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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 18/12/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 545/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 545/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
24/09/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Mensi, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via San Martino, n. 38, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
MA IC, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Viale Ombrone,
n. 44, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: all'udienza del 24/09/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 48/2021 con il quale veniva ingiunta al pagamento nei confronti di della somma pari ad € Controparte_2
18.300,00, oltre interessi e spese, per la fornitura di vino.
Parte opponente esponeva in fatto che: - la sig.ra legale rappresentante della Pt_3
avendo l'intenzione di ampliare e differenziare la produzione di Parte_1 vino, si rivolgeva alla convenuta, ed in particolare al sig. - in data 16.08.2019 la Per_1 proponeva di acquistare 90 ql di uva Morellino alla convenuta, ragion per cui in Pt_3 data 01.09.2019 concludevano un accordo verbale per l'acquisto dell'uva richiesta e per l'uso della cantina di RÒ per la vinificazione da parte di;
- in data 19.09.2019 CP_1 il sig. contattava nuovamente la sig.ra preannunciando di non poter Per_1 Pt_3 tenere fede agli accordi dal momento che avrebbe vinificato presso un'altra CP_1 cantina, la quale avrebbe garantito condizioni economiche più favorevoli nel breve periodo;
- nel frattempo, però, la aveva preso impegni con un agente su Roma che Pt_3 avrebbe gestito la commercializzazione dei vini di RÒ solo se la stessa avesse garantito 4/5000 btg di un di prezzo più basso rispetto al così che Per_2 CP_3 acquistava il vino sfuso proposto dalla convenuta per 40 ha, con l'impegno di quest'ultima per gli anni successivi a vendere direttamente le uve;
- a pochi giorni dall'acquisto il sig. proponeva alla sig.ra di iniziare una partnership già Per_1 Pt_3 dal 2019 nei seguenti termini: l'accordo prevedeva la condivisione di 2 ha dei 16 di vigneto a Morellino di Scansano di Vinum e degli spazi e strumenti di cantina della tenuta
RÒ per vinificare le uve provenienti dai vigneti di;
- l'obiettivo del primo CP_1 anno (annata 2019) era dividere gli utili al 50% dell'operazione, in quanto il valore del vino sfuso di sarebbe stato pari al valore dell'uso delle strutture aziendali di CP_1 necessarie a terminare la lavorazione di vinificazione, a stoccare, Pt_4 immagazzinare e commercializzare le bottiglie ottenute;
- il commercialista, dott. Per_3 proponeva di stipulare un contratto a prestazioni corrispettive in base al quale, da
[...] un lato, forniva il vino sfuso (100 hl) e, dall'altro lato, RÒ forniva i servizi CP_4 di cantina, ragion per cui le parti avrebbero emesso fatture di pari valore economico;
- gli accordi, dunque, prevedevano che RÒ alla fine dell'operazione avrebbe pagato la fattura di , ossia al momento della realizzazione dell'utile del vino CP_4 CP_5 così da dividerli in misura paritetica;
- in data 24.02.2020 depositava presso la CP_1
100 hl di Vino sfuso, che veniva lavorato da parte del personale Parte_5
RÒ, con la collaborazione di - in data 13.03.2020 Persona_3 Pt_4
- 2 -
acquistava i primi 50 hl di vino sfuso da al prezzo concordato di Euro 1,5 al litro CP_1 più IVA;
- la sollecitava e proponeva la stipula del c.d. “contratto di rete” per la Pt_3 disciplina dei rapporti commerciali a partire dall'annata 2020; - tale soluzione veniva inizialmente condivisa dalla famiglia tanto che il 27 maggio le parti si Per_1 incontravano dinanzi al consulente agronomico al fine di chiarire tutti Testimone_1 gli aspetti inerenti il suddetto schema contrattuale;
- in data 23.07.2020 il iniziava Per_1
a porre dubbi sulla correttezza, da un punto di vista fiscale, dell'operazione, ragion per cui proponeva di fatturare a soltanto la somma di euro 6.000,00 oltre IVA CP_1 impegnandosi a saldare tale importo entro un mese e a non chiedere il pagamento delle sue fatture fino all'ottenimento dell'utile; - poi pagava il 50% della fattura n. CP_1
40/20 come da accordi;
- nel periodo immediatamente antecedente alla vendemmia 2020, la convenuta non onorava gli accordi presi, ponendo fine alla joint venture.
Per tutti questi motivi parte opponente formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i motivi addotti in premessa o, in subordine ritenere dovuta la minor somma all'esito del credito opposto in compensazione portato da fatt. 40 del 23.07.2020 (detratto acconto già versato) e fatt. 71 del 11.11.2020 per un totale di 6.611,12 €. In via riconvenzionale voglia il Tribunale di Grosseto accertare la responsabilità ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. della società opposta per aver ingiustificatamente interrotto le trattative ad uno stadio avanzato per la conclusione del contratto di rete e, per l'effetto risarcire tutti i danni di natura patrimoniale e alla reputazione subiti dalla comparente secondo quanto indicato nella premessa da rimettersi al prudente apprezzamento dell'Autorità adita. Con vittoria di spese di lite”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta
[...]
, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in Controparte_2 diritto.
Parte opposta esponeva in fatto che: - la sig.ra legale rappresentante di parte Pt_3 attrice, e il dott. commercialista di , intraprendevano una serie di contatti, Per_1 CP_1 al fine di verificare la possibilità di pervenire ad una partnership commerciale;
-
l'interesse nasceva dal fatto che agricola disponeva della cantina, Parte_2 ma non dei vitigni di di Scansano, mentre era proprietaria di 16 ha di Per_2 CP_1
Morellino, ma non aveva una propria cantina per la lavorazione;
- le trattative, tuttavia,
- 3 -
non conducevano ad alcun accordo;
- l'unico contratto perfezionatosi tra le parti atteneva alla vendita del vino sfuso, di cui alle fatture azionate in sede monitoria, tra l'altro già lavorato;
- l'opponente, tra il marzo ed il luglio del 2020, aveva, quindi, acquistato da complessivi 100 hl di vino sfuso, i cui costi di lavorazione erano sostenuti dalla CP_1 odierna opposta, senza aver corrisposto alcunché, e ciò invocando, accordi commerciali solo ipotizzati e mai raggiunti tra le parti.
Per tutte queste ragioni parte opposta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito:
a) in via principale, respingere l'opposizione ex adverso proposta perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la (C.F.: , in Parte_6 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alla Controparte_6
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, la somma di € 18.300,00 (comprensiva di IVA), oltre interessi legali di mora ex
D.Lgs. 231/02 dalla data di scadenza delle singole obbligazioni al saldo effettivo, ovvero al pagamento della diversa somma che risulterà dovuta in corso di giudizio;
c) dichiarare la nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, del petitum e della causa petendi, della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente o comunque respingerla perché infondata in fatto ed in diritto e non provata.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali sia del presente giudizio che della fase monitoria”.
All'udienza del 17.11.2021 il giudice accoglieva parzialmente l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con ordinanza del 25.01.2023 il giudice rigettava le istanze istruttorie, ammettendo solo l'interrogatorio formale richiesto da parte opponente.
All'udienza del 15.03.2023 veniva espletato l'interrogatorio formale di parte opposta.
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All'udienza del 24.09.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il merito dell'opposizione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
In primo luogo, occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si disquisisce sulla regolarità formale e sulla legittimità del procedimento monitorio, bensì si procede alla verifica sostanziale della sussistenza del credito azionato. La conseguenza di ciò è che il creditore opposto ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto a fondamento della pretesa e di allegare l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo incombe l'onere di dimostrare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, totale o parziale, attraverso l'adempimento o altri fatti estintivi, in virtù dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (Tribunale Vicenza n. 1015/2025).
Ciò significa che il creditore deve provare il credito azionato, mediante documentazione idonea. In difetto di prova del credito azionato, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Ed infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo comporta l'instaurazione di un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il quale si svolge secondo le norme del procedimento ordinario di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni ex adverso.
Ulteriore conseguenza dell'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione è che le parti assumono la propria ed effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio;
dunque, l'opposto mantiene la veste di attore e l'opponente di convenuto.
Pertanto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore.
Sullo specifico onus probandi, invero, appare sufficiente richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
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diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa.
L'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica dei fatti addotti dall'opposta a fondamento della domanda.
Com'è noto, l'art. 115 c.p.c. stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il c.d. principio di non contestazione, infatti, è stato introdotto dal legislatore con la legge n. 69 del 2009, con la quale è stato recepito un orientamento giurisprudenziale consolidato, in base al quale il giudice può fondare la propria decisione anche sui fatti dedotti e non contestati dalla controparte costituita, così esonerando la parte deducente del relativo onere probatorio.
Da ciò deriva, di conseguenza, l'onere in capo alle parti costituite di contestare specificamente i fatti dedotti dalle controparti e posti alla base di domande ed eccezioni.
L'onere di contestazione è, ormai, considerato un principio generale che informa il sistema processuale civile che poggia le sue basi, in particolare, sul principio dispositivo del processo, sul meccanismo delle preclusioni successive, sul dovere di lealtà e probità e su quello di economia processuale, anche alla luce dell'art. 111 Cost. (Cass. Civ., n.
8376/2020, Cass. Civ., S.S.U.U., n. 76/2002).
Orbene, nel caso di specie, bisogna necessariamente partire da un dato incontestato. Parte opponente, in tutta evidenza, non contesta di aver ricevuto la fornitura di vino sfuso oggetto delle due fatture azionate in sede monitoria.
Ed infatti, nell'atto di citazione in opposizione, l'opponente afferma di aver acquistato dall'opposta, in data 13.03.2020, 50hl di vino sfuso al prezzo di € 1,5 al litro più IVA e, in data 23.07.2020, altri 50hl di Morellino, allo stesso prezzo.
Pertanto, opera il principio di non contestazione in ordine all'avvenuto acquisto e fornitura del suddetto vino, oggetto delle due fatture azionate in sede monitoria, ossia la n. 3/2020 e la n. 7/2020 (all.ti 5, 6, 7 e 8 alla comparsa di costituzione).
Tuttavia, la società deduce che il pagamento delle suddette Parte_1 forniture fosse condizionato alla messa in vendita del vino, ciò in virtù di un'ampia operazione negoziale conclusa o, comunque, oggetto di serie ed avanzate trattative, relativa ad un contratto di rete stipulato o da stipularsi tra le parti.
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L'opponente allega che l'accordo prevedesse la condivisione di 2 ha dei 16 di vigneto a
Morellino di Scansano, appartenenti a , e degli spazi e strumenti di cantina della CP_1
, allo scopo di vinificare le uve provenienti dai vigneti dell'opposta; Parte_1 il tutto al fine di dividere gli utili al 50% dell'operazione. Ciò, secondo la prospettazione dell'opponente, avrebbe comportato che il valore del vino sfuso di sarebbe stato CP_1 pari al valore dell'uso delle strutture aziendali di necessarie a terminare la Pt_4 lavorazione di vinificazione, a stoccare, immagazzinare e commercializzare le bottiglie ottenute.
Riassunto il contesto negoziale allegato da parte opponente, le ditte quindi avrebbero dovuto emettere delle fatture di pari valore economico, oltre al fatto che
[...]
, avrebbe pagato le fatture di solo al momento della realizzazione Parte_1 CP_1 degli utili del vino CP_5
Tutte queste circostanze sono rimaste sfornite di prova.
Parte opponente, infatti, si è limitata a produrre delle chat whatsapp intercorrenti con l'opposta, dalle quali dovrebbe risultare l'avvenuta conclusione di un contratto di rete o di una c.d. joint venture o, comunque, l'avvio di serie ed avanzate trattative.
A tal proposito, risulta essenziale premettere che i messaggi whatsapp conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di whatsapp mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi. Ne consegue che i messaggi whatsapp - costituiscono un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all' art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Civ. n. 1254/2025;
Tribunale Trani n. 488/2025).
Fatta questa necessaria premessa giuridica, si rileva come l'opposta non smentisce la provenienza delle chat prodotte, né tantomeno il contenuto, bensì, correttamente, rileva come dalle stesse non si possa desumere la conclusione di alcun accordo nei termini delineati dall'opponente nell'atto di citazione.
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Ed anzi, preme sottolineare come le chat intercorse tra le parti non si possano qualificare neanche come delle trattative serie ed avanzate, non risultando l'effettivo raggiungimento di un'intesa quantomeno sugli elementi essenziali del contratto e comunque non nei termini allegati dall'opponente (Tribunale Milano n. 1685/2017).
Inoltre, la prova non poteva essere fornita neanche attraverso i capitoli di prova formulati in quanto, come correttamente deciso dal precedente magistrato titolare del presente giudizio, attinenti a circostanze irrilevanti o formulati genericamente o contrastanti con l'art. 2721 c.c. o contenenti valutazioni o concernenti fatti allegati successivamente al maturarsi delle preclusioni processuali.
Sulla domanda riconvenzionale.
Alcun fondamento riveste la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla responsabilità precontrattuale, essendo anche la stessa rimasta del tutto sfornita di prova.
Ed infatti, la mera presenza di trattative non è sufficiente ad integrare la responsabilità precontrattuale e la giustificazione del "recesso" dalle trattative diventa necessaria, per escluderla, ove preesista il ragionevole affidamento della controparte sulla successiva conclusione del contratto, derivandone che è onere di tale parte provare, prima di ogni altra circostanza, l'esistenza di elementi di fatto, idonei ad integrare il dedotto affidamento precontrattuale. Nel caso di specie, tutte le allegazioni di parte opponente sono prive di un riscontro probatorio.
La responsabilità precontrattuale, inoltre, derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua (Cass. Civ. n. 27262/2023).
Oltre al fatto che difetta l'individuazione di una condotta di parte opposta violativa dei doveri di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c., l'opponente ritiene di imputare delle scelte
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aziendali, quali l'acquisto di determinati quantitativi di vino, i costi che si assumono sostenuti per la relativa commercializzazione, i presunti contatti con una agenzia di rappresentanza a Roma e l'affitto di un fondo rustico, che non sono corroborate da alcun riscontro probatorio e documentale e che non risultano riconducibili ad una condotta di parte opposta integrante responsabilità precontrattuale.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), delle fasi effettivamente svolte (per la fase istruttoria valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 48/2021 emesso dal
Tribunale di Grosseto, in data 22.01.2021, dichiarandolo provvisoriamente esecutivo;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
a) Condanna parte opponente al pagamento nei confronti di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 4.237,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), in capo all'opponente.
Così deciso in Grosseto il 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 545/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
24/09/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Mensi, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via San Martino, n. 38, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
MA IC, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Viale Ombrone,
n. 44, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: all'udienza del 24/09/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 48/2021 con il quale veniva ingiunta al pagamento nei confronti di della somma pari ad € Controparte_2
18.300,00, oltre interessi e spese, per la fornitura di vino.
Parte opponente esponeva in fatto che: - la sig.ra legale rappresentante della Pt_3
avendo l'intenzione di ampliare e differenziare la produzione di Parte_1 vino, si rivolgeva alla convenuta, ed in particolare al sig. - in data 16.08.2019 la Per_1 proponeva di acquistare 90 ql di uva Morellino alla convenuta, ragion per cui in Pt_3 data 01.09.2019 concludevano un accordo verbale per l'acquisto dell'uva richiesta e per l'uso della cantina di RÒ per la vinificazione da parte di;
- in data 19.09.2019 CP_1 il sig. contattava nuovamente la sig.ra preannunciando di non poter Per_1 Pt_3 tenere fede agli accordi dal momento che avrebbe vinificato presso un'altra CP_1 cantina, la quale avrebbe garantito condizioni economiche più favorevoli nel breve periodo;
- nel frattempo, però, la aveva preso impegni con un agente su Roma che Pt_3 avrebbe gestito la commercializzazione dei vini di RÒ solo se la stessa avesse garantito 4/5000 btg di un di prezzo più basso rispetto al così che Per_2 CP_3 acquistava il vino sfuso proposto dalla convenuta per 40 ha, con l'impegno di quest'ultima per gli anni successivi a vendere direttamente le uve;
