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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/11/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 202/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
14.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di celebrazione dell'udienza, non presentando opposizione nei termini previsti dalla legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 202/2023, avente ad oggetto: revoca reddito di cittadinanza
TRA
(C.F. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
LUCIDO alla via CRISTOFORO COLOMBO n. 70, elettivamente domiciliato in Paola alla via delle Rose, 96 presso lo studio dell'avv. Francesca Cribari che lo rappresenta e difende come in atti,
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
RC VA, RM IC e MB ER come da procura generale alle liti a rogito
Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente Persona_1 domiciliati in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1 RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
, in persona del sindaco pro-tempore, CF: , Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in San Lucido (CS) Piazza MB I° n.2 presso lo studio dell'Avv.
LI ES, che lo rappresenta e difende come in atti
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 07.02.2023 parte ricorrente in epigrafe affermava: Che nel mese di marzo 2022 veniva sospeso il RDC di cui era beneficiario per precedente indebito non sanato;
che veniva altresì richiesta la restituzione della somma pari a 13.300,61; che l' adduceva tale CP_1 sospensione ad una mancata corresponsione di dati della DSU su segnalazione del Comune di San CP_ Lucido;
che in effetti l' ha rinvenuto una mancata coincidenza con lo stato di famiglia del sig.
in quanto nel mese di settembre del 2020 nasceva il suo ultimo figlio, a Cosenza, sebbene Pt_1 egli abbia prontamente provveduto alla modifica del proprio stato di famiglia presso il patronato;
che CP_ tramite patronato veniva inoltrata dal sig. una istanza in autotutela, alla quale l' dava Pt_1
CP_ riscontro negativo;
che successivamente provvedeva a chiedere chiarimenti sia all' che al CP_ ; che l' non forniva alcun tipo di riscontro, mentre il Comune di San Controparte_2
Lucido dava riscontro giorno 08.04.2022, sostenendo di aver regolarmente inoltrato una DSU conforme allo stato di famiglia aggiornato.
In virtù di quanto innanzi esposto ha chiesto accertarsi l'illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito dell' e dichiarare non dovute le somme ivi indicate, nonché accertarsi la sussistenza del CP_1 proprio diritto alla percezione del Reddito di Cittadinanza con conseguente riattivazione dei pagamenti sospesi, con vittoria delle spese di lite. CP_ Si costituiva l' che contestava con varie argomentazioni il ricorso di cui chiedeva il rigetto, spese vinte.
Si costituiva il che chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione CP_2 CP_2 passiva e nel merito l'infondatezza del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
La causa viene quindi decisa con sentenza all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Il ricorso è infondato e va respinto.
Infatti, nel caso di specie il debito è scaturito, dalla segnalazione del Comune di San Lucido in ordine alla diversa composizione del nucleo familiare del ricorrente, che consta di 5 membri, rispetto a quanto dichiarato nella DSU, ovvero una composizione di soli 4 membri. CP_ Sul punto, la circolare n. 43/2019 al punto 8 lettera “A” Variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio: A) Le variazioni del nucleo, specifica che: « Ai sensi dell'articolo 3, comma
12, del decreto-legge n. 4/2019, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei stessi sono tenuti a presentare una DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio. Qualora non si presenta una DSU
(dichiarazione sostitutiva unica per l'ISEE) aggiornata se varia il nucleo familiare il reddito di cittadinanza viene revocato. Nelle sole ipotesi di variazione del nucleo diversa da nascita o decesso di un componente è necessario presentare una nuova domanda di Rdc/Pdc, affinché il nucleo modificato (o ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione) possa continuare a beneficiare della prestazione. Tale domanda può essere presentata senza la necessità di un intervallo temporale minimo. In tale caso, la durata residua del beneficio si applica (sottraendo ai 18 mesi il numero di mensilità già erogate) al nucleo modificato ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione. [… ] Le predette comunicazioni devono avvenire mediante il modello “Rdc/Pdc-Com”
c.d. Esteso(Allegato n. 3), entro trenta giorni dall'evento, pena la decadenza dal beneficio».
Nel caso di specie parte ricorrente ha affermato di aver tempestivamente provveduto a modificare il proprio stato di famiglia presso il patronato nel mese di settembre 2020, ovvero pochi giorni dopo la nascita del suo ultimo figlio, . Secondo la prospettazione attorea, dunque, la Persona_2 discrepanza sarebbe da attribuire ad una condotta illegittima del , che avrebbe Controparte_2 comunicato all' dati non aggiornati sul proprio nucleo familiare. CP_1
Tuttavia, dall'esame della produzione documentale in atti, emerge che in realtà il CP_2
si è limitato a comunicare quanto riscontrato sulla piattaforma GePi alla data del 25.02.2021,
[...] ovvero che, a fronte di una dichiarazione del beneficiario relativa al proprio nucleo familiare come composto da n. 4 persone, in realtà agli Uffici dell'Anagrafe comunale risultava, invece, che i membri del nucleo familiare del ricorrente fossero 5 (cfr. All. n. 2 Fascicolo Comune di San Lucido).
