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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza dell'11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1496 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. Damaso Pattumelli e dall'avv. Daniele Di Bella e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma via Flaminia n. 334 Ricorrente in revocazione
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Claudia Ruperto, e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Resistente in revocazione
Oggetto: ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4540/2024 pubblicata in data 20/12/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza dell'11/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. premesso che con decreto del 16/03/2023 il Tribunale di Parte_1
Civitavecchia aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario ai fini del beneficio di cui all'art. 1 legge n. 18/1980 con decorrenza 14/04/2021, che in data 30/08/2022 era stato riconosciuto dalla competente Commissione invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) dalla data della domanda amministrativa (19/04/2021) ai fini del beneficio di cui all'art. 12 legge n. 118/1971, che in data 02/09/2022 era stata inviata all' la documentazione necessaria per il pagamento CP_1 della pensione di inabilità ex art. 12 cit., e che tuttavia nessun pagamento era stato erogato nei suoi confronti, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971 e all'art. 38, l. n. 448 del 2001 il diritto di Parte_1 alla pensione d'inabilità coi relativi benefici incrementativi, in misura di legge e a decorrere dal 01-05-2021, ovvero dalla data ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE l a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi CP_1 del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Civitavecchia ha così statuito: “Dichiara CP_1 la cessazione della materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di lite”.
1.1.1. Il primo giudice, posto che aveva chiesto al Tribunale di accertare Parte_1
e dichiarare il proprio diritto alla pensione di inabilità, con decorrenza dal 01/05/2021, essendo stato il relativo requisito sanitario riconosciuto con decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. del 16/03/2023, ed evidenziato che l' nel costituirsi CP_1 aveva allegato di aver già provveduto a riconoscere il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità con provvedimento del marzo 2023 nonché a liquidare quanto richiesto nel maggio 2023, ha dichiarato, su concorde richiesta delle parti, cessata la materia del contendere.
1.1.2. Con riguardo alle spese di lite, il Tribunale ha testualmente affermato: “Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che parte ricorrente ha provveduto ad istaurare il giudizio prima della scadenza dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, addirittura pochi giorni l'emissione del decreto stesso (il decreto di omologa è stato emesso il 16.03.2023, il presente giudizio è stato instaurato il 27.03.2023 ed il ricorso è stato notificato il 7.04.2023)”.
1.2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, ed, in particolare, per aver travisato i fatti con riguardo sia all'accertamento del requisito sanitario ai fini della pensione di inabilità, sia alle ragioni che avevano indotto la parte alla presentazione del ricorso.
1.3. La Corte di appello di Roma, nel contraddittorio con l' ha rigettato il gravame, CP_1 rilevando che: i) l'affermazione della parte appellante, secondo cui non corrisponde al
2 vero che egli avrebbe provveduto ad instaurare il giudizio prima della scadenza dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, è sconfessata dalla documentazione in atti;
ii) difatti, il decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario in capo a è stato emesso in data 16/03/2023 mentre il ricorso di primo grado è Parte_1 stato depositato il 27/03/2023 e notificato il 07/04/2023; iii) l'adempimento da parte dell' atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra il deposito del ricorso e il CP_1 pagamento della prestazione, avvenuto entro i 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, può considerarsi del tutto spontaneo, poiché posto in essere molto prima della notificazione;
iv) l' ha documentato di aver accreditato l'importo dovuto CP_1 nei primi giorni del mese di maggio 2023, dunque è incontestabile la tempestività dell'operato dell' e la fondatezza della compensazione disposta dal giudice. CP_1
2. Contro detta decisione ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
lamentando la sussistenza di plurimi errori di fatto, avendo la Corte di Parte_1 appello affermato circostanze di fatto la cui sussistenza sarebbe esclusa dagli atti e documenti di causa.
2.1. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per revocazione in CP_1 quanto infondato in fatto ed in diritto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. Con il ricorso per revocazione sostiene che la sentenza n. 4540/2024 Parte_1 andrebbe revocata ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. poiché gli atti ed i documenti di causa sconfesserebbero l'affermazione della Corte di appello secondo cui i giusti motivi di compensazione emergerebbero dalla documentazione in atti. In particolare, tale documentazione, per quanto si legge nella sentenza n. 4540/2024, «sconfessa l'assunto attoreo posto che il decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario in capo al (invalidità civile al 100 con diritto all'indennità di accompagnamento a Parte_1 decorrere dalla domanda amministrativa) è stato emesso il 16.03.2023 mentre il presente giudizio è stato incardinato il 27.03.2023 ed il ricorso notificato il 7.04.2023. L'adempimento da parte dell - atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra CP_1 deposito del ricorso e il pagamento della prestazione avvenuto comunque entro i 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa - può considerarsi del tutto spontaneo, poiché posto in essere molto prima dell'avvenuta notificazione. L ha documentato di CP_1 aver accreditato l'importo dovuto nei primi giorni del mese di maggio 2023, dunque è incontestabile la tempestività dell'operato e la fondatezza della compensazione disposta dal giudice»
4. Tanto premesso, ritiene la Corte che il ricorso non possa trovare accoglimento, non essendo ravvisabile in quanto lamentato dal ricorrente la fattispecie di cui all'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
5.1. La norma in questione, com'è noto, dispone la possibilità di impugnare la sentenza che sia “l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa” specificando che “Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta 3 l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
5.2. In particolare, l'errore “revocatorio” previsto dalla richiamata norma come necessario per l'ammissibilità dell'azione deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti a giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 321 del 13/01/2015, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17443 del 25/06/2008, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3652 del 20/02/2006).
5.2.1. Ne consegue che il vizio con il quale si imputi alla sentenza un'erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8828 del 05/04/2017).
5.2.2. Parimenti, non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività, e, quindi, la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Cass. Sez. L, Sentenza n. 844 del 15/01/2009).
5.2.3. Non vi è dubbio, inoltre, che le circostanze di fatto oggetto dell'errore revocatorio debbano essere dedotte ed allegate in maniera specifica non essendo certamente sufficiente un generico richiamo alle risultanze processuali.
5.2.4. Inoltre, posto che l'errore di fatto non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, esso non deve aver costituito materia del dibattito processuale su cui la pronunzia contestata abbia statuito, e deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronunzia sarebbe stata diversa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12283 del 05/07/2004, conformi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13915 del 28/06/2005, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9396 del 21/04/2006)
5.3. Nella presente fattispecie, gli errori revocatori invocati dal ricorrente non rientrano nel paradigma normativo di cui all'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., trattandosi di questioni che involgono l'interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali ad opera del giudice, ovvero che attengono a punti controversi della decisione impugnata, e che comunque non appaiono possedere il carattere della decisività.
6. Osserva la Corte, in primo luogo, che non può dirsi certamente errata l'affermazione della Corte secondo cui “la documentazione in atti sconfessa l'assunto attoreo posto che il decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario in capo al Parte_1
(invalidità civile al 100 con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa) è stato emesso il 16.03.2023 mentre il presente giudizio è stato 4 incardinato il 27.03.2023 ed il ricorso notificato il 7.04.2023” atteso che i dati fattuali e temporali riportati dal giudice di appello sono corretti.
6.1. Tuttavia, non può non evidenziarsi come verosimilmente “l'assunto attoreo” non sia stato esattamente individuato dalla Corte, atteso che nel paragrafo immediatamente precedente alle riportate considerazioni afferma: “Parte appellante censura la statuizione sulla compensazione delle spese di lite per l'intempestiva proposizione dell'azione giudiziaria asserendo che non corrisponde al vero che egli avrebbe provveduto ad instaurare il giudizio prima della scadenza dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa”.
