Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/05/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 676/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 676/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. , con l'avv. SERGIO NESCI (C.F. Parte_1 C.F._1
CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Parte_2
), con l'avv. ENRICO BARILLARO (C.F. C.F._4 CodiceFiscale_5
pec: Email_2
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 224/2020 del Tribunale di Locri, pubblicata il
12/03/2020 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 212/2016 R.G..
* * *
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
13.02.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha adito il Parte_1
Tribunale di Locri, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 212/2016 R.G.) e ivi in particolare rappresentando che:
(A) ella era proprietaria e altresì possedeva una casa a OL (in Catasto al fg. 46, p.lla
1998, sub 1), confinante, a nord-est, con un fabbricato in comproprietà dei coniugi CP_1
e (in Catasto al fg. 46, p.lla 1997, sub 2), costruito, al
[...] Parte_2
tempo, in aderenza alla di lei proprietà, altresì proprietaria esclusiva del muro a parete cieca dividente i fabbricatii;
(B) i predetti coniugi avevano messo in atto comportamenti violativi della sua proprietà, e in particolare avevano:
(a) prodotto, nel corso di alcuni lavori di ristrutturazione, diversi danni [avendo, e.g., compromesso notevolmente l'equilibrio statico delle strutture, indebolito la parete limitrofa, causato la rottura di alcune piastrelle del rivestimento della parete del bagno, agevolato l'ingresso di umidità nella sua abitazione e prodotto il distacco, in molti punti, dell'intonaco, nonché danneggiato il rivestimento in lamiera zincata posizionato nella sua parete cieca, lato nord], occorrendo procedere a realizzare i lavori di riparazione e ripristino per totali €
13.139,31;
(b) altresì costituito, in danno del suo fondo, una illegittima servitù di veduta e di stillicidio di acqua, derivanti dal terrazzino al 2° piano (3° fuori terra) e dal balcone al 1° piano (2° fuori
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terra) del suo fabbricato, con veduta e altresì utilizzo in suo favore dell'acqua per pulizia e lavaggio delle predette opera (terreno e balcone);
(c) posizionato, infine, il pluviale - che raccoglieva le acque piovane del tetto del fabbricato - nella sua proprietà.
Sulla scorta di ciò tale attrice ha chiesto al Tribunale di voler: accertare e dichiarare la responsabilità dei coniugi convenuti e conseguentemente condannarli al pagamento della somma di € 13.139,31, nonché alla rimozione delle opere pregiudizievoli e altresì a una somma equitativa a titolo di ulteriore danno;
accertare altresì che il proprio immobile era libero da servitù di veduta e di stillicidio e/o di scolo di acqua e per l'effetto condannarli a eseguire le opere necessarie al fine di eliminare le servitù illegittime nonché a rimuovere il pluviale di scolo dal muro del suo fabbricato.
I.1.2.- Con comparsa del 29.04.2026 si sono poi costituiti i convenuti e Controparte_1
, contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo: Parte_2
(A) il carattere non già esclusivo, ma comune, dei fabbricati;
(B) l'infondatezza di tutte le doglianze attoree, in ordine sia agli asseriti pregiudizi da loro determinati, sia alle servitù (trattandosi di peso altresì insussistente), sia al lamentato pluviale, risultando conseguentemente infondata anche la pretesa risarcitoria, altresì quantificata in modo esorbitante.
In virtù di ciò tale convenuto ha pertanto concluso domandando al Tribunale di voler rigettare tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
I.1.3.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e con apposito approfondimento peritale (cfr. C.T.U. del 28.07.2018 e integrazione dell'8.01.2019), è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 224/2020 del 12/03/2020, poi emendata ex art. 287 c.p.c. con provvedimento del 13/10/2020), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) accolto, in parte qua, la domanda attorea (accogliendo, in parte, la domanda di risarcimento – per l'importo di € 1.567,50 - e altresì accertando e dichiarando l'inesistenza delle due servitù, di veduta e di stillicidio - condannando i convenuti, per l'effetto, all'adozione delle opere necessarie, ivi puntualmente dettagliate);
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(b) regolato poi le spese, sia lite (compensate per 1/2, con condanna dei convenuti alla refusione del residuo), sia di C.T.U. (poste a carico, nel riparto interno, dei convenuti).
I.2.1.- Avverso tale sentenza ha poi proposto appello la parte , instaurando Parte_1
l'odierno giudizio di gravame (n. 676/2020) e in particolare lamentando:
(1) l'erroneo scrutinio del carattere comune del muro divisorio, pur trattandosi di questione non oggetto di giudizio e dunque di statuizione viziata da ultra-petizione;
(2) la sussistenza, in ogni caso, della proprietà esclusiva sul predetto muro, con relativo difetto di condanna dei danni a ciò conseguenti.
I.2.2.- Con comparsa del 7.04.2021 si sono poi costituite le parti convenute CP_1
e , contestando le avverse prospettazioni e in particolare
[...] Parte_2
eccependo:
(A) l'inammissibilità, ex art. 345, comma III, c.p.c., della C.T.P. allegata ex adverso in sede d'appello;
(B) l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle avverse richieste, anche istruttorie.
I.2.3.- Con provvedimento del 15.-18.03.2024, per le ragioni ivi indicate e da intendersi qui integralmente richiamate per relationem, sono state disattese le richieste istruttorie e il gravame è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.02.2025.
I.2.4.- All'esito di quest'ultima, l'appello è stato poi definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con provvedimento del 17.02.2025.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. fatta valere dalle parti appellate [v. supra, sub I.2.2., punto (A)] è qui pacificamente da disattendersi, considerando che, come noto e qui da ribadirsi, “la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., è ammissibile anche in appello” [cfr., ex multis,
Cass. civ., 15/02/2022, n. 4933, nonché Cass. civ., 24/08/2017, n. 20347; Cass. civ., Sez. un.,
3/06/2013, n. 13902 e Cass. civ., 8/01/2013, n. 259];
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(B) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Tanto precisato, nel merito l'appello proposto è poi da disattendersi, a ciò conseguendo l'integrale conferma della sentenza gravata.
V.- Entrambe le doglianze prospettate [v. supra, sub I.2.1.] riguardano il carattere comune del muro tra le due proprietà, avendo l'appellante qui contestato tale statuizione, in particolare, sul versante sia processuale [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], sia sostanziale [v. supra, sub
I.2.1., punto (2)].
VI.- Prendendo le mosse, pertanto e in ossequio all'ordine delle censure, dalla doglianza in rito [v. ancora supra, sub I.2.1., punto (1)], l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenuto l'esorbitanza del profilo del carattere comune del muro dal thema decidendum dalla procedura qui in esame.
Tale ricostruzione, tuttavia, è da disattendersi.
VI.1.- Giova a tal riguardo prioritariamente rammentare che proprio il menzionato art. 112
c.p.c. impone di pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni proposte dalle parti e che esso può ritenersi violato nei soli casi in cui il giudice, fermo e pacifico il suo “potere-dovere “di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili”, provveda tuttavia all'“introduzione di … elementi di fatto” nuovi o diversi “nel tema controverso”,
“fondandosi” le sue statuizioni “su una realtà in fatto” tuttavia “non dedotta o allegata in giudizio” da alcuna parte e sulla base della quale poi “attribuisca o neghi un bene della vita”
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o un “provvedimento” del tutto “diverso da quello richiesto”, “così” da effettivamente
“pronuncia[re] oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” [v., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 12/01/2025, n. 797; Cass. civ., 25/06/2024, n. 17473; Cass. civ., 24/06/2024, n. 17330; Cass. civ., 1/09/2022, n. 25814; Cass. civ., 24/08/2022, n. 25274;
Cass. civ., 19/03/2020, n. 7467; Cass. civ., 21/05/2019, n. 13602; Cass. civ., 7/05/2019, n.
12014].
VI.2.- Evenienze, queste ultime, qui senz'altro non realizzatasi, non avendo il Tribunale evidentemente operato alcuna “sostituzione”, “modifica” o “alterazione” della “realtà in fatto” fatta valere dalle parti, pacificamente rientrando in essa, nel caso di specie, anche il carattere comune o meno del muro, trattandosi di profilo fattuale invero qui chiaramente ricompreso nel thema decidendum, poiché:
(a) senz'altro dedotto e allegato in giudizio dalle parti e altresì da accertarsi, risultando fra esse sicuramente controverso – poiché espressamente prospettato dall'attrice [“ Parte_1
” “è anche proprietaria esclusiva del muro, a parete cieca, dividente i detti fabbricati”:
[...] cfr. pag. 2, 2° cpv., dell'atto di citazione di 1° grado] e tuttavia specificamente contestato dai convenuti [“innanzitutto la linea di confine tra i fabbricati delle parti in causa risulta esattamente la mezzeria, che è muro comune e non di proprietà esclusiva” (cfr. pag. 2, punto
2), della comparsa di costituzione del 29.04.2016, nonché pag. 2, punto 2), della 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. del 6.07.2016)], avendo l'attrice a ciò ulteriormente replicato, ribadendo il carattere esclusivo del muro stesso [“ad ogni modo si contesta l'affermazione di controparte in ordine alla pretesa comunione del muro di confine tra i due fabbricati, in quanto tale muro è di esclusiva proprietà della Sig.ra ” (cfr. pag. 2 della 1° memoria Pt_1
ex art. 183, VI comma, c.p.c. del 7.07.2016)], insistendo invece i convenuti nel suo carattere comune [“mentre tecnicamente e strutturalmente si tratta di muro comune” (cfr. pag. 4, 2° cpv., della 3° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. del 27.09.2016)] e l'attrice, al contrario, nella sua natura esclusiva [avendo quest'ultima insistito, anche in sede di p.c., per “dichiarare che il muro cieco posto a confine delle proprietà e è di esclusiva Pt_1 Controparte_2 proprietà della per tutti i motivi esposti in atti” (cfr. pag. 2, punto 3), del verbale di Pt_1
p.c. del 26.11.2019)];
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(b) pacificamente poi rilevante ai fini del decidere, come del resto ribadito in questa sede dalla stessa appellante [cfr. pagg.
9-10 dell'atto di gravame], contestando l'attrice alcuni lavori anche a esso relativi [v. supra, sub I.1.1., nonché pagg.
2-4 dell'atto di citazione di 1° grado] e avendo le parti convenute a ciò replicato valorizzando anche il carattere comune del muro [v. supra, sub I.1.2., nonché pagg.
2-4 della comparsa di costituzione di 1° grado];
(c) del tutto correttamente sottoposto, pertanto, all'accertamento peritale [chiaramente rientrando nel mandato dell'ausiliaria d'ufficio, non oggetto di contestazione alcuna, e in particolare sia fra i quesiti a ella espressamente rivolti (rientrando pacificamente in questi ultimi anche la richiesta di “accertare la comproprietà o meno del muro di mezzeria”: cfr. pag. 1, 2° linea dei quesiti integrativi sottoposti all'ausiliaria all'udienza del 31.01.202018), sia tra le successive richieste di chiarimenti (riguardanti, ex aliis, anche il profilo della
“proprietà esclusiva o comproprietà del muro di confine tra i due fabbricati” – cfr. pag. 1, punto b), del provvedimento reso all'udienza del 28.11.2018)] e altrettanto correttamente e condivisibilmente scrutinato nell'ambito dell'apparato motivazionale della pronuncia [cfr. spec. pagg.
3-4 della sentenza di 1° grado], trattandosi di profilo rientrante nel thema decidendum e pertanto, proprio in coerenza – e non già in contrasto – con l'art. 112 c.p.c., da necessariamente vagliarsi al fine di rispondere, come doveroso (anche ex artt. 99 c.p.c., nonché già ex artt. 24 e 111 Cost.), alle richieste sottoposta al Tribunale, a ciò evidentemente conseguendo, come detto e qui da ribadirsi, l'integrale reiezione di tale primo motivo di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VII.- Parimenti da disattendere risulta altresì la 2° ragione di censura della parte impugnante
[v. supra, sub I.2.1., punto (2)], afferente, come detto, il versante strettamente sostanziale del profilo qui in esame (i.e. il carattere comune del muro di divisione dei due fabbricati).
VII.1.- In prime cure si è a tal riguardo evidenziato [cfr. pagg.