- a pochi giorni dall'acquisto il sig. proponeva alla sig.ra di iniziare una partnership già Per_1 Pt_3 dal 2019 nei seguenti termini: l'accordo prevedeva la condivisione di 2 ha dei 16 di vigneto a Morellino di Scansano di Vinum e degli spazi e strumenti di cantina della tenuta
RÒ per vinificare le uve provenienti dai vigneti di;
- l'obiettivo del primo CP_1 anno (annata 2019) era dividere gli utili al 50% dell'operazione, in quanto il valore del vino sfuso di sarebbe stato pari al valore dell'uso delle strutture aziendali di CP_1 necessarie a terminare la lavorazione di vinificazione, a stoccare, Pt_4 immagazzinare e commercializzare le bottiglie ottenute;
- il commercialista, dott. Per_3 proponeva di stipulare un contratto a prestazioni corrispettive in base al quale, da
[...] un lato, forniva il vino sfuso (100 hl) e, dall'altro lato, RÒ forniva i servizi CP_4 di cantina, ragion per cui le parti avrebbero emesso fatture di pari valore economico;
- gli accordi, dunque, prevedevano che RÒ alla fine dell'operazione avrebbe pagato la fattura di , ossia al momento della realizzazione dell'utile del vino CP_4 CP_5 così da dividerli in misura paritetica;
- in data 24.02.2020 depositava presso la CP_1
100 hl di Vino sfuso, che veniva lavorato da parte del personale Parte_5
RÒ, con la collaborazione di - in data 13.03.2020 Persona_3 Pt_4
- 2 -
acquistava i primi 50 hl di vino sfuso da al prezzo concordato di Euro 1,5 al litro CP_1 più IVA;
- la sollecitava e proponeva la stipula del c.d. “contratto di rete” per la Pt_3 disciplina dei rapporti commerciali a partire dall'annata 2020; - tale soluzione veniva inizialmente condivisa dalla famiglia tanto che il 27 maggio le parti si Per_1 incontravano dinanzi al consulente agronomico al fine di chiarire tutti Testimone_1 gli aspetti inerenti il suddetto schema contrattuale;
- in data 23.07.2020 il iniziava Per_1
a porre dubbi sulla correttezza, da un punto di vista fiscale, dell'operazione, ragion per cui proponeva di fatturare a soltanto la somma di euro 6.000,00 oltre IVA CP_1 impegnandosi a saldare tale importo entro un mese e a non chiedere il pagamento delle sue fatture fino all'ottenimento dell'utile; - poi pagava il 50% della fattura n. CP_1
40/20 come da accordi;
- nel periodo immediatamente antecedente alla vendemmia 2020, la convenuta non onorava gli accordi presi, ponendo fine alla joint venture.
Per tutti questi motivi parte opponente formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i motivi addotti in premessa o, in subordine ritenere dovuta la minor somma all'esito del credito opposto in compensazione portato da fatt. 40 del 23.07.2020 (detratto acconto già versato) e fatt. 71 del 11.11.2020 per un totale di 6.611,12 €. In via riconvenzionale voglia il Tribunale di Grosseto accertare la responsabilità ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. della società opposta per aver ingiustificatamente interrotto le trattative ad uno stadio avanzato per la conclusione del contratto di rete e, per l'effetto risarcire tutti i danni di natura patrimoniale e alla reputazione subiti dalla comparente secondo quanto indicato nella premessa da rimettersi al prudente apprezzamento dell'Autorità adita. Con vittoria di spese di lite”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta
[...]
, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in Controparte_2 diritto.
Parte opposta esponeva in fatto che: - la sig.ra legale rappresentante di parte Pt_3 attrice, e il dott. commercialista di , intraprendevano una serie di contatti, Per_1 CP_1 al fine di verificare la possibilità di pervenire ad una partnership commerciale;
-
l'interesse nasceva dal fatto che agricola disponeva della cantina, Parte_2 ma non dei vitigni di di Scansano, mentre era proprietaria di 16 ha di Per_2 CP_1
Morellino, ma non aveva una propria cantina per la lavorazione;
- le trattative, tuttavia,
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non conducevano ad alcun accordo;
- l'unico contratto perfezionatosi tra le parti atteneva alla vendita del vino sfuso, di cui alle fatture azionate in sede monitoria, tra l'altro già lavorato;
- l'opponente, tra il marzo ed il luglio del 2020, aveva, quindi, acquistato da complessivi 100 hl di vino sfuso, i cui costi di lavorazione erano sostenuti dalla CP_1 odierna opposta, senza aver corrisposto alcunché, e ciò invocando, accordi commerciali solo ipotizzati e mai raggiunti tra le parti.
Per tutte queste ragioni parte opposta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito:
a) in via principale, respingere l'opposizione ex adverso proposta perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la (C.F.: , in Parte_6 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alla Controparte_6
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, la somma di € 18.300,00 (comprensiva di IVA), oltre interessi legali di mora ex
D.Lgs. 231/02 dalla data di scadenza delle singole obbligazioni al saldo effettivo, ovvero al pagamento della diversa somma che risulterà dovuta in corso di giudizio;
c) dichiarare la nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, del petitum e della causa petendi, della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente o comunque respingerla perché infondata in fatto ed in diritto e non provata.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali sia del presente giudizio che della fase monitoria”.
All'udienza del 17.11.2021 il giudice accoglieva parzialmente l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con ordinanza del 25.01.2023 il giudice rigettava le istanze istruttorie, ammettendo solo l'interrogatorio formale richiesto da parte opponente.
All'udienza del 15.03.2023 veniva espletato l'interrogatorio formale di parte opposta.
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All'udienza del 24.09.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il merito dell'opposizione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
In primo luogo, occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si disquisisce sulla regolarità formale e sulla legittimità del procedimento monitorio, bensì si procede alla verifica sostanziale della sussistenza del credito azionato. La conseguenza di ciò è che il creditore opposto ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto a fondamento della pretesa e di allegare l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo incombe l'onere di dimostrare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, totale o parziale, attraverso l'adempimento o altri fatti estintivi, in virtù dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (Tribunale Vicenza n. 1015/2025).
Ciò significa che il creditore deve provare il credito azionato, mediante documentazione idonea. In difetto di prova del credito azionato, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Ed infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo comporta l'instaurazione di un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il quale si svolge secondo le norme del procedimento ordinario di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni ex adverso.
Ulteriore conseguenza dell'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione è che le parti assumono la propria ed effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio;
dunque, l'opposto mantiene la veste di attore e l'opponente di convenuto.
Pertanto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore.
Sullo specifico onus probandi, invero, appare sufficiente richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
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diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa.
L'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica dei fatti addotti dall'opposta a fondamento della domanda.
Com'è noto, l'art. 115 c.p.c. stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il c.d. principio di non contestazione, infatti, è stato introdotto dal legislatore con la legge n. 69 del 2009, con la quale è stato recepito un orientamento giurisprudenziale consolidato, in base al quale il giudice può fondare la propria decisione anche sui fatti dedotti e non contestati dalla controparte costituita, così esonerando la parte deducente del relativo onere probatorio.
Da ciò deriva, di conseguenza, l'onere in capo alle parti costituite di contestare specificamente i fatti dedotti dalle controparti e posti alla base di domande ed eccezioni.
L'onere di contestazione è, ormai, considerato un principio generale che informa il sistema processuale civile che poggia le sue basi, in particolare, sul principio dispositivo del processo, sul meccanismo delle preclusioni successive, sul dovere di lealtà e probità e su quello di economia processuale, anche alla luce dell'art. 111 Cost. (Cass. Civ., n.
8376/2020, Cass. Civ., S.S.U.U., n. 76/2002).
Orbene, nel caso di specie, bisogna necessariamente partire da un dato incontestato. Parte opponente, in tutta evidenza, non contesta di aver ricevuto la fornitura di vino sfuso oggetto delle due fatture azionate in sede monitoria.
Ed infatti, nell'atto di citazione in opposizione, l'opponente afferma di aver acquistato dall'opposta, in data 13.03.2020, 50hl di vino sfuso al prezzo di € 1,5 al litro più IVA e, in data 23.07.2020, altri 50hl di Morellino, allo stesso prezzo.
Pertanto, opera il principio di non contestazione in ordine all'avvenuto acquisto e fornitura del suddetto vino, oggetto delle due fatture azionate in sede monitoria, ossia la n. 3/2020 e la n. 7/2020 (all.ti 5, 6, 7 e 8 alla comparsa di costituzione).
Tuttavia, la società deduce che il pagamento delle suddette Parte_1 forniture fosse condizionato alla messa in vendita del vino, ciò in virtù di un'ampia operazione negoziale conclusa o, comunque, oggetto di serie ed avanzate trattative, relativa ad un contratto di rete stipulato o da stipularsi tra le parti.
