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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/05/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 4645/2024 R.G. promossa
DA
., Parte_1
elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta certificata degli avv.ti Anna Sorbelli e Matteo
Bordoni, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta procura in atti,
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Alberto Zardini, che la rappresenta e difende anche disgiuntamente dall'avv. Luca Pescatore giusta procura in atti,
CONVENUTA OPPOSTA
E
Controparte_2
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Maurizio Nucci, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTA OPPOSTA
E
Controparte_3
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati Monica Iacoviello e Massimo Baroni, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta procura in atti,
CONVENUTA OPPOSTA
E
CP_4 Controparte_5
CONVENUTE OPPOSTE CONTUMACI
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, II c., c.p.c..
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da atto telematico depositato il 11.04.2025, da intendersi integralmente trascritte.
Per come da atto telematico depositato il 10.04.2025, da intendersi Controparte_1
integralmente trascritte.
Per come da atto telematico depositato il 11.04.2025, da intendersi Controparte_2
integralmente trascritte.
Per come da atto telematico depositato il 11.04.2025, da intendersi Controparte_3
integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto della citazione e delle comparse di costituzione e risposta, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, si rileva quanto appresso.
Deve anzitutto declararsi la contumacia di e di le quali, ancorchè CP_4 Controparte_5
ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite.
Deve, poi, rammentarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., sez. III,
11.12.2018, n. 31955; Cass. civ. 06.09.2017, n. 20868; Cass. Civ. 03.02.2015, n. 1925; Cass. Civ.
13.03.2012, n. 3977), in sede di opposizione all'esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere alle vie forzate perchè chi le minaccia o le inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo stesso a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico nella decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione.
Se è vero, infatti, che l'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva, deve convenirsi che la sua esistenza, indipendentemente dalla posizione delle parti, dev'essere sempre verificata d'ufficio dal giudice (cfr., già, Cass. Civ.
07.02.2000, n. 1337). In particolare – mentre il giudice dell'esecuzione ha il potere e dovere di verificare, con un accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo, non solo la presenza del titolo esecutivo nel momento in cui l'azione esecutiva è sperimentata ma anche la sua permanente validità ed efficacia in tutto il corso del procedimento coattivo – in sede di opposizione all'esecuzione l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone,
esattamente in questa stessa logica, come preliminare (cfr. anche Cass. Civ. 28.07.2011, n. 16610).
Il giudice dell'opposizione è tenuto, quindi, a compiere anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo azionato, potendo rilevarne sia l'inesistenza originaria sia la sua sopravvenuta caducazione, dal momento che, entrambe, determinano l'illegittimità “ab origine” dell'esecuzione forzata (cfr., altresì, Cass. Civ. 19.05.2011, n. 11021 e Cass. Civ. 29.11.2004, n. 22430).
La costante rilevabilità d'ufficio della caducazione del titolo resta, come detto, un “prius” logico e pertanto assorbente.
Rammentato ciò, come emerge chiaramente dalla documentazione dimessa in atti (vd. sub doc. nn.
5, 37 fasc. attoreo e n. 29 fasc. , le convenute costituite non risultano vantare alcuna CP_1
ragione di credito nei confronti dell'attrice opponente, e ciò atteso che l'ordinanza ex art. 186ter
c.p.c. provvisoriamente esecutiva assunta dal Tribunale di Roma il 18.10.2023 in seno al procedimento n. 20892/2020 R.G. ed azionata esecutivamente è stata integralmente revocata dal medesimo Tribunale nel citato procedimento civile con ordinanza pubblicata il 02.12.2024.
Rebus sic stantibus, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto del prioritario rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione.
Quanto, poi, alla domanda attorea di condanna delle controparti alla restituzione delle somme medio tempore asseritamente incassate in ragione della ordinanza di assegnazione assunta dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bergamo ex art. 542 c.p.c. in data 05.11.2024 in seno al procedimento n. 716/2018 R.G.Es. (vd. sub doc. n. 36 fasc. attoreo), il Tribunale rileva che l'attrice non ha provato e neppure ha offerto di provare che le convenute abbiano giammai incassato, in effetti, gli importi indicati, non essendovi evidenza alcuna dei versamenti a loro favore da parte dell'istituto bancario terzo pignorato.
Tale domanda va pertanto reietta.
Circa, poi, il regime delle spese di lite, deve rammentarsi che, secondo la giurisprudenza prima citata, dichiarata – come nella specie de qua - cessata la materia del contendere, rilevabile anche officiosamente in ogni stato e grado del giudizio, il giudice dell'opposizione non potrebbe, in violazione del principio di soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell'avvenuta caducazione con conseguente illegittimità “ex tunc” dell'esecuzione in parola
(cfr. Cass. Civ. n. 20868 del 2017, cit., e le altre, pure menzionate, che sono conformi).
Tuttavia, secondo altro orientamento giurisprudenziale, nel caso de quo le spese devono essere liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. Civ. 09.03.2017, n. 6016).
Il Tribunale osserva che, ancorchè si aderisca a tale ultimo orientamento, nella specie de qua –
attese le deliberazioni contrastanti del Tribunale di Roma, il quale, pur in presenza di medesime deduzioni e controdeduzioni (circa in particolare la questione della legittimazione attiva della
[...]
e della su cui, peraltro, si è anche pronunziato il g.e. del Tribunale di CP_1 Controparte_2
Bergamo il 04.04.2024 e 06.06.2024), dapprima ha assunto ordinanza ingiunzione e l'ha, dipoi,
revocata – le spese di lite debbano essere integralmente compensate inter partes, e ciò anche in ragione della disponibilità conciliativa dimostrata dall'attrice opponente, seppur nel procedimento civile pendente avanti al Tribunale di Roma, siccome emergente dalla lettura delle note di trattazione scritta del 28.04.2025 (vd. sub doc. allegato alla memoria di replica).
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- rigetta ogni altra istanza proposta dalle parti;
- compensa integralmente inter partes le spese di lite.
Così deciso in Bergamo il 28 maggio 2025.
Il Giudice
Dr. Luca Verzeni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 4645/2024 R.G. promossa
DA
., Parte_1
elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta certificata degli avv.ti Anna Sorbelli e Matteo
Bordoni, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta procura in atti,
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Alberto Zardini, che la rappresenta e difende anche disgiuntamente dall'avv. Luca Pescatore giusta procura in atti,
CONVENUTA OPPOSTA
E
Controparte_2
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Maurizio Nucci, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTA OPPOSTA
E
Controparte_3
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati Monica Iacoviello e Massimo Baroni, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta procura in atti,
CONVENUTA OPPOSTA
E
CP_4 Controparte_5
CONVENUTE OPPOSTE CONTUMACI
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, II c., c.p.c..
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da atto telematico depositato il 11.04.2025, da intendersi integralmente trascritte.
Per come da atto telematico depositato il 10.04.2025, da intendersi Controparte_1
integralmente trascritte.
Per come da atto telematico depositato il 11.04.2025, da intendersi Controparte_2
integralmente trascritte.
Per come da atto telematico depositato il 11.04.2025, da intendersi Controparte_3
integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto della citazione e delle comparse di costituzione e risposta, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, si rileva quanto appresso.
Deve anzitutto declararsi la contumacia di e di le quali, ancorchè CP_4 Controparte_5
ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite.
Deve, poi, rammentarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., sez. III,
11.12.2018, n. 31955; Cass. civ. 06.09.2017, n. 20868; Cass. Civ. 03.02.2015, n. 1925; Cass. Civ.
13.03.2012, n. 3977), in sede di opposizione all'esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere alle vie forzate perchè chi le minaccia o le inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo stesso a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico nella decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione.
Se è vero, infatti, che l'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva, deve convenirsi che la sua esistenza, indipendentemente dalla posizione delle parti, dev'essere sempre verificata d'ufficio dal giudice (cfr., già, Cass. Civ.
07.02.2000, n. 1337). In particolare – mentre il giudice dell'esecuzione ha il potere e dovere di verificare, con un accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo, non solo la presenza del titolo esecutivo nel momento in cui l'azione esecutiva è sperimentata ma anche la sua permanente validità ed efficacia in tutto il corso del procedimento coattivo – in sede di opposizione all'esecuzione l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone,
esattamente in questa stessa logica, come preliminare (cfr. anche Cass. Civ. 28.07.2011, n. 16610).
Il giudice dell'opposizione è tenuto, quindi, a compiere anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo azionato, potendo rilevarne sia l'inesistenza originaria sia la sua sopravvenuta caducazione, dal momento che, entrambe, determinano l'illegittimità “ab origine” dell'esecuzione forzata (cfr., altresì, Cass. Civ. 19.05.2011, n. 11021 e Cass. Civ. 29.11.2004, n. 22430).
La costante rilevabilità d'ufficio della caducazione del titolo resta, come detto, un “prius” logico e pertanto assorbente.
Rammentato ciò, come emerge chiaramente dalla documentazione dimessa in atti (vd. sub doc. nn.
5, 37 fasc. attoreo e n. 29 fasc. , le convenute costituite non risultano vantare alcuna CP_1
ragione di credito nei confronti dell'attrice opponente, e ciò atteso che l'ordinanza ex art. 186ter
c.p.c. provvisoriamente esecutiva assunta dal Tribunale di Roma il 18.10.2023 in seno al procedimento n. 20892/2020 R.G. ed azionata esecutivamente è stata integralmente revocata dal medesimo Tribunale nel citato procedimento civile con ordinanza pubblicata il 02.12.2024.
Rebus sic stantibus, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto del prioritario rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione.
Quanto, poi, alla domanda attorea di condanna delle controparti alla restituzione delle somme medio tempore asseritamente incassate in ragione della ordinanza di assegnazione assunta dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bergamo ex art. 542 c.p.c. in data 05.11.2024 in seno al procedimento n. 716/2018 R.G.Es. (vd. sub doc. n. 36 fasc. attoreo), il Tribunale rileva che l'attrice non ha provato e neppure ha offerto di provare che le convenute abbiano giammai incassato, in effetti, gli importi indicati, non essendovi evidenza alcuna dei versamenti a loro favore da parte dell'istituto bancario terzo pignorato.
Tale domanda va pertanto reietta.
Circa, poi, il regime delle spese di lite, deve rammentarsi che, secondo la giurisprudenza prima citata, dichiarata – come nella specie de qua - cessata la materia del contendere, rilevabile anche officiosamente in ogni stato e grado del giudizio, il giudice dell'opposizione non potrebbe, in violazione del principio di soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell'avvenuta caducazione con conseguente illegittimità “ex tunc” dell'esecuzione in parola
(cfr. Cass. Civ. n. 20868 del 2017, cit., e le altre, pure menzionate, che sono conformi).
Tuttavia, secondo altro orientamento giurisprudenziale, nel caso de quo le spese devono essere liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. Civ. 09.03.2017, n. 6016).
Il Tribunale osserva che, ancorchè si aderisca a tale ultimo orientamento, nella specie de qua –
attese le deliberazioni contrastanti del Tribunale di Roma, il quale, pur in presenza di medesime deduzioni e controdeduzioni (circa in particolare la questione della legittimazione attiva della
[...]
e della su cui, peraltro, si è anche pronunziato il g.e. del Tribunale di CP_1 Controparte_2
Bergamo il 04.04.2024 e 06.06.2024), dapprima ha assunto ordinanza ingiunzione e l'ha, dipoi,
revocata – le spese di lite debbano essere integralmente compensate inter partes, e ciò anche in ragione della disponibilità conciliativa dimostrata dall'attrice opponente, seppur nel procedimento civile pendente avanti al Tribunale di Roma, siccome emergente dalla lettura delle note di trattazione scritta del 28.04.2025 (vd. sub doc. allegato alla memoria di replica).
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- rigetta ogni altra istanza proposta dalle parti;
- compensa integralmente inter partes le spese di lite.
Così deciso in Bergamo il 28 maggio 2025.
Il Giudice
Dr. Luca Verzeni