3-4 della sentenza di 1° grado] che gli accertamenti peritali avevano congruamente confermato il predetto carattere comune, avendo l'ausiliaria in particolare:
(A) “accertato” “che il muro che divide le due proprietà è comune” [e ciò, in particolare,
“sino alla quota della linea di colmo del tetto dell'edificio dei coniugi – , CP_1 Pt_2 essendo “da quel punto in poi il muro” “di esclusiva proprietà della signora ” (cfr. Pt_1
pag. 18 della C.T.U. del 28.07.2018 – corrispondente a pag. 19 del relativo file pdf)];
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(B) congruamente ribadito tale conclusione [sottolineando come il predetto carattere
“comune” del “muro che divide le due proprietà” chiaramente emergeva da diversi elementi, come poi puntualmente indicati, anche mediante la riproduzione dei relativi estratti catastali e delle pertinenti riproduzioni fotografiche, alle pagg.
3-4 della relazione peritale integrativa dell'8.01.2019 - corrispondenti alle pagg.
4-5 del relativo file pdf)].
VII.2.- A fronte di ciò l'appellante ha qui contestato l'inattendibilità di tali risultanze, sostenendo che:
(a) esse non risultavano fondate su alcun concreto dato tecnico, essendo il carattere esclusivo del muro per converso puntualmente dimostrata dalla C.T.P. prodotta in questa sede (cfr. doc.
03 dell'appello);
(b) la C.T.U. aveva erroneamente valutato anche la questione risarcitoria correlata al carattere comune del muro, non avendo correttamente accertato, in particolare, i danni relativi a quest'ultimo.
Tali deduzioni, come qui di seguito esaminate [v. infra, sub VII.3.-VII.4.5.], risultano tuttavia insuscettibili di accoglimento.
VII.3.- Prendendo le mosse, in specie, dalla deduzione difensiva compendiata supra, sub
VII.2., punto (a), giova qui prioritariamente rammentare che, nel caso di specie, era senz'altro onere della parte attrice (odierna appellante) compiutamene dimostrare l'asserito carattere esclusivo del muro, trattandosi di circostanza specificamente contestata ex adverso [v. supra, sub VI.2., punto (a)] e la cui prova pacificamente grava, ex lege, proprio e solo su chi assume il carattere “esclusivo” del muro [trattandosi nel caso di specie di muro divisorio tra edifici (e non già “tra i campi, i cortili, i giardini e gli orti”, “non” essendo pertanto “applicabile”
“l'art. 881 cod. civ.”) e dunque vigendo l'opposta presunzione di comunione (art. 880 c.c.), gravando pertanto su chi sostiene, al contrario di quanto stabilito ex lege, “la proprietà esclusiva del muro”, fornirne “prova” compiuta e rigorosa – dimostrando, in specie, il ricorrere di “uno dei modi di acquisto della proprietà, a titolo originario o a titolo derivativo”, proprio e solo con riguardo a tale muro (“non valendo … nemmeno l'eventuale anteriorità di una delle due costruzioni separate”, né “ven[endo] meno” “tale presunzione” pur nel caso di “demolizione di uno di essi” edifici) -, essendo poi del tutto pacifico che, “in mancanza di titolo o di prova contraria”, “conserva la sua piena operatività” proprio “la
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presunzione di comunione” (cfr., ex multis, Cass. civ., 28/01/1999, n. 756; Cass. civ.,
11/01/1993, n. 177; Cass. civ., 3/08/1995, n. 8497, nonché, sul tema, Cass. civ., 22/06/2007,
n. 14609; Cass. civ., 10/03/2006, n. 5261; Cass. civ., 28/06/1999, n. 6678; Cass. civ.,
17/06/1999, n. 6034; Cass. civ., 24/12/1994, n. 11162; Cass. civ., 1/02/1993, n. 1220; Cass. civ., 20/12/1985, n. 6539; Cass. civ., 14/01/1980, n. 340; Cass. civ., 8/08/1979, n. 4629)].