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L'opponente allega che l'accordo prevedesse la condivisione di 2 ha dei 16 di vigneto a
Morellino di Scansano, appartenenti a , e degli spazi e strumenti di cantina della CP_1
, allo scopo di vinificare le uve provenienti dai vigneti dell'opposta; Parte_1 il tutto al fine di dividere gli utili al 50% dell'operazione. Ciò, secondo la prospettazione dell'opponente, avrebbe comportato che il valore del vino sfuso di sarebbe stato CP_1 pari al valore dell'uso delle strutture aziendali di necessarie a terminare la Pt_4 lavorazione di vinificazione, a stoccare, immagazzinare e commercializzare le bottiglie ottenute.
Riassunto il contesto negoziale allegato da parte opponente, le ditte quindi avrebbero dovuto emettere delle fatture di pari valore economico, oltre al fatto che
[...]
, avrebbe pagato le fatture di solo al momento della realizzazione Parte_1 CP_1 degli utili del vino CP_5
Tutte queste circostanze sono rimaste sfornite di prova.
Parte opponente, infatti, si è limitata a produrre delle chat whatsapp intercorrenti con l'opposta, dalle quali dovrebbe risultare l'avvenuta conclusione di un contratto di rete o di una c.d. joint venture o, comunque, l'avvio di serie ed avanzate trattative.
A tal proposito, risulta essenziale premettere che i messaggi whatsapp conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di whatsapp mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi. Ne consegue che i messaggi whatsapp - costituiscono un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all' art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Civ. n. 1254/2025;
Tribunale Trani n. 488/2025).
Fatta questa necessaria premessa giuridica, si rileva come l'opposta non smentisce la provenienza delle chat prodotte, né tantomeno il contenuto, bensì, correttamente, rileva come dalle stesse non si possa desumere la conclusione di alcun accordo nei termini delineati dall'opponente nell'atto di citazione.
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Ed anzi, preme sottolineare come le chat intercorse tra le parti non si possano qualificare neanche come delle trattative serie ed avanzate, non risultando l'effettivo raggiungimento di un'intesa quantomeno sugli elementi essenziali del contratto e comunque non nei termini allegati dall'opponente (Tribunale Milano n. 1685/2017).
Inoltre, la prova non poteva essere fornita neanche attraverso i capitoli di prova formulati in quanto, come correttamente deciso dal precedente magistrato titolare del presente giudizio, attinenti a circostanze irrilevanti o formulati genericamente o contrastanti con l'art. 2721 c.c. o contenenti valutazioni o concernenti fatti allegati successivamente al maturarsi delle preclusioni processuali.
Sulla domanda riconvenzionale.
Alcun fondamento riveste la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla responsabilità precontrattuale, essendo anche la stessa rimasta del tutto sfornita di prova.
Ed infatti, la mera presenza di trattative non è sufficiente ad integrare la responsabilità precontrattuale e la giustificazione del "recesso" dalle trattative diventa necessaria, per escluderla, ove preesista il ragionevole affidamento della controparte sulla successiva conclusione del contratto, derivandone che è onere di tale parte provare, prima di ogni altra circostanza, l'esistenza di elementi di fatto, idonei ad integrare il dedotto affidamento precontrattuale. Nel caso di specie, tutte le allegazioni di parte opponente sono prive di un riscontro probatorio.
La responsabilità precontrattuale, inoltre, derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua (Cass. Civ. n. 27262/2023).
Oltre al fatto che difetta l'individuazione di una condotta di parte opposta violativa dei doveri di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c., l'opponente ritiene di imputare delle scelte
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aziendali, quali l'acquisto di determinati quantitativi di vino, i costi che si assumono sostenuti per la relativa commercializzazione, i presunti contatti con una agenzia di rappresentanza a Roma e l'affitto di un fondo rustico, che non sono corroborate da alcun riscontro probatorio e documentale e che non risultano riconducibili ad una condotta di parte opposta integrante responsabilità precontrattuale.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), delle fasi effettivamente svolte (per la fase istruttoria valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 48/2021 emesso dal
Tribunale di Grosseto, in data 22.01.2021, dichiarandolo provvisoriamente esecutivo;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
a) Condanna parte opponente al pagamento nei confronti di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 4.237,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), in capo all'opponente.
Così deciso in Grosseto il 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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