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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 20512/2022 promossa da:
LU LL, elettivamente domiciliato in Asti, via D'Azeglio 1, presso lo studio dell'avv. Filippo Testa, che lo rappresenta e difende per delega in atti;
attore;
CONTRO
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Pec dell'avv. Roberta CP_1
Frojo, che la rappresenta e difende per delega in atti;
convenuta;
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Pec dell'avv. Michele Lobianco, CP_2
che lo rappresenta e difende per delega in atti;
terzo chiamato.
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “… In via preliminare: dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino, per essere competente il Tribunale di EL;
nel merito:
a) in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità ed invalidità dei rapporti bancari oggetto del decreto ingiuntivo opposto, con esclusione del diritto alla ripetizione delle prestazioni rese da nei confronti del Controparte_1 conchiudente, e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 6392/2022 – R.G. n. 15777/2022 della cui opposizione si tratta;
rigettare le domande proposte dalla convenuta opposta;
b) in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte opposta relativamente al finanziamento “Agribond 2” del 26 maggio 2017, dichiarare tenuto e condannare il terzo chiamato Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...]
tenere indenne e manlevare il conchiudente per quanto lo stesso fosse tenuto a corrispondere in favore della convenuta opposta;
in via riconvenzionale: accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta opposta per incauta e/o abusiva attività di finanziamento posta in essere nei confronti di LL LU, titolare dell'omonima azienda agricola individuale, nel periodo 2017/2020, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a risarcire i danni tutti subìti e subendi dall'attore opponente, nella misura accertata in corso di causa, anche in via equitativa;
in ogni caso: con ogni pronuncia consequenziale e di legge e con il favore di compensi ed esposti di giudizio, rimborso forfettario spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. e di eventuali C.T. d'Ufficio e di parte.
In via istruttoria…”
Convenuta: “…In via pregiudiziale
Dichiararsi l'improcedibilità della domanda per non essere stata formulata istanza di mediazione trattandosi di materia obbligatoria ex art 5 del D.lvo 28/2010
2 (contratti bancari).
In via preliminare
1) Respingersi l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio e confermarsi la competenza del Tribunale di Torino ad emettere il decreto ingiuntivo opposto
2) Respingersi la richiesta di chiamata in causa di , siccome CP_2
irrilevante ai fini della decisione
Nel merito
1) Rigettarsi l'opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento delle somme con lo stesso intimate.
2) Respingersi le domande riconvenzionali formulate da parte opponente siccome manifestamente infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata
1-) Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e sentenza accertativa dell'obbligo di parte opponente ad adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte condannarsi LL LU (P IVA e C.F. P.IVA_1 C.F._1
, nato ad [...] il [...]), al pagamento a favore di ,
[...] CP_1 suo legale rapp.te p.t., della capital somma di euro € 128.693,77, oltre ad interessi successivi dal 3.8.2022 al saldo ovvero la diversa somma inferiore o superiore istruttoriamente risultanda o ritenuta secondo giustizia.
2-) Sentir dichiarare la compensazione di eventuali rapporti debito – credito tra le parti.
Vinte le spese.”
Terzo chiamato: “… - in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' con riferimento alle domande formulate dal sig. LL LU CP_2 nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con chiamata in causa del terzo;
- In via principale e nel merito, rigettare la domanda di manleva formulata dal sig. LL LU in quanto palesemente inammissibile e infondata per i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e di risposta;
- Sempre in via principale e nel merito rigettare comunque tutte le do-mande
3 formulata dal signor LL LU nei confronti di in quanto inam-missibili, CP_2
improponibili ed infondate sia in fatto che in diritto;
- Condannare in ogni caso il sig. LL LU alla refusione a favore dell' delle spese competenze e onorari del giudizio ed al risarcimento dei CP_2 danni derivanti dalla responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.”
MOTIVAZIONE
1. L'attore, proponendo opposizione al decreto n. 6392/2022 con cui il
Tribunale di Torino gli aveva ingiunto di pagare all la somma di € CP_1
128.693,77 (oltre interessi e spese della procedura), a titolo di rate scadute e non pagate relative ai contratti di finanziamento azionati con il ricorso, in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino a favore del Tribunale di EL;
in via principale e nel merito, ha sostenuto l'invalidità dei contratti bancari oggetto del provvedimento monitorio per contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume, con esclusione del diritto alla restituzione delle prestazioni rese dalla banca ai sensi dell'art. 2035 Cc, e, per l'effetto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, ha chiamato in manleva l , quale garante del contratto 2, per l'ipotesi in cui fosse tenuto a CP_2 Pt_1
corrispondere alla convenuta le somme dovute per le causali di cui al detto contratto;
in via riconvenzionale, ha avanzato istanza di condanna dell' CP_1 al risarcimento dei danni subiti a causa dell'asserita condotta di concessione
[...]
abusiva del credito.
La convenuta, costituendosi, ha chiesto il rigetto delle eccezioni e delle domande attoree e, in ogni caso, la condanna della controparte al pagamento dell'importo del decreto.
Il terzo chiamato ha resistito in giudizio, istando per il rigetto della domanda di manleva effettuata dal LL e per la condanna dello stesso al risarcimento dei danni per lite temeraria.
2. Preliminare ed assorbente è la questione relativa all'incompetenza per territorio di questo Tribunale. L'eccezione formulata dall'attore è, invero, ammissibile e fondata.
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, l'eccezione
4 d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta con riferimento a “tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 cod. proc. civ. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, primo comma, cod. proc. civ.” (Cass. 13202/2011; nello stesso senso, Cass. 31121/2024, 20387/2019 e
20597/2018).
Il LL, nell'atto di citazione in opposizione e nella memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 1) Cpc, ha contestato la competenza del Tribunale di Torino con riferimento a tutti i criteri alternativi;
quindi, in relazione sia al foro generale per le persone fisiche di cui all'art. 18 Cpc, posto che l'attore risiede e ha il suo domicilio in Penango, comune nella circoscrizione del Tribunale di EL, che al foro speciale di cui all'art. 20 Cpc, essendo i luoghi in cui sono sorte le obbligazioni Asti
e Alessandria, corrispondenti alle sedi delle filiali concessionarie dei mutui, ed il luogo in cui le stesse devono essere eseguite Milano, domicilio del creditore.
Nei contratti di finanziamento (doc. 2 art. 2.12, 3 art. 14, 4 art. 14 e 10 art.
2.12 fasc. att.) viene designato il foro competente per accordo delle parti ex art. 28
Cpc, in deroga ai criteri stabiliti dal legislatore;
tale deroga, tuttavia, per espressa previsione contenuta nelle clausole contrattuali, non trova applicazione per le controversie in cui il finanziato sia persona fisica, nelle quali tornano ad utilizzarsi i criteri della residenza o del domicilio di cui all'art. 18 Cpc.
Dalla visura camerale (doc. 20 fasc. att.) si evince che LU LL è titolare dell'omonima impresa individuale e, in quanto tale, è ed agisce quale persona fisica, ancorché nell'esercizio della propria attività imprenditoriale.
È inconferente, a tal proposito, la difesa dell' secondo la quale CP_1 la previsione del criterio della residenza o del domicilio si riferirebbe solo all'ipotesi in cui il finanziato sia consumatore e ciò sulla base dell'interpretazione letterale del testo negoziale (tra gli altri, art.
2.12 doc. 2 fasc. att., secondo cui: “Qualora
l'Impresa sia persona fisica per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Impresa medesima.”; art. 14 doc. 3 fasc. att., il quale recita: “Qualora il Cliente sia persona fisica per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo del Cliente medesimo.”).
5 Va pertanto dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Torino, essendo competente quello di EL in applicazione del foro generale delle persone fisiche di cui all'art. 18 Cpc, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti.
3. Nei rapporti tra il LL e l , le spese di lite seguono la CP_1 soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dell'importo del decreto ingiuntivo e delle ragioni della decisione, si liquidano in € 11.268,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per tutte le fasi eccetto quella istruttoria, per la quale si sono liquidati i minimi) con rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Nei rapporti tra il LL e l , invece, data la manifesta infondatezza CP_2 della chiamata in garanzia, le spese vanno poste a carico dell'attore (Cass.
9127/2021 e 31889/2019). Invero, il LL ha fondato la chiamata in manleva sulla base del fatto che il mutuo è assistito dalla garanzia a prima richiesta Parte_2 dell' , senza però considerare che il debitore principale è egli stesso e che il CP_2
rapporto di garanzia intercorre unicamente tra la banca ed il garante.
Tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, anche le spese di lite del terzo chiamato si liquidano in € 11.268,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per tutte le fasi eccetto quella istruttoria, per la quale si sono liquidati i minimi), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Avuto riguardo alla pluralità dei rapporti fra le parti, va infine rigettata la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 Cpc avanzata dall' . CP_2
PQM
Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Torino, essendo competente il
Tribunale di EL;
revoca il decreto ingiuntivo n. 6392/2022; fissa per la riassunzione della causa il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza;
condanna l a rimborsare a LU LL le spese di lite, CP_1
6 liquidate in € 11.268,00 per compenso, oltre contributo unificato e spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;
condanna LU LL a rimborsare all' le spese di lite, liquidate in € CP_2
11.268,00 per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Torino, 09/06/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Minuta redatta dalla Mot dr.ssa Lucrezia Gandolfo.
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