6.2. Invero, la censura dell'appellante non era in questi termini, poiché egli, pur avendo sostenuto nel ricorso in appello che “non è assolutamente vero che «parte ricorrente ha provveduto ad instaurare il giudizio prima della scadenza dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, addirittura pochi giorni l'emissione del decreto stesso …”, aveva immediatamente dopo precisato che “Il ricorso giudiziario di primo grado, al contrario, è stato instaurato solo ed esclusivamente perché al ricorrente non è mai stato riconosciuto il suo diritto alla pensione d'inabilità ex art. 12, l. n. 118/1971, nonostante e il riconoscimento della totale e permanente inabilità lavorativa (100%) sul verbale d'invalidità civile dell relativo alla domanda del 19-04-2021 (doc. 1 del fascicolo CP_1 di parte ricorrente di primo grado) e la relativa richiesta di pagamento del 02-09-2022 (doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente di primo grado)”, spiegando altresì che la proposizione del ricorso giudiziario era del tutto avulsa dal decreto di omologa.
6.3. Dunque, da un lato, se errore vi è stato da parte della Corte di appello si è trattato di errore di interpretazione e valutazione delle risultanze processuali, e non piuttosto di una falsa percezione ovvero di una mera svista materiale.
6.4. Inoltre, la questione della tempestività o meno dell'azione giudiziaria proposta da era stata oggetto di discussione ad opera dell' che, nel costituirsi Parte_1 CP_1 nel giudizio di appello, aveva sostenuto quanto segue: “Parte appellante censura le motivazioni affermando invece che non sarebbe assolutamente vero che «parte ricorrente aveva provveduto ad istaurare il giudizio prima della scadenza dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, addirittura pochi giorni dopo l'emissione del decreto stesso (il decreto di omologa è stato emesso il 16.03.2023, il presente giudizio veniva instaurato il 27.03.2023 ed il ricorso notificato il 7.04.2023) L'appellante ritiene errata la considerazione espressa ma poi non specifica le ragioni del presunto errore, anzi si limita a obiettare che l'azione giudiziaria non era improcedibile giacché il requisito sanitario era stato riconosciuto da tempo in sede amministrativa, con CP_ decorrenza dalla domanda del 19/04/21, tuttavia, nonostante il riconoscimento, l era rimasto inadempiente non essendoci stato il pagamento delle somme. E' evidente come tale argomentazione sia del tutto priva di rilevanza poiché, un conto è il tardivo pagamento in sede amministrativa, un conto è l'intempestiva azione giudiziaria rispetto alle norme di legge. Parte appellante avrebbe dovuto, a fronte dell'omologa emessa in data 16/03/2023 e notificata all'Istituto il 27/03/23 in forma esecutiva, attendere il decorso di 120 giorni e quindi incardinare il giudizio dopo il 27/07/2023. Il lasso 5 temporale è normativamente prescritto dalla legge per l'esecuzione dell'omologa che comunque non è mai un titolo esecutivo!. L'Istituto ha documentato di aver liquidato i ratei di inabilità civile già nel mese di marzo 2023, accreditando poi l'importo nel mese di maggio 2023, dunque è incontestabile la tempestività dell'operato e la fondatezza della compensazione disposta dal giudice”.
6.5. Ne deriva, pertanto, che il “fatto” indicato quale oggetto dei lamentati errori - ossia la tempestività della proposizione del ricorso e la tempestività dell'adempimento dell' - aveva costituito materia del dibattito processuale, in ordine alla quale la CP_1
Corte, svolte le proprie valutazioni, ha assunto la propria decisione. Si è trattato, in altri termini, di un errore di giudizio, in quanto consistito in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, e, come tale, denunciabile con ricorso per cassazione entro i limiti di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3652 del 20/02/2006).
7. In definitiva, poiché i lamentati errori sono, in realtà, riconducibili a vizi dell'argomentazione logico-giuridica e dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, nonché del procedimento valutativo della documentazione in atti, oltre che a circostanze attinenti punti controversi della causa, essi risultano inidonei, in quanto tali, a realizzare la fattispecie dell'errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
8. Alla stregua di tali considerazioni il ricorso per revocazione deve, pertanto, essere respinto.
9. Considerati l'esito complessivo della lite e il carattere peculiare della vicenda oggetto di causa, nonché la complessità della vicenda, ritiene la Corte che sussistano i presupposti di legge per la compensazione tra le parti delle spese di lite della presente fase di giudizio.
10. Stante il tenore della decisione, deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza n. 4540/2024 della Corte di appello di Roma Sez. Lavoro. Compensa tra le parti le spese di lite della presente fase. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
6
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza dell'11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1496 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. Damaso Pattumelli e dall'avv. Daniele Di Bella e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma via Flaminia n. 334 Ricorrente in revocazione
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Claudia Ruperto, e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Resistente in revocazione
Oggetto: ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4540/2024 pubblicata in data 20/12/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza dell'11/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. premesso che con decreto del 16/03/2023 il Tribunale di Parte_1
Civitavecchia aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario ai fini del beneficio di cui all'art. 1 legge n. 18/1980 con decorrenza 14/04/2021, che in data 30/08/2022 era stato riconosciuto dalla competente Commissione invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) dalla data della domanda amministrativa (19/04/2021) ai fini del beneficio di cui all'art. 12 legge n. 118/1971, che in data 02/09/2022 era stata inviata all' la documentazione necessaria per il pagamento CP_1 della pensione di inabilità ex art. 12 cit., e che tuttavia nessun pagamento era stato erogato nei suoi confronti, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971 e all'art. 38, l. n. 448 del 2001 il diritto di Parte_1 alla pensione d'inabilità coi relativi benefici incrementativi, in misura di legge e a decorrere dal 01-05-2021, ovvero dalla data ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE l a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi CP_1 del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Civitavecchia ha così statuito: “Dichiara CP_1 la cessazione della materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di lite”.
1.1.1. Il primo giudice, posto che aveva chiesto al Tribunale di accertare Parte_1
e dichiarare il proprio diritto alla pensione di inabilità, con decorrenza dal 01/05/2021, essendo stato il relativo requisito sanitario riconosciuto con decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. del 16/03/2023, ed evidenziato che l' nel costituirsi CP_1 aveva allegato di aver già provveduto a riconoscere il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità con provvedimento del marzo 2023 nonché a liquidare quanto richiesto nel maggio 2023, ha dichiarato, su concorde richiesta delle parti, cessata la materia del contendere.
1.1.2. Con riguardo alle spese di lite, il Tribunale ha testualmente affermato: “Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che parte ricorrente ha provveduto ad istaurare il giudizio prima della scadenza dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, addirittura pochi giorni l'emissione del decreto stesso (il decreto di omologa è stato emesso il 16.03.2023, il presente giudizio è stato instaurato il 27.03.2023 ed il ricorso è stato notificato il 7.04.2023)”.
1.2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, ed, in particolare, per aver travisato i fatti con riguardo sia all'accertamento del requisito sanitario ai fini della pensione di inabilità, sia alle ragioni che avevano indotto la parte alla presentazione del ricorso.
1.3. La Corte di appello di Roma, nel contraddittorio con l' ha rigettato il gravame, CP_1 rilevando che: i) l'affermazione della parte appellante, secondo cui non corrisponde al
2 vero che egli avrebbe provveduto ad instaurare il giudizio prima della scadenza dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, è sconfessata dalla documentazione in atti;
ii) difatti, il decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario in capo a è stato emesso in data 16/03/2023 mentre il ricorso di primo grado è Parte_1 stato depositato il 27/03/2023 e notificato il 07/04/2023; iii) l'adempimento da parte dell' atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra il deposito del ricorso e il CP_1 pagamento della prestazione, avvenuto entro i 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, può considerarsi del tutto spontaneo, poiché posto in essere molto prima della notificazione;
iv) l' ha documentato di aver accreditato l'importo dovuto CP_1 nei primi giorni del mese di maggio 2023, dunque è incontestabile la tempestività dell'operato dell' e la fondatezza della compensazione disposta dal giudice. CP_1
2. Contro detta decisione ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
lamentando la sussistenza di plurimi errori di fatto, avendo la Corte di Parte_1 appello affermato circostanze di fatto la cui sussistenza sarebbe esclusa dagli atti e documenti di causa.
2.1. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per revocazione in CP_1 quanto infondato in fatto ed in diritto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. Con il ricorso per revocazione sostiene che la sentenza n. 4540/2024 Parte_1 andrebbe revocata ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. poiché gli atti ed i documenti di causa sconfesserebbero l'affermazione della Corte di appello secondo cui i giusti motivi di compensazione emergerebbero dalla documentazione in atti. In particolare, tale documentazione, per quanto si legge nella sentenza n. 4540/2024, «sconfessa l'assunto attoreo posto che il decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario in capo al (invalidità civile al 100 con diritto all'indennità di accompagnamento a Parte_1 decorrere dalla domanda amministrativa) è stato emesso il 16.03.2023 mentre il presente giudizio è stato incardinato il 27.03.2023 ed il ricorso notificato il 7.04.2023. L'adempimento da parte dell - atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra CP_1 deposito del ricorso e il pagamento della prestazione avvenuto comunque entro i 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa - può considerarsi del tutto spontaneo, poiché posto in essere molto prima dell'avvenuta notificazione. L ha documentato di CP_1 aver accreditato l'importo dovuto nei primi giorni del mese di maggio 2023, dunque è incontestabile la tempestività dell'operato e la fondatezza della compensazione disposta dal giudice»
4. Tanto premesso, ritiene la Corte che il ricorso non possa trovare accoglimento, non essendo ravvisabile in quanto lamentato dal ricorrente la fattispecie di cui all'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
5.1. La norma in questione, com'è noto, dispone la possibilità di impugnare la sentenza che sia “l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa” specificando che “Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta 3 l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
5.2. In particolare, l'errore “revocatorio” previsto dalla richiamata norma come necessario per l'ammissibilità dell'azione deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti a giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 321 del 13/01/2015, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17443 del 25/06/2008, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3652 del 20/02/2006).
5.2.1. Ne consegue che il vizio con il quale si imputi alla sentenza un'erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8828 del 05/04/2017).
5.2.2. Parimenti, non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività, e, quindi, la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Cass. Sez. L, Sentenza n. 844 del 15/01/2009).
5.2.3. Non vi è dubbio, inoltre, che le circostanze di fatto oggetto dell'errore revocatorio debbano essere dedotte ed allegate in maniera specifica non essendo certamente sufficiente un generico richiamo alle risultanze processuali.
5.2.4. Inoltre, posto che l'errore di fatto non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, esso non deve aver costituito materia del dibattito processuale su cui la pronunzia contestata abbia statuito, e deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronunzia sarebbe stata diversa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12283 del 05/07/2004, conformi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13915 del 28/06/2005, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9396 del 21/04/2006)
5.3. Nella presente fattispecie, gli errori revocatori invocati dal ricorrente non rientrano nel paradigma normativo di cui all'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., trattandosi di questioni che involgono l'interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali ad opera del giudice, ovvero che attengono a punti controversi della decisione impugnata, e che comunque non appaiono possedere il carattere della decisività.
6. Osserva la Corte, in primo luogo, che non può dirsi certamente errata l'affermazione della Corte secondo cui “la documentazione in atti sconfessa l'assunto attoreo posto che il decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario in capo al Parte_1
(invalidità civile al 100 con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa) è stato emesso il 16.03.2023 mentre il presente giudizio è stato 4 incardinato il 27.03.2023 ed il ricorso notificato il 7.04.2023” atteso che i dati fattuali e temporali riportati dal giudice di appello sono corretti.
6.1. Tuttavia, non può non evidenziarsi come verosimilmente “l'assunto attoreo” non sia stato esattamente individuato dalla Corte, atteso che nel paragrafo immediatamente precedente alle riportate considerazioni afferma: “Parte appellante censura la statuizione sulla compensazione delle spese di lite per l'intempestiva proposizione dell'azione giudiziaria asserendo che non corrisponde al vero che egli avrebbe provveduto ad instaurare il giudizio prima della scadenza dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa”.
6.2. Invero, la censura dell'appellante non era in questi termini, poiché egli, pur avendo sostenuto nel ricorso in appello che “non è assolutamente vero che «parte ricorrente ha provveduto ad instaurare il giudizio prima della scadenza dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, addirittura pochi giorni l'emissione del decreto stesso …”, aveva immediatamente dopo precisato che “Il ricorso giudiziario di primo grado, al contrario, è stato instaurato solo ed esclusivamente perché al ricorrente non è mai stato riconosciuto il suo diritto alla pensione d'inabilità ex art. 12, l. n. 118/1971, nonostante e il riconoscimento della totale e permanente inabilità lavorativa (100%) sul verbale d'invalidità civile dell relativo alla domanda del 19-04-2021 (doc. 1 del fascicolo CP_1 di parte ricorrente di primo grado) e la relativa richiesta di pagamento del 02-09-2022 (doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente di primo grado)”, spiegando altresì che la proposizione del ricorso giudiziario era del tutto avulsa dal decreto di omologa.
6.3. Dunque, da un lato, se errore vi è stato da parte della Corte di appello si è trattato di errore di interpretazione e valutazione delle risultanze processuali, e non piuttosto di una falsa percezione ovvero di una mera svista materiale.
6.4. Inoltre, la questione della tempestività o meno dell'azione giudiziaria proposta da era stata oggetto di discussione ad opera dell' che, nel costituirsi Parte_1 CP_1 nel giudizio di appello, aveva sostenuto quanto segue: “Parte appellante censura le motivazioni affermando invece che non sarebbe assolutamente vero che «parte ricorrente aveva provveduto ad istaurare il giudizio prima della scadenza dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, addirittura pochi giorni dopo l'emissione del decreto stesso (il decreto di omologa è stato emesso il 16.03.2023, il presente giudizio veniva instaurato il 27.03.2023 ed il ricorso notificato il 7.04.2023) L'appellante ritiene errata la considerazione espressa ma poi non specifica le ragioni del presunto errore, anzi si limita a obiettare che l'azione giudiziaria non era improcedibile giacché il requisito sanitario era stato riconosciuto da tempo in sede amministrativa, con CP_ decorrenza dalla domanda del 19/04/21, tuttavia, nonostante il riconoscimento, l era rimasto inadempiente non essendoci stato il pagamento delle somme. E' evidente come tale argomentazione sia del tutto priva di rilevanza poiché, un conto è il tardivo pagamento in sede amministrativa, un conto è l'intempestiva azione giudiziaria rispetto alle norme di legge. Parte appellante avrebbe dovuto, a fronte dell'omologa emessa in data 16/03/2023 e notificata all'Istituto il 27/03/23 in forma esecutiva, attendere il decorso di 120 giorni e quindi incardinare il giudizio dopo il 27/07/2023. Il lasso 5 temporale è normativamente prescritto dalla legge per l'esecuzione dell'omologa che comunque non è mai un titolo esecutivo!. L'Istituto ha documentato di aver liquidato i ratei di inabilità civile già nel mese di marzo 2023, accreditando poi l'importo nel mese di maggio 2023, dunque è incontestabile la tempestività dell'operato e la fondatezza della compensazione disposta dal giudice”.
6.5. Ne deriva, pertanto, che il “fatto” indicato quale oggetto dei lamentati errori - ossia la tempestività della proposizione del ricorso e la tempestività dell'adempimento dell' - aveva costituito materia del dibattito processuale, in ordine alla quale la CP_1
Corte, svolte le proprie valutazioni, ha assunto la propria decisione. Si è trattato, in altri termini, di un errore di giudizio, in quanto consistito in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, e, come tale, denunciabile con ricorso per cassazione entro i limiti di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3652 del 20/02/2006).
7. In definitiva, poiché i lamentati errori sono, in realtà, riconducibili a vizi dell'argomentazione logico-giuridica e dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, nonché del procedimento valutativo della documentazione in atti, oltre che a circostanze attinenti punti controversi della causa, essi risultano inidonei, in quanto tali, a realizzare la fattispecie dell'errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
8. Alla stregua di tali considerazioni il ricorso per revocazione deve, pertanto, essere respinto.
9. Considerati l'esito complessivo della lite e il carattere peculiare della vicenda oggetto di causa, nonché la complessità della vicenda, ritiene la Corte che sussistano i presupposti di legge per la compensazione tra le parti delle spese di lite della presente fase di giudizio.
10. Stante il tenore della decisione, deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza n. 4540/2024 della Corte di appello di Roma Sez. Lavoro. Compensa tra le parti le spese di lite della presente fase. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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