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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/05/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1080/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – adempimento convenzione
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Eva Russolillo, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Controparte_1
Senatore, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.02.2017 lo
[...] faceva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1853/16 notificato in data 19.01.2017 dalla CP_1
per il pagamento della somma di euro 8.410,48 oltre accessori,
[...] dovuto per due fatture relative al canone annuo concordato tra le parti e precisamente alle rate mensili di euro 5041,67 relative a febbraio-marzo
2013, deducendo a motivo l'insussistenza del credito avendo esso opponente eseguito regolarmente i pagamenti delle rate da Gennaio a Maggio 2013 come da documentazione prodotta in atti. Precisava che dopo la notifica del decreto ingiuntivo il proprio legale aveva inviato una pec al difensore dell'opposta indicando i "cro" delle operazioni bancarie e gli avvenuti pagamenti al fine di evitare il giudizio, ma il legale aveva riferito che i pagamenti non risultavano nella contabilità della Rem. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 Costituitasi in giudizio, la deduceva che il Controparte_1 ricorso in monitorio era fondato sul mancato pagamento delle fatture n. 187/D del 28/02/2013 per euro 5.041,67 e n. 275/D del 13/03/2013 per euro
2.154,79 in cui venivano contabilizzati i costi relativi ai ratei di pagamento dovuti in forza di un contratto di assistenza n. 201283.10 di tipo Full Risk su apparecchiatura di risonanza magnetica, marca Picker, modello Eclipse 1,5T stipulato tra le parti in data 27/10/2010. Allegava che i pagamenti su cui si basava l'opposizione dello erano stati eseguiti Controparte_2 senza espressa imputazione, come risulta dai bonifici di pagamento dall'opponente prodotti in giudizio e non recavano in causale alcuna indicazione del numero di fattura cui inerivano. Pertanto, in mancanza della dichiarazione della controparte dei debiti che intendeva scomputare, l'istante, nel richiedere tale somma, aveva attuato l'imputazione di pagamento secondo i criteri di cui all'art. 1193 Cod. Civ. e art. 1194 Cod. Civ., per cui la somma bonificata aveva estinto le pretese creditorie scadute e più antiche, portate dalle fatture indicate in scheda di contabilità. Evidenziava che dalla scheda clienti relativa al 2013 si ricavava che, a fronte di ulteriori fatture emesse nel corso dell'anno suddetto e dei pagamenti effettuati da controparte, l'anno di contabilità 2013 si apriva già con una esposizione debitoria contratta dalla controparte pari ad euro 26.335,68 e relativa a precedenti fatture rimaste insolute e emesse in ragione di rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti e mai disconosciuti dalle stesse. L'opposta non disconosceva di avere ricevuto
5 bonifici da parte dell'opponente tutti pari a euro 5.041,50 ma tale somma andava a scontare il pregresso insoluto. A prova delle proprie allegazioni l'opposta produceva in giudizio la scheda di contabilità relativa agli anni
2009 – 2010 – 2011 e 2012 che riporta tutti i movimenti contabili della società nei confronti della opponente e registra analiticamente le poste di dare e avere. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Rigettando la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, il giudice motivava deducendo che le fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo risultavano regolarmente e tempestivamente pagate dall'opponente con bonifici bancari con le relative imputazioni indicate nella causale, per cui, alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Invero l'opposta con il ricorso monitorio ebbe ad allegare che il
“contratto, avente decorrenza dal 01/10/2010 al 31/12/2013, prevedeva il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 pagamento di un canone annuo di € 50.000,00 oltre iva da corrispondere in rate mensili mediante bonifico bancario;
- Che per tale fornitura venivano emesse e restavano insolute le fatture n. 187/D del 28/02/2013 per € 5.041,67 Con e n. 275/D del 13/03/2013 per € 2.154,79; - Che pertanto la società è ancora creditrice della somma di € 8.410,48 come risulta anche dalle schede contabili che analiticamente attestano che, in riferimento alla posizione della resistente, nelle rispettive voci dare/avere, la società ricorrente ha ancora con la resistente una situazione creditoria derivante dal mancato pagamento Con di quanto effettivamente dovuto alla per le causali suesposte e che fondano il diritto di credito della istante;
- Che gli interessi moratori maturati sulla sorta capitale, calcolati sulla base del D. Lgs 231/02 che prevede un tasso di interesse pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE maggiorato di sette punti percentuali, sono pari a € 2.204,31, somma calcolata a far data dalle singole scadenze dei pagamenti;
- Che pertanto il credito maturato nei confronti della società resistente è di un totale di € 10.614,79 di cui € 8.410,48 per sorta capitale ed euro 2.204,31 per interessi moratori commerciali siccome previsti dal D. Lgs. 231/2002 maturati alle singole scadente, oltre interessi moratori commerciali successivi a far data dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo per espressa richiesta di anatocismo;
- Che alcun effetto sortiva la rituale richiesta di pagamento inviata via pec in data 03/03/2014”. Orbene l'opponente ha allegato e documentato che in relazione alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo (fatture n. 187/D del 28/02/2013 e n.
275/D del 13/03/2013 relative rispettivamente alle rate n. 29 – periodo dall'1.02.2013 al 28.02.2013 e n. 30 - periodo dall'1.03.2013 al 13.03 2013), ebbe ad effettuare regolari e tempestivi pagamenti in data 6.03.2013 a
“pagamento fattura mese di febbraio 2013” e in data 8.04.2013 a “ pagamento fattura mese di marzo 2013”. L'opponente ha inoltro provato il regolare pagamento delle rate anche di aprile, maggio e giugno 2013, anch'esse con bonifici e causale di imputazione.
Considerato che alla data di deposito del ricorso monitorio l'opposta si dichiarava creditrice solo delle due suddette fatture ed avendo ricevuto il pagamento delle medesime in modo puntuale e con espressa imputazione, non
è dato comprendere su cosa si basa la pretesa creditoria della e per CP_1 quale ragione il difensore insista nella domanda, deducendo l'omessa imputazione dei pagamenti da parte dell'opponente e la diversa imputazione dei due pagamenti operata dalla in monitorio l'opposta abbe ad agire Pt_2 solo per le rate del febbraio e marzo 2013, ritenendole non pagate e non
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 rappresentando altre fatture non pagate, di certo non è ammissibile motivare diversamente la pretesa creditoria in giudizio di opposizione, anche perchè
l'opposta non si oppose e non contestò le precise causali dei due bonifici di pagamento delle fatture azionate. Diversamente ritenendo, peraltro, ci troveremmo a fronte di un'inammissibile abusivo frazionamento del credito e ad una diversa allegazione dei fatti rispetto a come esposti in monitorio.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali,
Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 26.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1080/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – adempimento convenzione
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Eva Russolillo, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Controparte_1
Senatore, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.02.2017 lo
[...] faceva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1853/16 notificato in data 19.01.2017 dalla CP_1
per il pagamento della somma di euro 8.410,48 oltre accessori,
[...] dovuto per due fatture relative al canone annuo concordato tra le parti e precisamente alle rate mensili di euro 5041,67 relative a febbraio-marzo
2013, deducendo a motivo l'insussistenza del credito avendo esso opponente eseguito regolarmente i pagamenti delle rate da Gennaio a Maggio 2013 come da documentazione prodotta in atti. Precisava che dopo la notifica del decreto ingiuntivo il proprio legale aveva inviato una pec al difensore dell'opposta indicando i "cro" delle operazioni bancarie e gli avvenuti pagamenti al fine di evitare il giudizio, ma il legale aveva riferito che i pagamenti non risultavano nella contabilità della Rem. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 Costituitasi in giudizio, la deduceva che il Controparte_1 ricorso in monitorio era fondato sul mancato pagamento delle fatture n. 187/D del 28/02/2013 per euro 5.041,67 e n. 275/D del 13/03/2013 per euro
2.154,79 in cui venivano contabilizzati i costi relativi ai ratei di pagamento dovuti in forza di un contratto di assistenza n. 201283.10 di tipo Full Risk su apparecchiatura di risonanza magnetica, marca Picker, modello Eclipse 1,5T stipulato tra le parti in data 27/10/2010. Allegava che i pagamenti su cui si basava l'opposizione dello erano stati eseguiti Controparte_2 senza espressa imputazione, come risulta dai bonifici di pagamento dall'opponente prodotti in giudizio e non recavano in causale alcuna indicazione del numero di fattura cui inerivano. Pertanto, in mancanza della dichiarazione della controparte dei debiti che intendeva scomputare, l'istante, nel richiedere tale somma, aveva attuato l'imputazione di pagamento secondo i criteri di cui all'art. 1193 Cod. Civ. e art. 1194 Cod. Civ., per cui la somma bonificata aveva estinto le pretese creditorie scadute e più antiche, portate dalle fatture indicate in scheda di contabilità. Evidenziava che dalla scheda clienti relativa al 2013 si ricavava che, a fronte di ulteriori fatture emesse nel corso dell'anno suddetto e dei pagamenti effettuati da controparte, l'anno di contabilità 2013 si apriva già con una esposizione debitoria contratta dalla controparte pari ad euro 26.335,68 e relativa a precedenti fatture rimaste insolute e emesse in ragione di rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti e mai disconosciuti dalle stesse. L'opposta non disconosceva di avere ricevuto
5 bonifici da parte dell'opponente tutti pari a euro 5.041,50 ma tale somma andava a scontare il pregresso insoluto. A prova delle proprie allegazioni l'opposta produceva in giudizio la scheda di contabilità relativa agli anni
2009 – 2010 – 2011 e 2012 che riporta tutti i movimenti contabili della società nei confronti della opponente e registra analiticamente le poste di dare e avere. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Rigettando la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, il giudice motivava deducendo che le fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo risultavano regolarmente e tempestivamente pagate dall'opponente con bonifici bancari con le relative imputazioni indicate nella causale, per cui, alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Invero l'opposta con il ricorso monitorio ebbe ad allegare che il
“contratto, avente decorrenza dal 01/10/2010 al 31/12/2013, prevedeva il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 pagamento di un canone annuo di € 50.000,00 oltre iva da corrispondere in rate mensili mediante bonifico bancario;
- Che per tale fornitura venivano emesse e restavano insolute le fatture n. 187/D del 28/02/2013 per € 5.041,67 Con e n. 275/D del 13/03/2013 per € 2.154,79; - Che pertanto la società è ancora creditrice della somma di € 8.410,48 come risulta anche dalle schede contabili che analiticamente attestano che, in riferimento alla posizione della resistente, nelle rispettive voci dare/avere, la società ricorrente ha ancora con la resistente una situazione creditoria derivante dal mancato pagamento Con di quanto effettivamente dovuto alla per le causali suesposte e che fondano il diritto di credito della istante;
- Che gli interessi moratori maturati sulla sorta capitale, calcolati sulla base del D. Lgs 231/02 che prevede un tasso di interesse pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE maggiorato di sette punti percentuali, sono pari a € 2.204,31, somma calcolata a far data dalle singole scadenze dei pagamenti;
- Che pertanto il credito maturato nei confronti della società resistente è di un totale di € 10.614,79 di cui € 8.410,48 per sorta capitale ed euro 2.204,31 per interessi moratori commerciali siccome previsti dal D. Lgs. 231/2002 maturati alle singole scadente, oltre interessi moratori commerciali successivi a far data dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo per espressa richiesta di anatocismo;
- Che alcun effetto sortiva la rituale richiesta di pagamento inviata via pec in data 03/03/2014”. Orbene l'opponente ha allegato e documentato che in relazione alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo (fatture n. 187/D del 28/02/2013 e n.
275/D del 13/03/2013 relative rispettivamente alle rate n. 29 – periodo dall'1.02.2013 al 28.02.2013 e n. 30 - periodo dall'1.03.2013 al 13.03 2013), ebbe ad effettuare regolari e tempestivi pagamenti in data 6.03.2013 a
“pagamento fattura mese di febbraio 2013” e in data 8.04.2013 a “ pagamento fattura mese di marzo 2013”. L'opponente ha inoltro provato il regolare pagamento delle rate anche di aprile, maggio e giugno 2013, anch'esse con bonifici e causale di imputazione.
Considerato che alla data di deposito del ricorso monitorio l'opposta si dichiarava creditrice solo delle due suddette fatture ed avendo ricevuto il pagamento delle medesime in modo puntuale e con espressa imputazione, non
è dato comprendere su cosa si basa la pretesa creditoria della e per CP_1 quale ragione il difensore insista nella domanda, deducendo l'omessa imputazione dei pagamenti da parte dell'opponente e la diversa imputazione dei due pagamenti operata dalla in monitorio l'opposta abbe ad agire Pt_2 solo per le rate del febbraio e marzo 2013, ritenendole non pagate e non
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 rappresentando altre fatture non pagate, di certo non è ammissibile motivare diversamente la pretesa creditoria in giudizio di opposizione, anche perchè
l'opposta non si oppose e non contestò le precise causali dei due bonifici di pagamento delle fatture azionate. Diversamente ritenendo, peraltro, ci troveremmo a fronte di un'inammissibile abusivo frazionamento del credito e ad una diversa allegazione dei fatti rispetto a come esposti in monitorio.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali,
Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 26.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4