinanza del 10/11/2023.
L'opposizione non merita accoglimento.
Come noto, è superflua e improduttiva di effetti l'opposizione all'esecuzione proposta sulla base degli stessi motivi dell'opposizione a precetto, sia se c'è litispendenza, sia se c'è riunione. Nel primo caso, l'opposizione all'esecuzione pag. 2/3 dovrà essere definita in rito, mediante la declaratoria di litispendenza e la cancellazione dal ruolo. Nell'altro caso, il giudice dovrà trattare solo la prima delle due opposizioni ossia quella al precetto (Cass. Civ. 26285 del 2019).
Solo nell'ipotesi in cui le due cause siano pendenti innanzi allo stesso magistrato e non vi siano impedimento processuali (nel caso di specie sussistono), le cause vanno riunite.
Rebus sic stantibus, va pronunciata sentenza di litispendenza con la causa attualmente pendente in appello al n. 3884/2018 RG di questo Tribunale e la presente causa va cancellata dal ruolo.
Nulla sulle spese trattandosi di decisione in rito alla quale hanno aderito entrambe le parti su rilievo del giudice.
P.Q.M.
il G.O.P. del Tribunale di Bari definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, dichiara la litispendenza, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Bari, lì 16/04/2025
Il Giudice - GOP Cosmo Mezzina
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda
R.G. 1202/2018
Il Tribunale di Bari, Seconda, in persona del GOP Cosmo Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Maurizio Sportelli e Sebastiano Cicchelli
ATTRICE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Fabrizio Pugliese
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 09/01/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta con concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto così come previsto dall'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio ai sensi dell'art. 616 cpc, in riassunzione a seguito Controparte_1
di ordinanza cautelare pronunciata in data 06/11/2017 (con la quale era stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione da parte del G.E. avverso opposizione al pignoramento di quote societarie ad istanza della medesima attrice), attivato nei confronti di quest'ultimo in virtù di precetto del
24/01/2017.
Parte attrice dava atto della pendenza di precedente giudizio oppositivo preventivo innanzi al GDP di Bari avverso il medesimo precetto.
Parte convenuta (ricorrente innanzi al G.E.) si costituiva nel presente giudizio riproponendo le stesse doglianze già in esame innanzi al Giudice dell'opposizione a precetto preventiva.
Quivi proposta la riassunzione ai sensi dell'art. 616 cpc mercè gli stessi argomenti affrontati in sede cautelare, nel giudizio non si è svolta alcuna istruttoria e la causa è stata direttamente avviata alla fase decisoria all'udienza del 09/01/2024 con i termini di cui all'art. 190 cpc previo contraddittorio stimolato sulla questione della litispendenza ex art. 101 cpc sottoposta alle parti con ordinanza del 10/11/2023.
L'opposizione non merita accoglimento.
Come noto, è superflua e improduttiva di effetti l'opposizione all'esecuzione proposta sulla base degli stessi motivi dell'opposizione a precetto, sia se c'è litispendenza, sia se c'è riunione. Nel primo caso, l'opposizione all'esecuzione pag. 2/3 dovrà essere definita in rito, mediante la declaratoria di litispendenza e la cancellazione dal ruolo. Nell'altro caso, il giudice dovrà trattare solo la prima delle due opposizioni ossia quella al precetto (Cass. Civ. 26285 del 2019).
Solo nell'ipotesi in cui le due cause siano pendenti innanzi allo stesso magistrato e non vi siano impedimento processuali (nel caso di specie sussistono), le cause vanno riunite.
Rebus sic stantibus, va pronunciata sentenza di litispendenza con la causa attualmente pendente in appello al n. 3884/2018 RG di questo Tribunale e la presente causa va cancellata dal ruolo.
Nulla sulle spese trattandosi di decisione in rito alla quale hanno aderito entrambe le parti su rilievo del giudice.
P.Q.M.
il G.O.P. del Tribunale di Bari definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, dichiara la litispendenza, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Bari, lì 16/04/2025
Il Giudice - GOP Cosmo Mezzina
pag. 3/3