Decreto cautelare 11 febbraio 2021
Sentenza breve 15 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto cautelare 11/02/2021, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/02/2021
N. 00122/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Chioggia, via S. Marco 629/A;
contro
l’Azienda Territoriale per Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione del sig. Direttore dell’ATER di Venezia n. -OMISSIS-(doc. 2), di diniego di ampliamento del nucleo familiare dell’assegnataria, sig.ra -OMISSIS-, dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in -OMISSIS-,
b) - della nota raccomandata suddetta, protocollo n.-OMISSIS-dell’A.T.E.R., di accompagnamento del diniego e di richiesta di un conguaglio per “ospitalità temporanea” ;
c) - di ogni altro atto presupposto e/o connesso rispetto ai sopra indicati atti impugnati,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che il provvedimento impugnato interferisce con le primarie e fondamentali esigenze abitative della ricorrente, e che non risultano controindicazioni di interesse pubblico al congelamento della attuale situazione abitativa per i pochi giorni occorrenti per addivenire nel rispetto dei termini a una sommaria delibazione collegiale sull' incidente cautelare;
Ritenuto pertanto che ricorrono i presupposti di particolare gravità ed urgenza, previsti dalla succitata normativa, tali da non consentire di attendere la discussione in camera di consiglio, prevista per l’11 marzo 2021
P.Q.M.
Accoglie l' istanza ex art. 56 del CPA e , per l' effetto, sospende fino all’11 marzo 2021 l'esecuzione degli atti impugnati.
Rimette le parti alla Camera di Consiglio 11 marzo 2021 per la trattazione collegiale in contraddittorio dell'incidente cautelare.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 10 febbraio 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO