Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/06/2025, n. 2908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2908 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2647/2022 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 16.01.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
, C.F. nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
residenti in [...], nella qualità di genitori ed eredi legittimi del defunto nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
15/06/2017, nonché , C.F. , nato a Parte_3 C.F._3
Napoli il 24/09/1989, residente in [...], domiciliato in
Napoli alla Via Enrico Arlotta n. 15, e C.F. Controparte_1
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Tertulliano n. 124, nella qualità, rispettivamente, di fratello e sorella, nonché di eredi legittimi, del defunto nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
15/06/2017, elettivamente domiciliati in Napoli alla Via S. Domenico n. 18, presso lo
R.G. n° 2647/2022
- 1 -
studio dell'Avv. Adele Pezone, C.F. , che li rappresenta e difende, C.F._5
in virtù di procure in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado;
APPELLANTI
E
C.F. e P.IVA in persona dei Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Legali Rappresentanti pro tempore, Dott. nato a [...] il [...], e Controparte_3
Dott. , nato a [...] il [...], con sede legale in Mogliano CP_4
Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista Unico “ nonché conferitaria Controparte_5 del Ramo di Azienda Direzione per l'Italia della medesima Controparte_5
Impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in forza di atto di conferimento per
Notaio in Milano del 28.06.2013, Rep. n. 18.568, Racc. n. 5.996 Persona_2
(operazione autorizzata dall'IVASS con provvedimento prot. n. 32-13-000882 di cui alla
Delibera n. 105 del 18.06.2013), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via San Tommaso
D'Aquino n. 15, presso lo studio dell'Avv. Luigi Tuccillo, C.F. , C.F._6
che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti con atto per Notaio Per_3
in Milano del 26.07.2017, Rep. n. 3999, Racc. n. 2141;
[...]
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 10437/2021, pubblicata il 31.12.2021 e non notificata, a definizione della causa R.G. n. 25559/2018, il Tribunale di Napoli, provvedendo sulle domande di risarcimento dei danni proposte da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità, rispettivamente, di genitori, fratello e sorella del defunto Controparte_1
nonché di legittimi ed unici eredi di costui, le rigettava, compensando le Persona_1
spese di lite.
Gli attori avevano convenuto in giudizio la nella qualità di Impresa Controparte_2
designata per la liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto del sinistro avvenuto in data 15.06.2017, alle ore
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20,45, allorquando, mentre percorreva Via F. Cerlone in Napoli, con Persona_1
direzione Via Mercantini/Via Canzanella Vecchia, alla guida del veicolo Honda targato
EJ61345, di proprietà di con a bordo, in qualità di passeggero, Parte_2 Pt_4
, giunto all'altezza del palo della luce n. 150140, posto al margine sinistro della
[...]
carreggiata - a causa dell'ostruzione della marcia ad opera di un veicolo di marca e targa ignote che, con improvvisa manovra, da una posizione di sosta sulla destra della carreggiata, si immetteva repentinamente nel flusso della circolazione, inducendolo a frenare e sterzare per evitare l'impatto - perdeva il controllo del mezzo che scivolava sull'asfalto, fino alla corrispondenza con il civico 74, posto a destra della carreggiata.
Mentre il trasportato cadeva al suolo senza riportare lesioni degne di nota, Parte_4
terminava la propria caduta al suolo, impattando in maniera violenta con il Persona_1 volto contro la parte posteriore di un'auto, anch'essa rimasta ignota, in sosta sul lato sinistro della carreggiata, e decedeva in conseguenza delle lesioni riportate.
Costituitasi in giudizio, la nella qualità di Impresa designata per la Controparte_2
liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., contestava la domanda, in fatto e diritto.
Il Tribunale, con la sentenza in questa sede impugnata - dichiarata la proponibilità della domanda, avendo gli istanti documentalmente provato di avere formulato preventiva e specifica richiesta di risarcimento dei danni in via bonaria alla nella Controparte_2
qualità di Impresa designata per la liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., ed alla Consap S.p.A., con lettera inviata a mezzo posta elettronica certificata il 15.01.2018, attendendo il decorso del termine di legge per instaurare il giudizio - riteneva provata la legittimazione attiva delle parti, dalla copia dello stato di famiglia, allegato al rapporto della
Polizia Municipale di Napoli, nonché dagli accertamenti dalla stessa effettuati, rilevando che si verteva nell'ipotesi di cui all'art. 283, lett. A, D.Lgs. n. 209/2005, avendo gli attori dedotto di avere subito danni dal decesso del congiunto per le lesioni personali dovute ad un incidente causato da un veicolo non identificato.
Reputava, per converso, non provata la dinamica del sinistro ed il nesso di causalità tra il decesso di e la circolazione di un veicolo rimasto sconosciuto, evidenziando Persona_1
che - pur avendo i testi e rispettivamente amico e Tes_1 Controparte_6
cognata del defunto, essenzialmente confermato la dinamica del sinistro dedotta in citazione, riferendo che un'autovettura parcheggiata sulla destra della corsia di marcia della
Honda si era immessa improvvisamente sulla corsia, tagliando la strada a Persona_1
che perdeva il controllo e, senza collidere con la suddetta auto, andava a sbattere contro
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un'altra auto parcheggiata sulla sinistra, per poi decedere alcune ore dopo – i predetti due testimoni non erano mai stati citati, né indicati da nessuna delle persone sentite dalla Polizia
Municipale di Napoli, nell'immediatezza del sinistro, e comunque nel mese di giugno del
2017, essendosi e presentati spontaneamente alla Polizia Parte_4 Controparte_7
solo alla fine del mese di luglio del 2017, lasciando incomprensibilmente trascorrere un lasso di tempo non esiguo dopo il decesso e l'apertura delle indagini, nonostante il forte rapporto di parentela e amicizia con il deceduto.
Il Giudice di prime cure osservava inoltre che , trasportato sulla moto Parte_4
Honda, poco dopo i fatti, in data 15 giugno 2017, aveva dichiarato alla Polizia, in modo preciso e inequivoco: “mentre percorrevamo Via Cerlone, direzione Via Canzanella
Vecchia, siamo scivolati con lo scooter finendo in un'auto in sosta”, per poi divenire molto vago dinanzi alla Polizia il 22.07.2017 e dinanzi al Tribunale, assumendo, con dichiarazioni che apparivano inattendibili e poco veritiere, di non potere essere preciso, in quanto al momento del fatto aveva il viso voltato verso sinistra, intento a guardare dei ragazzi che giocavano a calcio.
Evidenziava ancora che il teste titolare di un negozio di parrucchiere su Via Tes_2
Cerlone, sentito dalla polizia Municipale, aveva dichiarato di non avere visto la CP_6
nel suo negozio e sui luoghi al momento del fatto;
mentre la aveva dichiarato alla CP_6
Polizia, il 20.07.2017, di essere uscita dal parrucchiere pochi attimi prima del sinistro;
contraddicendosi, poi, nel corso della deposizione testimoniale, la medesima CP_6 aveva affermato di essere andata dall'estetista e non dal parrucchiere, sebbene i due Per_4
negozi fossero separati fisicamente da una porta chiusa a chiave e con entrate diverse;
moglie di aveva poi riferito in sede di esame testimoniale di Testimone_3 Tes_2 essere stata nel proprio negozio di estetista, sito vicino al luogo dell'incidente, con la fino alle 20,30, allorché la stessa si allontanava su Via Cerlone, dove però CP_6
l'incidente si verificò ben 15 minuti dopo, alle ore 20,45, così non spiegando la forte discrasia di orario.
Osservava, ancora, che non appariva verosimile che nei primi momenti degli accertamenti nessuno avesse fatto cenno e riferimento ad un'autovettura come responsabile della perdita del controllo dell'Honda da parte del e che nessuno, stante la gravità Per_1 dell'incidente, avesse bloccato o individuato il suddetto veicolo;
che era ancora più inverosimile la presenza del fuori dal suo negozio di barbiere, proprio al momento Tes_1
del sinistro, considerando che il collaboratore del sentito la prima volta Pt_4 Tes_1
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dalla polizia, aveva riferito, confermando le dichiarazioni rese da anche alla Testimone_4
polizia, di essere subito corso a chiamare aiuto nel negozio di parrucchiere di Tes_2
mentre aveva riferito di avere soccorso personalmente il . Invero, il Tes_1 Pt_4
medesimo aveva, inverosimilmente, solo in sede di deposizione testimoniale, Pt_4
cambiato la versione dei fatti;
non appariva invero credibile che, nonostante la presenza del suo datore di lavoro, sul luogo del sinistro, il fosse corso nel negozio di Tes_1 Pt_4
per chiedere aiuto. Testimone_4
Il Tribunale escludeva l'attendibilità delle deposizioni di e Tes_1 Controparte_6
, anche alla luce delle dichiarazioni di , prima persona sentita dalla
[...] Controparte_7
polizia, del tutto indifferente e particolarmente credibile, che, sopraggiunto su Via Cerlone da una piccola traversa alle ore 20,45, aveva visto la moto Honda e il poi il corpo di steso a terra, e nessun altro vicino, mentre le altre persone erano Persona_1
sopraggiunte appena il aveva iniziato ad urlare;
ad avviso del primo Giudice, tale CP_7
descrizione confermava le prime dichiarazioni rese dal che appunto aveva Pt_4
confermato di aver visto l'amico a terra e di essere corso a chiamare aiuto nel negozio di
, in quanto, evidentemente, non era presente nessuno, tanto meno amici e Testimone_4
conoscenti.
Sulla scorta dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie, pertanto, mancava un'idonea prova del coinvolgimento di un altro autoveicolo nella caduta e nel decesso di Per_1
non risultando convincente la presenza sul posto, proprio al momento del fatto, dei
[...]
testi e il tragico evento non poteva pertanto essere addebitato a terzi CP_6 Tes_1
piuttosto che ad una condotta imprudente del giovane deceduto.
2. Avverso la suindicata sentenza, hanno spiegato appello Parte_1 Parte_2
e nella qualità di legittimi eredi di
[...] Parte_3 Controparte_1 Per_1
deducendo a sostegno due motivi.
[...]
Gli appellanti hanno chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, l'accertamento e la declaratoria della responsabilità esclusiva, ovvero, in subordine, di quella concorrente del proprietario/conducente del veicolo rimasto sconosciuto, nella causazione del sinistro oggetto di causa, e la conseguente condanna di Controparte_2
nella qualità di Impresa designata dalla Consap per la liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., al risarcimento di tutti i danni, iure proprio e iure hereditatis, patrimoniali e non patrimoniali, da loro subiti in conseguenza del sinistro mortale de quo, indicati nella parte motiva e nella premessa dell'atto di citazione di primo e secondo grado, nella misura
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ivi quantificata o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, con distrazione.
3. L'atto di appello veniva notificato in data 15.06.2022 alla società appellata, all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo procuratore, costituito nel giudizio di primo grado, avv. Tuccillo Luigi.
La società appellata era convenuta per il giorno 18.11.2022 dinanzi a questa Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 15.06.2022.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28.10.2022, si costituiva in giudizio la società appellata che resisteva al gravame, concludendo per il rigetto dell'appello, per la sua inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza, in fatto e diritto;
in via subordinata, in caso di riforma della sentenza impugnata, per l'accertamento e la declaratoria di corresponsabilità del de cuius nella causazione del sinistro de quo e per la conseguente proporzionale riduzione dell'entità del risarcimento da corrispondere ex art. 1227 c.c.; nonché per la consistente riduzione delle pretese risarcitorie vantate dagli appellanti, che sarebbero eccessive e non provate, con riduzione proporzionale ex art. 140 D.Lgs. n. 209/2005, in caso di esposizione debitoria complessiva dell'Impresa gestionaria del F.G.V.S. oltre i limiti del massimale minimo di legge vigente con riferimento alla data di verificazione del sinistro oggetto di causa, con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a., come per legge.
5. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato in data 15.06.2022 alla società appellata, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 31.12.2021, previsto dall'art. 327
c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co.17, L. n. 69/2009, in vigore dal 04.07.2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2018.
6. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e merita pertanto di essere rigettata.
6.1 Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno denunciato la violazione, ad opera del Giudice di prime cure, degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2054 c.c.; l'omessa
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e/o contraddittoria motivazione ex art. 132 c.p.c.; nonché l'erronea e/o ingiusta interpretazione delle risultanze probatorie.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza gravata per avere il Tribunale erroneamente ritenuto non provati il coinvolgimento e la colpa del conducente di un'autovettura non identificata nella caduta e nel conseguente decesso di hanno dedotto che il Persona_1
Tribunale avrebbe erroneamente valutato le dichiarazioni testimoniali, travisandone il senso letterale e logico-giuridico e riscontrando incongruenze e contraddizioni che sarebbero inesistenti, in una motivazione avulsa da quanto emerso dall'istruttoria e dai documenti prodotti in atti.
Hanno protestato che la fattispecie ha ad oggetto il risarcimento dei danni da sinistro stradale mortale, generato, in assenza di uno scontro tra veicoli, da una grave turbativa alla circolazione del motoveicolo condotto dal da parte del conducente di un veicolo a Per_1
motore, rimasto ignoto, e che in tale ipotesi, il risarcimento dei danni è posto a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
A dire degli impugnanti il Tribunale, reputando non veritiera ed inverosimile la presenza dei testi e sul luogo del sinistro, avrebbe Tes_1 Controparte_6
ingiustamente ritenuto che integrasse un elemento indicatore dell'inattendibilità di tali testi la circostanza che gli stessi avevano reso dichiarazioni alla polizia giudiziaria, in qualità di persone informate dei fatti, a distanza di trentasette giorni dal verificarsi dell'evento, come pure la circostanza che e – che non era stato escusso Parte_4 Controparte_7
come teste e neppure conosceva e - quando erano Tes_1 Controparte_6
stati sentiti nel corso delle prime indagini svolte dalla polizia municipale intervenuta sul posto, non ne avessero affermato la presenza immediatamente, ossia subito dopo l'incidente
.
Hanno dedotto, al riguardo, che il Tribunale non avrebbe considerato il grave stato di shock subito da entrambi, ed in particolare dal nel vedere il con il volto distrutto Pt_4 Per_1
e sanguinante;
hanno inoltre censurato la sentenza gravata per avere il primo giudice erroneamente ritenuto tali testimoni inattendibili sulla base di presunte discordanze, senza contestarle al momento dell'assunzione delle deposizioni e senza richiedere gli opportuni chiarimenti, se del caso rinnovando l'esame testimoniale o procedendo ad un confronto tra testi.
Nell'assunto degli impugnanti, ai testi e era stato Tes_1 Controparte_6
chiesto dal Giudice di riferire sulla dinamica dell'incidente, e gli stessi avevano risposto in
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piena coincidenza con quanto dichiarato alla polizia giudiziaria;
il primo Giudice avrebbe pertanto dovuto ritenere provato il fatto controverso sulla base del criterio della probabilità prevalente, ritenendo che la probabilità logica che la prova raccolta fosse attendibile era superiore nella misura almeno del 50% alla probabilità logica del contrario.
A sostegno della probabilità logica che i testi e avessero deposto il vero, Tes_1 CP_6
gli appellanti hanno dedotto la mancanza di elementi esterni dai quali desumere la falsità delle deposizioni, non essendovi altre testimonianze effettivamente contrastanti e non essendo risultata censurabile la condotta di guida del come dimostrato dai danni Per_1
non gravi residuati al trasportato ed al motoveicolo, ed essendo mancate confessioni stragiudiziali opposte all'assunto attoreo.
Hanno, al riguardo, lamentato che, a sostegno della probabilità logica che i testi e Tes_1
avessero deposto il falso, vi era la sola circostanza che costoro avessero riferito al CP_6
Tribunale dettagli non concordi con le dichiarazioni di altri testi, non oculari;
tale affermazione del Tribunale, tuttavia, appariva fondata su un esame erroneo delle risultanze testimoniali.
In particolare, anche la deposizione del teste , che aveva dichiarato in Parte_4
giudizio di non poter riferire sulla dinamica, in quanto aveva il viso rivolto verso sinistra
“....guardando dei ragazzi giocare a calcio..”, non poteva reputarsi generica, in quanto il aveva reso ulteriori precisazioni rispetto agli elementi di fatto, coincidenti, già Pt_4
forniti nelle prime informazioni rese all'autorità investigativa, dovendo senz'altro ritenersi che le condizioni psicologiche del teste al momento dell'escussione, avvenuta a distanza di tempo dal tragico evento, risultassero migliori rispetto a quelle di indubitabile stress emotivo in cui versava all'epoca del sinistro.
Inoltre, difformemente da quanto ritenuto dal Tribunale, doveva reputarsi verosimile che le persone presenti al momento dell'incidente, alla vista di che era a terra, in Persona_1
terribili condizioni e privo di sensi, non avessero avuto il tempo e la capacità di bloccare o individuare il veicolo responsabile.
Del resto, se era erronea l'affermazione del primo Giudice secondo cui era il Tes_1
datore di lavoro di , atteso che, come dagli stessi dichiarato, all'epoca del Parte_4
sinistro lavoravano entrambi presso il negozio di barbiere di proprietà di tale Luigi;
il
Tribunale aveva falsamente apprezzato anche la cronologia dei fatti e la condotta dei testimoni, dovendo ritenersi che , dopo avere assistito all'incidente, si fosse Tes_1
precipitato per verificare le condizioni di e e che, poiché il Persona_1 Parte_4
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non aveva riportato nulla di grave, lo aveva sollecitato a chiamare i soccorsi;
il Pt_4
si era pertanto recato immediatamente presso il negozio di , ancora Pt_4 Testimone_4
aperto, per chiedere di contattare i soccorsi.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, le dichiarazioni di Pt_4
e , poste a confronto, anche se raffrontate con quelle di
[...] Tes_1 [...]
, sarebbero coerenti, coincidenti e congrue. Tes_4
A dire degli impugnanti, inoltre, il Tribunale, nel riscontrare l'incongruenza tra le dichiarazioni della e quelle rese dal teste , non avrebbe considerato che il CP_6 Tes_2
negozio di parrucchiere di ha una duplice entrata: una principale sulla Testimone_4 strada, asservita all'attività di parrucchiere, ed una secondaria, posta all'interno di un cortile adiacente, volta a consentire l'accesso al locale adibito a cabina estetica, gestito dalla moglie, . Testimone_3
Pertanto, era vero che non aveva visto la nel suo negozio, poiché Testimone_4 CP_6 quest'ultima, come poi riferitogli dalla moglie, si era recata nei locati attigui dove la Per_4
svolgeva attività di estetista.
Secondo quanto dedotto dagli appellanti, inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere inammissibili ed irrilevanti, per la decisione, le sommarie informazioni testimoniali rese dal passante - che non era stato escusso nel presente giudizio – dichiarazioni Controparte_7
che, a differenza della prova testimoniale, non integrerebbero un mezzo di prova. Peraltro, le dichiarazioni rese dal alla polizia giudiziaria - da ritenersi generiche e non utili ai CP_7
fini della decisione, avendo costui riferito di essere accorso sul luogo del sinistro dopo il verificarsi dello stesso - non sarebbero in contrasto con le deposizioni rese dai testi escussi.
Del resto, se il giudice di prime cure avesse effettivamente ritenuto i testi non credibili, reputando pertanto che avessero dichiarato il falso, avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla
Procura della Repubblica;
appariva pertanto indicativo che il Tribunale, pur giudicando inattendibili i testimoni, non avesse poi provveduto in tal senso, ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
Gli impugnanti hanno infine dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto, invece, approfondire l'esame testimoniale in sede istruttoria, avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 253 e 257
c.p.c., e solo dopo tali approfondimenti avrebbe potuto valutarne correttamente l'attendibilità; per converso, nessuna spiegazione sarebbe stata chiesta delle pretese discordanze in cui sarebbero caduti i testimoni, né sarebbero stati chiamati a deporre testi di riferimento.
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I rilievi che precedono non appaiono condivisibili e si rivelano, comunque, del tutto inidonei a sovvertire il segno della decisione impugnata.
A dispetto, invero, delle pretese incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella valutazione della fattispecie sottoposta al suo esame, reputa questa Corte distrettuale, all'esito della complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie, pienamente condivisibile l'iter logico giuridico seguito dal Tribunale nel ritenere non adeguatamente provati i fatti costitutivi della pretesa azionata.
Invero, alla stregua del consolidato indirizzo esegetico della giurisprudenza di legittimità, il danneggiato che promuove richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. a) del Dlgs. n. 209 del 2005 - norma che sostanzialmente riproduce la previgente disposizione dell'art.19, primo comma, lettera a) della legge 24 dicembre 1969 n.990 - in ossequio al principio generale di distribuzione dell'onere della prova sancito dall'art.2697 c.c., deve dimostrare la derivazione dei pregiudizi lamentati da un sinistro da circolazione stradale di veicoli attribuibile alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto (ex plurimis, Cass. sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011 Cass., 25 luglio
1995 n.8086; Cass., 19 settembre 1992 n.10762).
Alla stregua della concorde interpretazione di dottrina e giurisprudenza, infatti, sul danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'art.19 lett. a) l.990/1969 grava l'onere di provare “sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia rimasto sconosciuto" (così, ad es., Cass. 8 marzo 1990, n. 1860).
E dunque, avendosi riguardo alla vicenda in esame, questa Corte reputa ampiamente condivisibile la motivazione spesa dal Tribunale laddove, nell'ambito del complessivo vaglio dell'attendibilità delle risultanze testimoniali, ha posto in evidenza una pluralità di incongruenze, univocamente deponenti in senso contrario al verificarsi del fatto storico secondo il dinamismo eziologico descritto in citazione.
Al riguardo, a confutare il rilievo secondo cui il primo Giudice non avrebbe potuto considerare - anche ai fini della valutazione dell'attendibilità delle deposizioni testimoniali favorevoli agli attori - il tenore delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni nell'immediatezza del verificarsi del sinistro, corre mente in primo luogo osservare che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la
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motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova. (Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n. 16467 del 04/07/2017).
Nel vigente ordinamento processuale, fondato sul principio del libero convincimento, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può infatti legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, come nel caso di specie le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo ( Cass. sez. 1, ordinanza n.
9507 del 06/04/2023; Cass. sez. 3, ordinanza n. 25162 del 10/11/2020).
All'esito della piana applicazione di tali principi processuali- evidentemente rispettati dal primo Giudice, che ha fornito analitica e circostanziata motivazione del giudizio di inattendibilità dei testi e , all'esito dell'accurato raffronto con le altre Tes_1 CP_6
risultanze istruttorie – la sentenza di primo grado sfugge alle censure che la parte impugnante pretende di muoverle.
Appare infatti pienamente condivisibile l'argomento svolto dal Giudice di prime cure nell'osservare che - al di là della tardiva presentazione dei testi e dinanzi Tes_1 CP_6 all'autorità investigativa, solo alla fine del mese di luglio del 2017, e cioè dopo più di un mese dal verificarsi del sinistro risalente al 15 giugno 2017 - risulta evidentemente implausibile che le persone informate sui fatti, che hanno reso dichiarazioni nell'immediatezza del sinistro, oltre a non riferire alcunché in ordine alla manovra diversiva che si assume posta in essere da un veicolo non identificato, abbiano inizialmente reso dichiarazioni incompatibili con la presenza dei predetti testi oculari sul luogo e al momento del sinistro.
Viene al riguardo in primo luogo in rilievo la portata delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dal trasportato , della cui presenza in loco non può Parte_4 pertanto dubitarsi, che, “in modo preciso e inequivoco” – come correttamente osservato dal primo Giudice- ebbe a dichiarare alla polizia, il medesimo giorno dell'incidente, non ponendo alcun riferimento all'interferenza, nella condotta di guida del di un Per_1
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autoveicolo rimasto non identificato: “mentre percorrevamo via Cerlone direzione via
Canzanella Vecchia..siamo scivolati con lo scooter finendo su un'auto in sosta”. Al riguardo, appare scarsamente plausibile quanto dichiarato successivamente dal Pt_4 nell'addebitare la sua scarsa precisione a distrazione, perché intento ad osservare dei giovani che giocavano a calcio;
infatti, pur accedendo a tale giustificazione, l'improvvisa sterzata del accompagnata anche dall'emissione vocale “oh”, ascritta nella successiva Per_1
versione al conducente poi deceduto, avrebbe indubitabilmente indotto il trasportato a voltarsi e a percepire, se non la manovra diversiva, quanto meno la presenza del veicolo non identificato che si allontanava.
Parimenti, appare alquanto singolare che il teste ascoltato dalla polizia municipale, Tes_2
avesse negato che la , cognata del fosse una sua cliente e che il giorno CP_6 Per_1
del sinistro si fosse recata nel suo negozio di parrucchiere, per poi rettificare tale dichiarazione, dichiarando, nel corso della deposizione testimoniale del 17 gennaio 2020, di aver appreso dalla moglie vari mesi dopo il verificarsi del sinistro, che la Testimone_3
si era recata nel suo contiguo negozio di estetista, pur ribadendo di non aver visto CP_6
subito dopo il verificarsi dell'incidente né la né il La medesima , CP_6 Tes_1 CP_6
peraltro, mentre il 20 luglio 2017 aveva riferito alla polizia di essere uscita dal parrucchiere pochi attimi prima del fatto, in sede di deposizione testimoniale aveva dichiarato di essersi recata dall'estetista e non dal parrucchiere nonostante i due negozi avessero Per_4 Tes_2
entrate diverse e fossero fisicamente separati da una porta chiusa a chiave.
Al riguardo il primo Giudice ha rilevato anche un'incongruenza di tipo cronologico, osservando che se aveva riferito della presenza della nel suo Testimone_3 CP_6
negozio fino alle 20.30, non si spiegherebbe la notevole discrasia di orario, essendosi l'incidente verificato alle 20.45, e cioè ben quindici minuti dopo.
La presenza di testi che abbiano direttamente assistito al sinistro, al di là del trasportato
– che come detto nulla ha riferito in ordine al coinvolgimento di un Parte_4
autoveicolo non identificato, che avrebbe invaso la corsia di marcia - poi, trova smentita anche nelle dichiarazioni rese alle autorità di polizia da , un passante da Controparte_7
ritenersi particolarmente attendibile, in quanto privo di rapporti di pregressa conoscenza con i soggetti coinvolti nell'incidente, che - senza porre alcun riferimento alla presenza di testimoni oculari dell'evento lesivo - ha appunto dichiarato di essere giunto sulla scena dell'evento appena verificatosi il sinistro e di aver, alla vista dell'accaduto, iniziato ad
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urlare, provocando l'arrivo di molte persone, allontanandosi poi una volta arrivata l'autoambulanza.
Né, ad inficiare la correttezza delle conclusioni raggiunte dal Tribunale, vale evidenziare che non era il datore di lavoro del ma un suo collega, non apparendo Tes_1 Pt_4
tale circostanza evidentemente idonea ad incidere sulla persuasività della ricostruzione dei fatti, a cui è pervenuto il primo Giudice, in piena concordanza, peraltro, con gli esiti delle indagini svolte in sede penale, da cui appunto risultava “più probabile…. l'ipotesi che la caduta sia stata accidentale, anche alla luce della consulenza tossicologica che ha accertato l'uso di cannabinoidi da parte del nelle ore immediatamente Per_1 antecedenti il decesso”. ( cfr. richiesta di archiviazione del pubblico ministero, versata in atti).
Evidentemente irrilevante, infine, ai fini del giudizio di inattendibilità dei testimoni e è la circostanza che il Giudice di prime cure non abbia trasmesso gli atti CP_6 Tes_1
alla procura della Repubblica perché procedesse in ordine al reato di falsa testimonianza;
come pure precisato dalla Corte di legittimità, infatti, la violazione dell'art. 256 c.p.c., non può comportare di per sé sola una diversa valutazione -in positivo, rispetto a quella in senso contrario, motivatamente operata dal giudice di primo grado- della deposizione testimoniale, cui il medesimo art. 256 si riferisce (cfr., per un'eccezione analoga, Cassazione civile sez. lav., 09/09/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 09/09/2019) n.22486). Del resto, per i testimoni assunti nel processo civile, mentre l'accertamento del reato di falsa testimonianza vieta al giudice civile di tener conto della deposizione del teste riconosciuto falso, essendo l'inattendibilità di costui effetto necessario della relativa condanna, nell'ipotesi, invece, di assoluzione del teste dal menzionato reato, con sentenza irrevocabile, è rimessa al prudente apprezzamento di detto giudice la valutazione della sua attendibilità, atteso che l'assoluzione del testimone dal reato di falsa testimonianza in sede penale non rende, di per sé, veritiera la dichiarazione resa dal medesimo in sede civile perché, indipendentemente dalla formula assolutoria, non viene meno in capo al giudice civile il potere-dovere di valutarne l'attendibilità, subendo deroghe il principio della libera valutazione delle prove nei soli casi stabiliti dalla legge. ( Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19357 del 30/09/2016 Sez. 3, Sentenza
n. 3674 del 06/06/1981 Sez. 2, Sentenza n. 2157 del 14/02/2012)
Sulla scorta del complesso delle considerazioni che precedono non può che ribadirsi quanto già ritenuto dal Tribunale, e cioè che le deposizioni dei testi escussi, addotti dall'appellante in primo grado a sostegno dell'assunto coinvolgimento nel sinistro di un'autovettura rimasta
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non identificata, non superano il vaglio di attendibilità, e sono pertanto inidonee a comprovare adeguatamente i fatti esposti in citazione a supporto della domanda azionata.
Le evidenziate incongruenze -difficilmente superabili mediante un confronto testimoniale, peraltro integrante, ai sensi dell'art. 254 c.p.c., esercizio di una mera facoltà discrezionale (
Cass. sez. 3, Sentenza n. 14538 del 22/06/2009)- lungi dall'investire dettagli accessori e secondari nella ricostruzione del preteso sinistro, concernono, invece, circostanze fattuali determinanti al fine di vagliare l'intrinseca logicità e coerenza delle dichiarazioni testimoniali e sono di per sé sole idonee a giustificare il rigetto delle domande risarcitorie, con conseguente infondatezza del gravame proposto ed integrale conferma della sentenza impugnata.
I rilievi che precedono, infine, essendosi esclusa la prova del coinvolgimento nel sinistro di un veicolo non identificato, assorbono evidentemente il secondo motivo di gravame, teso a censurare la sentenza di primo grado laddove ha negato che, in assenza di scontro tra veicoli, possa farsi applicazione della presunzione di cui all'art. 2054, 2° comma, c.c.
7. Le spese di lite- già compensate dal primo Giudice in considerazione della delicatezza degli interessi in gioco- possono restare compensate anche nel presente grado, considerata la particolarità della vicenda umana dedotta in lite ed il difetto di univocità delle risultanze istruttorie, concretantesi nell'omesso assolvimento dell'onere probatorio a carico degli odierni appellanti.
8. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 10437/2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Compensa integralmente le spese di lite relative al presente grado;
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3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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