Inoltre, la circostanza dedotta dal ricorrente, secondo cui egli avrebbe modificato tempestivamente il proprio stato di famiglia nel 2020, peraltro rimasta priva di ogni riscontro documentale, non può assumere alcuna rilevanza, dal momento che costituiva preciso onere del ricorrente provvedere alla modifica della DSU nel termine di due mesi dalla nascita del figlio, con contestuale comunicazione all' , non potendo ritenere assolto il proprio onere unicamente attraverso la variazione dello stato CP_1 di famiglia e non potendo la parte dismettere la responsabilità delle proprie istanze alla Pubblica
Amministrazione in conseguenza dell'affidamento agli Uffici di Patronato o a terzi.
In particolare, il ricorrente ha depositato solo una DSU datata 22.01.2022 presentata dal CAF, successiva ai controlli effettuati sulla veridicità delle dichiarazioni rese, mentre non risulta allegata,
a pena di decadenza del beneficio del RdC, la comunicazione della variazione del nucleo familiare conseguente alla nascita del figlio nato il [...], come disposto dal decreto- Persona_2
CP_ legge n. 4/2019 nonché dalla Circolare n. 43 art.
8. lettera “A”. In particolare nel fascicolo del ricorrente risulta depositato un modulo DSU (cfr. all. DSU 2020 compressed), apparentemente datato
25.09.2020 o 02.10.2020 (il documento reca due diverse date alle pagine 15 e 16), ma privo di timbro di deposito e numero di protocollo, di talché non vi è prova che esso sia mai stato effettivamente inviato dal ricorrente.
Tale discordanza, oltre ad essere sanzionata dal D.L. 4/2019 convertito con L. 26/2019 con la revoca della prestazione, assume rilievo ai fini della valutazione dell' in ordine alla spettanza del CP_1
Reddito di Cittadinanza, in quanto incidente sulla composizione del nucleo familiare.
Di talché, nel caso di specie, legittimamente l' ha disposto la revoca ex tunc della prestazione e CP_1 conseguentemente richiesto la restituzione dei ratei percepiti.
Infatti, l'art. 7, comma 4, del D.l n. 4/2019 espressamente prevede quanto segue: “
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”.
Alla luce di quanto innanzi esposto, il ricorso va rigettato.
§ 3. Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione della qualità delle parti e della natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Paola, 17.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 202/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
14.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di celebrazione dell'udienza, non presentando opposizione nei termini previsti dalla legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 202/2023, avente ad oggetto: revoca reddito di cittadinanza
TRA
(C.F. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
LUCIDO alla via CRISTOFORO COLOMBO n. 70, elettivamente domiciliato in Paola alla via delle Rose, 96 presso lo studio dell'avv. Francesca Cribari che lo rappresenta e difende come in atti,
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
RC VA, RM IC e MB ER come da procura generale alle liti a rogito
Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente Persona_1 domiciliati in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1 RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
, in persona del sindaco pro-tempore, CF: , Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in San Lucido (CS) Piazza MB I° n.2 presso lo studio dell'Avv.
LI ES, che lo rappresenta e difende come in atti
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 07.02.2023 parte ricorrente in epigrafe affermava: Che nel mese di marzo 2022 veniva sospeso il RDC di cui era beneficiario per precedente indebito non sanato;
che veniva altresì richiesta la restituzione della somma pari a 13.300,61; che l' adduceva tale CP_1 sospensione ad una mancata corresponsione di dati della DSU su segnalazione del Comune di San CP_ Lucido;
che in effetti l' ha rinvenuto una mancata coincidenza con lo stato di famiglia del sig.
in quanto nel mese di settembre del 2020 nasceva il suo ultimo figlio, a Cosenza, sebbene Pt_1 egli abbia prontamente provveduto alla modifica del proprio stato di famiglia presso il patronato;
che CP_ tramite patronato veniva inoltrata dal sig. una istanza in autotutela, alla quale l' dava Pt_1
CP_ riscontro negativo;
che successivamente provvedeva a chiedere chiarimenti sia all' che al CP_ ; che l' non forniva alcun tipo di riscontro, mentre il Comune di San Controparte_2
Lucido dava riscontro giorno 08.04.2022, sostenendo di aver regolarmente inoltrato una DSU conforme allo stato di famiglia aggiornato.
In virtù di quanto innanzi esposto ha chiesto accertarsi l'illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito dell' e dichiarare non dovute le somme ivi indicate, nonché accertarsi la sussistenza del CP_1 proprio diritto alla percezione del Reddito di Cittadinanza con conseguente riattivazione dei pagamenti sospesi, con vittoria delle spese di lite. CP_ Si costituiva l' che contestava con varie argomentazioni il ricorso di cui chiedeva il rigetto, spese vinte.
