TRIB
Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2404/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERNARDI Parte_1 C.F._1
CATERINA, elettivamente domiciliata in VIA EMILIA EST 50 MODENA presso il difensore avv.
BERNARDI CATERINA
ATTRICE contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 21.2.2024 (nata a [...] - Marocco - 6.8.1974) chiede pronunciarsi Parte_1 la separazione dal marito (nato a [...] – Marocco - 26.8.1967) con cui si è CP_1 sposata in Marocco il 29.8.2006 a Casablanca (Marocco) (atto di matrimonio tradotto e legalizzato doc.2) già trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castelmaggiore doc. n. 3). Dalla loro unione sono nate: (10.6.2012) e (17.6.2010), Per_1 Per_2
Con lo stesso ricorso domanda provvedimento urgente (ex art.473-bis. 15 c.p.c.) di natura economica per il mantenimento delle figlie, assumendo che il padre non vi provvede, essendo detenuto (in custodia cautelare) a seguito di denuncia della moglie per il delitto p. e p. dall'art.572 c.p. ed essendo ella priva di occupazione lavorativa e fonti di reddito.
Il giudice, con decreto inaudita altera parte 23.2.2024 accoglieva la domanda d'urgenza del seguento contenuto:
“vista la domanda ex art.473-bis. 15 c.p.c.: pagina 1 di 9 ritenuta la stessa oggi accoglibile relativamente alla determinazione di un assegno di mantenimento per i figli minori – in quanto il marito convenuto è oggi sottoposto a misura cautelare personale del divieto di avvicinamento e che è venuto meno il suo mantenimento verso la prole, mentre la moglie non percepisce reddito (al momento è priva di lavoro): dispone il versamento diretto in favore della ricorrente della somma mensile complessiva di €.300 (€.150 per ogni figlio), da parte del datore di lavoro del convenuto (soc. – con sede in CP_2 loc. Stiatico – San Giorgio di Piano, via XXV Aprile); dispone la percezione da parte della ricorrente dell'assegno unico per i figli nella misura del 100%.
All'udienza 19.3.2024 per la conferma, modifica o revoca del precedente decreto, il convenuto non si costituiva: la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza è avvenuta a mani proprie del convenuto, detenuto in carcere.
Veniva sentita personalmente la ricorrente, la quale dichiarava:
“Mio marito prima del 2023 stava bene;
nell'estate è cambiato a seguito di un intervento chirurgico per dimagrire. Dopo questo intervento non ha voluto essere seguito da uno psicologo. Ha iniziato a fare cose strane: ha iniziato a parlare da solo;
a urlare per strada. Rientrava a casa di notte, si faceva la doccia e andava a lavorare. Quando tornava a casa mi invitava ad uscire di casa con le figlie. Non è mai stato violento;
urlava e diceva parolacce. A luglio e agosto sono entrata in struttura;
sono rientrata a casa a settembre. Sono andava via di casa perché le figlie avevano paura del padre, perché di notte era ubriaco e urlava contro di me offendendomi. Da settembre la situazione è peggiorata: fino
a prima di andare in carcere mi ha anche minacciata. Mi ha detto che uscito dal carcere, se fossi stata ancora viva, mi avrebbe ammazzato. Lui è sempre ubriaco dalle 9 di mattina. Lui lavorava come metalmeccanico. Ha litigato con il suo titolare proprio perché si presentava a lavoro ubriaco. A San
Giorgio di Piano è stato fermato dalla polizia mentre beveva guidando. Per questo è stato licenziato. Io vivo in affitto e pago circa 90€ al mese;
il contratto è a nome di mio marito. Io preparo da mangiare in casa per le persone;
guadagno 200,00€ al mese. Attualmente le utenze vengono pagate dai Servizi Sociali. Percepisco il 50% dell'assegno unico, pari a 225€. Mio marito non contribuisce in alcun modo al mantenimento delle figlie. Lui non vede le figlie da fine novembre 2023. Era già stato arrestato per una resistenza a pubblico ufficiale. Non sono proprietaria di alcun bene;
non ho finanziamenti o investimenti in corso”.
Il Giudice
Dato atto che sino ad ore 12.30 nessuno è comparso per il convenuto, ne dichiara la contumacia.
Dato altresì atto della impossibilità di provvedere al tentativo di conciliazione tra le parti stante l'assenza del convenuto, autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
riserva gli ulteriori provvedimenti temporanei e urgenti. Pronunciava, quindi, ordinanza 3.4.2024 con cui confermava il decreto 23.2.2024 in merito alla determinazione e corresponsione, da parte del , di un assegno di mantenimento per i due figli CP_1 minori conviventi con la madre;
la somma complessiva di €.300,00 mensile dovuta è annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie.
Veniva, quindi, celebrata la prima udienza del procedimento di separazione personale 23.4.2024.
Era sentita la ricorrente, la quale dichiarava:
“Mio marito è ancora in carcere, ma non so per quali comportamenti. Non ho più contatti con mio marito. Al momento non lavoro, ma sono alla ricerca di una occupazione come colf-badante.
pagina 2 di 9 Vorrei precisare che la somma di € 200,00 che ho menzionato nel verbale della precedente udienza non la percepisco regolarmente ogni mese, ma solo il mese scorso. Gli assistenti sociali pagano l'affitto (circa € 90,00 al mese) e le utenze. Io vivo con le mie CP_3 figlie. Io percepisco il 50% dell'assegno unico (pari ad € 223,00). Ho presentato richiesta per percepire il 100%. Non c'è più alcun contatto tra il convenuto e le figlie. Non c'è più alcun contatto nemmeno con me. Prima di andare in carcere, il convenuto lavorava dal 2013 come metalmeccanico e percepiva circa
€1.400/1.500 al mese”.
L'ordinanza riservata 25.5.2024 La stessa procuratrice della ricorrente ha chiesto la conferma delle determinazioni già assunte da questo giudice con il proprio decreto di fissazione d'udienza 23.2.2024. Il marito della ricorrente è attualmente detenuto (dove gli è stato anche notificato il ricorso introduttivo).
È in atto la misura cautelare personale, nei confronti del convenuto, del divieto di avvicinamento alla moglie ed ai figli. La ricorrente ha capacità lavorative (vista anche la giovane età) ed in conseguenza della presente ordinanza potrà anche percepire il 100% dell'assegno unico per i figli (ammontante ad oltre €.400 mensili).
P.Q.M.
Dispone l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, anche riguardo ad ogni decisione di maggiore interesse relativa alle figlie, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (art.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.); dispone la loro collocazione prevalente presso la madre;
dispone incontri protetti padre-figlie in modalità audio/video, purchè le figlie vi acconsentano, che il servizio sociale calendarizzerà in relazione alla concreta realizzazione (vista anche l'attuale condizione detentiva del padre), indicativamente una volta la settimana, con facoltà per il servizio di incrementarli, in caso di esito favorevole, ovvero ridurli (fino a poterli interrompere) se aventi esito negativo o disturbanti per le figlie.
Conferma il proprio decreto 23.2.2024 in merito alla determinazione e corresponsione, da parte del
, di un assegno di mantenimento per i due figli minori conviventi con la madre;
CP_1 la somma complessiva di €.300,00 mensile dovuta è annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Dispone che l'assegno unico per i figli sia interamente percepito dalla madre;
Respinge la richiesta di assegno di mantenimento per la moglie.
Con ordinanza “integrativa” – non essendoci stata pronuncia sull'assegnazione della casa familiare, il giudice ne disponeva l'assegnazione alla moglie (provvedimento 26.6.2024).
Si procedeva all'ascolto delle due figlie e Preliminarmente, il giudice informava le Per_2 Per_1 minori sul procedimento in corso e sulle conseguenze di esso;
spiegava il significato che ha l'incontro con loro;
le rassicurava sul fatto che di ciò che diranno sarà tenuto conto, anche se la decisione potrà essere diversa;
le rassicurava sul fatto che le decisioni saranno prese esclusivamente nel loro interesse, morale e materiale.
Il Giudice procedeva all'audizione separata delle figlie minori della coppia.
Viene sentita ho 14 anni. Per_2
pagina 3 di 9 “Frequento un istituto tecnico, indirizzo finanza e marketing. Vivo con mamma e mia sorella. So che PA è in carcere. Non vedo PA da settembre 2023 circa. Poi è stato arrestato. So che ha commesso un reato.
Prima di questo avvenimento, cioè prima del suo comportamento, avevamo un buon rapporto: non era più quello di una volta, è cambiato, era distaccato, non parlava più con noi, era più aggressivo anche con se stesso. All'inizio parlavo un sacco con mio padre, poi si è allontanato. Per ora non voglio sentirlo. Non ne sento ancora il bisogno, sto bene così.
Non penso che vorrei vivere di nuovo con lui. Forse potrei riprendere a parlare con lui e non mi posso dimenticare delle cose belle che ha fatto. Non escludo che potrei tornare a vederlo, in futuro. Ho parlato con l'assistente sociale. È la mamma che si occupa di noi. Viviamo solo noi tre. Con mamma ho un buon rapporto.”
ADR. “Non lo so, non saprei a cosa potrebbe essermi utile (in merito alla domanda di nomina di un curatore speciale, ndr).
In Marocco ci sono i parenti, ci andiamo tutte le estati. Noi siamo a Casablanca, ci sono i nonni.”
Viene sentita ho 12 anni, compiuti a giugno. Per_1
“Non so bene perché sono qui. Frequento la seconda media. Non vedo PA da tanto tempo, da almeno un anno, quando lo hanno portato via a novembre 2023.
Mi manca però non sono pronta per sentirlo.
Per adesso non voglio sentirlo. Non escludo in futuro di risentirlo. Dovrebbe cambiare atteggiamento, perché nel periodo dell'anno scorso era cambiato negli atteggiamenti appunto: ad esempio, urlava spesso, non tanto nei miei confronti. Lui prende delle medicine e io cercavo di aiutarlo, quindi forse per questo urlava meno con me. Ma lui urlava spesso con mamma e con mia sorella.
Anche con me urlava, ma io stavo zitta. Io adesso sto bene, vado a scuola e sono felice. Mamma si occupa di noi. Con mamma c'è un buon rapporto.”
Istruita la causa, la stessa era trattenuta in decisione sulle conclusioni della procuratrice della ricorrente che ha concluso come da ricorso.
La pronuncia sul vincolo
Così limitata oggi la decisione (parziale) che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso (il marito convenuto è detenuto (in custodia cautelare) a seguito di denuncia della moglie per il delitto p. e p. dall'art.572 c.p. ai suoi danni. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Affido esclusivo L'affido esclusivo è consentito solo nei casi in cui l'affido condiviso (stabilito come regime ordinario dall'art.337 quater c.c.) si dimostri contrario agli interessi del figlio minore. A base di una simile decisione ci sono, spesso, comportamenti del genitore improntati al suo totale disinteresse verso il minore, quale l'abbandono morale e materiale, espressione di un'abdicazione all'esercizio della genitorialità e violazione degli obblighi su lui incombenti ai sensi degli artt.316 e 316 bis c.c.; talvolta si giunge addirittura a condotte pregiudizievoli per la prole minore (si pensi a comportamenti violenti nei confronti diretti dei figli oppure dell'altro genitore alla presenza dei figli minori).
pagina 4 di 9 Sono di rilievo indubbiamente le relazioni del servizio sociale incaricato e la documentazione non coperta da segreto che il P.M. ha trasmesso a questo giudice ex art.473-bis. 42 c.p.c.
Relazione dei Servizi Sociali nell'interesse dei minori (Bologna, 17.06.2010 – oggi Persona_3
14 anni) e (Bologna, 10.06.2012 – oggi 12 anni). Persona_4
Agosto 2024 Il nucleo familiare è seguito dal Servizio dal luglio 2023, a seguito di una segnalazione del Servizio
Territoriale che segue il nucleo dal 2010 per motivi abitativi ed economici.
Alla luce della richiesta della sig.ra di essere collocata in protezione insieme alle figlie, Il Pt_2
Servizio ha provveduto ad inserirle (25.07.2023) prima presso una struttura alberghiera e poi
(28.07.2023) presso una struttura protetta sul territorio. La collocazione protetta è terminata il 28.09.2023 su richiesta della madre delle minori.
Nel novembre 2023 la sig.ra ha sporto denuncia nei confronti del marito, sig. il quale è CP_1 stato sottoposto a misura cautelare personale di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento a moglie e figlie (proc. 14336/2023 RGNR).
Sempre nello stesso periodo, il sig. è stato in carcere per resistenza a pubblico ufficiale. In data CP_1 27.02.2024 è stato scarcerato, tuttavia, in seguito alla violazione dell'ordinanza cautelare è stato nuovamente arrestato.
Ad oggi, il sig. si trova in carcere. CP_1 L'ordinanza del Tribunale civile emessa in data 25.05.2024 nel procedimento di separazione non è giunta al Servizio che ne ha preso visione solo per copia fornita dall'avv. della sig.ra Pt_2
Relativamente agli incontri protetti padre/figlie in modalità audio-video, il Servizio comunica che non è stato possibile dare avvio a tali incontri in quanto non vi è stata la disponibilità da parte delle minori.
Le minori, infatti, durante una visita domiciliare, hanno comunicato di non sentirsi pronte a rivedere – anche in forma protetta – il padre.
Il Servizio si rende disponibile ad avviare gli incontri, qualora vi sia una maggiore disponibilità da parte delle minori.
******
La Procura ha inviato documentazione relativa al procedimento penale a carico del sig. – proc. CP_1 penale 14336/2023 RGNR – nel corso del quale è stato emesso un decreto di giudizio immediato (in copia) in data 15.01.2024, con udienza fissata per il 21.03.2024. Imputazione: art. 572 c. 2 cp. (a); art. 81 cpv, 609bis cp, 609ter cp c. 1 n.5 (b)
P. Offese: Kebbach Amal, Persona_3 Persona_4
Segnalazione dei S. Sociali (25.05.2024)
(Nella prima parte della relazione vi sono le stesse cose riportate nella relazione da ultimo pervenuta a questo Tribunale, di agosto 2024). La sig.ra si occupa della cura delle minori autonomamente, mostrandosi attenta ed adeguata.
La sig.ra, dopo il rientro dalla comunità, ha trovato un impiego part-time e ha comunicato di percepire da circa due mesi il mantenimento di euro 300. Il nucleo risiede a Castel Maggiore in un appartamento di edilizia pubblica: l'abitazione è apparsa curata, pulita e ordinata. Le minori sono apparse serene e disponibili all'interazione. Ambedue presentano un buon rendimento, una frequenza regolare e un ottimo legame con docenti e compagni.
Le minori hanno manifestato un buon legame con la madre, definendola altruista e gentile.
Relativamente al padre hanno raccontato di sapere dove si trovi attualmente, riferendo “lo abbiamo visto diverso, è cambiato”. Valutazioni conclusive:
pagina 5 di 9 Non sono emersi elementi di preoccupazione in merito al percorso di sviluppo delle minori, le quali appaiono in buona salute e ben inserite nel contesto sociale e scolastico. Le minori sono legate affettivamente alla madre, unica figura di riferimento dal punto di vista educativo ed affettivo.
(a questa relazione sono allegate le verifiche scolastiche sul percorso di studio delle minori).
Comunicazione notizia di reato (21.11.2023)
Annotazione di PG (19.11.2023): intervento dei CC per segnalazione di lite familiare presso l'abitazione Ballage-Kabbach. Le FF.OO. constatavano che la sig.ra era rimasta vittima delle condotte maltrattanti poste in Pt_1 essere dal marito. La sig.ra riferiva di essere stata aggredita verbalmente dal marito per futili motivi, di essere stata minacciata e strattonata per i capelli. Rifiutava cure mediche e di essere collocata in struttura protetta. Venivano attivate le procedure del cd. Codice Rosso. Il nucleo familiare risultava già noto per pregressi interventi a seguito di episodi analoghi. Venivano quindi prontamente allertati i Servizi sociali competenti.
Venivano notiziati gli uffici del Centro di Salute Mentale per indagare le condizioni del sig. . CP_1
Annotazione PG (16.07.2023) e segnalazione ai Servizi sociali (17.07.2024): si segnalava la situazione del nucleo familiare in seguito ad un intervento domiciliare delle FF.OO., quando la sig.ra Pt_2 riferiva che il marito rincasava ubriaco e in stato di agitazione
Annotazione PG (16.10.2023): intervento domiciliare presso l'abitazione dei sig.ri, poiché la sig.ra riferiva di essere spaventata dal marito che si trovava sotto casa. Pt_2
Il sig. nella giornata del 15.10.2023 era stato trasportato in ospedale perché in forte stato di CP_1 agitazione. All'arrivo della pattuglia, tuttavia, entrambi apparivano tranquilli e la stessa sig.ra chiedeva di far entrare il marito in casa.
Segnalazione S. Sociali (24.07.2023): l'interessamento del Servizio Sociale si è reso necessario per le condizioni di salute e condotte del sig. . CP_1 In particolare, la moglie, supportata da una vicina, da una volontaria e dall'operatrice del CP_4 [...]
ha richiesto un confronto con il servizio per esplicitare il clima familiare patito negli ultimi Pt_3 mesi a causa di condotte sempre più bizzarre ed imprevedibili del coniuge in ambiente domestico.
La sig.ra avrebbe dichiarato che il coniuge è dedito all'uso di alcool da moltissimi anni ma che solo negli ultimi mesi, anche per fattori sanitari, la quantità di bevande assunte e i relativi effetti comportamentali avrebbero raggiunto livelli intollerabili e forieri di preoccupazione per le condotte imprevedibili dello stesso.
Il sig. si sarebbe sottoposto a un intervento di riduzione gastrica per grave obesità con gravi CP_1 effetti collaterali ed in particolare una accentuazione della condotta di abuso di alcool.
Al sig. sarebbe stato diagnosticata una diagnosi preliminare di “depressione”. CP_1 Il 16.07.2023 vi è stato l'intervento domestico delle FFOO, cui è seguita la segnalazione al Servizio Sociale.
La sig.ra ha dimostrato capacità di protezione nei confronti delle minori, anticipando le azioni Pt_2 del marito e allontanandosi da casa per breve periodo per alleggerire le tensioni.
Si è comunque dinanzi a un atteggiamento di percezione distorta della realtà e di negazione delle problematiche di dipendenza patologica del marito.
La signora è preoccupata dalla situazione e chiede aiuto al Servizio.
Valutazioni conclusive:
Le condizioni di vita delle minori, causa i comportamenti del sig. , sono contraddistinte da un CP_1 clima di allerta e insicurezza personale. La figlia più piccola ha manifestato sentimenti molto forti di ansia e di timori nei confronti del padre, tali da non voler dimorare nella casa di famiglia.
pagina 6 di 9 Il modello di organizzazione familiare definito dal sig. nel tempo pare contraddistinto da CP_1 controllo economico e dipendenza della moglie, condizione che con le attuali variabili sanitarie intervenute rendono assai problematica la realizzazione di una alternativa temporanea all'attuale stallo abitativo.
Segnalazione S. Sociali (01.08.2023):
In data 25.07.2023 il Servizio ha inserito la madre e le figlie minori in una struttura alberghiera.
In data 28.07.2023 il Servizio ha collocato la madre e le minori in una struttura protetta presente sul territorio.
Il collocamento è stato effettuato sulla base della richiesta della signora, che ha manifestato una forte preoccupazione per le vicende avvenute nella abitazione familiare.
La madre ha segnalato un forte clima di allerta e di insicurezza dovuto agli atteggiamenti imprevedibili del sig. . CP_1
Denuncia-querela (20.11.2023) per maltrattamenti in famiglia
Verbale SS.II (20.11.2023)
Verbale SS.II di (20.11.2023), responsabile attività di volontariato Persona_5 CP_4
Conclusioni del P.M. (19.08.2024): sulla segnalazione per adozione di provvedimenti di tutela ex art. 330 cc nell'interesse delle figlie minori della coppia dispone “date le condotte pregiudizievoli dell'indagato appare opportuno procedere con un provvedimento ex art. 333 cc con affidamento esclusivo delle minori alla madre, valutando la ripresa dei rapporti e degli incontri tra padre e figlie, monitorandoli e mediandoli, relazionando qualora emergessero criticità tali da dover richiedere la valutazione e verifica delle capacità educative ed affettive e accuditive del , accertando pertanto CP_1 le capacità genitoriali del padre”.
Nel caso in esame, visto anche il contenuto delle dichiarazioni rese dalle figlie adolescenti (vittime anch'esse del delitto di cui all'art.572 c.p. anche nella prospettazione della violenza assistita), si deve provvedere all'affido c.d. “rafforzato”. Le questioni economiche
La ricorrente ha capacità economiche, vista la sua età e deve attivarsi nella ricerca di un lavoro remunerato.
Oggi il marito è detenuto per cui le sue capacità economiche sono contratte. In precedenza egli lavorava. Non essendosi costituito in giudizio, non si hanno elementi specifici relativi ad un eventuale reddito prodotto dal padre. Ad ogni modo, il soggetto è in età adulta, non risulta che sia affetto da patologie che gli impediscano lo svolgimento di attività lavorativa o, ancora, che versi in una qualche specifica condizione personale tale da limitare le sue capacità lavorativa, per cui deve ritenersi soggetto del tutto capace di produrre reddito, così da poter adempiere ai propri obblighi verso i figli minori o, comunque, non autosufficienti dal punto di vista economico.
Oltretutto durante la convivenza ella lavorava, come dichiarato dal ricorrente che evidentemente, avendo convissuto è a conoscenza della circostanza.
Il Giudice, essendo rimasto contumace il convenuto, ha ritenuto opportuno esercitare i poteri di ufficio, in presenza di un minore, per verificare eventuali capacità economiche del padre, autorizzando la parte ricorrente a richiedere presso l'Agenzia delle Entrate e l'Inps eventuali posizioni contributive o lavorative del convenuto.
Da tali accertamenti si è appreso che ha lavorato, come lavoratore subordinato (dati a partire dall'1.4.2002): tutto l'anno per gli anni: 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009; nel 2010: da 1gennaio a 31 ottobre in cassa integrazione, 12.7 – 6.8 lavoro, 1.11 – 7.11 malattia, 8.11 –
31.12 disoccupazione;
nel 2011: 1.1 – 9.7 disoccupazione, 10.7 – 8.11 malattia;
pagina 7 di 9 nel 2014 dal 20 gennaio al 31 dicembre;
nel 2015 tutto l'anno (compreso periodo di malattia); negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 tutto l'anno; nel 2023 dall'1gennaio al 25.9.2023 lavoro + malattia (per infortunio), dal 29 ottobre al 31 dicembre
NASPI; nel 2024 NASPI: da 1gennaio a 1° febbraio;
da 10 febbraio a 30 settembre.
Egli è arrivato a guadagnare fino a circa €.20.000 l'anno. Quando ha lavorato tutto l'anno ha avuto una media di circa €.17.000 per un intero anno.
Riguardo all'assegno per il mantenimento delle figlie minori a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età delle figlie della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato (oggi detenuto), ai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore: oggi inesistenti. Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in €.300,00 mensili complessivi;
esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo (a favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato), segue la soccombenza sia pure parziale, visti i limiti in cui le domande dell'attrice sono state accolte. Seppure il convenuto, non costituendosi, non si è opposto alla domanda avversaria, la ricorrente è stata costretta ad adire il tribunale.
La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: trattasi di giudizio di cognizione dinanzi al tribunale di natura contenziosa;
scaglione indeterminabile - complessità bassa, valori minimi per le sole prime tre fasi (stante la contumacia e l'accoglimento parziale), non c'è stata fase decisionale (non sono state redatte memorie).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, pronunzia la separazione personale fra i coniugi: nata a [...] - Marocco - 6.8.1974) Parte_1
e
(nato a [...] – Marocco - 26.8.1967) CP_1
Unitisi in matrimonio a Casablanca in Marocco il 29.8.2006; dispone l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, anche riguardo ad ogni decisione di maggiore interesse relativa alle figlie, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (art.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.); dispone la loro collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare alla ricorrente;
dispone incontri protetti padre-figlie in modalità audio/video, purchè le figlie vi acconsentano, che il servizio sociale calendarizzerà in relazione alla concreta realizzazione (vista anche l'attuale condizione detentiva del padre), indicativamente una volta la settimana, con facoltà per il servizio di incrementarli, in caso di esito favorevole, ovvero ridurli (fino a poterli interrompere) se aventi esito negativo o disturbanti per le figlie;
con decorrenza dalla domanda pone a carico del convenuto il versamento diretto in favore della ricorrente della somma mensile complessiva di €.300 (€.150 per ogni figlia); annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle pagina 8 di 9 esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Dispone che l'assegno unico per i figli sia interamente percepito dalla madre;
Respinge la richiesta di assegno di mantenimento per la moglie.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, in favore dello Stato, che si liquidano in complessivi €.1.178,00 oltre accessori come per legge. Si comunichi al servizio sociale.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 18.12.2024
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2404/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERNARDI Parte_1 C.F._1
CATERINA, elettivamente domiciliata in VIA EMILIA EST 50 MODENA presso il difensore avv.
BERNARDI CATERINA
ATTRICE contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 21.2.2024 (nata a [...] - Marocco - 6.8.1974) chiede pronunciarsi Parte_1 la separazione dal marito (nato a [...] – Marocco - 26.8.1967) con cui si è CP_1 sposata in Marocco il 29.8.2006 a Casablanca (Marocco) (atto di matrimonio tradotto e legalizzato doc.2) già trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castelmaggiore doc. n. 3). Dalla loro unione sono nate: (10.6.2012) e (17.6.2010), Per_1 Per_2
Con lo stesso ricorso domanda provvedimento urgente (ex art.473-bis. 15 c.p.c.) di natura economica per il mantenimento delle figlie, assumendo che il padre non vi provvede, essendo detenuto (in custodia cautelare) a seguito di denuncia della moglie per il delitto p. e p. dall'art.572 c.p. ed essendo ella priva di occupazione lavorativa e fonti di reddito.
Il giudice, con decreto inaudita altera parte 23.2.2024 accoglieva la domanda d'urgenza del seguento contenuto:
“vista la domanda ex art.473-bis. 15 c.p.c.: pagina 1 di 9 ritenuta la stessa oggi accoglibile relativamente alla determinazione di un assegno di mantenimento per i figli minori – in quanto il marito convenuto è oggi sottoposto a misura cautelare personale del divieto di avvicinamento e che è venuto meno il suo mantenimento verso la prole, mentre la moglie non percepisce reddito (al momento è priva di lavoro): dispone il versamento diretto in favore della ricorrente della somma mensile complessiva di €.300 (€.150 per ogni figlio), da parte del datore di lavoro del convenuto (soc. – con sede in CP_2 loc. Stiatico – San Giorgio di Piano, via XXV Aprile); dispone la percezione da parte della ricorrente dell'assegno unico per i figli nella misura del 100%.
All'udienza 19.3.2024 per la conferma, modifica o revoca del precedente decreto, il convenuto non si costituiva: la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza è avvenuta a mani proprie del convenuto, detenuto in carcere.
Veniva sentita personalmente la ricorrente, la quale dichiarava:
“Mio marito prima del 2023 stava bene;
nell'estate è cambiato a seguito di un intervento chirurgico per dimagrire. Dopo questo intervento non ha voluto essere seguito da uno psicologo. Ha iniziato a fare cose strane: ha iniziato a parlare da solo;
a urlare per strada. Rientrava a casa di notte, si faceva la doccia e andava a lavorare. Quando tornava a casa mi invitava ad uscire di casa con le figlie. Non è mai stato violento;
urlava e diceva parolacce. A luglio e agosto sono entrata in struttura;
sono rientrata a casa a settembre. Sono andava via di casa perché le figlie avevano paura del padre, perché di notte era ubriaco e urlava contro di me offendendomi. Da settembre la situazione è peggiorata: fino
a prima di andare in carcere mi ha anche minacciata. Mi ha detto che uscito dal carcere, se fossi stata ancora viva, mi avrebbe ammazzato. Lui è sempre ubriaco dalle 9 di mattina. Lui lavorava come metalmeccanico. Ha litigato con il suo titolare proprio perché si presentava a lavoro ubriaco. A San
Giorgio di Piano è stato fermato dalla polizia mentre beveva guidando. Per questo è stato licenziato. Io vivo in affitto e pago circa 90€ al mese;
il contratto è a nome di mio marito. Io preparo da mangiare in casa per le persone;
guadagno 200,00€ al mese. Attualmente le utenze vengono pagate dai Servizi Sociali. Percepisco il 50% dell'assegno unico, pari a 225€. Mio marito non contribuisce in alcun modo al mantenimento delle figlie. Lui non vede le figlie da fine novembre 2023. Era già stato arrestato per una resistenza a pubblico ufficiale. Non sono proprietaria di alcun bene;
non ho finanziamenti o investimenti in corso”.
Il Giudice
Dato atto che sino ad ore 12.30 nessuno è comparso per il convenuto, ne dichiara la contumacia.
Dato altresì atto della impossibilità di provvedere al tentativo di conciliazione tra le parti stante l'assenza del convenuto, autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
riserva gli ulteriori provvedimenti temporanei e urgenti. Pronunciava, quindi, ordinanza 3.4.2024 con cui confermava il decreto 23.2.2024 in merito alla determinazione e corresponsione, da parte del , di un assegno di mantenimento per i due figli CP_1 minori conviventi con la madre;
la somma complessiva di €.300,00 mensile dovuta è annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie.
Veniva, quindi, celebrata la prima udienza del procedimento di separazione personale 23.4.2024.
Era sentita la ricorrente, la quale dichiarava:
“Mio marito è ancora in carcere, ma non so per quali comportamenti. Non ho più contatti con mio marito. Al momento non lavoro, ma sono alla ricerca di una occupazione come colf-badante.
pagina 2 di 9 Vorrei precisare che la somma di € 200,00 che ho menzionato nel verbale della precedente udienza non la percepisco regolarmente ogni mese, ma solo il mese scorso. Gli assistenti sociali pagano l'affitto (circa € 90,00 al mese) e le utenze. Io vivo con le mie CP_3 figlie. Io percepisco il 50% dell'assegno unico (pari ad € 223,00). Ho presentato richiesta per percepire il 100%. Non c'è più alcun contatto tra il convenuto e le figlie. Non c'è più alcun contatto nemmeno con me. Prima di andare in carcere, il convenuto lavorava dal 2013 come metalmeccanico e percepiva circa
€1.400/1.500 al mese”.
L'ordinanza riservata 25.5.2024 La stessa procuratrice della ricorrente ha chiesto la conferma delle determinazioni già assunte da questo giudice con il proprio decreto di fissazione d'udienza 23.2.2024. Il marito della ricorrente è attualmente detenuto (dove gli è stato anche notificato il ricorso introduttivo).
È in atto la misura cautelare personale, nei confronti del convenuto, del divieto di avvicinamento alla moglie ed ai figli. La ricorrente ha capacità lavorative (vista anche la giovane età) ed in conseguenza della presente ordinanza potrà anche percepire il 100% dell'assegno unico per i figli (ammontante ad oltre €.400 mensili).
P.Q.M.
Dispone l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, anche riguardo ad ogni decisione di maggiore interesse relativa alle figlie, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (art.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.); dispone la loro collocazione prevalente presso la madre;
dispone incontri protetti padre-figlie in modalità audio/video, purchè le figlie vi acconsentano, che il servizio sociale calendarizzerà in relazione alla concreta realizzazione (vista anche l'attuale condizione detentiva del padre), indicativamente una volta la settimana, con facoltà per il servizio di incrementarli, in caso di esito favorevole, ovvero ridurli (fino a poterli interrompere) se aventi esito negativo o disturbanti per le figlie.
Conferma il proprio decreto 23.2.2024 in merito alla determinazione e corresponsione, da parte del
, di un assegno di mantenimento per i due figli minori conviventi con la madre;
CP_1 la somma complessiva di €.300,00 mensile dovuta è annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Dispone che l'assegno unico per i figli sia interamente percepito dalla madre;
Respinge la richiesta di assegno di mantenimento per la moglie.
Con ordinanza “integrativa” – non essendoci stata pronuncia sull'assegnazione della casa familiare, il giudice ne disponeva l'assegnazione alla moglie (provvedimento 26.6.2024).
Si procedeva all'ascolto delle due figlie e Preliminarmente, il giudice informava le Per_2 Per_1 minori sul procedimento in corso e sulle conseguenze di esso;
spiegava il significato che ha l'incontro con loro;
le rassicurava sul fatto che di ciò che diranno sarà tenuto conto, anche se la decisione potrà essere diversa;
le rassicurava sul fatto che le decisioni saranno prese esclusivamente nel loro interesse, morale e materiale.
Il Giudice procedeva all'audizione separata delle figlie minori della coppia.
Viene sentita ho 14 anni. Per_2
pagina 3 di 9 “Frequento un istituto tecnico, indirizzo finanza e marketing. Vivo con mamma e mia sorella. So che PA è in carcere. Non vedo PA da settembre 2023 circa. Poi è stato arrestato. So che ha commesso un reato.
Prima di questo avvenimento, cioè prima del suo comportamento, avevamo un buon rapporto: non era più quello di una volta, è cambiato, era distaccato, non parlava più con noi, era più aggressivo anche con se stesso. All'inizio parlavo un sacco con mio padre, poi si è allontanato. Per ora non voglio sentirlo. Non ne sento ancora il bisogno, sto bene così.
Non penso che vorrei vivere di nuovo con lui. Forse potrei riprendere a parlare con lui e non mi posso dimenticare delle cose belle che ha fatto. Non escludo che potrei tornare a vederlo, in futuro. Ho parlato con l'assistente sociale. È la mamma che si occupa di noi. Viviamo solo noi tre. Con mamma ho un buon rapporto.”
ADR. “Non lo so, non saprei a cosa potrebbe essermi utile (in merito alla domanda di nomina di un curatore speciale, ndr).
In Marocco ci sono i parenti, ci andiamo tutte le estati. Noi siamo a Casablanca, ci sono i nonni.”
Viene sentita ho 12 anni, compiuti a giugno. Per_1
“Non so bene perché sono qui. Frequento la seconda media. Non vedo PA da tanto tempo, da almeno un anno, quando lo hanno portato via a novembre 2023.
Mi manca però non sono pronta per sentirlo.
Per adesso non voglio sentirlo. Non escludo in futuro di risentirlo. Dovrebbe cambiare atteggiamento, perché nel periodo dell'anno scorso era cambiato negli atteggiamenti appunto: ad esempio, urlava spesso, non tanto nei miei confronti. Lui prende delle medicine e io cercavo di aiutarlo, quindi forse per questo urlava meno con me. Ma lui urlava spesso con mamma e con mia sorella.
Anche con me urlava, ma io stavo zitta. Io adesso sto bene, vado a scuola e sono felice. Mamma si occupa di noi. Con mamma c'è un buon rapporto.”
Istruita la causa, la stessa era trattenuta in decisione sulle conclusioni della procuratrice della ricorrente che ha concluso come da ricorso.
La pronuncia sul vincolo
Così limitata oggi la decisione (parziale) che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso (il marito convenuto è detenuto (in custodia cautelare) a seguito di denuncia della moglie per il delitto p. e p. dall'art.572 c.p. ai suoi danni. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Affido esclusivo L'affido esclusivo è consentito solo nei casi in cui l'affido condiviso (stabilito come regime ordinario dall'art.337 quater c.c.) si dimostri contrario agli interessi del figlio minore. A base di una simile decisione ci sono, spesso, comportamenti del genitore improntati al suo totale disinteresse verso il minore, quale l'abbandono morale e materiale, espressione di un'abdicazione all'esercizio della genitorialità e violazione degli obblighi su lui incombenti ai sensi degli artt.316 e 316 bis c.c.; talvolta si giunge addirittura a condotte pregiudizievoli per la prole minore (si pensi a comportamenti violenti nei confronti diretti dei figli oppure dell'altro genitore alla presenza dei figli minori).
pagina 4 di 9 Sono di rilievo indubbiamente le relazioni del servizio sociale incaricato e la documentazione non coperta da segreto che il P.M. ha trasmesso a questo giudice ex art.473-bis. 42 c.p.c.
Relazione dei Servizi Sociali nell'interesse dei minori (Bologna, 17.06.2010 – oggi Persona_3
14 anni) e (Bologna, 10.06.2012 – oggi 12 anni). Persona_4
Agosto 2024 Il nucleo familiare è seguito dal Servizio dal luglio 2023, a seguito di una segnalazione del Servizio
Territoriale che segue il nucleo dal 2010 per motivi abitativi ed economici.
Alla luce della richiesta della sig.ra di essere collocata in protezione insieme alle figlie, Il Pt_2
Servizio ha provveduto ad inserirle (25.07.2023) prima presso una struttura alberghiera e poi
(28.07.2023) presso una struttura protetta sul territorio. La collocazione protetta è terminata il 28.09.2023 su richiesta della madre delle minori.
Nel novembre 2023 la sig.ra ha sporto denuncia nei confronti del marito, sig. il quale è CP_1 stato sottoposto a misura cautelare personale di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento a moglie e figlie (proc. 14336/2023 RGNR).
Sempre nello stesso periodo, il sig. è stato in carcere per resistenza a pubblico ufficiale. In data CP_1 27.02.2024 è stato scarcerato, tuttavia, in seguito alla violazione dell'ordinanza cautelare è stato nuovamente arrestato.
Ad oggi, il sig. si trova in carcere. CP_1 L'ordinanza del Tribunale civile emessa in data 25.05.2024 nel procedimento di separazione non è giunta al Servizio che ne ha preso visione solo per copia fornita dall'avv. della sig.ra Pt_2
Relativamente agli incontri protetti padre/figlie in modalità audio-video, il Servizio comunica che non è stato possibile dare avvio a tali incontri in quanto non vi è stata la disponibilità da parte delle minori.
Le minori, infatti, durante una visita domiciliare, hanno comunicato di non sentirsi pronte a rivedere – anche in forma protetta – il padre.
Il Servizio si rende disponibile ad avviare gli incontri, qualora vi sia una maggiore disponibilità da parte delle minori.
******
La Procura ha inviato documentazione relativa al procedimento penale a carico del sig. – proc. CP_1 penale 14336/2023 RGNR – nel corso del quale è stato emesso un decreto di giudizio immediato (in copia) in data 15.01.2024, con udienza fissata per il 21.03.2024. Imputazione: art. 572 c. 2 cp. (a); art. 81 cpv, 609bis cp, 609ter cp c. 1 n.5 (b)
P. Offese: Kebbach Amal, Persona_3 Persona_4
Segnalazione dei S. Sociali (25.05.2024)
(Nella prima parte della relazione vi sono le stesse cose riportate nella relazione da ultimo pervenuta a questo Tribunale, di agosto 2024). La sig.ra si occupa della cura delle minori autonomamente, mostrandosi attenta ed adeguata.
La sig.ra, dopo il rientro dalla comunità, ha trovato un impiego part-time e ha comunicato di percepire da circa due mesi il mantenimento di euro 300. Il nucleo risiede a Castel Maggiore in un appartamento di edilizia pubblica: l'abitazione è apparsa curata, pulita e ordinata. Le minori sono apparse serene e disponibili all'interazione. Ambedue presentano un buon rendimento, una frequenza regolare e un ottimo legame con docenti e compagni.
Le minori hanno manifestato un buon legame con la madre, definendola altruista e gentile.
Relativamente al padre hanno raccontato di sapere dove si trovi attualmente, riferendo “lo abbiamo visto diverso, è cambiato”. Valutazioni conclusive:
pagina 5 di 9 Non sono emersi elementi di preoccupazione in merito al percorso di sviluppo delle minori, le quali appaiono in buona salute e ben inserite nel contesto sociale e scolastico. Le minori sono legate affettivamente alla madre, unica figura di riferimento dal punto di vista educativo ed affettivo.
(a questa relazione sono allegate le verifiche scolastiche sul percorso di studio delle minori).
Comunicazione notizia di reato (21.11.2023)
Annotazione di PG (19.11.2023): intervento dei CC per segnalazione di lite familiare presso l'abitazione Ballage-Kabbach. Le FF.OO. constatavano che la sig.ra era rimasta vittima delle condotte maltrattanti poste in Pt_1 essere dal marito. La sig.ra riferiva di essere stata aggredita verbalmente dal marito per futili motivi, di essere stata minacciata e strattonata per i capelli. Rifiutava cure mediche e di essere collocata in struttura protetta. Venivano attivate le procedure del cd. Codice Rosso. Il nucleo familiare risultava già noto per pregressi interventi a seguito di episodi analoghi. Venivano quindi prontamente allertati i Servizi sociali competenti.
Venivano notiziati gli uffici del Centro di Salute Mentale per indagare le condizioni del sig. . CP_1
Annotazione PG (16.07.2023) e segnalazione ai Servizi sociali (17.07.2024): si segnalava la situazione del nucleo familiare in seguito ad un intervento domiciliare delle FF.OO., quando la sig.ra Pt_2 riferiva che il marito rincasava ubriaco e in stato di agitazione
Annotazione PG (16.10.2023): intervento domiciliare presso l'abitazione dei sig.ri, poiché la sig.ra riferiva di essere spaventata dal marito che si trovava sotto casa. Pt_2
Il sig. nella giornata del 15.10.2023 era stato trasportato in ospedale perché in forte stato di CP_1 agitazione. All'arrivo della pattuglia, tuttavia, entrambi apparivano tranquilli e la stessa sig.ra chiedeva di far entrare il marito in casa.
Segnalazione S. Sociali (24.07.2023): l'interessamento del Servizio Sociale si è reso necessario per le condizioni di salute e condotte del sig. . CP_1 In particolare, la moglie, supportata da una vicina, da una volontaria e dall'operatrice del CP_4 [...]
ha richiesto un confronto con il servizio per esplicitare il clima familiare patito negli ultimi Pt_3 mesi a causa di condotte sempre più bizzarre ed imprevedibili del coniuge in ambiente domestico.
La sig.ra avrebbe dichiarato che il coniuge è dedito all'uso di alcool da moltissimi anni ma che solo negli ultimi mesi, anche per fattori sanitari, la quantità di bevande assunte e i relativi effetti comportamentali avrebbero raggiunto livelli intollerabili e forieri di preoccupazione per le condotte imprevedibili dello stesso.
Il sig. si sarebbe sottoposto a un intervento di riduzione gastrica per grave obesità con gravi CP_1 effetti collaterali ed in particolare una accentuazione della condotta di abuso di alcool.
Al sig. sarebbe stato diagnosticata una diagnosi preliminare di “depressione”. CP_1 Il 16.07.2023 vi è stato l'intervento domestico delle FFOO, cui è seguita la segnalazione al Servizio Sociale.
La sig.ra ha dimostrato capacità di protezione nei confronti delle minori, anticipando le azioni Pt_2 del marito e allontanandosi da casa per breve periodo per alleggerire le tensioni.
Si è comunque dinanzi a un atteggiamento di percezione distorta della realtà e di negazione delle problematiche di dipendenza patologica del marito.
La signora è preoccupata dalla situazione e chiede aiuto al Servizio.
Valutazioni conclusive:
Le condizioni di vita delle minori, causa i comportamenti del sig. , sono contraddistinte da un CP_1 clima di allerta e insicurezza personale. La figlia più piccola ha manifestato sentimenti molto forti di ansia e di timori nei confronti del padre, tali da non voler dimorare nella casa di famiglia.
pagina 6 di 9 Il modello di organizzazione familiare definito dal sig. nel tempo pare contraddistinto da CP_1 controllo economico e dipendenza della moglie, condizione che con le attuali variabili sanitarie intervenute rendono assai problematica la realizzazione di una alternativa temporanea all'attuale stallo abitativo.
