Articolo 1 della Legge 8 ottobre 1957, n. 970
Articolo 2
Versione
29 ottobre 1957
Art. 1.
Il personale dipendente dall'Ente Autotrasporti Merci - E.A.M. - e dalla Gestione raggruppamenti Autocarri - G.R.A. - che, da data non posteriore al 28 febbraio 1957, presta servizio in qualita' di distaccato presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - sara' inquadrato, in numero non superiore a 190 unita', nelle categorie del personale non di ruolo del medesimo Ispettorato generale, disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 , e successive norme integrative e di attuazione, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data del distacco all'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Dalla stessa data ha inizio il computo dell'anzianita' di servizio di cui agli articoli 1 , 9 e 20 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 , e successive norme integrative e di attuazione.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1957