Si costituiva il che chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione CP_2 CP_2 passiva e nel merito l'infondatezza del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
La causa viene quindi decisa con sentenza all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Il ricorso è infondato e va respinto.
Infatti, nel caso di specie il debito è scaturito, dalla segnalazione del Comune di San Lucido in ordine alla diversa composizione del nucleo familiare del ricorrente, che consta di 5 membri, rispetto a quanto dichiarato nella DSU, ovvero una composizione di soli 4 membri. CP_ Sul punto, la circolare n. 43/2019 al punto 8 lettera “A” Variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio: A) Le variazioni del nucleo, specifica che: « Ai sensi dell'articolo 3, comma
12, del decreto-legge n. 4/2019, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei stessi sono tenuti a presentare una DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio. Qualora non si presenta una DSU
(dichiarazione sostitutiva unica per l'ISEE) aggiornata se varia il nucleo familiare il reddito di cittadinanza viene revocato. Nelle sole ipotesi di variazione del nucleo diversa da nascita o decesso di un componente è necessario presentare una nuova domanda di Rdc/Pdc, affinché il nucleo modificato (o ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione) possa continuare a beneficiare della prestazione. Tale domanda può essere presentata senza la necessità di un intervallo temporale minimo. In tale caso, la durata residua del beneficio si applica (sottraendo ai 18 mesi il numero di mensilità già erogate) al nucleo modificato ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione. [… ] Le predette comunicazioni devono avvenire mediante il modello “Rdc/Pdc-Com”
c.d. Esteso(Allegato n. 3), entro trenta giorni dall'evento, pena la decadenza dal beneficio».
Nel caso di specie parte ricorrente ha affermato di aver tempestivamente provveduto a modificare il proprio stato di famiglia presso il patronato nel mese di settembre 2020, ovvero pochi giorni dopo la nascita del suo ultimo figlio, . Secondo la prospettazione attorea, dunque, la Persona_2 discrepanza sarebbe da attribuire ad una condotta illegittima del , che avrebbe Controparte_2 comunicato all' dati non aggiornati sul proprio nucleo familiare. CP_1
Tuttavia, dall'esame della produzione documentale in atti, emerge che in realtà il CP_2
si è limitato a comunicare quanto riscontrato sulla piattaforma GePi alla data del 25.02.2021,
[...] ovvero che, a fronte di una dichiarazione del beneficiario relativa al proprio nucleo familiare come composto da n. 4 persone, in realtà agli Uffici dell'Anagrafe comunale risultava, invece, che i membri del nucleo familiare del ricorrente fossero 5 (cfr. All. n. 2 Fascicolo Comune di San Lucido).
Inoltre, la circostanza dedotta dal ricorrente, secondo cui egli avrebbe modificato tempestivamente il proprio stato di famiglia nel 2020, peraltro rimasta priva di ogni riscontro documentale, non può assumere alcuna rilevanza, dal momento che costituiva preciso onere del ricorrente provvedere alla modifica della DSU nel termine di due mesi dalla nascita del figlio, con contestuale comunicazione all' , non potendo ritenere assolto il proprio onere unicamente attraverso la variazione dello stato CP_1 di famiglia e non potendo la parte dismettere la responsabilità delle proprie istanze alla Pubblica
Amministrazione in conseguenza dell'affidamento agli Uffici di Patronato o a terzi.
In particolare, il ricorrente ha depositato solo una DSU datata 22.01.2022 presentata dal CAF, successiva ai controlli effettuati sulla veridicità delle dichiarazioni rese, mentre non risulta allegata,
a pena di decadenza del beneficio del RdC, la comunicazione della variazione del nucleo familiare conseguente alla nascita del figlio nato il [...], come disposto dal decreto- Persona_2
CP_ legge n. 4/2019 nonché dalla Circolare n. 43 art.
8. lettera “A”. In particolare nel fascicolo del ricorrente risulta depositato un modulo DSU (cfr. all. DSU 2020 compressed), apparentemente datato
25.09.2020 o 02.10.2020 (il documento reca due diverse date alle pagine 15 e 16), ma privo di timbro di deposito e numero di protocollo, di talché non vi è prova che esso sia mai stato effettivamente inviato dal ricorrente.
Tale discordanza, oltre ad essere sanzionata dal D.L. 4/2019 convertito con L. 26/2019 con la revoca della prestazione, assume rilievo ai fini della valutazione dell' in ordine alla spettanza del CP_1
Reddito di Cittadinanza, in quanto incidente sulla composizione del nucleo familiare.
Di talché, nel caso di specie, legittimamente l' ha disposto la revoca ex tunc della prestazione e CP_1 conseguentemente richiesto la restituzione dei ratei percepiti.
Infatti, l'art. 7, comma 4, del D.l n. 4/2019 espressamente prevede quanto segue: “
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”.
Alla luce di quanto innanzi esposto, il ricorso va rigettato.
§ 3. Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione della qualità delle parti e della natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Paola, 17.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso