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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/12/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4850/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Limitone Presidente
Dott. Dario Morsiani Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 4850/2025 promossa da:
n persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
(P.IVA: ), e per essa quale mandataria società P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Verona, Vicolo San Bernardino 5/A presso e nello studio dell'Avv. ROSSI
RC del Foro di Verona, che la rappresenta giusta mandato allegato all'atto di citazione
Reclamante
contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
DO AT (P.IVA: ) P.IVA_2
Resistenti
pagina 1 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, in persona Parte_1
della mandataria interponeva reclamo avverso l'ordinanza del Parte_2
9.10.2025 con cui il Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato l'estinzione del processo esecutivo iscritto con R.G. n. 58/2025. La società reclamante esponeva: di aver notificato in data 28.1.2025 un atto di pignoramento immobiliare nei confronti di;
Controparte_1
di aver trascritto il suddetto pignoramento in data 26.2.2025; che in data 7.3.2025 il G.E. aveva emesso ordinanza ex art. 569 c.p.c. nominando l'esperto stimatore e fissando udienza per l'autorizzazione alla vendita al 7.10.2025; che frattanto però il medesimo G.E., in data 12.4.2025 aveva invitato il creditore procedente a depositare “il duplo della nota di trascrizione”; che la parte aveva provveduto in ottemperanza con deposito documentale del 15.4.2025; che, all'esito della suddetta udienza, il G.E. aveva rilevato il mancato deposito della nota di trascrizione munita della relativa di attestazione di conformità nel termine di cui all'art. 557, c. 2, c.p.c., conseguentemente dichiarando l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura;
che tuttavia - quanto alla trascrizione del pignoramento provvede, anziché l'ufficiale giudiziario, il creditore procedente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 555
c.p.c. allora non è richiesta l'attestazione di conformità; che inoltre nel caso di specie era stato depositato nel processo esecutivo il duplicato informatico della nota di trascrizione, rilasciato dal
Conservatore dei Registri Immobiliari, il quale ai sensi dell'art. 23 bis D.L. 82/2005 equivale a un originale e non deve essere dunque corredato di alcuna attestazione di conformità; che comunque il
G.E., al momento di emissione dell'ordinanza reclamata, aveva già emesso il provvedimento di cui all'art. 569 c.p.c., così introducendo la fase istruttoria della procedura nella quale non era più possibile rilevare vizi attinenti alla precedente, e già esaurita, fase di instaurazione della procedura medesima;
che il vizio rilevato era comunque una mera irregolarità formale, rispetto alla quale il rimedio dell'inefficacia del pignoramento risultava del tutto sproporzionato, anche alla luce dei principi di economia processuale e di effettività della tutela giurisdizionale.
Nonostante la regolarità della notifica del reclamo nei confronti del debitore esecutato Controparte_1
e del creditore intervenuto , questi non si costituivano nel
[...] Controparte_2
presente giudizio.
All'esito dell'udienza fissata in data 11.12.2025, il Collegio si riservava per la decisione.
pagina 2 di 7 Tanto premesso, ritiene il Collegio che il reclamo non possa trovare accoglimento.
Dal complessivo tenore letterale e contenutistico dell'ordinanza reclamata emerge con chiarezza che la procedura esecutiva è stata dichiarata estinta perché “il creditore non ha depositato nel termine di cui all'art. 557, c. 2, c.p.c. la nota di trascrizione del pignoramento munita dell'attestazione di conformità”
(pag. 3).
Con il primo motivo di impugnazione, la società reclamante sostiene che l'attestazione di conformità richiamata dalla menzionata disposizione normativa non doveva tuttavia essere depositata nel caso di specie, sia ai sensi dell'art. 555 c.p.c. sia ai sensi dell'art. 23 bis D.L. 82/2005.
Con riguardo in primis a tale secondo profilo, occorre prendere le mosse da quanto disposto dall'art. 196 octies, c. 2, disp. att. c.p.c. per distinguere innanzitutto, in relazione ai c.d. documenti nativi digitali
(ovverosia di matrice ab origine telematica, anziché analogica o simpliciter cartacea), tra le “copie informatiche” dei suddetti documenti, cui si riconosce la stessa efficacia dell'originale solo se vengono muniti di attestazione di conformità, e i “duplicati informatici”, che invece sono ad ogni effetto equivalenti all'originale e ne detengono la medesima valenza giuridica, senza necessità di essere muniti di un'attestazione di conformità (che ne rappresenterebbe un'appendice pleonastica). Tale distinzione dipende dalla differente genesi e conformazione di tali documenti: la copia informatica costituisce l'esito di una “estrazione” del documento medesimo dalla sede telematica nella quale lo stesso è stato generato, all'esito di un'operazione che crea un altro esemplare dell'originale; il duplicato informatico, invece, viene prodotto mediante strumenti e processi che appositamente replicano la medesima sequenza di bit del documento informatico di origine, rispetto al quale dunque non vi è distinzione identitaria in quanto trattasi a tutti gli effetti dello stesso documento.
È dunque corretta l'argomentazione attorea secondo cui il duplicato informatico non deve essere corredato dall'attestazione di conformità del difensore. Tuttavia, nella fattispecie in esame non è possibile verificare se il documento prodotto dal creditore procedente nel fascicolo telematico del processo esecutivo sia effettivamente un duplicato informatico, anziché invece una copia informatica
(ipotesi in cui invece, come visto, l'attestazione di conformità era necessaria in base ai termini di legge). Il documento in questione (doc. 16 reclamante) risulta denominato “duplo.pdf.p7m”, laddove il lemma “duplo” rappresenta il nome del file e non contiene alcuna informazione sulla tipologia di documento designato (ad esempio, se lo stesso fosse stato messo a disposizione dal Conservatore su pagina 3 di 7 una piattaforma telematica per venire da lì estratto dal creditore, si sarebbe così creata una copia informatica avente la medesima denominazione “duplo”), mentre la sequenza “pdf.p7m” indica unicamente che si tratta di un file in formato .pdf firmato digitalmente (vi risulta apposta infatti la firma digitale - peraltro “non valida” in base all'esito risultante al Collegio - di tipologia “Cades” attribuibile a tale , che si presume – senza averne certezza in base agli atti di causa – Persona_1
che sia il Conservatore dei Registri Immobiliari).
Per distinguere un duplicato informatico da una copia informatica occorre invero accertare l'esatta corrispondenza tra la sequenza di bit del documento prodotto e la sequenza di bit del documento originario oppure, ricorrendo a un'operazione in astratto meno complessa, accertare l'esatta corrispondenza tra la c.d. impronta del file (o hash) del documento prodotto e del documento originario. Tale operazione di raffronto è possibile quando il documento originario viene generato nell'ambito di una piattaforma o di un software che consente l'estrazione tanto della copia quanto del duplicato di un documento informatico e che al contempo funge da strumento di verifica dell'esemplare estratto (come avviene lavorando all'interno del Processo Civile Telematico – ad esempio per estrarre sentenze da notificare alla parte soccombente per far decorrere i termini di impugnazione). Al di fuori di tali sistemi non è possibile invece verificare la corrispondenza dell'impronta (o hash) del file originario e riprodotto, poiché il soggetto controllante (il Giudice dell'Esecuzione, nel caso di specie) dispone solo del secondo documento (ossia quello acquisito e depositato dal creditore) e non può materialmente effettuare la comparazione in discussione. Alla luce di tale ricostruzione, la nota di trascrizione del pignoramento immobiliare restituita dal Conservatore dei Registri Immobiliari al creditore procedente e da questi prodotto nel processo esecutivo deve essere munita di attestazione di conformità, in quanto non risulta – come affermato dal reclamante – che si tratti di un duplicato informatico, dotato di efficacia fidefacente nel senso sopra indicato.
A diverse conclusioni non conduce la formulazione del secondo comma dell'art. 557 c.p.c. parimenti invocata dalla società reclamante (“Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento
e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”), il cui pagina 4 di 7 secondo periodo (“Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”), per quanto non menzioni l'attestazione di conformità, non esclude ipso iure che la stessa non debba essere prodotta nello specifico caso - come quello in concreto verificatosi e sottoposto all'esame del Collegio - in cui la nota di trascrizione del pignoramento immobiliare venga acquisita dal creditore procedente direttamente dal Conservatore dei Registri Immobiliari.
Tale disposizione va infatti letta in combinato disposto con l'art. 196 octies, c. 2, disp. att. c.p.c., il quale
- ut supra già sottolineato - prevede che sempre e comunque a una copia informatica, se è tale, può essere riconosciuta la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproduce solo se risulta munita dell'attestazione di conformità.
Va poi considerato l'art. 196 novies, c. 2, disp. att. c.p.c. che, con specifico riguardo al procedimento esecutivo, dispone: “Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata le copie informatiche degli atti indicati dall'articolo … 557, secondo comma, del codice di procedura civile, attesta la conformità delle copie agli originali” (operando dunque un richiamo omnicomprensivo al secondo comma dell'art. 557 c.p.c. e così implicando che anche nell'ipotesi di cui all'art. 555, c. 3, c.p.c. il creditore deve depositare l'attestazione di conformità se deposita una copia informatica e non un duplicato informatico).
e per essa doveva dunque Parte_1 Parte_2
depositare nell'ambito della procedura esecutiva iscritta con R.G. n. 58/2025, non appena ricevuta dal
Conservatore dei Registri Immobiliari (cfr. art. 557, c. 2, c.p.c.) la nota di trascrizione del pignoramento munita dell'attestazione di conformità, ma a tanto non ha provveduto, come appunto rilevato dal G.E. nell'ordinanza reclamata.
Con il secondo motivo di impugnazione, la società reclamante sostiene che il predetto G.E., avendo già emesso l'ordinanza di cui all'art. 569 c.p.c., non poteva più rilevare un vizio afferente alla fase introduttiva del processo esecutivo. Tuttavia, la stessa giurisprudenza menzionata dalla società reclamante medesima sancisce che: “Il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale - secondo lo schema proprio del processo di cognizione - bensì come una successione di subprocedimenti, cioè in una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi;
tale autonomia di ciascuna fase rispetto a quella
pagina 5 di 7 precedente comporta che le situazioni invalidanti, che si producano nella fase che è conclusa dalla ordinanza di autorizzazione della vendita, sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo - mediante opposizione agli atti esecutivi proponibile anche dopo che detta ordinanza è stata pronunciata o d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, in deroga all'espresso dettato dell'art. 569 cod. proc. civ. - solo in quanto impediscano che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè
l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori, mentre ogni altra situazione invalidante, di per sè non preclusiva del conseguimento dello scopo del processo, deve essere eccepita con opposizione agli atti esecutivi nei termini di decadenza disposti dal menzionato art. 569 cod. proc. civ.” (Cass. S.U. n. 11178/1995 e successivamente, in termini, Cass. n. 837/2007).
Il momento preclusivo oltre il quale il G.E. non avrebbe più potuto rilevare la mancata attestazione di conformità della nota di trascrizione del pignoramento è dunque quello di emissione dell'ordinanza di autorizzazione alla vendita. Non essendo stata tale ordinanza ancora emessa nel caso di specie, il giudice a quo non risulta invero incorso in alcuna preclusione.
Con il terzo e ultimo motivo di impugnazione, la società reclamante afferma che l'inefficacia del pignoramento sarebbe un rimedio non proporzionato alla mancata attestazione di conformità di un atto quale la nota di trascrizione del pignoramento, in quanto tale omissione rimarrebbe agevolmente sanabile in ogni momento del processo esecutivo.
Tale argomentazione difensiva non è condivisibile, in quanto contraria al chiaro dettato legislativo dell'art. 557 c.p.c. che expressis verbis sanziona l'omissione de qua appunto con l'inefficacia del pignoramento. Né può ritenersi che la formulazione dell'art. 557, c. 2, c.p.c. in esame, laddove connette la locuzione “a pena di inefficacia del pignoramento stesso” solo all'ipotesi - prevista nel primo periodo del comma - in cui le operazioni di trascrizione sono poste in essere dall'ufficiale giudiziario (ex art. 555, c. 2, c.p.c.), implichi a contrario che la sanzione di inefficacia del pignoramento non segua invece alla mancanza di attestazione di conformità della nota di trascrizione del pignoramento nell'ipotesi alternativa in cui le suddette operazioni sono poste in essere direttamente dal creditore procedente (ex art. 555, c. 3, c.p.c.). Difatti, guardando alla ratio della norma, si deve osservare che proprio nella seconda ipotesi (quella contemplata all'art. 555, c. 3, c.p.c. cui rinvia l'art. 557, c. 2, c.p.c., in cui il creditore procede senza l'ausilio e senza le garanzie dell'ufficiale giudiziario) è
pagina 6 di 7 logico richiedere una verifica in più, anziché una in meno, circa la correttezza e regolarità dell'iter di trascrizione di un atto tanto significativo quanto è quello del pignoramento di un bene immobile.
In conseguenza di quanto sopra esposto, e stabilito in particolare che la nota di trascrizione del pignoramento immobiliare depositata dal creditore procedente non può essere qualificata alla stregua di un duplicato informatico e necessitava dunque di essere corredata della relativa attestazione di conformità all'originale, l'ordinanza reclamata risulta corretta. Il reclamo in questa sede proposto va dunque rigettato.
Non segue alcuna condanna in punto spese, attesa la mancata costituzione delle parti reclamate.
Dato però il rigetto integrale del reclamo, il reclamante è comunque tenuto al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente reclamo, in ossequio al disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta il reclamo;
2. nulla sulle spese di lite;
3. dà atto della sussistenza a carico della parte reclamante dei presupposti per il pagamento di una somma pari al valore del contributo unificato, così come previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, in data 15.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Aglaia Gandolfo Dott. Giuseppe Limitone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Limitone Presidente
Dott. Dario Morsiani Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 4850/2025 promossa da:
n persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
(P.IVA: ), e per essa quale mandataria società P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Verona, Vicolo San Bernardino 5/A presso e nello studio dell'Avv. ROSSI
RC del Foro di Verona, che la rappresenta giusta mandato allegato all'atto di citazione
Reclamante
contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
DO AT (P.IVA: ) P.IVA_2
Resistenti
pagina 1 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, in persona Parte_1
della mandataria interponeva reclamo avverso l'ordinanza del Parte_2
9.10.2025 con cui il Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato l'estinzione del processo esecutivo iscritto con R.G. n. 58/2025. La società reclamante esponeva: di aver notificato in data 28.1.2025 un atto di pignoramento immobiliare nei confronti di;
Controparte_1
di aver trascritto il suddetto pignoramento in data 26.2.2025; che in data 7.3.2025 il G.E. aveva emesso ordinanza ex art. 569 c.p.c. nominando l'esperto stimatore e fissando udienza per l'autorizzazione alla vendita al 7.10.2025; che frattanto però il medesimo G.E., in data 12.4.2025 aveva invitato il creditore procedente a depositare “il duplo della nota di trascrizione”; che la parte aveva provveduto in ottemperanza con deposito documentale del 15.4.2025; che, all'esito della suddetta udienza, il G.E. aveva rilevato il mancato deposito della nota di trascrizione munita della relativa di attestazione di conformità nel termine di cui all'art. 557, c. 2, c.p.c., conseguentemente dichiarando l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura;
che tuttavia - quanto alla trascrizione del pignoramento provvede, anziché l'ufficiale giudiziario, il creditore procedente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 555
c.p.c. allora non è richiesta l'attestazione di conformità; che inoltre nel caso di specie era stato depositato nel processo esecutivo il duplicato informatico della nota di trascrizione, rilasciato dal
Conservatore dei Registri Immobiliari, il quale ai sensi dell'art. 23 bis D.L. 82/2005 equivale a un originale e non deve essere dunque corredato di alcuna attestazione di conformità; che comunque il
G.E., al momento di emissione dell'ordinanza reclamata, aveva già emesso il provvedimento di cui all'art. 569 c.p.c., così introducendo la fase istruttoria della procedura nella quale non era più possibile rilevare vizi attinenti alla precedente, e già esaurita, fase di instaurazione della procedura medesima;
che il vizio rilevato era comunque una mera irregolarità formale, rispetto alla quale il rimedio dell'inefficacia del pignoramento risultava del tutto sproporzionato, anche alla luce dei principi di economia processuale e di effettività della tutela giurisdizionale.
Nonostante la regolarità della notifica del reclamo nei confronti del debitore esecutato Controparte_1
e del creditore intervenuto , questi non si costituivano nel
[...] Controparte_2
presente giudizio.
All'esito dell'udienza fissata in data 11.12.2025, il Collegio si riservava per la decisione.
pagina 2 di 7 Tanto premesso, ritiene il Collegio che il reclamo non possa trovare accoglimento.
Dal complessivo tenore letterale e contenutistico dell'ordinanza reclamata emerge con chiarezza che la procedura esecutiva è stata dichiarata estinta perché “il creditore non ha depositato nel termine di cui all'art. 557, c. 2, c.p.c. la nota di trascrizione del pignoramento munita dell'attestazione di conformità”
(pag. 3).
Con il primo motivo di impugnazione, la società reclamante sostiene che l'attestazione di conformità richiamata dalla menzionata disposizione normativa non doveva tuttavia essere depositata nel caso di specie, sia ai sensi dell'art. 555 c.p.c. sia ai sensi dell'art. 23 bis D.L. 82/2005.
Con riguardo in primis a tale secondo profilo, occorre prendere le mosse da quanto disposto dall'art. 196 octies, c. 2, disp. att. c.p.c. per distinguere innanzitutto, in relazione ai c.d. documenti nativi digitali
(ovverosia di matrice ab origine telematica, anziché analogica o simpliciter cartacea), tra le “copie informatiche” dei suddetti documenti, cui si riconosce la stessa efficacia dell'originale solo se vengono muniti di attestazione di conformità, e i “duplicati informatici”, che invece sono ad ogni effetto equivalenti all'originale e ne detengono la medesima valenza giuridica, senza necessità di essere muniti di un'attestazione di conformità (che ne rappresenterebbe un'appendice pleonastica). Tale distinzione dipende dalla differente genesi e conformazione di tali documenti: la copia informatica costituisce l'esito di una “estrazione” del documento medesimo dalla sede telematica nella quale lo stesso è stato generato, all'esito di un'operazione che crea un altro esemplare dell'originale; il duplicato informatico, invece, viene prodotto mediante strumenti e processi che appositamente replicano la medesima sequenza di bit del documento informatico di origine, rispetto al quale dunque non vi è distinzione identitaria in quanto trattasi a tutti gli effetti dello stesso documento.
È dunque corretta l'argomentazione attorea secondo cui il duplicato informatico non deve essere corredato dall'attestazione di conformità del difensore. Tuttavia, nella fattispecie in esame non è possibile verificare se il documento prodotto dal creditore procedente nel fascicolo telematico del processo esecutivo sia effettivamente un duplicato informatico, anziché invece una copia informatica
(ipotesi in cui invece, come visto, l'attestazione di conformità era necessaria in base ai termini di legge). Il documento in questione (doc. 16 reclamante) risulta denominato “duplo.pdf.p7m”, laddove il lemma “duplo” rappresenta il nome del file e non contiene alcuna informazione sulla tipologia di documento designato (ad esempio, se lo stesso fosse stato messo a disposizione dal Conservatore su pagina 3 di 7 una piattaforma telematica per venire da lì estratto dal creditore, si sarebbe così creata una copia informatica avente la medesima denominazione “duplo”), mentre la sequenza “pdf.p7m” indica unicamente che si tratta di un file in formato .pdf firmato digitalmente (vi risulta apposta infatti la firma digitale - peraltro “non valida” in base all'esito risultante al Collegio - di tipologia “Cades” attribuibile a tale , che si presume – senza averne certezza in base agli atti di causa – Persona_1
che sia il Conservatore dei Registri Immobiliari).
Per distinguere un duplicato informatico da una copia informatica occorre invero accertare l'esatta corrispondenza tra la sequenza di bit del documento prodotto e la sequenza di bit del documento originario oppure, ricorrendo a un'operazione in astratto meno complessa, accertare l'esatta corrispondenza tra la c.d. impronta del file (o hash) del documento prodotto e del documento originario. Tale operazione di raffronto è possibile quando il documento originario viene generato nell'ambito di una piattaforma o di un software che consente l'estrazione tanto della copia quanto del duplicato di un documento informatico e che al contempo funge da strumento di verifica dell'esemplare estratto (come avviene lavorando all'interno del Processo Civile Telematico – ad esempio per estrarre sentenze da notificare alla parte soccombente per far decorrere i termini di impugnazione). Al di fuori di tali sistemi non è possibile invece verificare la corrispondenza dell'impronta (o hash) del file originario e riprodotto, poiché il soggetto controllante (il Giudice dell'Esecuzione, nel caso di specie) dispone solo del secondo documento (ossia quello acquisito e depositato dal creditore) e non può materialmente effettuare la comparazione in discussione. Alla luce di tale ricostruzione, la nota di trascrizione del pignoramento immobiliare restituita dal Conservatore dei Registri Immobiliari al creditore procedente e da questi prodotto nel processo esecutivo deve essere munita di attestazione di conformità, in quanto non risulta – come affermato dal reclamante – che si tratti di un duplicato informatico, dotato di efficacia fidefacente nel senso sopra indicato.
A diverse conclusioni non conduce la formulazione del secondo comma dell'art. 557 c.p.c. parimenti invocata dalla società reclamante (“Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento
e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”), il cui pagina 4 di 7 secondo periodo (“Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”), per quanto non menzioni l'attestazione di conformità, non esclude ipso iure che la stessa non debba essere prodotta nello specifico caso - come quello in concreto verificatosi e sottoposto all'esame del Collegio - in cui la nota di trascrizione del pignoramento immobiliare venga acquisita dal creditore procedente direttamente dal Conservatore dei Registri Immobiliari.
Tale disposizione va infatti letta in combinato disposto con l'art. 196 octies, c. 2, disp. att. c.p.c., il quale
- ut supra già sottolineato - prevede che sempre e comunque a una copia informatica, se è tale, può essere riconosciuta la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproduce solo se risulta munita dell'attestazione di conformità.
Va poi considerato l'art. 196 novies, c. 2, disp. att. c.p.c. che, con specifico riguardo al procedimento esecutivo, dispone: “Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata le copie informatiche degli atti indicati dall'articolo … 557, secondo comma, del codice di procedura civile, attesta la conformità delle copie agli originali” (operando dunque un richiamo omnicomprensivo al secondo comma dell'art. 557 c.p.c. e così implicando che anche nell'ipotesi di cui all'art. 555, c. 3, c.p.c. il creditore deve depositare l'attestazione di conformità se deposita una copia informatica e non un duplicato informatico).
e per essa doveva dunque Parte_1 Parte_2
depositare nell'ambito della procedura esecutiva iscritta con R.G. n. 58/2025, non appena ricevuta dal
Conservatore dei Registri Immobiliari (cfr. art. 557, c. 2, c.p.c.) la nota di trascrizione del pignoramento munita dell'attestazione di conformità, ma a tanto non ha provveduto, come appunto rilevato dal G.E. nell'ordinanza reclamata.
Con il secondo motivo di impugnazione, la società reclamante sostiene che il predetto G.E., avendo già emesso l'ordinanza di cui all'art. 569 c.p.c., non poteva più rilevare un vizio afferente alla fase introduttiva del processo esecutivo. Tuttavia, la stessa giurisprudenza menzionata dalla società reclamante medesima sancisce che: “Il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale - secondo lo schema proprio del processo di cognizione - bensì come una successione di subprocedimenti, cioè in una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi;
tale autonomia di ciascuna fase rispetto a quella
pagina 5 di 7 precedente comporta che le situazioni invalidanti, che si producano nella fase che è conclusa dalla ordinanza di autorizzazione della vendita, sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo - mediante opposizione agli atti esecutivi proponibile anche dopo che detta ordinanza è stata pronunciata o d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, in deroga all'espresso dettato dell'art. 569 cod. proc. civ. - solo in quanto impediscano che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè
l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori, mentre ogni altra situazione invalidante, di per sè non preclusiva del conseguimento dello scopo del processo, deve essere eccepita con opposizione agli atti esecutivi nei termini di decadenza disposti dal menzionato art. 569 cod. proc. civ.” (Cass. S.U. n. 11178/1995 e successivamente, in termini, Cass. n. 837/2007).
Il momento preclusivo oltre il quale il G.E. non avrebbe più potuto rilevare la mancata attestazione di conformità della nota di trascrizione del pignoramento è dunque quello di emissione dell'ordinanza di autorizzazione alla vendita. Non essendo stata tale ordinanza ancora emessa nel caso di specie, il giudice a quo non risulta invero incorso in alcuna preclusione.
Con il terzo e ultimo motivo di impugnazione, la società reclamante afferma che l'inefficacia del pignoramento sarebbe un rimedio non proporzionato alla mancata attestazione di conformità di un atto quale la nota di trascrizione del pignoramento, in quanto tale omissione rimarrebbe agevolmente sanabile in ogni momento del processo esecutivo.
Tale argomentazione difensiva non è condivisibile, in quanto contraria al chiaro dettato legislativo dell'art. 557 c.p.c. che expressis verbis sanziona l'omissione de qua appunto con l'inefficacia del pignoramento. Né può ritenersi che la formulazione dell'art. 557, c. 2, c.p.c. in esame, laddove connette la locuzione “a pena di inefficacia del pignoramento stesso” solo all'ipotesi - prevista nel primo periodo del comma - in cui le operazioni di trascrizione sono poste in essere dall'ufficiale giudiziario (ex art. 555, c. 2, c.p.c.), implichi a contrario che la sanzione di inefficacia del pignoramento non segua invece alla mancanza di attestazione di conformità della nota di trascrizione del pignoramento nell'ipotesi alternativa in cui le suddette operazioni sono poste in essere direttamente dal creditore procedente (ex art. 555, c. 3, c.p.c.). Difatti, guardando alla ratio della norma, si deve osservare che proprio nella seconda ipotesi (quella contemplata all'art. 555, c. 3, c.p.c. cui rinvia l'art. 557, c. 2, c.p.c., in cui il creditore procede senza l'ausilio e senza le garanzie dell'ufficiale giudiziario) è
pagina 6 di 7 logico richiedere una verifica in più, anziché una in meno, circa la correttezza e regolarità dell'iter di trascrizione di un atto tanto significativo quanto è quello del pignoramento di un bene immobile.
In conseguenza di quanto sopra esposto, e stabilito in particolare che la nota di trascrizione del pignoramento immobiliare depositata dal creditore procedente non può essere qualificata alla stregua di un duplicato informatico e necessitava dunque di essere corredata della relativa attestazione di conformità all'originale, l'ordinanza reclamata risulta corretta. Il reclamo in questa sede proposto va dunque rigettato.
Non segue alcuna condanna in punto spese, attesa la mancata costituzione delle parti reclamate.
Dato però il rigetto integrale del reclamo, il reclamante è comunque tenuto al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente reclamo, in ossequio al disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta il reclamo;
2. nulla sulle spese di lite;
3. dà atto della sussistenza a carico della parte reclamante dei presupposti per il pagamento di una somma pari al valore del contributo unificato, così come previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, in data 15.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Aglaia Gandolfo Dott. Giuseppe Limitone
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