Segnalazione S. Sociali (01.08.2023):
In data 25.07.2023 il Servizio ha inserito la madre e le figlie minori in una struttura alberghiera.
In data 28.07.2023 il Servizio ha collocato la madre e le minori in una struttura protetta presente sul territorio.
Il collocamento è stato effettuato sulla base della richiesta della signora, che ha manifestato una forte preoccupazione per le vicende avvenute nella abitazione familiare.
La madre ha segnalato un forte clima di allerta e di insicurezza dovuto agli atteggiamenti imprevedibili del sig. . CP_1
Denuncia-querela (20.11.2023) per maltrattamenti in famiglia
Verbale SS.II (20.11.2023)
Verbale SS.II di (20.11.2023), responsabile attività di volontariato Persona_5 CP_4
Conclusioni del P.M. (19.08.2024): sulla segnalazione per adozione di provvedimenti di tutela ex art. 330 cc nell'interesse delle figlie minori della coppia dispone “date le condotte pregiudizievoli dell'indagato appare opportuno procedere con un provvedimento ex art. 333 cc con affidamento esclusivo delle minori alla madre, valutando la ripresa dei rapporti e degli incontri tra padre e figlie, monitorandoli e mediandoli, relazionando qualora emergessero criticità tali da dover richiedere la valutazione e verifica delle capacità educative ed affettive e accuditive del , accertando pertanto CP_1 le capacità genitoriali del padre”.
Nel caso in esame, visto anche il contenuto delle dichiarazioni rese dalle figlie adolescenti (vittime anch'esse del delitto di cui all'art.572 c.p. anche nella prospettazione della violenza assistita), si deve provvedere all'affido c.d. “rafforzato”. Le questioni economiche
La ricorrente ha capacità economiche, vista la sua età e deve attivarsi nella ricerca di un lavoro remunerato.
Oggi il marito è detenuto per cui le sue capacità economiche sono contratte. In precedenza egli lavorava. Non essendosi costituito in giudizio, non si hanno elementi specifici relativi ad un eventuale reddito prodotto dal padre. Ad ogni modo, il soggetto è in età adulta, non risulta che sia affetto da patologie che gli impediscano lo svolgimento di attività lavorativa o, ancora, che versi in una qualche specifica condizione personale tale da limitare le sue capacità lavorativa, per cui deve ritenersi soggetto del tutto capace di produrre reddito, così da poter adempiere ai propri obblighi verso i figli minori o, comunque, non autosufficienti dal punto di vista economico.
Oltretutto durante la convivenza ella lavorava, come dichiarato dal ricorrente che evidentemente, avendo convissuto è a conoscenza della circostanza.
Il Giudice, essendo rimasto contumace il convenuto, ha ritenuto opportuno esercitare i poteri di ufficio, in presenza di un minore, per verificare eventuali capacità economiche del padre, autorizzando la parte ricorrente a richiedere presso l'Agenzia delle Entrate e l'Inps eventuali posizioni contributive o lavorative del convenuto.
Da tali accertamenti si è appreso che ha lavorato, come lavoratore subordinato (dati a partire dall'1.4.2002): tutto l'anno per gli anni: 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009; nel 2010: da 1gennaio a 31 ottobre in cassa integrazione, 12.7 – 6.8 lavoro, 1.11 – 7.11 malattia, 8.11 –
31.12 disoccupazione;
nel 2011: 1.1 – 9.7 disoccupazione, 10.7 – 8.11 malattia;
pagina 7 di 9 nel 2014 dal 20 gennaio al 31 dicembre;
nel 2015 tutto l'anno (compreso periodo di malattia); negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 tutto l'anno; nel 2023 dall'1gennaio al 25.9.2023 lavoro + malattia (per infortunio), dal 29 ottobre al 31 dicembre
NASPI; nel 2024 NASPI: da 1gennaio a 1° febbraio;
da 10 febbraio a 30 settembre.
Egli è arrivato a guadagnare fino a circa €.20.000 l'anno. Quando ha lavorato tutto l'anno ha avuto una media di circa €.17.000 per un intero anno.
Riguardo all'assegno per il mantenimento delle figlie minori a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età delle figlie della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato (oggi detenuto), ai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore: oggi inesistenti. Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in €.300,00 mensili complessivi;
esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo (a favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato), segue la soccombenza sia pure parziale, visti i limiti in cui le domande dell'attrice sono state accolte. Seppure il convenuto, non costituendosi, non si è opposto alla domanda avversaria, la ricorrente è stata costretta ad adire il tribunale.
La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: trattasi di giudizio di cognizione dinanzi al tribunale di natura contenziosa;
scaglione indeterminabile - complessità bassa, valori minimi per le sole prime tre fasi (stante la contumacia e l'accoglimento parziale), non c'è stata fase decisionale (non sono state redatte memorie).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, pronunzia la separazione personale fra i coniugi: nata a [...] - Marocco - 6.8.1974) Parte_1
e
(nato a [...] – Marocco - 26.8.1967) CP_1
Unitisi in matrimonio a Casablanca in Marocco il 29.8.2006; dispone l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, anche riguardo ad ogni decisione di maggiore interesse relativa alle figlie, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (art.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.); dispone la loro collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare alla ricorrente;
dispone incontri protetti padre-figlie in modalità audio/video, purchè le figlie vi acconsentano, che il servizio sociale calendarizzerà in relazione alla concreta realizzazione (vista anche l'attuale condizione detentiva del padre), indicativamente una volta la settimana, con facoltà per il servizio di incrementarli, in caso di esito favorevole, ovvero ridurli (fino a poterli interrompere) se aventi esito negativo o disturbanti per le figlie;
con decorrenza dalla domanda pone a carico del convenuto il versamento diretto in favore della ricorrente della somma mensile complessiva di €.300 (€.150 per ogni figlia); annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle pagina 8 di 9 esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Dispone che l'assegno unico per i figli sia interamente percepito dalla madre;
Respinge la richiesta di assegno di mantenimento per la moglie.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, in favore dello Stato, che si liquidano in complessivi €.1.178,00 oltre accessori come per legge. Si comunichi al servizio sociale.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 18.12.2024
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 9 di 9