VII.3.1.- Compiuta prova qui chiaramente insuscettibile di ritenersi fornita, considerando:
(1) per un verso il pacifico difetto di prova di alcun modo di acquisto in proprietà esclusiva di tale muro [né a titolo derivativo (non risultando prodotto alcuno specifico atto di acquisto del muro de quo, né espressamente menzionandosi quest'ultimo nell'atto di acquisto prodotto sub all. 1 fasc. attoreo di 1° grado), né a titolo originario (non risultando né dedotto, né a fortiori dimostrato alcuno dei relativi modi di acquisto)];
(2) per altro verso le chiare e specifiche risultanze peritali, avendo la C.T.U. di prime cure in particolare puntualmente accertato che il carattere comune del muro, già da presumersi ex lege (cfr. art. 880 c.c.), risultava qui pacificamente corroborato altresì da diversi elementi, convergenti e del tutto dirimenti, fra cui, ex aliis, le specifiche “verifiche metriche”
“effettuate” [avendo la C.T.U. sia “raffrontat[o] la mappa catastale esistente con le dimensioni reali, rilevate a quota strada, dei fronti degli immobili” - così accertando la
“coincide[nza]” “inconfutabile” della “linea di confine tra le proprietà” rispetto a “quanto “si legge” esaminando visivamente il prospetto lato piazza Mercato” -, sia “misurato lo spessore del muro al confine tra le proprietà, al secondo piano delle abitazioni lato piazza Mercato” - così da “constata[re] lo stesso spessore” “di muro” “da entrambe le parti” (cfr. pagg.
3-4 della relazione peritale integrativa dell'8.01.2019 - corrispondenti alle pagg.
4-5 del relativo file pdf)] e “l'analisi tipologica degli edifici” [“caratteristica ricorrente delle tipologie edilizie in questione sono i muri laterali in comune (ciechi), che individuano il confine tra gli edifici adiacenti e costituiscono appoggio comune per gli orizzontamenti”, in quanto “si tratta di unità edilizie, di antica costruzione, aggregate lungo due assi stradali (a quote sfalsate) che si sviluppano in pendenza;
sono unità edilizie caratterizzate da: sviluppo da terra a cielo;
ingressi indipendenti;
due muri laterali (ciechi e che individuano il confine) con funzione statica (appoggio comune per gli orizzontamenti) in comune con le unità affiancate;
fronti di circa 6m con uno o due affacci;
unità abitativa organizzata su più livelli collegati da
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scala interna” (cfr. pag. 18 della C.T.U. del 28.07.2018 – corrispondente a pag. 19 del relativo file pdf – e pag. 4 della relazione peritale integrativa dell'8.01.2019 - corrispondente a pag. 5 del relativo file pdf)].
VII.3.2.- Né, a fronte della pacifica decisività di quanto precede, può evidentemente opinarsi in senso contrario e ritenere una tale prova raggiunta sulla scorta della mera C.T.P. allegata in questa sede dalla parte appellante (cfr. doc. 03 dell'appello), considerando che:
(1) la perizia o consulenza tecnica di parte, come noto, non è elemento di prova, trattandosi, al contrario, di “una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico” evidentemente
“priva” di “valore probatorio”, essendo pacifico “che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzare e confutare quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con il contenuto della stessa e conformi al parere del proprio consulente” e proprio da ciò discendendo, del resto, la sua producibilità anche in appello (essendo “sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c.”, come già segnalato – v. supra, sub III., punto (A) -, proprio in quanto “semplice allegazione”, priva ex se di alcuna idoneità dimostrativa) [cfr., ex multis, Cass. civ., 28/02/2025, n. 5362; Cass. n. 4933/2022, cit.; Cass. civ., 9/04/2021, n. 9483; Cass. n. 20347/2017, cit.; Cass., Sez. un., n. 13902/2013, cit.; Cass.
n. 259/2013, cit.; Cass. civ., 26/09/2006, n. 20821; Cass. civ., 6/05/2002, n. 6432; Cass. civ.,
18/04/2001, n. 5687; Cass. civ., 23/05/1998, n. 5151];
(2) nel caso di specie è poi pacifico che nella C.T.P. prodotta non si offrano elementi tali da consentire di superare la presunzione ex art. 880 c.c., essendo evidente che in tale elaborato non solo ci si basa su quanto “riferito” dalla stessa attrice [“a tal proposito, la signora mi ha riferito che …” (cfr. pag. 2 dell'elaborato prodotto sub doc. 03 dell'appello – Pt_1
coincidente con la pag. 3 del relativo file pdf)] e non si prendono in esame, né a fortiori si superano, i diversi e convergenti elementi evidenziati in prime cure [limitandosi invero il tecnico di parte appellante, in tale “semplice allegazione difensiva”, a far riferimento al solo ed esclusivo profilo dello spessore del muro (profilo peraltro non pacifico, risultando specificamente contestato ex adverso – cfr. la C.T.P. del 6.04.2021 allegata alla comparsa di costituzione delle parti appellate, anch'essa qui ovviamente ammissibile per le ragioni già indicate supra, sub supra, sub III., punto (A) – e sulla base del quale, in difetto di alcun supporto o sostegno documentale e tecnico-specialistico e sempre muovendo dalle evenienze
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“riferitegli” dall'attrice, il predetto C.T.P. dell'appellante ha invero svolto considerazioni del tutto generali e astratte, facendo riferimento indistinto a tutti i “vecchi fabbricati” e a quanto
“quasi sempre” ivi avverrebbe – cfr. ancora pag. 2, e dunque pag. 3 del file pdf, della C.T.P. prodotta sub doc. 03 dell'appello), senza in alcun modo affrontare, né conseguentemente smentire o superare, tanto la puntuale “analisi tipologica degli edifici” compiuta dalla C.T.U., quanto il dato, sempre da quest'ultima valorizzato, per cui il muro de quo presenta, nel caso di specie, “stesso spessore” “da entrambe le parti” (v. supra, sub VII.3.1., punto (2))], ma soprattutto e in ogni caso non si offre affatto la prova del perfezionamento di un modo di acquisto (originario o derivativo) in via esclusiva del muro de quo, e dunque la specifica prova necessaria a superare la presunzione di legge [presunzione ex art. 880 c.c. che, come qui già evidenziato, “può essere vinta” solo e proprio “dalla prova della proprietà esclusiva del muro” mediante “uno dei modi di acquisto della proprietà immobiliare, originario o derivativo”, essendo invero pacifico che, ove “la prova offerta” a tal riguardo risulti
“generica” ovvero, come nel caso di specie, l'istante “non” abbia affatto “provato” un tale acquisto in esclusiva del muro, la “presunzione” “conserva la sua piena operatività” e dunque esso “è comune” (v. supra, sub VII.3., nonché spec. Cass. n. 756/1999, cit.; Cass. n.
6678/1999, cit., e Cass. n. 177/1993, cit.)].
VII.4.- Ciò chiarito in ordine alla complessiva inaccoglibilità della prima deduzione difensiva
[v. supra, sub VII.2., punto (a)], parimenti da disattendere risulta altresì la contestazione successiva, come compendiata supra, sub VII.2., punto (b).
VII.4.1.- Secondo l'appellante, in particolare, la C.T.U. non avrebbe comunque correttamente valutato i danni relativi al predetto muro e, in specie, i danni determinati dai convenuti e odierni appellati per aver proceduto, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione da essi effettuati, ad appoggiare le travi del tetto del terzo piano fuori terra proprio sul predetto muro e in posizione diversa e più elevata rispetto a quella antecedente ai lavori stessi.
VII.4.2.- Richiesta risarcitoria, tuttavia, già correttamente e condivisibilmente disattesa dal
Tribunale di prime cure, in quanto nel caso di specie “non vi [era] stato innalzamento della copertura dell'abitazione dei convenuti rispetto alla quota esistente prima dell'inizio dei lavori”, essendo state “le travi della copertura” ivi “riposizionate” [cfr. pagg.
7-8 della
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sentenza di 1° grado], come compiutamente e analiticamente accertato dalla C.T.U., la quale aveva a tal proposito:
(A) “misurato le altezze nette al terzo livello dell'abitazione dei convenuti (in corrispondenza delle travi principali)” e “le” aveva poi “confrontate con quelle riportate negli elaborati grafici della SCIA “Stato di fatto ante – operam”, “verificandone la corrispondenza” e così evidentemente accertando che “le travi della copertura” risultavano “riposizionate negli stessi fori dove erano alloggiate le vecchie travi” [cfr. pag. 20 della C.T.U. del 28.07.2018 – coincidente con la pag. 21 del relativo file pdf];
(B) ribadito poi tale pacifico accertamento - peraltro confermato da altre convergenti evidenze
[fra cui, e.g., la circostanza che “le lesioni” erano “localizzate” solo “al primo piano fuori terra, lato Piazza Mercato”, “mentre” “nessun fenomeno e[ra] visibile nella parete al terzo piano fuori terra in prossimità degli innesti/appoggi delle travi portanti della copertura dell'immobile dei convenuti”, e dunque in “punti” che pure, volendo seguire la ricostruzione attorea, avrebbero dovuto evidentemente “presentare qualche danneggiamento” (cfr. pag. 20 della C.T.U. del 28.07.2018, coincidente con la pag. 21 del relativo file pdf)] anche a fronte delle contestazioni attoree – evidenziando a tal riguardo l'erroneità di queste ultime [avendo
“il CTP di parte attrice”, in particolare, sostenuto la tesi dell'innalzamento della copertura sulla scorta, tuttavia, di “dati ricavati da due fotografie scattate da punti diversi”, e dunque di un “criterio” “manifestamente errato”, essendo evidente che, “per poter confrontare le foto”,
“le stesse dovevano essere eseguite dall'identico punto di scatto utilizzando la medesima distanza focale, inquadratura ed angolazione” (cfr. pag. 20 della C.T.U. del 28.07.2018, coincidente con la pag. 21 del relativo file pdf)] e altresì sottolineando come il proprio accertamento si basava, come necessario, sul minuzioso e accurato raffronto tra lo “stato di fatto” conseguente ai lavori e “rappresentato nelle piante degli elaborati grafici in allegato alla S.C.I.A. presentata al Comune” (“Figura 1”) e la “situazione esistente prima dell'inizio dei lavori” (“Foto 1”), trattandosi di situazioni del tutto “corrisponde[nti]” e che perfettamente “coincidono” [cfr. pag. 2 della relazione peritale integrativa dell'8.01.2019, coincidente con la pag. 3 del relativo file pdf].
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VII.4.3.- La parte appellante ha poi qui contestato proprio quest'ultimo profilo, invocando, in particolare, il passaggio peritale in cui la C.T.U. aveva sottolineato che “il disegno del prospetto nord stato di fatto, invece, probabilmente per mero errore materiale nella rappresentazione grafica, corrisponde con il prospetto di progetto” [cfr. punto f) a pag. 17 della C.T.U. del
28.07.2018, coincidente con la pag. 18 del relativo file pdf] e sostenendo che l'ausiliaria avrebbe pertanto ammesso, in tale passaggio, di “non avere effettiva contezza di quale fosse lo stato di fatto”, trattandosi di “dato” “assente dalla SCIA per mero errore materiale”, ciò integralmente inficiando la relativa operazione di raffronto [cfr. spec. pagg. 15-16 dell'atto di appello].
Una tale ricostruzione, tuttavia, è senz'altro da disattendersi.
VII.4.4.- E infatti, come già evidenziato in prime cure e qui senz'altro da ribadirsi, è pacifico che la C.T.U. abbia nel caso di specie senz'altro provveduto al compiuto confronto fra la situazione ex ante e quella ex post e all'esito di ciò abbia ravvisato la piena “coincidenza” a tal riguardo [come esposto e altresì congruamente documentato, mediante gli opportuni riscontri grafici (foto 1 e figura 1), a pag. 2 della relazione peritale integrativa dell'8.01.2019, coincidente con la pag. 3 del relativo file pdf], avendo poi congruamente chiarito il predetto passaggio della propria originaria relazione, come anche in questa sede invocato dall'appellante, negli specifici e analitici termini che seguono: “solo per completezza di analisi si è sottolineato che il disegno del “prospetto nord stato di fatto”, verosimilmente per mero errore materiale nella rappresentazione grafica, coincide con il “prospetto nord di progetto”. Si chiarisce meglio tale affermazione: il tecnico, che ha prodotto i grafici per la
S.C.I.A., ha rappresentato erroneamente il prospetto stato di fatto, pur avendo correttamente disegnato le piante stato di fatto. Poiché i prospetti degli immobili vengono sempre realizzati dopo aver disegnato prima le piante, seguendo la sequenza logica
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VII.4.5.- Il chiarimento che precede, come evidente e come già sottolineato in prime cure (cfr. pag. 7, 2° cpv., della sentenza gravata), è senz'altro idoneo a integralmente superare la contestazione qui ribadita dell'appellante.
E infatti, è pacifico che nel caso di specie la C.T.U. abbia compiutamente valutato lo stato di fatto sia successivo, sia antecedente ai lavori [come pacificamente ricavabile dalle “piante stato di fatto” disegnate, del tutto “correttamente”, dal “tecnico che ha prodotto i grafici per la S.C.I.A.” (il cui mero “errore materiale” in ordine al “disegno del “prospetto nord stato di fatto”, segnalato dall'ausiliario “solo per completezza di analisi”, non aveva pertanto in alcun modo inciso sui dati a disposizione dell'ausiliaria - cfr. ancora pag. 3 della relazione peritale integrativa dell'8.01.2019, coincidente con la pag. 4 del relativo file pdf)] e che pertanto il raffronto, come puntualmente illustrato e altresì graficamente riscontrato, sia stato del tutto correttamente realizzato dal C.T.U. [cfr. ancora pag. 3 della relazione peritale integrativa dell'8.01.2019, coincidente con la pag. 4 del relativo file pdf], da ciò evidentemente discendendo l'integrale reiezione anche della doglianza compendiata supra, sub VII.2., punto
(b).
VII.5.- Non potendo pertanto accogliersi neanche le complessive contestazioni afferenti il versante sostanziale [v. supra, sub VII.-VII.4.5.], è evidente, come detto e qui da ribadirsi, che anche tale doglianza sia da integralmente rigettarsi.
VIII.- Alla luce di quanto globalmente precede, essendo le ragioni di doglianza complessivamente avanzate dall'appellante da globalmente disattendere [v. supra, sub V.-
VII.5.], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma dell sentenza impugnata.
IX.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, da liquidarsi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza di 1° grado e il difetto, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure, di alcuno specifico gravame, anche incidentale, ciò senz'altro precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ.,
14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo:
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(A) sul piano obiettivo-quantificatorio: avendo riguardo alle norme del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto) e tenendo conto delle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 [in base all'“effettivo oggetto del gravame” (Cass. civ.,
4/09/2018, n. 21613), qui pari al differenziale fra la somma richiesta (€ 13.139,31) e quella riconosciuta (€ 1.567,50), e dunque all'importo di € 11.571,81 (cfr. altresì pag. 19 dell'atto di appello)], delle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che
“nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857)] e della necessità di apportare di tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione dell'effettivo valore dell'affare, del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto qui trattate (involgenti solo alcuni profili specifici e circoscritti rispetto alla complessiva materia controversia ab origine devoluta al Tribunale di prime cure), tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento;
(B) sul piano subiettivo-solutorio: in favore delle parti appellate e mediante liquidazione unica
[in quanto parti unitariamente difese e avendo identiche posizioni, essendo stata conseguentemente espletata un'unica “opera defensionale” (cfr., ex aliis, Cass., 10/06/1997,
n. 5174; Cass. civ., 24/11/2005, n. 24757; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21064; Cass. civ.,
4/06/2015, n. 11591; Cass. civ., 30/10/2017, n. 25803; Cass. civ., 16/11/2018, n. 29651), non risultando poi accordabile, in difetto di richiesta in tal senso, la maggiorazione di cui all'art. 4, comma II, D.M. 55/2014], procedendo poi a distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del loro unico difensore, dichiaratosi anticipatorio [essendo ciò di per sé pacificamene “sufficiente”, non sussistendo a tal riguardo, come noto, “alcun margine di sindacato” - non integrando del resto tale distrazione “una statuizione della sentenza in senso stretto”, non fondandosi su “una nuova domanda nel giudizio”, bensì consistendo solo nell'“esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali” (cfr., ex multis, Cass. civ.,
23/12/2024, n. 34202; Cass. civ., Sez. un., 26/03/2021, n. 8562; Cass. civ., Sez. un.,
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27/11/2019, n. 31033; Cass. civ., 25/10/2017, n. 25247; Cass. civ., 15/04/2010, n. 9062; Cass.
n. 21070/2009, cit.)]
IX.1.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 676/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 224/2020 del Tribunale di Locri, pubblicata il 12/03/2020 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 212/2016 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 2.906,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, in favore delle parti appellate, unitariamente difese e considerate ( Controparte_1
e ) e con pagamento da eseguirsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del Parte_2
loro difensore, dichiaratosi antistatario;
3) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 27 maggio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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