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Decreto 27 marzo 2025
Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. n. 985/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO - SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
Il Tribunale del lavoro di Lagonegro, in persona del Giudice Dott. Antonio Bellusci,
Visto il deposito in Cancelleria dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del CTU dott. nel procedimento in epigrafe indicato proposto da: Persona_1
nata il [...] a [...] rappresentata e difesa dall'Avv. MAIONE Parte_1
GENNARO nei confronti dell' per il riconoscimento delle patologie invalidanti di cui al ricorso;
CP_1
Visto che le parti cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato nel termine prestabilito e perentorio di trenta giorni alcun atto di contestazione delle conclusioni del CTU;
Visto l'art. 445 bis co. 5 c.p.c. e ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA
L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, il quale riconosceva la ricorrente invalida al 100% ma necessità di assistenza continua, nonché portatrice Pt_2 di handicap ai sensi dell'art. 3 co. 2 L. 104/1992, requisiti sanitari NON UTILI di fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992.
Condanna la ricorrente, in ragione della totale soccombenza e della mancanza di dichiarazione di esonero Parte_1 dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (al riguardo si evidenzia che il ricorrente ha allegato al ricorso solo la dichiarazione si esenzione dal pagamento del C.U. e che il doc. all. n. 7 non contiene la dichiarazione ex art. 152 cit., mentre quella ex art. 152 cit. inserita nelle conclusioni dell'atto introduttivo è inefficace, dal momento che proviene dai difensori ed è priva della sottoscrizione del ricorrente - Cfr. Cass. 10.09.2018 n. 219632 - 10.11.2016 n. 22952 – 10.09.2015 n. 17934 –
04.04.2012 n. 5363), al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' che, in applicazione del CP_1 protocollo vigente, liquida in €. 960,00, oltre spese generali 15%, tenuto conto che tale si è difeso con CP_2 propri dipendenti e che, quindi, trova applicazione la riduzione dei compensi ex art. 152 bis disp. att. c.p.c.
Visto l'esito dell'esame peritale pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di CTU liquidate come da separato decreto emesso in data odierna.
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 comma 5 c.p.c.).
Si comunichi alle parti.
Lagonegro 27.03.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Antonio BELLUSCI
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO - SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
Il Tribunale del lavoro di Lagonegro, in persona del Giudice Dott. Antonio Bellusci,
Visto il deposito in Cancelleria dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del CTU dott. nel procedimento in epigrafe indicato proposto da: Persona_1
nata il [...] a [...] rappresentata e difesa dall'Avv. MAIONE Parte_1
GENNARO nei confronti dell' per il riconoscimento delle patologie invalidanti di cui al ricorso;
CP_1
Visto che le parti cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato nel termine prestabilito e perentorio di trenta giorni alcun atto di contestazione delle conclusioni del CTU;
Visto l'art. 445 bis co. 5 c.p.c. e ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA
L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, il quale riconosceva la ricorrente invalida al 100% ma necessità di assistenza continua, nonché portatrice Pt_2 di handicap ai sensi dell'art. 3 co. 2 L. 104/1992, requisiti sanitari NON UTILI di fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992.
Condanna la ricorrente, in ragione della totale soccombenza e della mancanza di dichiarazione di esonero Parte_1 dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (al riguardo si evidenzia che il ricorrente ha allegato al ricorso solo la dichiarazione si esenzione dal pagamento del C.U. e che il doc. all. n. 7 non contiene la dichiarazione ex art. 152 cit., mentre quella ex art. 152 cit. inserita nelle conclusioni dell'atto introduttivo è inefficace, dal momento che proviene dai difensori ed è priva della sottoscrizione del ricorrente - Cfr. Cass. 10.09.2018 n. 219632 - 10.11.2016 n. 22952 – 10.09.2015 n. 17934 –
04.04.2012 n. 5363), al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' che, in applicazione del CP_1 protocollo vigente, liquida in €. 960,00, oltre spese generali 15%, tenuto conto che tale si è difeso con CP_2 propri dipendenti e che, quindi, trova applicazione la riduzione dei compensi ex art. 152 bis disp. att. c.p.c.
Visto l'esito dell'esame peritale pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di CTU liquidate come da separato decreto emesso in data odierna.
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 comma 5 c.p.c.).
Si comunichi alle parti.
Lagonegro 27.03.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Antonio BELLUSCI